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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/10/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 313/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
GI ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , in persona del l. r. p. t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. SAGUATTI VITTORIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Modena, piazzale Torti 4;
RICORRENTE contro
( , anche quale mandatario di ( ), CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato C/O 43100 PARMA;
CP_1
CONVENUTO OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«in via preliminare sospendere l'esecuzione e/o l'esecutorietà dell'avviso di addebito opposto, sino all'esito del giudizio, ricorrendo gravi motivi o come meglio, e/o sussistendo sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora;
con decreto fissare la data dell'udienza di discussione;
in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare inesistente e/o nullo e/o annullare l'avviso di addebito n. 378 2021 00000230 28 000, formato in data 9/04/2021 e notificato in data
13/04/2021; salvo gravame, nel merito, per tutti i motivi esposti nel presente atto e per ogni altro diverso titolo, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare, o come meglio, in tutto o in parte l'avviso di addebito n. 378 2021 00000230 28 000, formato in data 9/04/2021 e notificato in data
13/04/2021; in ogni caso, - dichiarare comunque infondate e non dovute in tutto o in parte le pretese creditorie dell nei confronti di parte ricorrente, sia sull'an che sul quantum con riguardo ai CP_1 titoli avanzati nel presente giudizio.
Con vittoria di spese, compensi di avvocato, oltre a spese generali ed accessori come per legge».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione: nel merito
“Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, con integrale conferma dell'avviso di addebito opposto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.5.2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37820210000023028000 di con CP_1
Pag. 2 di 8 il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 90.457,88 a titolo di omesso versamento di contributi dovuti in relazione alla posizione di suoi dipendenti, nonché relative interessi e sanzioni;
in via preliminare, la ricorrente ha altresì chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. Con ordinanza del 12.8.2021, è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso opposto limitatamente alla somma di € 54,00; con successiva ordinanza del
27.12.2021, l'importo sospeso è stato innalzato a € 337,50.
4. È stata disposta l'ammissione di CTU contabile al fine di verificare la correttezza del calcolo dei contributi effettuati da nel verbale unico di accertamento e CP_1 notificazione sulla cui base è stato emesso l'avviso di addebito.
5. Il CTU nominato ha richiesto ben cinque proroghe, sicché l'elaborato peritale è stato infine depositato solo in data 29.9.2025.
6. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
8. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito opposto a motivo della mancata indicazione della causale del credito, in supposta violazione di quanto disposto dall'art. 30 co. 2 d.l. 78/2010.
9. L'eccezione è infondata: in proposito, è sufficiente richiamare il pacifico principio secondo cui l'onere di motivazione della cartella esattoriale (e quindi anche dell'avviso di addebito) può ben essere assolto anche per relationem, mediante il richiamo a un precedente atto già notificato al contribuente che esponga le ragioni delle pretese dell'ente impositore (cfr. Cass. S.U. 14 maggio 2010, n.
11722; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21177).
10. Nel caso di specie, la società non ha contestato e ha anzi riconosciuto di avere ricevuto la notificazione del verbale di accertamento sulla cui base è stato emesso
Pag. 3 di 8 l'avviso di addebito opposto, sicché non può ravvisarsi alcuna violazione del suo diritto di difesa e, conseguentemente, alcuna nullità dell'atto impugnato.
11. Nel merito, si rileva che l'avviso di addebito opposto è stato emesso sulla base delle risultanze del verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. Con FC00000/2020-215-02 di e , con il quale era stato accertato l'omesso CP_1 versamento dell'integrale contribuzione dovuta dalla società opponente a motivo di:
- omesso assoggettamento a contribuzione delle giornate di lavoro in cui i dipendenti risultavano assenti in ragione di sospensione concordata della prestazione lavorativa;
- mancata prova dell'effettivo invio in trasferta dei dipendenti ai quali sono stati erogati rimborsi spese esenti da contribuzione.
12. In merito alla retribuzione minima da assumersi quale base di calcolo per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, l'art. 1 d.l.
338/1989 prevede quanto segue:
«La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».
13. Interpretando tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che essa è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, sicché la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, dovendosi escludere che sia rimessa alla libertà delle parti del rapporto di lavoro la possibilità di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sull'obbligazione contributiva (Cass. 3 giugno 2019, n. 15120; Cass. 10 agosto 2020, n. 16859).
14. La Suprema Corte ha altresì ripetutamente affermato che grava sul datore di lavoro che ambisce ad accedere a un'esenzione contributiva l'onere di provare la
Pag. 4 di 8 sussistenza dei relativi fatti costitutivi (Cass. 22 luglio 2014, n. 16639; Cass. 10 luglio 2018, n. 18160); sicché la società ricorrente era tenuta a dimostrare la sussistenza delle eccezionali ipotesi di assenza che giustifichino l'esonero dall'assoggettamento a contribuzione della giornata lavorativa.
15. Nel caso di specie, non risulta allegata né tantomeno provata la sussistenza di cause di sospensione del rapporto di lavoro prevista in via generale dalla legge o dal contratto collettivo, come malattia, infortunio, maternità, etc.: al contrario, è stato espressamente sostenuto che le assenze erano dovute a libero accordo tra datore di lavoro e lavoratore, ossia proprio le ipotesi che non giustificano le esenzioni da contribuzione in ragione del principio di autonomia tra rapporto contributivo e obbligazione retributiva.
16. Per lo stesso motivo, non possono essere considerate esenti da contribuzione le giornate indicate dal datore di lavoro come “assenze ingiustificate”:
l'inadempimento del prestatore di lavoro può infatti giustificare la mancata corresponsione della retribuzione, oggetto dell'obbligazione sinallagmatica a quella del lavoratore, ma non il mancato versamento della contribuzione che è invece soggetta, come ricordato, alla regola del c.d. minimale contributivo.
17. Del resto, in una delle più recenti sentenze che hanno dato continuità al principio sopra ricordato è stato affermato che l'irriducibilità dell'obbligazione contributiva al di sotto del c.d. minimale è applicabile anche proprio nei casi di assenza ingiustificata (Cass. 9 giugno 2023, n. 16416).
18. Quanto alla legittimità dei rimborsi chilometrici erogati ai dipendenti, si deve ancora una volta richiamare il principio secondo cui grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi dell'esenzione contributiva a cui ambisce.
19. Tuttavia, né in sede ispettiva né nell'ambito del presente giudizio è stata fornita documentazione idonea a riscontrare l'effettivo invio in trasferta dei dipendenti.
20. In particolare, non sono stati prodotti i prospetti riepilogativi che diano atto, per ciascun mese, del numero di chilometri percorsi in detta unità di tempo, del tipo
Pag. 5 di 8 di automezzo utilizzato dal lavoratore e dell'importo corrisposto per chilometro sulla base della tariffa ACI, ossia la documentazione minima necessaria ad assolvere l'onere probatorio della sussistenza delle condizioni per l'esclusione dall'imponibile contributivo dei rimborsi ai dipendenti (cfr. Cass. 20 febbraio
2012, n. 2419).
21. Solamente in relazione al lavoratore come già rilevato in sede di CP_4
decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, sono stati prodotti i titoli giustificativi dei rimborsi spese (ticket di ingresso al mercato agroalimentare di Bologna), per un totale di € 337,50.
22. Conseguentemente, si ritiene accertato l'an della pretesa creditoria dell'ente impositore, salvo che per la limitata quota di cui sopra.
23. Con riferimento, invece, alla precisa determinazione del quantum della contribuzione omessa, stante la contestazione di supposti errori nei conteggi operati da è stata ammessa CTU contabile, sottoponendo al nominato CP_1 consulente il seguente quesito:
«Dica il CTU, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, con particolare riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione n. FC00000/2020- 215-02 del 20.07.2020 e ai suoi allegati, acquisita l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria previo contraddittorio tra le parti, se i presunti errori nel calcolo dei contributi evidenziati da nel paragrafo C del ricorso con riferimento ai lavoratori Parte_1 CP_5
(inquadramento 3S invece che 3), (calcolo contributi doppi nei mesi di giugno Parte_2
e settembre 2019)e (calcolo contributi per periodi in cui non era vigente Persona_1 CP_ il rapporto di lavoro) siano stati effettivamente compiuti dall e, in caso di riscontro positivo, specifichi la somma complessiva corretta eventualmente dovuta dalla società ricorrente all'ente previdenziale a titolo di contributi e somme aggiuntive».
24. Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, ha raggiunto le seguenti conclusioni:
«L'importo complessivo aggiornato dovuto dalla “ è pari ad €. 54.753,96 Parte_1 per contributi, €. 25.421,16 per sanzioni ed alla data di sottoscrizione del verbale di €.
134,97 per interessi».
25. In particolare, il CTU ha rilevato che, in relazione a due delle posizioni contestate dalla società ricorrente ( e , la quantificazione operata CP_5 Persona_1
Pag. 6 di 8 nel verbale di accertamento è corretta, riscontrandosi al più refusi che non hanno però influito sul calcolo matematico degli importi dovuti.
26. In ragione della corretta metodologia adottata, della completezza dell'analisi, dell'immunità del ragionamento da vizi logici o giuridici e dell'assenza di osservazioni critiche dei consulenti di parte, si ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU su queste posizioni.
27. Il consulente ha invece ritenuto erroneo l'addebito della contribuzione relativa ai periodi (giugno e settembre 2019) in cui il dipendente risultava Parte_2 impiegato in altra azienda, sebbene fossero stati presentati permessi richiesti dal lavoratore per tali mensilità.
28. Tale conclusione non può essere condivisa, dato che presuppone una valutazione giuridica – e quindi non rimessa al consulente – in merito all'assoggettabilità a contribuzione di periodi di assenza concordata dal lavoro.
29. Trattandosi, nel caso di specie, non di permessi ma di periodi di aspettativa non retribuita – non essendo previsti dalla contrattazione collettiva permessi che coprano intere mensilità di assenza – non possono che richiamarsi le considerazioni già esposte in merito all'insensibilità del rapporto contributivo alle vicende interne del rapporto privatistico tra datore e prestatore di lavoro.
30. Né assume rilevanza la circostanza che il lavoratore, nel periodo di aspettativa, fosse impiegato presso altro datore di lavoro, non sussistendo alcuna preclusione alla contemporanea instaurazione di più rapporti di lavoro, ciascuno ovviamente soggetto alle relative obbligazioni contributive.
31. L'importo indicato nell'avviso di addebito deve quindi essere decurtato delle sole contribuzioni relative ai rimborsi spese del lavoratore di cui si è già CP_4 detto in precedenza.
32.
Per questi motivi
, deve essere ordinato a di ricalcolare l'importo dovuto CP_1 decurtando il totale dei contributi omessi di € 337,50, confermandosi invece l'avviso di addebito opposto per il resto.
Pag. 7 di 8 33. In ragione della sussistenza, quantomeno all'epoca dei fatti di causa, di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in merito all'assoggettabilità a contribuzione di determinati periodi di sospensione del rapporto di lavoro (cfr. a esempio Cass. 3 ottobre 2018, n. 24109, ove si afferma che «la contribuzione
[…], stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e la corrispettività delle prestazioni, non spetta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa»), si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
34. Per la stessa ragione, le spese di CTU sono poste definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara dovuti da tutti gli importi di cui all'avviso di Parte_1
addebito n. 37820210000023028000 di a eccezione di € 337,50 di CP_1 contribuzioni omesse e dei relativi interessi e sanzioni, onerando del CP_1 relativo ricalcolo;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU.
Così deciso in Parma, 30/10/2025
Il giudice
Matteo GI ES
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
GI ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , in persona del l. r. p. t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. SAGUATTI VITTORIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Modena, piazzale Torti 4;
RICORRENTE contro
( , anche quale mandatario di ( ), CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato C/O 43100 PARMA;
CP_1
CONVENUTO OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«in via preliminare sospendere l'esecuzione e/o l'esecutorietà dell'avviso di addebito opposto, sino all'esito del giudizio, ricorrendo gravi motivi o come meglio, e/o sussistendo sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora;
con decreto fissare la data dell'udienza di discussione;
in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare inesistente e/o nullo e/o annullare l'avviso di addebito n. 378 2021 00000230 28 000, formato in data 9/04/2021 e notificato in data
13/04/2021; salvo gravame, nel merito, per tutti i motivi esposti nel presente atto e per ogni altro diverso titolo, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare, o come meglio, in tutto o in parte l'avviso di addebito n. 378 2021 00000230 28 000, formato in data 9/04/2021 e notificato in data
13/04/2021; in ogni caso, - dichiarare comunque infondate e non dovute in tutto o in parte le pretese creditorie dell nei confronti di parte ricorrente, sia sull'an che sul quantum con riguardo ai CP_1 titoli avanzati nel presente giudizio.
Con vittoria di spese, compensi di avvocato, oltre a spese generali ed accessori come per legge».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione: nel merito
“Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, con integrale conferma dell'avviso di addebito opposto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.5.2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37820210000023028000 di con CP_1
Pag. 2 di 8 il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 90.457,88 a titolo di omesso versamento di contributi dovuti in relazione alla posizione di suoi dipendenti, nonché relative interessi e sanzioni;
in via preliminare, la ricorrente ha altresì chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. Con ordinanza del 12.8.2021, è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso opposto limitatamente alla somma di € 54,00; con successiva ordinanza del
27.12.2021, l'importo sospeso è stato innalzato a € 337,50.
4. È stata disposta l'ammissione di CTU contabile al fine di verificare la correttezza del calcolo dei contributi effettuati da nel verbale unico di accertamento e CP_1 notificazione sulla cui base è stato emesso l'avviso di addebito.
5. Il CTU nominato ha richiesto ben cinque proroghe, sicché l'elaborato peritale è stato infine depositato solo in data 29.9.2025.
6. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
8. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito opposto a motivo della mancata indicazione della causale del credito, in supposta violazione di quanto disposto dall'art. 30 co. 2 d.l. 78/2010.
9. L'eccezione è infondata: in proposito, è sufficiente richiamare il pacifico principio secondo cui l'onere di motivazione della cartella esattoriale (e quindi anche dell'avviso di addebito) può ben essere assolto anche per relationem, mediante il richiamo a un precedente atto già notificato al contribuente che esponga le ragioni delle pretese dell'ente impositore (cfr. Cass. S.U. 14 maggio 2010, n.
11722; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21177).
10. Nel caso di specie, la società non ha contestato e ha anzi riconosciuto di avere ricevuto la notificazione del verbale di accertamento sulla cui base è stato emesso
Pag. 3 di 8 l'avviso di addebito opposto, sicché non può ravvisarsi alcuna violazione del suo diritto di difesa e, conseguentemente, alcuna nullità dell'atto impugnato.
11. Nel merito, si rileva che l'avviso di addebito opposto è stato emesso sulla base delle risultanze del verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. Con FC00000/2020-215-02 di e , con il quale era stato accertato l'omesso CP_1 versamento dell'integrale contribuzione dovuta dalla società opponente a motivo di:
- omesso assoggettamento a contribuzione delle giornate di lavoro in cui i dipendenti risultavano assenti in ragione di sospensione concordata della prestazione lavorativa;
- mancata prova dell'effettivo invio in trasferta dei dipendenti ai quali sono stati erogati rimborsi spese esenti da contribuzione.
12. In merito alla retribuzione minima da assumersi quale base di calcolo per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, l'art. 1 d.l.
338/1989 prevede quanto segue:
«La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».
13. Interpretando tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che essa è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, sicché la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, dovendosi escludere che sia rimessa alla libertà delle parti del rapporto di lavoro la possibilità di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sull'obbligazione contributiva (Cass. 3 giugno 2019, n. 15120; Cass. 10 agosto 2020, n. 16859).
14. La Suprema Corte ha altresì ripetutamente affermato che grava sul datore di lavoro che ambisce ad accedere a un'esenzione contributiva l'onere di provare la
Pag. 4 di 8 sussistenza dei relativi fatti costitutivi (Cass. 22 luglio 2014, n. 16639; Cass. 10 luglio 2018, n. 18160); sicché la società ricorrente era tenuta a dimostrare la sussistenza delle eccezionali ipotesi di assenza che giustifichino l'esonero dall'assoggettamento a contribuzione della giornata lavorativa.
15. Nel caso di specie, non risulta allegata né tantomeno provata la sussistenza di cause di sospensione del rapporto di lavoro prevista in via generale dalla legge o dal contratto collettivo, come malattia, infortunio, maternità, etc.: al contrario, è stato espressamente sostenuto che le assenze erano dovute a libero accordo tra datore di lavoro e lavoratore, ossia proprio le ipotesi che non giustificano le esenzioni da contribuzione in ragione del principio di autonomia tra rapporto contributivo e obbligazione retributiva.
16. Per lo stesso motivo, non possono essere considerate esenti da contribuzione le giornate indicate dal datore di lavoro come “assenze ingiustificate”:
l'inadempimento del prestatore di lavoro può infatti giustificare la mancata corresponsione della retribuzione, oggetto dell'obbligazione sinallagmatica a quella del lavoratore, ma non il mancato versamento della contribuzione che è invece soggetta, come ricordato, alla regola del c.d. minimale contributivo.
17. Del resto, in una delle più recenti sentenze che hanno dato continuità al principio sopra ricordato è stato affermato che l'irriducibilità dell'obbligazione contributiva al di sotto del c.d. minimale è applicabile anche proprio nei casi di assenza ingiustificata (Cass. 9 giugno 2023, n. 16416).
18. Quanto alla legittimità dei rimborsi chilometrici erogati ai dipendenti, si deve ancora una volta richiamare il principio secondo cui grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi dell'esenzione contributiva a cui ambisce.
19. Tuttavia, né in sede ispettiva né nell'ambito del presente giudizio è stata fornita documentazione idonea a riscontrare l'effettivo invio in trasferta dei dipendenti.
20. In particolare, non sono stati prodotti i prospetti riepilogativi che diano atto, per ciascun mese, del numero di chilometri percorsi in detta unità di tempo, del tipo
Pag. 5 di 8 di automezzo utilizzato dal lavoratore e dell'importo corrisposto per chilometro sulla base della tariffa ACI, ossia la documentazione minima necessaria ad assolvere l'onere probatorio della sussistenza delle condizioni per l'esclusione dall'imponibile contributivo dei rimborsi ai dipendenti (cfr. Cass. 20 febbraio
2012, n. 2419).
21. Solamente in relazione al lavoratore come già rilevato in sede di CP_4
decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, sono stati prodotti i titoli giustificativi dei rimborsi spese (ticket di ingresso al mercato agroalimentare di Bologna), per un totale di € 337,50.
22. Conseguentemente, si ritiene accertato l'an della pretesa creditoria dell'ente impositore, salvo che per la limitata quota di cui sopra.
23. Con riferimento, invece, alla precisa determinazione del quantum della contribuzione omessa, stante la contestazione di supposti errori nei conteggi operati da è stata ammessa CTU contabile, sottoponendo al nominato CP_1 consulente il seguente quesito:
«Dica il CTU, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, con particolare riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione n. FC00000/2020- 215-02 del 20.07.2020 e ai suoi allegati, acquisita l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria previo contraddittorio tra le parti, se i presunti errori nel calcolo dei contributi evidenziati da nel paragrafo C del ricorso con riferimento ai lavoratori Parte_1 CP_5
(inquadramento 3S invece che 3), (calcolo contributi doppi nei mesi di giugno Parte_2
e settembre 2019)e (calcolo contributi per periodi in cui non era vigente Persona_1 CP_ il rapporto di lavoro) siano stati effettivamente compiuti dall e, in caso di riscontro positivo, specifichi la somma complessiva corretta eventualmente dovuta dalla società ricorrente all'ente previdenziale a titolo di contributi e somme aggiuntive».
24. Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, ha raggiunto le seguenti conclusioni:
«L'importo complessivo aggiornato dovuto dalla “ è pari ad €. 54.753,96 Parte_1 per contributi, €. 25.421,16 per sanzioni ed alla data di sottoscrizione del verbale di €.
134,97 per interessi».
25. In particolare, il CTU ha rilevato che, in relazione a due delle posizioni contestate dalla società ricorrente ( e , la quantificazione operata CP_5 Persona_1
Pag. 6 di 8 nel verbale di accertamento è corretta, riscontrandosi al più refusi che non hanno però influito sul calcolo matematico degli importi dovuti.
26. In ragione della corretta metodologia adottata, della completezza dell'analisi, dell'immunità del ragionamento da vizi logici o giuridici e dell'assenza di osservazioni critiche dei consulenti di parte, si ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU su queste posizioni.
27. Il consulente ha invece ritenuto erroneo l'addebito della contribuzione relativa ai periodi (giugno e settembre 2019) in cui il dipendente risultava Parte_2 impiegato in altra azienda, sebbene fossero stati presentati permessi richiesti dal lavoratore per tali mensilità.
28. Tale conclusione non può essere condivisa, dato che presuppone una valutazione giuridica – e quindi non rimessa al consulente – in merito all'assoggettabilità a contribuzione di periodi di assenza concordata dal lavoro.
29. Trattandosi, nel caso di specie, non di permessi ma di periodi di aspettativa non retribuita – non essendo previsti dalla contrattazione collettiva permessi che coprano intere mensilità di assenza – non possono che richiamarsi le considerazioni già esposte in merito all'insensibilità del rapporto contributivo alle vicende interne del rapporto privatistico tra datore e prestatore di lavoro.
30. Né assume rilevanza la circostanza che il lavoratore, nel periodo di aspettativa, fosse impiegato presso altro datore di lavoro, non sussistendo alcuna preclusione alla contemporanea instaurazione di più rapporti di lavoro, ciascuno ovviamente soggetto alle relative obbligazioni contributive.
31. L'importo indicato nell'avviso di addebito deve quindi essere decurtato delle sole contribuzioni relative ai rimborsi spese del lavoratore di cui si è già CP_4 detto in precedenza.
32.
Per questi motivi
, deve essere ordinato a di ricalcolare l'importo dovuto CP_1 decurtando il totale dei contributi omessi di € 337,50, confermandosi invece l'avviso di addebito opposto per il resto.
Pag. 7 di 8 33. In ragione della sussistenza, quantomeno all'epoca dei fatti di causa, di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in merito all'assoggettabilità a contribuzione di determinati periodi di sospensione del rapporto di lavoro (cfr. a esempio Cass. 3 ottobre 2018, n. 24109, ove si afferma che «la contribuzione
[…], stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e la corrispettività delle prestazioni, non spetta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa»), si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
34. Per la stessa ragione, le spese di CTU sono poste definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara dovuti da tutti gli importi di cui all'avviso di Parte_1
addebito n. 37820210000023028000 di a eccezione di € 337,50 di CP_1 contribuzioni omesse e dei relativi interessi e sanzioni, onerando del CP_1 relativo ricalcolo;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU.
Così deciso in Parma, 30/10/2025
Il giudice
Matteo GI ES
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