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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 31/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2221/2023 tra le seguenti parti:
- sito in Albenga (SV) alla via Brescia n.11 (P.I. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., come rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ioannone;
- attore/opponente –
contro
- , nato ad [...] il [...], come rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Margherita Gallo;
- convenuto/opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a D.I. n. 549/2024 – emesso in data 20.07.2023 e notificato a mezzo PEC in data
25.07.2023 – deve essere rigettata in quanto inammissibile, non essendo stata proposta nel termine perentorio di quaranta giorni previsto per legge.
Si rammenta, infatti, che l'onere di provare la tempestività dell'opposizione grava sull'opponente (ex alia, cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza 24/11/2011, n. 24858). In particolare, si condivide l'orientamento, invalso in particolar modo nella prevalente giurisprudenza di merito, secondo il quale: “La notifica ulteriore del decreto ingiuntivo non rimette in termini l'opponente tardivo se la precedente si era validamente perfezionata.
In caso di notifiche plurime al medesimo creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, il Giudice deve individuare quale sia la prima utile ai fini del dies a quo di decorrenza del termine per proporre opposizione” (Trib. Torino, Sent. n.1733 del 13.04.2018); anche perché è con la notifica del decreto ingiuntivo che si determina la pendenza della lite, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., motivo per cui l'eventuale seconda notifica determina solo una possibile litispendenza, che non si concretizza in caso di mancata iscrizione a ruolo della seconda controversia.
1 Nel caso di specie, risulta agli atti che la prima notifica si sia correttamente perfezionata in data
25.07.2023, cosicché nessun slittamento del termine per opporsi può derivare dalla notifica cartacea perfezionatasi in data 1.08.2023. Fra l'altro, la seconda opposizione è stata notificata presso la residenza anagrafica del creditore ricorrente e non presso il domicilio del difensore ai sensi del combinato disposto degli artt. 638 e 170 c.p.c., con conseguente nullità della notifica che non poteva essere oggetto di sanatoria, atteso il decorso del primo termine di quaranta giorni già spirato.
Ebbene, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito, così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore-opponente, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. civile, sez. I, 11 ottobre 2013, n. 232029).
Alla luce di quanto sopra, l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite sopportate dalla convenuta, spese che qui si liquidano sulla base del valore della domanda mediante i parametri di cui al D.M. 147/2022 (tabella 2, fascia III – tutte le fasi ai valori minimi, dato l'esiguo impegno difensivo in esse profuso) in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% degli onorari di causa.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte e reietta ogni contraria istanza o eccezione,
P.Q.M.
- RGIETTA l'opposizione del confermando il D.I. n. 549/2024 emesso da questo Controparte_1
Tribunale in data 20.07.2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favor del convenuto opposto
, che qui si liquidano € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se Controparte_2 dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% degli onorari di causa.
Così è deciso.
Savona, lì 31.03.2025
il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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