TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dr. Amato Lucia Maria Catena il 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n. RG. 4644/2021 e promossa da:
, nata a [...] M.llo il 22.02.1986 e residente a [...]
Romanò, n° 9 ed elettivamente domiciliata in Brolo, via Cristoforo Colombo, 5, presso lo studio dell'Avv.
CA NA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.12.2021 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa, nell'anno 2018, alle dipendenze della ditta
[...]
, per 102 giornate. Controparte_2
CP_ Esponeva che, con nota del 17.8.2020 notificata in data nettamente successiva, l' le comunicava che, nell'anno 2018, le erano stati corrisposti € 3.964,02 in più sulla sua prestazione di disoccupazione e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della predetta nota.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_3 ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da contestuale Sentenza.
Sia in fase amministrativa, che nel presente giudizio, il resistente, creditore, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione. A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore.
Risultano prodotti documenti dai quali non si deduce l'effettivo pagamento, ed inoltre viene indicato un importo nettamente inferiore rispetto a quello indicato nella nota impugnata.
CP_ L' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui, alla luce della costante e pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass. sez. I 31837/2021; Cass. n.
19.896/2015: Cass. n. 26.908/2020), qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che, nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass
3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra, deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_3 tempore, a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del citato provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso 4644/2021, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 CP_3 eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione delle eventuali somme CP_3 trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della CP_3 parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida € 2.886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. CA NA.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dr. Amato Lucia Maria Catena il 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n. RG. 4644/2021 e promossa da:
, nata a [...] M.llo il 22.02.1986 e residente a [...]
Romanò, n° 9 ed elettivamente domiciliata in Brolo, via Cristoforo Colombo, 5, presso lo studio dell'Avv.
CA NA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.12.2021 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa, nell'anno 2018, alle dipendenze della ditta
[...]
, per 102 giornate. Controparte_2
CP_ Esponeva che, con nota del 17.8.2020 notificata in data nettamente successiva, l' le comunicava che, nell'anno 2018, le erano stati corrisposti € 3.964,02 in più sulla sua prestazione di disoccupazione e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della predetta nota.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_3 ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da contestuale Sentenza.
Sia in fase amministrativa, che nel presente giudizio, il resistente, creditore, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione. A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore.
Risultano prodotti documenti dai quali non si deduce l'effettivo pagamento, ed inoltre viene indicato un importo nettamente inferiore rispetto a quello indicato nella nota impugnata.
CP_ L' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui, alla luce della costante e pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass. sez. I 31837/2021; Cass. n.
19.896/2015: Cass. n. 26.908/2020), qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che, nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass
3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra, deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_3 tempore, a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del citato provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso 4644/2021, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 CP_3 eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione delle eventuali somme CP_3 trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della CP_3 parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida € 2.886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. CA NA.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena