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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6443 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3465/2022 R.G., avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”, pendente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, giusto mandato alle liti rilasciato in calce all'atto di C.F._2 citazione di primo grado e valevole anche per il presente giudizio di appello, dall'avv.
CE DE CC (c.f. ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3 studio, sito in Pannarano (BN) alla Piazza D'Alessio n. 1, nonché presso il suo indirizzo p.e.c.
Email_1
APPELLANTE
E
(già (c.f. e Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
P.IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da P.IVA_2 ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. PAOLO PIAZZA (cf.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Palepoli C.F._4
n. 21;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio la società affinché, accertata la sua responsabilità per la Controparte_1 costruzione di tre aerogeneratori a distanza non conforme a quanto previsto nel DM 10 settembre
2010, con rischio di crollo, venisse condannata a risarcire loro tutti i danni subiti, nella misura quantificata di € 123.225,56.
Con sentenza n. 1425/2022 pubblicata il 17.6.2022 il Tribunale di Benevento rigettava la domanda, compensando interamente le spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 20.7.2022, hanno proposto tempestivo appello i sig.ri chiedendo di riformare la sentenza impugnata e accogliere le Pt_1 conclusioni già proposte in primo grado e riproposte nel giudizio di appello nei vari motivi articolati.
La società si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 4.12.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno era presente, nonostante la regolare comunicazione del decreto che disponeva l'udienza in modalità cartolare da parte della cancelleria;
per cui, con provvedimento comunicato in pari data a tutte le parti costituite, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., veniva concesso alle parti un termine perentorio sino al 10.12.2025 per il deposito di note.
Neppure entro tale termine sono state depositate note di udienza, per cui la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Dal mancato deposito delle note di trattazione scritta disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dal mancato deposito di note nell'ulteriore termine perentorio concesso dal giudice, consegue la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del processo, ai sensi del nuovo quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c.
L'estinzione va dichiarata d'ufficio da questa Corte, con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti della avverso la sentenza n. 1425/2022, Parte_2 Controparte_1 pubblicata il 17.6.2022, del Tribunale di Benevento, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2 2) dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, il 11 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3465/2022 R.G., avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”, pendente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, giusto mandato alle liti rilasciato in calce all'atto di C.F._2 citazione di primo grado e valevole anche per il presente giudizio di appello, dall'avv.
CE DE CC (c.f. ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3 studio, sito in Pannarano (BN) alla Piazza D'Alessio n. 1, nonché presso il suo indirizzo p.e.c.
Email_1
APPELLANTE
E
(già (c.f. e Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
P.IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da P.IVA_2 ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. PAOLO PIAZZA (cf.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Palepoli C.F._4
n. 21;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio la società affinché, accertata la sua responsabilità per la Controparte_1 costruzione di tre aerogeneratori a distanza non conforme a quanto previsto nel DM 10 settembre
2010, con rischio di crollo, venisse condannata a risarcire loro tutti i danni subiti, nella misura quantificata di € 123.225,56.
Con sentenza n. 1425/2022 pubblicata il 17.6.2022 il Tribunale di Benevento rigettava la domanda, compensando interamente le spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 20.7.2022, hanno proposto tempestivo appello i sig.ri chiedendo di riformare la sentenza impugnata e accogliere le Pt_1 conclusioni già proposte in primo grado e riproposte nel giudizio di appello nei vari motivi articolati.
La società si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 4.12.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno era presente, nonostante la regolare comunicazione del decreto che disponeva l'udienza in modalità cartolare da parte della cancelleria;
per cui, con provvedimento comunicato in pari data a tutte le parti costituite, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., veniva concesso alle parti un termine perentorio sino al 10.12.2025 per il deposito di note.
Neppure entro tale termine sono state depositate note di udienza, per cui la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Dal mancato deposito delle note di trattazione scritta disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dal mancato deposito di note nell'ulteriore termine perentorio concesso dal giudice, consegue la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del processo, ai sensi del nuovo quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c.
L'estinzione va dichiarata d'ufficio da questa Corte, con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti della avverso la sentenza n. 1425/2022, Parte_2 Controparte_1 pubblicata il 17.6.2022, del Tribunale di Benevento, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2 2) dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, il 11 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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