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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2025, n. 4474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4474 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16390/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LA RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16390/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Romito, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti
ATTORE
contro ià n persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci, elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTA
*********************
All'udienza del 09.09.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione inviate in ossequio al decreto del 25.07.2025, la causa era riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , unitamente ad altri investitori, Parte_1 evocava in giudizio la formulando domanda di nullità per violazione Controparte_2 dell'art. 23 TUIF, con condanna alla restituzione della somma investita oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, nonché di accertamento del grave inadempimento degli obblighi contrattuali con conseguente risarcimento del danno, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la eccependo l'improcedibilità Controparte_2 della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, nonché la prescrizione delle azioni esperite e, in ogni caso, la loro infondatezza;
in via subordinata, invocava la decurtazione dei dividendi riscossi e la restituzione delle azioni, nonché, in caso di riconoscimento del danno in favore degli attori, la quantificazione delle somme in ipotesi dovute in un importo pari alla Cont differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto ed il controvalore residuo delle pagina 1 di 9 Cont azioni al momento della proposizione del presente giudizio, al netto delle azioni loro assegnate a titolo gratuito, con l'ulteriore riduzione del risarcimento in ipotesi riconosciuto agli attori in ragione (i) del grave concorso colposo, ai sensi dell'art. 1227 doc. civ., nonché in ragione (ii) delle somme percepite a titolo di dividendi.
Disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa era istruita mediante ctu contabile.
Esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, la causa era rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.09.2025, data in cui era riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di conclusioni, parte attrice insisteva unicamente per il risarcimento del danno, con espressa rinuncia alle domande di nullità e risoluzione contrattuale.
La domanda è fondata, condividendosi sul punto le risultanze della CTU espletata, congruamente motivata, con alcune precisazioni.
Il procedimento di mediazione è stato esperito prima dell'introduzione del giudizio, senza esito positivo.
Le operazioni di investimento compiute da possono così sintetizzarsi: Parte_1
Alla vicenda in esame trova applicazione la disciplina contenuta nel D. Lgs n. 58/98 ed il Reg. Consob
n. 16190/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Preliminarmente si impone la delibazione dell'eccezione di prescrizione, da ritenersi infondata.
La domanda attorea è rimasta circoscritta unicamente alla pretesa, svolta ai sensi dell'art. 1218 c.c., del danno patito quale conseguenza dell'illecito contrattuale, in ragione del dedotto inadempimento della pagina 2 di 9 banca convenuta nella prestazione degli obblighi informativi;
pertanto, l'eccezione va esaminata esclusivamente con riferimento all'azione risarcitoria conseguente ad inadempimento contrattuale, soggetta al termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
Sul punto, secondo un primo orientamento (Cassazione civile sez. I, 24/01/2023, n.2066), il dies a quo della responsabilità risarcitoria da inadempimento contrattuale deve essere ancorato al momento della percezione del pregiudizio del danno causato dal colpevole inadempimento del debitore e, quindi, nella materia in oggetto, al default dell'emittente (Cass., 5 aprile 2012, n. 5504), richiamando l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità aquiliana.
Tale orientamento, tuttavia, si è sostenuto, non consente di individuare con esattezza un momento iniziale di decorrenza della prescrizione valido per tutte le operazioni di investimento, che resta collegato ad eventi del tutto occasionali, quali il default dell'emittente, o, addirittura, a scelte meramente discrezionali dell'investitore, quali la vendita del titolo.
Secondo altro indirizzo ermeneutico, in passato condiviso dalla scrivente, la ratio dell'individuazione del dies a quo al momento in cui il titolare del diritto ha contezza del pregiudizio va circoscritta alle ipotesi di responsabilità aquiliana, per la quale sono stabiliti ristretti limiti temporali. Al contrario, in caso di responsabilità contrattuale, il termine prescrizionale va individuato nella data dell'inadempimento, in quanto una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946
c.c. non consente di procrastinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale, rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nell'ipotesi di impedimento legale al detto esercizio e non anche, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione, nell'ipotesi di impedimento di fatto al qual genere va ricondotta l'ignoranza del titolare, colpevole o meno ch'esso sia, salvo che derivi da un comportamento doloso della controparte come desumibile dalla ratio dell'art. 2941 n. 8, c.c. (Cass. civ. n. 1547/2004).
Deve, tuttavia, prendersi atto del sopravvenire di una recente pronuncia della Suprema Corte
(Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, n.32226), che ha chiarito in modo netto e convincente le ragioni di condivisione della prima tesi, operando alcune precisazioni.
Si afferma, in particolare, "In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione di un "contratto quadro" stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi".
"L'individuazione di quale sia il momento in cui, per il cliente/investitore, divenga o sia divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve necessariamente tenere conto, tra l'altro: i) della natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari e/o obbligazionari;
derivati e prodotti simili;
etc.) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione pagina 3 di 9 mobiliare, trattandosi di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili;
ii) del fatto che, nel caso degli investimenti finanziari, un danno risarcibile ex art. 1223 cod. civ. non può essere provocato dal normale andamento del valore e/o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto tale circostanza, vale a dire la fluttuazione del titolo stesso, è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari
(soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari). È necessario, invece, un quid pluris, se del caso anche un evento "anomalo", che, al contempo, disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale” (Cass. n.32226/24 cit.).
Sulla scorta di tali principi, nella specie, la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno lamentato, sulla base degli atti acquisiti, deve ricondursi agli estratti conto inviati all'attore tra la fine del 2015 ed il 2016, laddove è indicato un progressivo aumento del livello di rischiosità del titolo unitamente al suo carattere illiquido, con conseguente rigetto della eccezione.
Nel merito, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, ma su un piano di assistenza tecnica e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario, ossia quello di guidare l'investitore verso una scelta consapevole, segnalando l'eventuale inadeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
L'investitore, prima di poter porre in essere operazioni di investimento finanziario, è tenuto a sottoscrivere con l'intermediario un c.d. contratto – quadro, che regolerà i futuri rapporti tra le parti e che, ai sensi dell'art. 23. deve avere la forma scritta a pena di nullità, rilevabile solo dal CP_4 cliente, al quale deve essere consegnata una copia del contratto medesimo, debitamente sottoscritta dalle parti.
Dopo la stipula del contratto quadro, l'investitore potrà procedere alla sottoscrizione delle operazioni di investimento attraverso la predisposizione di ordini. Secondo la normativa primaria e secondaria di settore, l'intermediario è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi informativi in favore dell'investitore, in modo da consentirgli di effettuare scelte consapevoli.
Il rapporto fra intermediario e investitore è caratterizzato da una forte asimmetria informativa e pertanto il cliente, in qualità di contraente debole del rapporto, è legittimato, in caso di inadempimento agli obblighi informativi al momento della vendita dei prodotti finanziari, ad ottenere la risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini di investimento ed il conseguente risarcimento del danno.
Inoltre, “non sussiste alcun ostacolo a che la pretesa risarcitoria per inadempimento contrattuale possa essere azionata anche separatamente dalla domanda di risoluzione del contratto” facendo l'art. 1453 cod. civ. espressamente salvo il risarcimento del danno (tra le altre, Cass., 27 ottobre 2006, n. 23723;
Cass., 24 novembre 2010, n. 23820)” (Cassazione Civile n. 12996 del 23/06/2016).
La casistica giurisprudenziale è ormai granitica nell'escludere che gli eventuali difetti di informazione possano comportare vizi incidenti sulla validità del contratto, purché stipulato per iscritto, residuando spazio unicamente per profili di inefficacia e di responsabilità contrattuale. Tale conclusione si basa su due considerazioni: l'assenza di una comminatoria espressa di nullità da parte della normativa di settore pagina 4 di 9 – pur nella consapevolezza del carattere imperativo della predetta normativa – e l'omessa incidenza dell'eventuale violazione degli obblighi di informazione sulla presenza del consenso del sottoscrittore alla conclusione del contratto. In particolare, secondo l'impostazione sposata dalla Suprema Corte, le norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare (art. 6 L. n. 1 del 1991 e successive modificazioni) hanno carattere imperativo: esse sono, cioè, dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato, ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari e si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti.
La violazione di una o più tra dette norme non comporta, però, automaticamente la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (Cass. civ., Sez. Unite, 19/12/2007, n.26724; Sez. Unite,
19/12/2007, n.26725; Cass. civ., Sez. I, 29/09/2005, n.19024).
Per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, deve osservarsi che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche avvalendosi di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni con la specifica diligenza richiesta dalla natura dell'affare.
Riassumendo, la disciplina applicabile per un ordinario prodotto finanziario è quella contemplata, da un lato, dagli artt. 21 e 23 del TUF, che prevedono la forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico degli operatori finanziari e un'inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista e, dall'altro, dagli artt.28
e 29 del Reg. Consob, che sanciscono l'obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio e l'obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
In particolare, è necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente e a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
pagina 5 di 9 In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre, Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Nella specie, come accertato in sede di consulenza tecnica, le operazioni di investimento effettuate da in data 28.02.2013 e 30.12.2014 hanno ad oggetto il servizio di consulenza in Parte_1 materia di investimenti, mentre tutte le altre operazioni di investimento sono state effettuate in esecuzione del servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini.
Dall'esame dei questionari di profilatura prodotti in atti, compilati in data 18.10.2007 e 17.11.2011, congiuntamente alla stipula dei contratti quadro, risultano acquisite informazioni in merito agli obiettivi di investimento, all'esperienza in materia di investimenti finanziari, alla situazione finanziaria e alla propensione al rischio, all'esito delle quali veniva attribuito al in un primo momento un Parte_1 profilo di rischio medio-basso e, successivamente, e, successivamente, con il secondo questionario di profilatura, un profilo “medio-alto”, pur in presenza di risposte pressoché identiche da parte del cliente.
Con il questionario di profilatura del 18.10.2007 il dichiarava: Parte_1
- di conoscere la differenza tra obbligazioni e azioni, ma di non aver mai investito in azioni o fondi azionari;
- di avere come obiettivo di investimento quello di proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi...) anche contenuti, costanti e prevedibili;
- di essere disposto ad accettare “nessuna perdita” per gli investimenti effettuati;
- di voler operare in strumenti finanziari nel breve termine.
Con il secondo questionario di profilatura del 17.11.2011, nel quale non erano riportate informazioni relative al livello di istruzione e alla professione svolta da , richieste ai sensi Parte_1 dell'art. 39 del Regolamento Consob n. 16190, essendo indicato genericamente che il cliente svolge, o ha svolto in passato, una professione o studi che gli hanno consentito di acquisire specifiche competenze in ambito finanziario, l'investitore dichiarava:
- di conoscere tutti gli strumenti finanziari, eccetto i derivati;
- di aver investito in azioni o fondi azionari, mantenendo come obiettivo di investimento quello di proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi…) anche contenuti, costanti e prevedibili;
pagina 6 di 9 - di voler operare in strumenti finanziari sia nel breve, sia nel medio, sia nel lungo termine;
- di essere disposto ad accettare come perdita “solo una piccola parte del capitale investito”.
Tali informazioni rilevano una ridotta propensione al rischio da parte dell'attore all'epoca delle operazioni contestate ed una finalità dell'investimento di tipo non speculativo, con conseguente incompatibilità con gli investimenti operati.
Infatti, gli investimenti oggetto di esame riguardano azioni non quotate, qualificabili quali titoli di rischio alto o medio-alto, tendenzialmente illiquidi, essendo scambiabili non in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, potendo quindi incontrare limitazioni nello smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole.
Tali circostanze integrano una violazione evidente degli obblighi informativi, già nelle ipotesi di investimento eseguito al di fuori di un rapporto di consulenza, tenuto conto della profilatura descritta, del tipo di cliente “al dettaglio” e della concentrazione della totalità degli investimenti in titoli della
Controparte_2
Tale valutazione sorregge anche l'investimento effettuato in data 29.11.2011 di n. 500 azioni, ritenuto appropriato in sede di consulenza tecnica, sulla scorta degli elementi già evidenziati e delle risposte rese, così come gli investimenti eseguiti in regime di consulenza, tenuto altresì conto della mancata produzione della raccomandazione di adeguatezza in relazione all'investimento del 2014.
Può, infatti, dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo:
Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14208; Cassazione civile sez. I, 14/12/2022, n.36584) secondo cui: “l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici”.
La valutazione complessiva di tali elementi porta a ritenere che, se adeguatamente informato in ordine ai rischi e alle caratteristiche dell'operazione oggetto di causa, l'attore non avrebbe optato per tale forma di investimento;
in tal senso si configura l'inadempimento colpevole della convenuta per aver consentito investimenti inappropriati/inadeguati rispetto al profilo di rischio dell'attore, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice.
Si veda, sul punto, Cassazione civile sez. I, 20/03/2023, n.7932: “Il nesso di causalità tra il mancato adempimento degli obblighi informativi, gravante sulla banca, e il danno patito dall'investitore può presumersi. La prova non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, magari desunta da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, «perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla pagina 7 di 9 luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati». La banca può comunque vincere la presunzione
“offrendo prova contraria”, ma essa non può essere desunta «esclusivamente dalla generica rischiosità degli investimenti pregressi»”.
Allo stato, non residua alcun valore attribuibile alle predette azioni, come già accertato in numerosi precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale.
Consegue, dunque, un danno per il di € 25.232,39, calcolato sulla base della somma Parte_1 investita (€ 26.224,45), al netto dei dividendi e delle cedole riscosse, come verificate dal ctu (€ 701,38
+ € 290,68).
Inoltre, va osservato che, in tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza (così Cassazione civile sez. I,
05/05/2022, n.14178).
Non è configurabile un concorso di colpa dell'attore, non adeguatamente dimostrato e circostanziato in atti.
A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte
(Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Sull'importo appena liquidato, deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria e non anche, come richiesto, gli interessi in difetto di alcuna specifica allegazione e prova. Infatti, vertendosi in tema di obbligazione di valore, trattasi di interessi c.d. compensativi che costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo e non è dunque configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (v. Cass. n. 6351/2025; conf. Cass. n. 18564/2018): nell'obbligazione risarcitoria, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.
pagina 8 di 9 Pertanto, in difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno.
Conclusivamente, la domanda è accolta in parte qua.
Le spese legali sono liquidate a carico della convenuta, con applicazione dei minimi tariffari per le prime tre fasi in considerazione della unificazione di più domande in un unico atto e dell'espletamento della sola istruttoria tecnica.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, tenuto conto del decisum.
Spese di ctu poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione civile, in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa
LA RO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione regolarmente notificato, da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
(già , così provvede: Controparte_2
- accoglie la domanda di risarcimento del danno e, per l'effetto, condanna l'istituto di credito convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 25.232,39, a titolo di risarcimento del danno, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato in applicazione dell'indice ISTAT anno per anno vigente a decorrere dai rispettivi ordini di investimento qui censurati, previa restituzione, in favore della convenuta, dei titoli contestati;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 3000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta.
Bari , 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. LA RO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LA RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16390/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Romito, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti
ATTORE
contro ià n persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci, elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTA
*********************
All'udienza del 09.09.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione inviate in ossequio al decreto del 25.07.2025, la causa era riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , unitamente ad altri investitori, Parte_1 evocava in giudizio la formulando domanda di nullità per violazione Controparte_2 dell'art. 23 TUIF, con condanna alla restituzione della somma investita oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, nonché di accertamento del grave inadempimento degli obblighi contrattuali con conseguente risarcimento del danno, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la eccependo l'improcedibilità Controparte_2 della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, nonché la prescrizione delle azioni esperite e, in ogni caso, la loro infondatezza;
in via subordinata, invocava la decurtazione dei dividendi riscossi e la restituzione delle azioni, nonché, in caso di riconoscimento del danno in favore degli attori, la quantificazione delle somme in ipotesi dovute in un importo pari alla Cont differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto ed il controvalore residuo delle pagina 1 di 9 Cont azioni al momento della proposizione del presente giudizio, al netto delle azioni loro assegnate a titolo gratuito, con l'ulteriore riduzione del risarcimento in ipotesi riconosciuto agli attori in ragione (i) del grave concorso colposo, ai sensi dell'art. 1227 doc. civ., nonché in ragione (ii) delle somme percepite a titolo di dividendi.
Disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa era istruita mediante ctu contabile.
Esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, la causa era rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.09.2025, data in cui era riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di conclusioni, parte attrice insisteva unicamente per il risarcimento del danno, con espressa rinuncia alle domande di nullità e risoluzione contrattuale.
La domanda è fondata, condividendosi sul punto le risultanze della CTU espletata, congruamente motivata, con alcune precisazioni.
Il procedimento di mediazione è stato esperito prima dell'introduzione del giudizio, senza esito positivo.
Le operazioni di investimento compiute da possono così sintetizzarsi: Parte_1
Alla vicenda in esame trova applicazione la disciplina contenuta nel D. Lgs n. 58/98 ed il Reg. Consob
n. 16190/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Preliminarmente si impone la delibazione dell'eccezione di prescrizione, da ritenersi infondata.
La domanda attorea è rimasta circoscritta unicamente alla pretesa, svolta ai sensi dell'art. 1218 c.c., del danno patito quale conseguenza dell'illecito contrattuale, in ragione del dedotto inadempimento della pagina 2 di 9 banca convenuta nella prestazione degli obblighi informativi;
pertanto, l'eccezione va esaminata esclusivamente con riferimento all'azione risarcitoria conseguente ad inadempimento contrattuale, soggetta al termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
Sul punto, secondo un primo orientamento (Cassazione civile sez. I, 24/01/2023, n.2066), il dies a quo della responsabilità risarcitoria da inadempimento contrattuale deve essere ancorato al momento della percezione del pregiudizio del danno causato dal colpevole inadempimento del debitore e, quindi, nella materia in oggetto, al default dell'emittente (Cass., 5 aprile 2012, n. 5504), richiamando l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità aquiliana.
Tale orientamento, tuttavia, si è sostenuto, non consente di individuare con esattezza un momento iniziale di decorrenza della prescrizione valido per tutte le operazioni di investimento, che resta collegato ad eventi del tutto occasionali, quali il default dell'emittente, o, addirittura, a scelte meramente discrezionali dell'investitore, quali la vendita del titolo.
Secondo altro indirizzo ermeneutico, in passato condiviso dalla scrivente, la ratio dell'individuazione del dies a quo al momento in cui il titolare del diritto ha contezza del pregiudizio va circoscritta alle ipotesi di responsabilità aquiliana, per la quale sono stabiliti ristretti limiti temporali. Al contrario, in caso di responsabilità contrattuale, il termine prescrizionale va individuato nella data dell'inadempimento, in quanto una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946
c.c. non consente di procrastinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale, rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nell'ipotesi di impedimento legale al detto esercizio e non anche, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione, nell'ipotesi di impedimento di fatto al qual genere va ricondotta l'ignoranza del titolare, colpevole o meno ch'esso sia, salvo che derivi da un comportamento doloso della controparte come desumibile dalla ratio dell'art. 2941 n. 8, c.c. (Cass. civ. n. 1547/2004).
Deve, tuttavia, prendersi atto del sopravvenire di una recente pronuncia della Suprema Corte
(Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, n.32226), che ha chiarito in modo netto e convincente le ragioni di condivisione della prima tesi, operando alcune precisazioni.
Si afferma, in particolare, "In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione di un "contratto quadro" stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi".
"L'individuazione di quale sia il momento in cui, per il cliente/investitore, divenga o sia divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve necessariamente tenere conto, tra l'altro: i) della natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari e/o obbligazionari;
derivati e prodotti simili;
etc.) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione pagina 3 di 9 mobiliare, trattandosi di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili;
ii) del fatto che, nel caso degli investimenti finanziari, un danno risarcibile ex art. 1223 cod. civ. non può essere provocato dal normale andamento del valore e/o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto tale circostanza, vale a dire la fluttuazione del titolo stesso, è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari
(soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari). È necessario, invece, un quid pluris, se del caso anche un evento "anomalo", che, al contempo, disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale” (Cass. n.32226/24 cit.).
Sulla scorta di tali principi, nella specie, la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno lamentato, sulla base degli atti acquisiti, deve ricondursi agli estratti conto inviati all'attore tra la fine del 2015 ed il 2016, laddove è indicato un progressivo aumento del livello di rischiosità del titolo unitamente al suo carattere illiquido, con conseguente rigetto della eccezione.
Nel merito, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, ma su un piano di assistenza tecnica e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario, ossia quello di guidare l'investitore verso una scelta consapevole, segnalando l'eventuale inadeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
L'investitore, prima di poter porre in essere operazioni di investimento finanziario, è tenuto a sottoscrivere con l'intermediario un c.d. contratto – quadro, che regolerà i futuri rapporti tra le parti e che, ai sensi dell'art. 23. deve avere la forma scritta a pena di nullità, rilevabile solo dal CP_4 cliente, al quale deve essere consegnata una copia del contratto medesimo, debitamente sottoscritta dalle parti.
Dopo la stipula del contratto quadro, l'investitore potrà procedere alla sottoscrizione delle operazioni di investimento attraverso la predisposizione di ordini. Secondo la normativa primaria e secondaria di settore, l'intermediario è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi informativi in favore dell'investitore, in modo da consentirgli di effettuare scelte consapevoli.
Il rapporto fra intermediario e investitore è caratterizzato da una forte asimmetria informativa e pertanto il cliente, in qualità di contraente debole del rapporto, è legittimato, in caso di inadempimento agli obblighi informativi al momento della vendita dei prodotti finanziari, ad ottenere la risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini di investimento ed il conseguente risarcimento del danno.
Inoltre, “non sussiste alcun ostacolo a che la pretesa risarcitoria per inadempimento contrattuale possa essere azionata anche separatamente dalla domanda di risoluzione del contratto” facendo l'art. 1453 cod. civ. espressamente salvo il risarcimento del danno (tra le altre, Cass., 27 ottobre 2006, n. 23723;
Cass., 24 novembre 2010, n. 23820)” (Cassazione Civile n. 12996 del 23/06/2016).
La casistica giurisprudenziale è ormai granitica nell'escludere che gli eventuali difetti di informazione possano comportare vizi incidenti sulla validità del contratto, purché stipulato per iscritto, residuando spazio unicamente per profili di inefficacia e di responsabilità contrattuale. Tale conclusione si basa su due considerazioni: l'assenza di una comminatoria espressa di nullità da parte della normativa di settore pagina 4 di 9 – pur nella consapevolezza del carattere imperativo della predetta normativa – e l'omessa incidenza dell'eventuale violazione degli obblighi di informazione sulla presenza del consenso del sottoscrittore alla conclusione del contratto. In particolare, secondo l'impostazione sposata dalla Suprema Corte, le norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare (art. 6 L. n. 1 del 1991 e successive modificazioni) hanno carattere imperativo: esse sono, cioè, dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato, ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari e si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti.
La violazione di una o più tra dette norme non comporta, però, automaticamente la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (Cass. civ., Sez. Unite, 19/12/2007, n.26724; Sez. Unite,
19/12/2007, n.26725; Cass. civ., Sez. I, 29/09/2005, n.19024).
Per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, deve osservarsi che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche avvalendosi di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni con la specifica diligenza richiesta dalla natura dell'affare.
Riassumendo, la disciplina applicabile per un ordinario prodotto finanziario è quella contemplata, da un lato, dagli artt. 21 e 23 del TUF, che prevedono la forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico degli operatori finanziari e un'inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista e, dall'altro, dagli artt.28
e 29 del Reg. Consob, che sanciscono l'obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio e l'obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
In particolare, è necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente e a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
pagina 5 di 9 In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre, Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Nella specie, come accertato in sede di consulenza tecnica, le operazioni di investimento effettuate da in data 28.02.2013 e 30.12.2014 hanno ad oggetto il servizio di consulenza in Parte_1 materia di investimenti, mentre tutte le altre operazioni di investimento sono state effettuate in esecuzione del servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini.
Dall'esame dei questionari di profilatura prodotti in atti, compilati in data 18.10.2007 e 17.11.2011, congiuntamente alla stipula dei contratti quadro, risultano acquisite informazioni in merito agli obiettivi di investimento, all'esperienza in materia di investimenti finanziari, alla situazione finanziaria e alla propensione al rischio, all'esito delle quali veniva attribuito al in un primo momento un Parte_1 profilo di rischio medio-basso e, successivamente, e, successivamente, con il secondo questionario di profilatura, un profilo “medio-alto”, pur in presenza di risposte pressoché identiche da parte del cliente.
Con il questionario di profilatura del 18.10.2007 il dichiarava: Parte_1
- di conoscere la differenza tra obbligazioni e azioni, ma di non aver mai investito in azioni o fondi azionari;
- di avere come obiettivo di investimento quello di proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi...) anche contenuti, costanti e prevedibili;
- di essere disposto ad accettare “nessuna perdita” per gli investimenti effettuati;
- di voler operare in strumenti finanziari nel breve termine.
Con il secondo questionario di profilatura del 17.11.2011, nel quale non erano riportate informazioni relative al livello di istruzione e alla professione svolta da , richieste ai sensi Parte_1 dell'art. 39 del Regolamento Consob n. 16190, essendo indicato genericamente che il cliente svolge, o ha svolto in passato, una professione o studi che gli hanno consentito di acquisire specifiche competenze in ambito finanziario, l'investitore dichiarava:
- di conoscere tutti gli strumenti finanziari, eccetto i derivati;
- di aver investito in azioni o fondi azionari, mantenendo come obiettivo di investimento quello di proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi…) anche contenuti, costanti e prevedibili;
pagina 6 di 9 - di voler operare in strumenti finanziari sia nel breve, sia nel medio, sia nel lungo termine;
- di essere disposto ad accettare come perdita “solo una piccola parte del capitale investito”.
Tali informazioni rilevano una ridotta propensione al rischio da parte dell'attore all'epoca delle operazioni contestate ed una finalità dell'investimento di tipo non speculativo, con conseguente incompatibilità con gli investimenti operati.
Infatti, gli investimenti oggetto di esame riguardano azioni non quotate, qualificabili quali titoli di rischio alto o medio-alto, tendenzialmente illiquidi, essendo scambiabili non in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, potendo quindi incontrare limitazioni nello smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole.
Tali circostanze integrano una violazione evidente degli obblighi informativi, già nelle ipotesi di investimento eseguito al di fuori di un rapporto di consulenza, tenuto conto della profilatura descritta, del tipo di cliente “al dettaglio” e della concentrazione della totalità degli investimenti in titoli della
Controparte_2
Tale valutazione sorregge anche l'investimento effettuato in data 29.11.2011 di n. 500 azioni, ritenuto appropriato in sede di consulenza tecnica, sulla scorta degli elementi già evidenziati e delle risposte rese, così come gli investimenti eseguiti in regime di consulenza, tenuto altresì conto della mancata produzione della raccomandazione di adeguatezza in relazione all'investimento del 2014.
Può, infatti, dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo:
Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14208; Cassazione civile sez. I, 14/12/2022, n.36584) secondo cui: “l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici”.
La valutazione complessiva di tali elementi porta a ritenere che, se adeguatamente informato in ordine ai rischi e alle caratteristiche dell'operazione oggetto di causa, l'attore non avrebbe optato per tale forma di investimento;
in tal senso si configura l'inadempimento colpevole della convenuta per aver consentito investimenti inappropriati/inadeguati rispetto al profilo di rischio dell'attore, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice.
Si veda, sul punto, Cassazione civile sez. I, 20/03/2023, n.7932: “Il nesso di causalità tra il mancato adempimento degli obblighi informativi, gravante sulla banca, e il danno patito dall'investitore può presumersi. La prova non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, magari desunta da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, «perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla pagina 7 di 9 luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati». La banca può comunque vincere la presunzione
“offrendo prova contraria”, ma essa non può essere desunta «esclusivamente dalla generica rischiosità degli investimenti pregressi»”.
Allo stato, non residua alcun valore attribuibile alle predette azioni, come già accertato in numerosi precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale.
Consegue, dunque, un danno per il di € 25.232,39, calcolato sulla base della somma Parte_1 investita (€ 26.224,45), al netto dei dividendi e delle cedole riscosse, come verificate dal ctu (€ 701,38
+ € 290,68).
Inoltre, va osservato che, in tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza (così Cassazione civile sez. I,
05/05/2022, n.14178).
Non è configurabile un concorso di colpa dell'attore, non adeguatamente dimostrato e circostanziato in atti.
A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte
(Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Sull'importo appena liquidato, deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria e non anche, come richiesto, gli interessi in difetto di alcuna specifica allegazione e prova. Infatti, vertendosi in tema di obbligazione di valore, trattasi di interessi c.d. compensativi che costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo e non è dunque configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (v. Cass. n. 6351/2025; conf. Cass. n. 18564/2018): nell'obbligazione risarcitoria, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.
pagina 8 di 9 Pertanto, in difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno.
Conclusivamente, la domanda è accolta in parte qua.
Le spese legali sono liquidate a carico della convenuta, con applicazione dei minimi tariffari per le prime tre fasi in considerazione della unificazione di più domande in un unico atto e dell'espletamento della sola istruttoria tecnica.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, tenuto conto del decisum.
Spese di ctu poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione civile, in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa
LA RO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione regolarmente notificato, da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
(già , così provvede: Controparte_2
- accoglie la domanda di risarcimento del danno e, per l'effetto, condanna l'istituto di credito convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 25.232,39, a titolo di risarcimento del danno, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato in applicazione dell'indice ISTAT anno per anno vigente a decorrere dai rispettivi ordini di investimento qui censurati, previa restituzione, in favore della convenuta, dei titoli contestati;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 3000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta.
Bari , 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. LA RO
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