Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5094.2022 R.A.C.L., promossa da:
Luigi Fedele
con il proc. avv.Gabellone dom.
CONTRO
CP_1
Parte ricorrente ha adito in data 9.5.22 questo Tribunale, avverso la comunicazione di debito ricevuta in data 4.4.22 relativa alla contribuzione che si assume dovuta per il periodo 1.15\12.15 alla Gestione Artigiani e chiedendo accertarsi l'infondatezza della pretesa per insussistenza dei requisiti di iscrizione alla Gestione artigiani e comunque maturata la prescrizione;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo evidenzia come, iscritto a detta gestione a far data dal 7.1.15, si sia cancellato con effetto dal 30.1.15 versando già i contributi maturati;
come sia prescritta la pretesa forse fondata su un verbale dell'Agenzia delle entrate mai notificato sì da viziare poi la richiesta formulata dall'istituto.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, non si è costituita
La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si
CP_ Il ricorso, pertanto, in difetto di prova tempestivamente offerta da deve essere accolto.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
CP_ dichiara la insussistenza del debito comunicato da per il periodo 1.15\12.15 in relazione alla Gestione Artigiani e di cui alla comunicazione di cui in parte motiva e CP_ condanna a tenere indenne parte ricorrente per le spese di lite che liquida in euro
886,00 per competenze, oltre accessori ex lege, con distrazione alla difesa antistataria.
Lecce, 12/02/2025
Lorenzo Bellanova