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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. VA D'NT Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa LL DR Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1335/2025 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MIRTO PAOLA,
PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 appellato contumace
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 42/25 emessa dal Tribunale di Termini
Imerese, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3476/2021, depositata in cancelleria in data 11.01.2025, mai notificata, onerare il sig. di corrispondere alla sig.ra CP_1
l'importo superiore a quello di € 300 che questa Corte riterrà equo e congruo, in Parte_1 funzione delle sue accertate potenzialità economiche
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” 1 Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 42/2025 dell'11 gennaio 2025, il Tribunale di Termini Imerese, già pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva, per quello che qui rileva, ha disposto a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di l'importo di € 300,00 mensili a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 5 luglio 2025, con il quale ha lamentato l'esigua quantificazione in €
300,00 mensili dell'assegno di mantenimento riconosciuto in proprio favore.
3. Pur ritualmente evocato in giudizio, l'appellato non si è costituito.
4. Il P.G. ha richiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 12 dicembre 2025, l'appellante ha depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
7. È fondata la doglianza dell'appellante relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in soli € 300,00 mensili. Ha in particolare lamentato l'appellante che tale importo era stato riconosciuto con ordinanza presidenziale del 27-31 ottobre 2022, quando ancora non era nota l'esatta consistenza del reddito da pensione percepito da CP_1
, e che, pertanto, la sua conferma nella sentenza impugnata, appurato un reddito
[...] mensile pensionistico di oltre € 1.700,00 netti, doveva ritenersi non proporzionata alla reale condizione economica e reddituale delle parti, anche tenuto conto della condizione di indigenza di . Parte_1
8. Appare opportuno premettere che l'assegno di mantenimento in regime di separazione dei coniugi assolve alla funzione di garantire al coniuge cui non è addebitabile la separazione ed economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In ciò si differenza dall'assegno divorzile, il quale, essendo venuto meno il vincolo coniugale, assolve a una composita funzione assistenziale e compensativo-perequativa (v. Cass. civ. Ord.
2 n. 20456/2022). Poiché infatti la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, venendo questo meno soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, persiste tra i coniugi il dovere di assistenza maritale e, pertanto, i redditi adeguati di cui all'art. 156 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (ex plurimis, v. Cass.
Civ. ord. n. 8254/2023).
9. Nel caso di specie, l'appellante ha dedotto di avere dovuto lasciare la casa coniugale, di essere priva di mezzi propri non avendo mai lavorato durante il matrimonio, anche dopo che i figli erano diventati economicamente autosufficienti, per espressa volontà del marito e di non essere stata a conoscenza dell'effettivo ammontare della pensione da questi percepita
(che il marito le aveva riferito essere pari a circa € 1.000,00 mensili) sino all'adempimento, da parte dell'INPS, dell'ordine di esibizione del primo Giudice.
Non essendo stati offerti ulteriori elementi istruttori, nella determinazione del contributo al mantenimento, non può che aversi riguardo, da un lato, alla condizione di indigenza della appellante, e dall'altro al reddito da pensione percepito da e tanto Controparte_1
al fine di valutare la correttezza della quantificazione dell'assegno di mantenimento effettuata dal Tribunale. Ebbene, proprio alla luce di tale reddito, pari, così come emergente dalle attestazioni dell'INPS in atti, a oltre € 1.700,00 netti mensili, nonché delle allegazioni dell'odierna appellante, l'assegno di mantenimento in favore di Parte_1
deve essere rideterminato in € 500,00 mensili, e tanto anche in considerazione della durata del matrimonio, particolarmente lungo.
10. Le spese, visto l'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico di parte appellata e sono liquidate come in parte dispositiva, ove ne è disposta la loro distrazione in favore dell'erario, tenuto conto dell'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio.
P.Q.M
La Corte di appello di Palermo, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti e nella contumacia dell'appellato , Controparte_1 in parziale riforma della sentenza n. 42/2025, resa dal Tribunale di Termini Imerese il giorno
11 gennaio 2025, ridetermina in € 500,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore di Parte_1
a carico di;
[...] Controparte_1
3 conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00, Controparte_1 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore dell'erario.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 17 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LL DR VA D'NT
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