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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 8665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8665 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
AR , lette le note sostitutive dell'udienza del 28.10.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 566/2024 R.G. vertente tra c.f. con il patrocinio dell'avv. CIRILLO Parte_1 C.F._1
TO RI
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PA LT e dell'avv. AVERSA NILIA
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.1.2024 l'istante in epigrafe deduceva che aveva adito già il
Tribunale di Napoli con ricorso iscritto al n. R.G. n. 13240/2021 chiedendo l'emissione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, ex art.
2103 c.c., art. 24 del CCNL, il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel 4° livello – qualifica di
“Operatore di Call Center/Customer Care” di cui al CCNL vigente e, per l'effetto, condannare la resistente, a far data dalle rispettive assunzioni ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, ad inquadrare gli istanti nella superiore categoria e qualifica nonché al pagamento delle relative differenze retributive e contributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2)
Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario;
3) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni”; che a seguito del detto giudizio lo stesso Tribunale con sentenza n. 5553/2023 così statuiva: “- in accoglimento della domanda, dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel IV livello del CCNL di settore con il profilo professionale di operatore di call center/ customer care, a decorrere per AD CE in data 02/10/2011; per in data CP_2
26/10/2007; per in data 25/2/2011; per in data 03/06/2011; Persona_1 Parte_1 per in data 12/07/2011; per in data 01/04/2008; - condanna la Persona_2 Controparte_3
a Socio Unico., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive maturate per AD CE a decorrere dal 02/07/2011; per CP_2
a decorrere dal 26/07/2007; per a decorre dal 25/11/2010; per
[...] Persona_1 Parte_1
a decorre dal 03/03/2011; per a decorrere dal 12/04/2011; per
[...] Persona_2 [...]
a decorrere dal 01/01/2008; da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi sulle CP_3 somme via via rivalutate dalla data di maturazione al soddisfo;
- condanna la società resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.8500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione”. Pertanto dedotto l'inadempimento della convenuta al pagamento delle differenze riconosciute in sentenza adiva nuovamente il Tribunale di Napoli chiedendo , sulla scorta degli allegati conteggi, il pagamento delle somme per minimo, contingenza, EDR, lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima, TFR ed in particolare così concludeva nell'atto introduttivo:
1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 6.736,05 e, per
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 6.736,05 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in data 18.10.2024 la resistente che , con varie argomentazioni in fatto e in diritto, contestava le avverse deduzioni ed in particolare i conteggi allegati chiedendo, previa eventuale ammissione di CT contabile , il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
All'udienza del 18.2.2025 il Giudice, rilevato che parte convenuta aveva indicato in euro 5.881,58 la somma dovuta in esecuzione della sentenza sull'an debeatur ( conteggi all. 5 di parte resistente ), invitava le parti ad una definizione bonaria della controversia con la corresponsione di una somma mediana tra quella richiesta di euro 6.736,05 e quella sopra indicata dalla convenuta .
Alla successiva udienza le parti, avendo aderito alla proposta conciliativa, chiedevano concordemente che la causa venisse decisa con il riconoscimento della somma di euro 6.308,81 rispetto alla quale dichiaravano di aver raggiunto un accordo rimettendo al giudice la determinazione delle spese di causa. All'esito delle note di udienza autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione .
Rileva preliminarmente il Tribunale che il presente giudizio attiene esclusivamente all'an debeatur trattandosi del giudizio di quantificazione della pretesa creditoria già accertata nell'an in forza della sentenza n. 5553/2023 del 28.9.2023 emessa dal GOP dr. con la quale si riconosceva il CP_4 diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel IV livello del CCNL di settore con il profilo professionale di operatore di call center/ customer care, a decorrere dal 03/06/2011 e si condanna a pagare la resistente alle maturate differenze retributive a decorrere dal 03/03/2011.
Posto che il rapporto di lavoro inter partes è pacificamente cessato il 30.11.2019, in riferimento al periodo oggetto di rideterminazione delle differenze dovute in forza della indicata pronuncia le aprti sono addivenute a definire – in adesione alle indicazioni del giudicante – la controversia per un valore del credito mediano tra la domanda attorea di euro 6.736,06 e la cifra di cui al conteggio alternativo indicato in atti (vedi allegato 5 alla memoria difensiva) fissata in euro 5881,58 e ciò anche al fine di evitare in ragione dell'esiguità della differenza in contestazione aggravio di spese connessa all'eventuale CTU contabile.
Pertanto alla luce dell'intesa intervenuta e cristallizzata dalle conclusioni rassegnate dalle parti la società resistente deve essere condannata , in attuazione della sentenza n. 5553/2023 GOP dr.
, la somma complessiva lorda concordata di euro 6.308,81 . CP_4
L'accoglimento del ricorso per una somma inferiore a quella domandata, il comportamento processuale della resistente e il fatto che trattasi di giudizio derivante da pronuncia relativa a più lavoratori da cui sono scaturiti plurimi ricorsi di quantificazione rappresentano circostanze idonee a giustificare la compensazione delle spese per la metà ; la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico della resistente e liquidata come in dispositivo.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso condanna la resistente a pagare in favore del ricorrente, per la causale di cui in motivazione , la somma lorda di euro 6.308,81.
Compensa per la metà le spese di lite e condanna la resistente al pagamento delle spese processuali per la restante metà che liquida in euro 1.200,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione . Si comunichi.
Napoli,24/11/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
AR , lette le note sostitutive dell'udienza del 28.10.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 566/2024 R.G. vertente tra c.f. con il patrocinio dell'avv. CIRILLO Parte_1 C.F._1
TO RI
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PA LT e dell'avv. AVERSA NILIA
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.1.2024 l'istante in epigrafe deduceva che aveva adito già il
Tribunale di Napoli con ricorso iscritto al n. R.G. n. 13240/2021 chiedendo l'emissione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, ex art.
2103 c.c., art. 24 del CCNL, il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel 4° livello – qualifica di
“Operatore di Call Center/Customer Care” di cui al CCNL vigente e, per l'effetto, condannare la resistente, a far data dalle rispettive assunzioni ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, ad inquadrare gli istanti nella superiore categoria e qualifica nonché al pagamento delle relative differenze retributive e contributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2)
Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario;
3) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni”; che a seguito del detto giudizio lo stesso Tribunale con sentenza n. 5553/2023 così statuiva: “- in accoglimento della domanda, dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel IV livello del CCNL di settore con il profilo professionale di operatore di call center/ customer care, a decorrere per AD CE in data 02/10/2011; per in data CP_2
26/10/2007; per in data 25/2/2011; per in data 03/06/2011; Persona_1 Parte_1 per in data 12/07/2011; per in data 01/04/2008; - condanna la Persona_2 Controparte_3
a Socio Unico., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive maturate per AD CE a decorrere dal 02/07/2011; per CP_2
a decorrere dal 26/07/2007; per a decorre dal 25/11/2010; per
[...] Persona_1 Parte_1
a decorre dal 03/03/2011; per a decorrere dal 12/04/2011; per
[...] Persona_2 [...]
a decorrere dal 01/01/2008; da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi sulle CP_3 somme via via rivalutate dalla data di maturazione al soddisfo;
- condanna la società resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.8500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione”. Pertanto dedotto l'inadempimento della convenuta al pagamento delle differenze riconosciute in sentenza adiva nuovamente il Tribunale di Napoli chiedendo , sulla scorta degli allegati conteggi, il pagamento delle somme per minimo, contingenza, EDR, lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima, TFR ed in particolare così concludeva nell'atto introduttivo:
1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 6.736,05 e, per
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 6.736,05 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in data 18.10.2024 la resistente che , con varie argomentazioni in fatto e in diritto, contestava le avverse deduzioni ed in particolare i conteggi allegati chiedendo, previa eventuale ammissione di CT contabile , il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
All'udienza del 18.2.2025 il Giudice, rilevato che parte convenuta aveva indicato in euro 5.881,58 la somma dovuta in esecuzione della sentenza sull'an debeatur ( conteggi all. 5 di parte resistente ), invitava le parti ad una definizione bonaria della controversia con la corresponsione di una somma mediana tra quella richiesta di euro 6.736,05 e quella sopra indicata dalla convenuta .
Alla successiva udienza le parti, avendo aderito alla proposta conciliativa, chiedevano concordemente che la causa venisse decisa con il riconoscimento della somma di euro 6.308,81 rispetto alla quale dichiaravano di aver raggiunto un accordo rimettendo al giudice la determinazione delle spese di causa. All'esito delle note di udienza autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione .
Rileva preliminarmente il Tribunale che il presente giudizio attiene esclusivamente all'an debeatur trattandosi del giudizio di quantificazione della pretesa creditoria già accertata nell'an in forza della sentenza n. 5553/2023 del 28.9.2023 emessa dal GOP dr. con la quale si riconosceva il CP_4 diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel IV livello del CCNL di settore con il profilo professionale di operatore di call center/ customer care, a decorrere dal 03/06/2011 e si condanna a pagare la resistente alle maturate differenze retributive a decorrere dal 03/03/2011.
Posto che il rapporto di lavoro inter partes è pacificamente cessato il 30.11.2019, in riferimento al periodo oggetto di rideterminazione delle differenze dovute in forza della indicata pronuncia le aprti sono addivenute a definire – in adesione alle indicazioni del giudicante – la controversia per un valore del credito mediano tra la domanda attorea di euro 6.736,06 e la cifra di cui al conteggio alternativo indicato in atti (vedi allegato 5 alla memoria difensiva) fissata in euro 5881,58 e ciò anche al fine di evitare in ragione dell'esiguità della differenza in contestazione aggravio di spese connessa all'eventuale CTU contabile.
Pertanto alla luce dell'intesa intervenuta e cristallizzata dalle conclusioni rassegnate dalle parti la società resistente deve essere condannata , in attuazione della sentenza n. 5553/2023 GOP dr.
, la somma complessiva lorda concordata di euro 6.308,81 . CP_4
L'accoglimento del ricorso per una somma inferiore a quella domandata, il comportamento processuale della resistente e il fatto che trattasi di giudizio derivante da pronuncia relativa a più lavoratori da cui sono scaturiti plurimi ricorsi di quantificazione rappresentano circostanze idonee a giustificare la compensazione delle spese per la metà ; la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico della resistente e liquidata come in dispositivo.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso condanna la resistente a pagare in favore del ricorrente, per la causale di cui in motivazione , la somma lorda di euro 6.308,81.
Compensa per la metà le spese di lite e condanna la resistente al pagamento delle spese processuali per la restante metà che liquida in euro 1.200,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione . Si comunichi.
Napoli,24/11/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe AR