Rigetto
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/04/2025, n. 3531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3531 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03531/2025REG.PROV.COLL.
N. 03072/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3072 del 2023, proposto da -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Angelone, con domicilio eletto presso i dottori ED e IU AC in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Cortellessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RE NI, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Poli 29;
Università degli Studi della NI “Luigi Vanvitelli”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambiente NI, Provincia di Caserta, Azienda Universitaria Primo Policlinico di Napoli, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la NI (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado proposto dalla società -OMISSIS- s.r.l. per l’annullamento dei seguenti atti:
a) della comunicazione del 29 maggio 2018 prot. 16863 di avvio della procedura in danno per le indagini integrative e per la successiva opera di bonifica e/o messa in sicurezza dell’ex cava tufacea, denominata -OMISSIS-;
b) della nota del Comune di -OMISSIS- dell’1 febbraio 2016 prot. 2417 con la quale si dava atto dell’avvio della procedura prevista dall'Accordo intervenuto tra il Comune di -OMISSIS- e la RE NI (di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. -OMISSIS- per l’esecuzione di indagini integrative);
c) della delibera della G.C. del 21 maggio 2015 n. 136, con la quale l'Amministrazione ha avviato la procedura per esecuzione, con spesa in danno alla proprietaria, delle indagini sul sito;
d) dell'Accordo tra Comune di -OMISSIS- e RE NI (di cui sopra);
e) del verbale del Tavolo tecnico del 15 dicembre 2017;
f) della nota del Responsabile P.O. dell'Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune di -OMISSIS-, prot. 20850 del 4 luglio 2018, che ha comunicato l'avvio di un procedimento di bonifica in danno, stante l'inerzia del proprietario;
g) del verbale del Tavolo tecnico del 9 luglio 2018, tenutosi presso il Servizio di Ecologia - Ambiente e Cimiteri del Comune di -OMISSIS-;
h) della nota prot. -OMISSIS- del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, Dir. Gen. Ambiente ed Ecosistema, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, Caserta, della RE NI;
i) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente (odierna appellante).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, della RE NI, dell’Università degli Studi della NI “Luigi Vanvitelli”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. La società -OMISSIS- s.r.l. (di seguito, nella presente decisione, anche solo -OMISSIS-) ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della NI, Sez. V, ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento proposta dalla predetta società nel ricorso di primo grado, avendo ritenuto il giudice di primo grado che gli atti impugnati fossero meramente esecutivi di precedenti provvedimenti non impugnati (tempestivamente) da parte della società.
In particolare, il T.a.r. ha evidenziato: “ …l'Amministrazione si è attivata ex art. 250 cit., notificando l’atto oggetto dell’odierna impugnazione. In particolare, tale atto ha costituito l’inizio della procedura di esecuzione in danno attivata dal Comune di -OMISSIS-, atteso che quest’ultimo, con le precedenti ordinanze nn. 59 del 15.04.2011 e 142 del 27.11.2013, avendo individuato nell’-OMISSIS- il soggetto responsabile dell’accertato fenomeno inquinante, aveva a quest’ultima ordinato l’attivazione ad horas delle procedure per la messa in sicurezza del sito unitamente a tutte le altre misure finalizzate alla tutela della salute pubblica. Tali provvedimenti, ritualmente notificati, non erano stati tempestivamente impugnati, così cristallizzandosi, sul piano amministrativo, l’accertamento della sua responsabilità ”.
Il giudice di primo grado ha condannato la società ricorrente anche al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di -OMISSIS-, disponendone la compensazione nei confronti delal RE NI.
2. Con il ricorso in esame, la società appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado, effettuando in punto di fatto alcune precisazioni.
2.1. Evidenzia di essere proprietaria di un appezzamento di terreno, sito nel territorio del Comune di -OMISSIS-, località -OMISSIS-, denominato “ -OMISSIS- ”, dall’estensione di 33.000 mq, in passato utilizzato come cava per l’estrazione del tufo, per la profondità di circa 16 metri.
La predetta area sarebbe stata utilizzata dal precedente proprietario come deposito di scarti di lavorazioni industriali.
2.2. In data 28 dicembre 1988 il terreno è stato acquistato dalla società -OMISSIS-, che ha proceduto alla predisposizione di un progetto preordinato all’utilizzo del sito come discarica, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ma il progetto non ha mai avuto concreta attuazione (non essendo stato completato il relativo iter autorizzativo).
La denominazione della società proprietaria è mutata, nel tempo, in -OMISSIS-, e, successivamente, in -OMISSIS-.
2.3. Con atto del 28 aprile 2004, rep. 22016, racc. 6444, il fondo per cui è causa è stato acquistato dalla società -OMISSIS- s.r.l., che, in data 28 marzo 2008, ha presentato all’Amministrazione comunale di -OMISSIS- una DIA per effettuare la recinzione dell’area.
Nell’anno 2009 il sito è stato sottoposto a sequestro penale ad iniziativa del GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; il sig. -OMISSIS-, nella qualità di amministratore unico della società, è stato sottoposto a procedimento penale in relazione a due differenti capi di imputazione [a) per aver realizzato e gestito una discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi; b) per aver cagionato l’inquinamento del suolo e del sottosuolo, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio per il parametro cadmio].
Secondo la prospettazione dell’appellante, con sentenza n. 5677/17, depositata in data 7 gennaio 2018 (divenuta irrevocabile per omessa impugnazione), il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avrebbe assolto sig. -OMISSIS- da ogni addebito [in realtà, con riguardo al capo di imputazione di cui alla lett. a), il signor -OMISSIS-è stato assolto “ per non aver commesso il fatto ”, mentre, con riguardo al capo di imputazione di cui alla lett. b), il giudice penale ha dichiarato di non doversi procedere “ per intervenuta prescrizione ”].
2.4. A giudizio dell’appellante, il Comune di -OMISSIS- “ …con provvedimento del Responsabile del Settore Ambiente dell’04.07.2018, attuativo della delibera della G.C. n. 136/2015, ha erroneamente individuato la Società -OMISSIS- quale soggetto tenuto al pagamento della spesa relativa alla bonifica del sito inquinato, nella qualità di responsabile della contaminazione e di proprietaria dell’area ove debbano essere eseguiti gli interventi ”.
La predetta nota del 4 luglio 2018, unitamente agli atti sopra richiamati, sono stati impugnati dalla società -OMISSIS- s.r.l. davanti al T.a.r. NI, contestando la violazione degli artt. 190 e 250 del codice dell’ambiente, l’erroneità dell’istruttoria tecnica e della motivazione posta alla base degli atti impugnati.
In particolare, la società aveva evidenziato che la società -OMISSIS- non poteva essere considerata responsabile di fenomeni di illecito inquinamento e di sversamento dei rifiuti, avendo la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accertato che il sig. -OMISSIS-non era responsabile di alcun comportamento “ contra legem ” (l’illecito sversamento dei rifiuti avrebbe dovuto essere attribuito ai precedenti proprietari della cava); non essendo responsabile dell’inquinamento rilevato, l’-OMISSIS- non era tenuta a concorrere alle spese necessarie alla bonifica del sito.
La società aveva inoltre dedotto che, in violazione degli artt. 192, 250 e 253 del codice dell’ambiente e del principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”, l’Amministrazione aveva omesso di compiere qualsiasi accertamento preordinato all’identificazione degli effettivi autori dei fenomeni di inquinamento che, ai sensi del codice dell’ambiente, erano i soggetti effettivamente tenuti alla bonifica del suolo.
L’Amministrazione avrebbe potuto prendere in esame la posizione del proprietario soltanto con riferimento all’ipotesi in cui non fosse stato possibile individuare l’effettivo responsabile dell’inquinamento del suolo.
3. Tanto premesso, l’odierna appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile il ricorso, avendo ritenuto che gli atti impugnati costituissero atti meramente applicativi ed esecutivi di precedenti provvedimenti rimasti inoppugnati.
3.1 In primo luogo, la società appellante chiede al giudice di appello di dichiarare venuto meno l’interesse a ricorrere (sotto diverso profilo).
A tale riguardo, fa rilevare che, dopo la proposizione del ricorso di primo grado, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4240/2022, ha confermato le decisioni di I e II grado, rese in altro procedimento in cui era imputato ad altro titolo il sig. -OMISSIS-, disponendo la confisca a favore dello Stato dell’intera -OMISSIS-.
Evidenzia che, in applicazione dell’art. 253 del codice dell’ambiente, l’obbligo di pagamento delle spese per il risanamento del suolo da bonificare deve essere qualificato quale “onere reale”, gravante sul proprietario dell’area; per il principio della “ambulatorietà passiva”, tale onere si sarebbe trasferito allo Stato, in conseguenza dell’intervenuta confisca della -OMISSIS-.
3.2. In via subordinata, l’appellante contesta la decisione di qualificare gli atti impugnati come meramente attuativi di provvedimenti presupposti non impugnati.
Evidenzia che la nozione di atto presupposto e atto consequenziale presuppone l’esistenza di un collegamento tra gli stessi così stretto nel contenuto da far ritenere che l’atto successivo sia conseguenza diretta e necessaria di quello presupposto; in presenza di questa situazione, l’omessa impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il successivo ricorso avverso l’atto consequenziale.
Questa situazione non sussisterebbe nel caso di specie.
A suo giudizio, gli atti impugnati avrebbero una autonoma portata lesiva, in quanto “ soltanto con il provvedimento del Responsabile dell’Ambiente impugnato in primo grado che ha dato esecuzione al verbale di riunione del 15.12.2017, si è deciso di porre a carico della Società -OMISSIS- S.r.l. le spese necessarie al fine dell’esecuzione delle indagini ed, in prosieguo, le spese necessarie alla decontaminazione dell’area ”.
Evidenzia che, mentre con le ordinanze sindacali n. 59/2012 e n. 142/2013 (rimaste inoppugnate) l’Amministrazione si era limitata a porre a carico dell’-OMISSIS- il solo obbligo di eseguire opere di messa in sicurezza della -OMISSIS-, soltanto con i successivi atti l’Amministrazione comunale si sarebbe determinata ad addebitare alla società -OMISSIS- le spese necessarie all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza del sito contaminato.
A giudizio dell’appellante, il suo interesse ad impugnare gli atti gravati sarebbe sorto soltanto dopo che il giudice penale ha accertato, con decisione avente efficacia vincolante anche nel giudizio amministrativo (per effetto di quanto disposto dagli artt. 652 e ss. c.p.p.), che l’amministratore della società non era responsabile di alcun fenomeno di inquinamento (con la conseguenza che neppure la società sarebbe tenuta al pagamento delle spese di bonifica).
4. Nel merito, la società appellante ripropone le censure formulate nel ricorso introduttivo del giudizio e non scrutinate dal giudice di primo grado, essendo stato il giudizio definito con sentenza in rito.
4.1. In primo luogo, la società ricorrente (odierna appellante) deduce: violazione degli artt. 192 e 250 codice dell’ambiente; violazione dell’art. 652 c.p.; violazione del giudicato; violazione del giusto procedimento; difetto di istruttoria; violazione delle norme tecniche; inesistenza dei presupposti; erroneità della motivazione; contrasto con i precedenti; difetto di legittimazione attiva.
Sostiene che di non poter essere considerata responsabile della contaminazione e che, conseguentemente, non potevano essere poste a suo carico le attività di indagine e le successive spese di bonifica del sito.
Le premesse sulle quali si fondano gli atti impugnati si porrebbero in contrasto con le statuizioni contenute nella sentenza penale (sopra richiamata), costituente giudicato, che ha accertato che il sig. -OMISSIS-(amministratore unico di -OMISSIS- s.r.l.) non poteva essere considerato responsabile (penalmente) del deposito illecito di rifiuti e che il tombamento degli stessi nella cava dismessa era stato effettuato in epoca anteriore a quella dell’acquisto dell’area da parte della società ricorrente (odierna appellante).
L’Amministrazione non avrebbe potuto considerare, in contrasto con il giudicato, la società come responsabile dell’illecito sversamento di rifiuti presso la Cava.
4.2. Con un’altra serie di censure, la società deduce: violazione degli artt. 192, 250 e 253 del codice dell’ambiente (sotto ulteriori profili); violazione del giusto procedimento; erroneità dell’istruttoria; violazione di norme tecniche; erroneità della motivazione; ulteriore violazione dell’art. 652 c.p.p. e del giudicato penale.
L’Amministrazione avrebbe omesso il compimento di qualsiasi indagine istruttoria tesa a individuare gli effettivi responsabili dell’inquinamento, ai quali, in applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”, dovevano essere notificati i provvedimenti di cui agli artt. 250 e ss. del codice dell’ambiente.
Evidenzia che, solo allorquando il responsabile dell’abuso non possa essere identificato, l’intervento di bonifica può posto a carico del proprietario del suolo o eseguito di ufficio dall’Amministrazione (a spese del proprietario).
Sotto altro profilo, evidenzia che la bonifica dei siti inquinati può essere imposta al proprietario, soltanto qualora l’Amministrazione dimostri che l’illecito sversamento di rifiuti gli possa essere addebitato, a titolo di dolo o di colpa.
L’Amministrazione non può imporre ai privati, che non abbiano alcuna responsabilità diretta od indiretta, l’obbligo di provvedere allo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento ambientale o di provvedere al pagamento della relativa spesa; in questi casi, invece, l’obbligo della bonifica resta a carico della P.A.: i vantaggi derivati al privato proprietario, in termini di aumento di valore del fondo conseguente all’intervento di risanamento del fondo inquinato, potrebbero costituire, al più, giusta causa di recupero delle corrispondenti somme, nei limiti dell’indebito arricchimento.
5. Si è costituita in giudizio la RE NI, contestando la fondatezza dell’atto di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, che, dopo aver ricostruito la sequenza procedimentale che ha preceduto l’adozione degli atti impugnati, ha chiesto il rigetto dell’appello.
7. Con memorie depositate rispettivamente in data 2 gennaio 2025 e il successivo 10 gennaio, la società -OMISSIS- s.r.l. e il Comune di -OMISSIS- hanno ribadito sostanzialmente le relative posizioni difensive.
8. Si è costituita in giudizio (con atto di mera forma) anche l’Università degli Studi della NI “Luigi Vanvitelli”.
9. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. un profilo (ulteriore) di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, in relazione alla natura endoprocedimentale degli atti impugnati e/o della carenza di efficacia lesiva degli stessi; sulle conclusioni delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. In via preliminare, non può essere accolta la richiesta della società appellante di declaratoria della inammissibilità del ricorso di primo grado, per effetto della intervenuta confisca della cava da parte dello Stato, in quanto l’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 fa espressamente “ salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi ”; ne consegue che la confisca della cava da parte dello Stato non comporta il trasferimento in capo allo Stato degli obblighi di bonifica dei siti inquinati (come sostenuto dall’appellante).
11. Sempre in via preliminare, non può ritenersi che l’interesse alla impugnazione si sia radicato a seguito della sentenza penale di assoluzione dell’amministratore unico della società appellante.
In linea generale, per costante e condivisa giurisprudenza, nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola è quella dell’autonomia, fermo il disposto di cui all’art. 654 c.p.p., secondo cui il giudicato penale non determina un vincolo assoluto all’amministrazione per l’accertamento dei fatti rilevanti nell'attività di vigilanza edilizia; né la sentenza penale può condizionare in modo inderogabile il giudizio amministrativo; in particolare, sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l’accertamento dei "fatti materiali" e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l’autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile o dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, del 3 novembre 2022 sent. n. 9656).
In ogni caso, l’esito del procedimento penale non può essere strumentalmente invocato per eludere il termine decadenziale stabilito dal legislatore per la domanda di annullamento dei provvedimenti amministrativi, che deve essere proposta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza degli atti impugnati, per effetto del combinato disposto degli artt. 29 e 41 c.p.a. (la “ piena conoscenza ” di un provvedimento della pubblica amministrazione - il cui verificarsi determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - si ha quando la parte interessata percepisce l’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sua sfera giuridica, in modo da rendere distinguibile l’attualità e la concretezza dell’interesse ad agire contro di esso; può, dunque, parlarsi di piena conoscenza quando la parte interessata individua l’atto e il suo contenuto essenziale, non essendo necessaria la conoscenza di tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che la stessa sia stata edotta di quelli essenziali, quali l’autorità amministrativa che l’ha emanato, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo – cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV 2 febbraio 2024 n. 1112).
12. A giudizio del Collegio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile, più che per la mancata tempestiva impugnazione delle ordinanze sindacali del 27 novembre 2013 n. 142 e del 15 aprile 2011 n. 59, in quanto (come evidenziato a verbale all’odierna udienza pubblica) esso ha ad oggetto atti endoprocedimentali o comunque atti non sono immediatamente lesivi della posizione giuridica soggettiva della società.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale l’interesse a ricorrere rientra tra le condizioni dell’azione - ossia tra i requisiti della domanda che condizionano la possibilità di decidere la controversia nel merito - i quali devono esistere al momento della decisione, in ciò differenziandosi dai presupposti processuali - ossia i requisiti che devono sussistere ai fini dell’instaurazione del rapporto processuale - che devono invece esistere sin dal momento della proposizione della domanda (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 29 luglio 2011 n. 15).
Detto interesse a ricorrere non viene in rilievo della impugnazione di atti endoprocedimentali, non seguita dalla contestazione, con motivi aggiunti, del provvedimento finale lesivo della posizione giuridica soggettiva della parte ricorrente.
Nel caso di specie, gli atti impugnati sono privi di autonoma efficacia lesiva e non risultano essere stati impugnati gli atti successivi della relativa sequenza procedimentale.
Alcuni degli atti impugnati (la comunicazione di avvio della procedura in danno del 29 maggio 2018 prot. 16863; la comunicazione del 4 luglio 2018 prot. 20850; i verbali relativi ai tavoli tecnici; la nota dell’1 febbraio 2016 n. 2417, con la quale si comunica che è stata avviata la procedura in danno prevista dall’accordo intervenuto tra il comune di -OMISSIS- e la RE NI) non hanno natura provvedimentale, ma endoprocedimentale.
In particolare, non può essere attribuita valenza provvedimentale alla nota del Comune del 29 maggio 2018 prot. 16863, in quanto con essa il Comune di -OMISSIS-, dopo aver richiamato la deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 22 maggio 2015 e la comunicazione dell’1 febbraio 2016 n. 2417 e dopo aver precisato che in base all’accordo approvato il Comune di -OMISSIS- si è impegnato ad attivare le procedure in danno previste dall’art. 250 d.lgs. n. 152/2006, comunica che saranno effettuate alcune lavorazioni nell’ex cava “ i cui costi saranno attribuiti ai legali rappresentanti della società -OMISSIS-s.r.l… ”; si tratta all’evidenza di un atto prodromico, non automaticamente lesivo, presupponendo la previa esecuzione delle lavorazioni e la successiva richiesta del pagamento dei relativi importi.
Ha natura endoprocedimentale anche la nota del 22 settembre 2015 prot. 24560, notificata all’amministratore della società in data 1° ottobre 2015, con la quale viene comunicato “ l’avvio del procedimento in danno per l’esecuzione delle indagini nell’area dell’ex -OMISSIS-, i cui costi presunti corrispondenti circa ad € 250.000,00 saranno attribuiti consequenzialmente in danno ai proprietari e/o amministratori della società proprietaria dell’ex cava nonché ai soggetti riconosciuti colpevoli dell’inquinamento ”; si tratta di una comunicazione di avvio del procedimento, che non determina una immediata lesione della sfera giuridica soggettiva della società ricorrente (odierna appellante).
Ha invece natura provvedimentale la deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 22 maggio 2015, recante: “ Approvazione dello schema di Accordo con la RE NI per la esecuzione di indagini integrative nell’ex cava tufacea denominata -OMISSIS- ”; detta deliberazione, tuttavia, avendo natura programmatica rispetto alla successiva attività del Comune, non è immediatamente lesiva della posizione giuridica della società, necessitando di atti attuativi delle relative determinazioni.
13. In conclusione, per le considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado deve essere confermata, con (parziale) diversa motivazione (gli atti impugnati hanno natura endoprocedimentale e/o non hanno effetti immediatamente lesivi della posizione giuridica soggettiva della società ricorrente).
14. In relazione alla natura e alla peculiarità delle questioni dedotte in giudizio, le spese del presente grado di giudizio possono essere equamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e conferma (con parziale diversa motivazione) la sentenza di primo grado.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento della denominazione della società appellante nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la predetta società e il suo amministratore.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.