Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _______________________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. _____________________________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice
Onorario, Dott. Giovanni Lentini, all'esisto della camera di consiglio del 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7038 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ROMEO SALVATORE
- ricorrente –
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DI GLORIA MARCO resistente oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis comma 6° C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del
13/01/2025
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso Parte_1
del requisito sanitario per l'attribuzione della pensione d'inabilità a far data dalla visita di revisione (4.5.2023);
1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 3.500,00 oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le CP_2
fasi del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 09/05/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione della pensione d'inabilità;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione della pensione d'inabilità, con decorrenza dalla data della visita di revisione;
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
2 Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la condanna alle spese dell in ragione della decorrenza del requisito sanitario a far data CP_2
Restano definitivamente a carico dell le spese per la consulenza CP_2
tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 13/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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