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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2955/2024 VG
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.11.2024, da
1) Parte_1 nato in [...] il [...] cittadino: belga Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giulia Caparvi
e
2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Karen Nogherot
premesso che
- la coppia ha la seguente figlia (nata il [...]), maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente (cfr. buste paga e contratto di lavoro in atti);
- tra le parti è intervenuto divorzio mediante sentenza n. 1088/2013 depositata in data 30.7.2013; letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti modifiche della regolamentazione vigente:
- accertare e dichiarare che la figlia ha raggiunto l'indipendenza economica e di conseguenza Per_1 revocare il contributo per il suo mantenimento con effetto dal mese di luglio 2024, come stabilito dalla sentenza n. 1088/2013 emessa dal Tribunale di Como all'esito del procedimento RG 1534/2013, già versato
a mani della signora in quanto ne sono cessati i presupposti;
CP_1
- stabilire che i genitori continueranno a contribuire relativamente ad eventuali spese straordinarie particolarmente onerose che dovessero riguardare (a titolo esemplificativo cure mediche non Per_1 mutuabili, eventuali riparazioni dell'auto in uso alla figlia particolarmente onerose etc.) confrontandosi, di volta in volta ed in base alle rispettive disponibilità economiche per stabilire concordemente come sostenere al meglio la figlia nella gestione di tali spese, cercando comunque di ripartire equamente le spese tra loro. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
dato atto che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte;
OSSERVA
Il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 17.4.2025.
SI COMUNICHI
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.11.2024, da
1) Parte_1 nato in [...] il [...] cittadino: belga Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giulia Caparvi
e
2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Karen Nogherot
premesso che
- la coppia ha la seguente figlia (nata il [...]), maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente (cfr. buste paga e contratto di lavoro in atti);
- tra le parti è intervenuto divorzio mediante sentenza n. 1088/2013 depositata in data 30.7.2013; letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti modifiche della regolamentazione vigente:
- accertare e dichiarare che la figlia ha raggiunto l'indipendenza economica e di conseguenza Per_1 revocare il contributo per il suo mantenimento con effetto dal mese di luglio 2024, come stabilito dalla sentenza n. 1088/2013 emessa dal Tribunale di Como all'esito del procedimento RG 1534/2013, già versato
a mani della signora in quanto ne sono cessati i presupposti;
CP_1
- stabilire che i genitori continueranno a contribuire relativamente ad eventuali spese straordinarie particolarmente onerose che dovessero riguardare (a titolo esemplificativo cure mediche non Per_1 mutuabili, eventuali riparazioni dell'auto in uso alla figlia particolarmente onerose etc.) confrontandosi, di volta in volta ed in base alle rispettive disponibilità economiche per stabilire concordemente come sostenere al meglio la figlia nella gestione di tali spese, cercando comunque di ripartire equamente le spese tra loro. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
dato atto che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte;
OSSERVA
Il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 17.4.2025.
SI COMUNICHI
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao