TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41212 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2011, posta in decisione all'udienza del 411.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(già ) (c.f. ), in Pt_1 Parte_2 Pt_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto SCIUME', Marisa Olga MERONI e
Giuseppe BERTI, elettivamente domiciliata presso il loro suo studio in Roma, Via
Oriani n. 2), per procura rilasciata a margine della comparsa in riassunzione;
attrice
E
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difes dall'avv. Giulio MASOTTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Ugo De Carolis n. 145, per procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
Oggetto: Pagamento somma.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti depositavano note chiedendo:
1 Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni istanza contraria, Pt_1
così giudicare: In via principale, nel merito: respingere la proposta opposizione ed ogni domanda avversaria perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nel merito: condannare l'opponente al pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta per capitale a titolo di pagamento dei corrispettivi delle forniture oggetto dei crediti azionati in via monitoria, oltre agli interessi di mora ex art. 5
D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo;
In via ulteriormente subordinata: condannare
l'opponente al pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta per capitale, rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di ingiustificato arricchimento. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, compresi quelli della fase monitoria, oltre 15% rimborso spese generali, CPA, IVA e successive.”
Per L' : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, IN VIA
PRELIMINARE 1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ad agire in giudizio per i titoli dedotti stante l'intervenuta Parte_4
cessione alla di qualsivoglia ragione creditoria e comunque per Controparte_2
difetto di titolarità dei pretesi diritti di credito ed inefficacia degli atti cessione notificati all' n quanto carenti degli elementi richiesti dalla legge;
2) Accertare CP_1
e dichiarare l'improcedibilità delle domande svolte dalla per Parte_4
intervenuta rinuncia al diritto d'azione inerente agli asseriti crediti vantati nei confronti dell' per effetto degli atti transattivi stipulati Controparte_1
inter partes. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO Rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate ed illegittime per tutti i motivi esposti in atti. In ogni caso con vittoria delle spese di lite oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, anche in relazione alla fase processuale svoltasi innanzi al Tribunale di
Milano che, annullando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, ha rinviato la liquidazione delle spese al definitivo.
2 FATTO E DIRITTO
Su ricorso di quale cessionaria di crediti vantati da più società Parte_4
per la fornitura di prodotti sanitari e farmaceutici, il Tribunale di Milano emetteva, in data 3.9.2008, decreto ingiuntivo a carico di CP_1 CP_1 Controparte_1
, per il pagamento di € 211.231,19, oltre Controparte_1
interessi nella misura di cui al D.lgs 231/2002, dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo.
A seguito di opposizione proposta dall'ingiunta che eccepiva, tra l'altro, CP_1
l'incompetenza del Tribunale adito, con sentenza del 30.3.2011, il Tribunale di
Milano dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo ed assegnava termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma.
Con atto in riassunzione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_4
chiedendone la condanna al pagamento della minor somma di € 127.893.03 CP_1
oltre interessi di mora, in ragione dei pagamenti parziali eseguiti nelle more.
Si costituiva eccependo: 1) la nullità della comparsa in riassunzione per CP_3
carente indicazione dei pretesi crediti azionati;
2) il difetto di legittimazione attiva di in ragione della cessione in blocco dei crediti da parte della stessa in Parte_4
favore di 3) l'inopponibilità a sé degli atti di cessione prodotti da Controparte_2
in quanto privi dei requisiti richiesti dagli artt. 69 e 70 del R.D. Parte_4
2440/1923, ove il credito ceduto riguardi una pubblica amministrazione;
4)
l'improcedibilità della domanda, in ragione di plurimi atti di transazione stipulati dal con l' con rinuncia alle azioni connesse;
Parte_4 Controparte_1
5) infondatezza nel merito della domanda di pagamento, risultando i crediti non riferibili a sé e comunque non provati.
Assegnati i termini 183 6° comma e depositate le relative memorie;
respinta l'istanza di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e le richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. A seguito di plurimi rinvii disposti su richiesta congiunta delle parti per la pendenza di trattative, la causa era trattenuta in decisione
3 all'udienza del 4.11.2024 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 23.1.2025.
<<<<<>>>>
Preliminarmente, va respinta l'eccezione sollevata dalla convenuta di difetto di valida procura difensiva, in ragione dell'ampiezza della procura rilasciata da Parte_4
dal difensore con la dicitura “rappresentare la società in tutte le cause attive e passive relative ai crediti e al recupero del credito, in tutti i gradi di giurisdizione” così da ricomprendere anche la giurisdizione ordinaria.
Nel merito, la domanda di pagamento svolta da deve essere respinta Parte_4
in quanto confusa, più volte modificata in corso di causa e non sufficientemente provata.
Al riguardo, deve infatti preliminarmente evidenziarsi che parte attrice ha chiesto, in sede monitoria, la condanna al pagamento di € 211.231,19, oltre interessi, sulla base di un elenco di fatture corrispondenti all'importo richiesto;
con l'introduzione del presente giudizio, ha ridotto la richiesta ad € 127.893.03 oltre interessi;
con la memoria 183 6° comma n. 2 ha ridotto la propria richiesta ad € 69.533,88 oltre interessi, allegando altresì un nuovo elenco di fatture corrispondenti all'indicato ridotto importo;
con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato all'udienza del 17.12.2014, ha chiesto il pagamento di € 27.629,50 oltre interessi, allegando altro elenco di fatture corrispondenti al nuovo importo richiesto;
con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza del 5.3.2019 ha chiesto nuovamente il pagamento di € 127.893,03 oltre interessi;
con le note a trattazione scritta depositate in data 30.1.2023 e 30.10.2024 ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e comunque la condanna al pagamento delle somme dovute ma non quantificate;
con la memoria conclusionale il credito è stato indicato nuovamente in €
69.533,88; con la memoria di replica è stato infine quantificato in € 10.208,98.
Già da quanto sopra evidenziato, emerge una vaghezza ed indeterminatezza della domanda tale da rendere assolutamente incerto l'importo richiesto ed eventualmente dovuto.
4 A ciò si aggiunga che, con la comparsa di riassunzione e con la memoria 183 n. 2, parte attrice dichiara di ridurre l'importo richiesto in ragione dei pagamenti effettuati nelle more, senza tuttavia nulla documentare al riguardo (risultando peraltro inammissibile in quanto tardivo il deposito di documenti allegati alla comparsa conclusionale), anche al fine di provare un eventuale riconoscimento di fatto del credito da parte della convenuta, che, al contrario, per tutto il corso del giudizio ha contestato la circostanza degli avvenuti pagamenti e l'esistenza di residui crediti.
Deve inoltre ritenersi che la dichiarata riduzione del credito prima ad € 27,629,50 e, da ultimo, ad € 10.208,98, costituisca rinuncia al credito residuo, non revocabile con le continue modifiche degli importi.
Tanto premesso, la domanda per come ridotta appare comunque non provata,
L'attrice, agendo quale cessionaria dei presunti crediti portati dalle fatture di cui all'elenco allegato, a fronte delle eccezioni sollevate dalla convenuta, ha prodotto copia non autentica delle cessioni intervenute con le originarie creditrici, con allegati elenchi di fatture su fogli separati privi di timbri di congiunzione con le relative notifiche ad CP_1
Pur sempre a fronte delle eccezioni della convenuta, l'attrice ha prodotto due cessioni di credito, l'una del settembre 2007, l'altra di dicembre 2008, con cui essa stessa ha ceduto i crediti di cui all'elenco allegato (corrispondenti a quelli in precedenza acquistati) a IN Capital s.r.l., nonché successivo atto di retrocessione, stipulato nel febbraio 2010 con la medesima IN, con cui ha riacquistato i crediti.
Tuttavia, dall'elenco di fatture allegato all'atto di retrocessione (in assenza anche qui di timbri di congiunzione), oggetto della stessa sembrano essere solo i crediti ceduti con la cessione 2007 (acquistati da Abbot s.r.l., Menarini s.r.l., Istituto Biochimico
Italiano S.p.a., Roche S.p.a., Sigma Tau S.p.a.), non anche i crediti ceduti nel 2008 che, dall'elenco allegato (pur sempre in assenza di timbri di congiunzione), risultano essere quelli derivanti da due fatture (34 e 35) acquistati da Nacatur International
s.r.l.
5 Ed allora, per i crediti ceduti a IN nel 2008, (acquistati da Nacatur per complessivi € 14.080,32), in difetto di prova dell'avvenuta retrocessione, l'attrice risulta priva di legittimazione.
Ciò nonostante, le due richiamate fatture sono comprese anche nei due elenchi prodotti in corso di causa, che quantificano il credito residuo nella ridotta misura prima di € 69.533,88 e poi di € 27.630,00.
Prima ancora quindi di entrare nel merito delle eccezioni sollevate dalla convenuta di difetto di legittimazione e di inopponibilità delle cessioni per difetto dei requisiti, va evidenziata come in generale, la documentazione prodotta, non sia idonea a provare quali siano i crediti di cui l'attrice sia eventualmente ancora titolare.
Altra circostanza da evidenziare è che, come documentato da la CP_1 Parte_5
ha stipulato nel 2008, con Regione Lazio e un atto di transazione avente ad CP_1
oggetto crediti sanitari per fatture emesse tra l'1.1.2007 e il 31.1.2007.
La richiamata transazione riguarda i crediti certificati, con rinuncia alle azioni in corso o da instaurare, con la precisazione a pag. 11 che i crediti certificabili per i quali non sia richiesta la certificazione nei termini e nei modi previsti, si intendono rinunciati.
Nella richiamata transazione è previsto altresì l'obbligo dell'azienda sanitaria di inviare l'elenco dei crediti certificati.
Risultando inserite nelle elencazioni allegate (sia quella iniziale, sia quelle con riduzione della richiesta) e quindi oggetto di richiesta, anche fatture del 2007, a fronte dell'ampiezza della transazione, sarebbe stato onere di parte attrice documentare che i crediti odierni sono rimasti estranei alla detta transazione in quanto non certificati e non certificabili.
Parte attrice al riguardo nulla ha dedotto e allegato, così da risultare non provata la persistenza dei detti crediti relativi all'anno 2007.
Ed allora, tenuto conto dell'ultimo elenco di fatture allegato alla memoria conclusionale di replica, con limitazione della pretesa ad € 10.208,98, emerge come delle 6 fatture ivi indicate, due sono relative a crediti 2007, senza che ne sia provata
6 la persistenza a seguito della transazione intervenuta;
ne residuano 4 per un complessivo importo di € 825,20.
In relazione al detto credito residuo, come peraltro per l'intero credito azionato, parte attrice non ha specificamente allegato oltre che documentato, entro i termini 183 6° comma, come era suo onere a fronte delle contestazioni di controparte, quali siano i contratti cui afferiscono le fatture, quali i termini di pagamento concordati, né quali prestazioni abbiano ad oggetto, quando siano state fornite e quando siano state inviate le relative fatture, dati questi ultimi necessari anche al fine di verificare la decorrenza di eventuali interessi di mora pure richiesti.
A fronte delle contestazioni di parte convenuta, non può quindi attribuirsi valenza probatoria alle fatture, di provenienza unilaterale, in assenza dei contratti e di documentazione che attesti l'esistenza stessa dei contratti e l'esecuzione delle prestazioni.
Ed allora, le circostanze evidenziate, determinano una incertezza circa la titolarità, la sussistenza e la consistenza di eventuali crediti residui, che non consente di accogliere neppure parzialmente la domanda.
La domanda di pagamento svolta va quindi respinta con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr.
Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la domanda di pagamento svolta da oggi Parte_6
CP_4
• Condanna già in persona del CP_4 Parte_6
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio, in favore di
, nella misura di € 15.000,00 Controparte_1
7 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 12/02/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41212 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2011, posta in decisione all'udienza del 411.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(già ) (c.f. ), in Pt_1 Parte_2 Pt_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto SCIUME', Marisa Olga MERONI e
Giuseppe BERTI, elettivamente domiciliata presso il loro suo studio in Roma, Via
Oriani n. 2), per procura rilasciata a margine della comparsa in riassunzione;
attrice
E
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difes dall'avv. Giulio MASOTTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Ugo De Carolis n. 145, per procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
Oggetto: Pagamento somma.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti depositavano note chiedendo:
1 Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni istanza contraria, Pt_1
così giudicare: In via principale, nel merito: respingere la proposta opposizione ed ogni domanda avversaria perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nel merito: condannare l'opponente al pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta per capitale a titolo di pagamento dei corrispettivi delle forniture oggetto dei crediti azionati in via monitoria, oltre agli interessi di mora ex art. 5
D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo;
In via ulteriormente subordinata: condannare
l'opponente al pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta per capitale, rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di ingiustificato arricchimento. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, compresi quelli della fase monitoria, oltre 15% rimborso spese generali, CPA, IVA e successive.”
Per L' : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, IN VIA
PRELIMINARE 1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ad agire in giudizio per i titoli dedotti stante l'intervenuta Parte_4
cessione alla di qualsivoglia ragione creditoria e comunque per Controparte_2
difetto di titolarità dei pretesi diritti di credito ed inefficacia degli atti cessione notificati all' n quanto carenti degli elementi richiesti dalla legge;
2) Accertare CP_1
e dichiarare l'improcedibilità delle domande svolte dalla per Parte_4
intervenuta rinuncia al diritto d'azione inerente agli asseriti crediti vantati nei confronti dell' per effetto degli atti transattivi stipulati Controparte_1
inter partes. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO Rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate ed illegittime per tutti i motivi esposti in atti. In ogni caso con vittoria delle spese di lite oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, anche in relazione alla fase processuale svoltasi innanzi al Tribunale di
Milano che, annullando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, ha rinviato la liquidazione delle spese al definitivo.
2 FATTO E DIRITTO
Su ricorso di quale cessionaria di crediti vantati da più società Parte_4
per la fornitura di prodotti sanitari e farmaceutici, il Tribunale di Milano emetteva, in data 3.9.2008, decreto ingiuntivo a carico di CP_1 CP_1 Controparte_1
, per il pagamento di € 211.231,19, oltre Controparte_1
interessi nella misura di cui al D.lgs 231/2002, dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo.
A seguito di opposizione proposta dall'ingiunta che eccepiva, tra l'altro, CP_1
l'incompetenza del Tribunale adito, con sentenza del 30.3.2011, il Tribunale di
Milano dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo ed assegnava termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma.
Con atto in riassunzione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_4
chiedendone la condanna al pagamento della minor somma di € 127.893.03 CP_1
oltre interessi di mora, in ragione dei pagamenti parziali eseguiti nelle more.
Si costituiva eccependo: 1) la nullità della comparsa in riassunzione per CP_3
carente indicazione dei pretesi crediti azionati;
2) il difetto di legittimazione attiva di in ragione della cessione in blocco dei crediti da parte della stessa in Parte_4
favore di 3) l'inopponibilità a sé degli atti di cessione prodotti da Controparte_2
in quanto privi dei requisiti richiesti dagli artt. 69 e 70 del R.D. Parte_4
2440/1923, ove il credito ceduto riguardi una pubblica amministrazione;
4)
l'improcedibilità della domanda, in ragione di plurimi atti di transazione stipulati dal con l' con rinuncia alle azioni connesse;
Parte_4 Controparte_1
5) infondatezza nel merito della domanda di pagamento, risultando i crediti non riferibili a sé e comunque non provati.
Assegnati i termini 183 6° comma e depositate le relative memorie;
respinta l'istanza di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e le richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. A seguito di plurimi rinvii disposti su richiesta congiunta delle parti per la pendenza di trattative, la causa era trattenuta in decisione
3 all'udienza del 4.11.2024 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 23.1.2025.
<<<<<>>>>
Preliminarmente, va respinta l'eccezione sollevata dalla convenuta di difetto di valida procura difensiva, in ragione dell'ampiezza della procura rilasciata da Parte_4
dal difensore con la dicitura “rappresentare la società in tutte le cause attive e passive relative ai crediti e al recupero del credito, in tutti i gradi di giurisdizione” così da ricomprendere anche la giurisdizione ordinaria.
Nel merito, la domanda di pagamento svolta da deve essere respinta Parte_4
in quanto confusa, più volte modificata in corso di causa e non sufficientemente provata.
Al riguardo, deve infatti preliminarmente evidenziarsi che parte attrice ha chiesto, in sede monitoria, la condanna al pagamento di € 211.231,19, oltre interessi, sulla base di un elenco di fatture corrispondenti all'importo richiesto;
con l'introduzione del presente giudizio, ha ridotto la richiesta ad € 127.893.03 oltre interessi;
con la memoria 183 6° comma n. 2 ha ridotto la propria richiesta ad € 69.533,88 oltre interessi, allegando altresì un nuovo elenco di fatture corrispondenti all'indicato ridotto importo;
con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato all'udienza del 17.12.2014, ha chiesto il pagamento di € 27.629,50 oltre interessi, allegando altro elenco di fatture corrispondenti al nuovo importo richiesto;
con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza del 5.3.2019 ha chiesto nuovamente il pagamento di € 127.893,03 oltre interessi;
con le note a trattazione scritta depositate in data 30.1.2023 e 30.10.2024 ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e comunque la condanna al pagamento delle somme dovute ma non quantificate;
con la memoria conclusionale il credito è stato indicato nuovamente in €
69.533,88; con la memoria di replica è stato infine quantificato in € 10.208,98.
Già da quanto sopra evidenziato, emerge una vaghezza ed indeterminatezza della domanda tale da rendere assolutamente incerto l'importo richiesto ed eventualmente dovuto.
4 A ciò si aggiunga che, con la comparsa di riassunzione e con la memoria 183 n. 2, parte attrice dichiara di ridurre l'importo richiesto in ragione dei pagamenti effettuati nelle more, senza tuttavia nulla documentare al riguardo (risultando peraltro inammissibile in quanto tardivo il deposito di documenti allegati alla comparsa conclusionale), anche al fine di provare un eventuale riconoscimento di fatto del credito da parte della convenuta, che, al contrario, per tutto il corso del giudizio ha contestato la circostanza degli avvenuti pagamenti e l'esistenza di residui crediti.
Deve inoltre ritenersi che la dichiarata riduzione del credito prima ad € 27,629,50 e, da ultimo, ad € 10.208,98, costituisca rinuncia al credito residuo, non revocabile con le continue modifiche degli importi.
Tanto premesso, la domanda per come ridotta appare comunque non provata,
L'attrice, agendo quale cessionaria dei presunti crediti portati dalle fatture di cui all'elenco allegato, a fronte delle eccezioni sollevate dalla convenuta, ha prodotto copia non autentica delle cessioni intervenute con le originarie creditrici, con allegati elenchi di fatture su fogli separati privi di timbri di congiunzione con le relative notifiche ad CP_1
Pur sempre a fronte delle eccezioni della convenuta, l'attrice ha prodotto due cessioni di credito, l'una del settembre 2007, l'altra di dicembre 2008, con cui essa stessa ha ceduto i crediti di cui all'elenco allegato (corrispondenti a quelli in precedenza acquistati) a IN Capital s.r.l., nonché successivo atto di retrocessione, stipulato nel febbraio 2010 con la medesima IN, con cui ha riacquistato i crediti.
Tuttavia, dall'elenco di fatture allegato all'atto di retrocessione (in assenza anche qui di timbri di congiunzione), oggetto della stessa sembrano essere solo i crediti ceduti con la cessione 2007 (acquistati da Abbot s.r.l., Menarini s.r.l., Istituto Biochimico
Italiano S.p.a., Roche S.p.a., Sigma Tau S.p.a.), non anche i crediti ceduti nel 2008 che, dall'elenco allegato (pur sempre in assenza di timbri di congiunzione), risultano essere quelli derivanti da due fatture (34 e 35) acquistati da Nacatur International
s.r.l.
5 Ed allora, per i crediti ceduti a IN nel 2008, (acquistati da Nacatur per complessivi € 14.080,32), in difetto di prova dell'avvenuta retrocessione, l'attrice risulta priva di legittimazione.
Ciò nonostante, le due richiamate fatture sono comprese anche nei due elenchi prodotti in corso di causa, che quantificano il credito residuo nella ridotta misura prima di € 69.533,88 e poi di € 27.630,00.
Prima ancora quindi di entrare nel merito delle eccezioni sollevate dalla convenuta di difetto di legittimazione e di inopponibilità delle cessioni per difetto dei requisiti, va evidenziata come in generale, la documentazione prodotta, non sia idonea a provare quali siano i crediti di cui l'attrice sia eventualmente ancora titolare.
Altra circostanza da evidenziare è che, come documentato da la CP_1 Parte_5
ha stipulato nel 2008, con Regione Lazio e un atto di transazione avente ad CP_1
oggetto crediti sanitari per fatture emesse tra l'1.1.2007 e il 31.1.2007.
La richiamata transazione riguarda i crediti certificati, con rinuncia alle azioni in corso o da instaurare, con la precisazione a pag. 11 che i crediti certificabili per i quali non sia richiesta la certificazione nei termini e nei modi previsti, si intendono rinunciati.
Nella richiamata transazione è previsto altresì l'obbligo dell'azienda sanitaria di inviare l'elenco dei crediti certificati.
Risultando inserite nelle elencazioni allegate (sia quella iniziale, sia quelle con riduzione della richiesta) e quindi oggetto di richiesta, anche fatture del 2007, a fronte dell'ampiezza della transazione, sarebbe stato onere di parte attrice documentare che i crediti odierni sono rimasti estranei alla detta transazione in quanto non certificati e non certificabili.
Parte attrice al riguardo nulla ha dedotto e allegato, così da risultare non provata la persistenza dei detti crediti relativi all'anno 2007.
Ed allora, tenuto conto dell'ultimo elenco di fatture allegato alla memoria conclusionale di replica, con limitazione della pretesa ad € 10.208,98, emerge come delle 6 fatture ivi indicate, due sono relative a crediti 2007, senza che ne sia provata
6 la persistenza a seguito della transazione intervenuta;
ne residuano 4 per un complessivo importo di € 825,20.
In relazione al detto credito residuo, come peraltro per l'intero credito azionato, parte attrice non ha specificamente allegato oltre che documentato, entro i termini 183 6° comma, come era suo onere a fronte delle contestazioni di controparte, quali siano i contratti cui afferiscono le fatture, quali i termini di pagamento concordati, né quali prestazioni abbiano ad oggetto, quando siano state fornite e quando siano state inviate le relative fatture, dati questi ultimi necessari anche al fine di verificare la decorrenza di eventuali interessi di mora pure richiesti.
A fronte delle contestazioni di parte convenuta, non può quindi attribuirsi valenza probatoria alle fatture, di provenienza unilaterale, in assenza dei contratti e di documentazione che attesti l'esistenza stessa dei contratti e l'esecuzione delle prestazioni.
Ed allora, le circostanze evidenziate, determinano una incertezza circa la titolarità, la sussistenza e la consistenza di eventuali crediti residui, che non consente di accogliere neppure parzialmente la domanda.
La domanda di pagamento svolta va quindi respinta con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr.
Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la domanda di pagamento svolta da oggi Parte_6
CP_4
• Condanna già in persona del CP_4 Parte_6
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio, in favore di
, nella misura di € 15.000,00 Controparte_1
7 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 12/02/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
8