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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5987 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53617 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
- ( ), nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Claudia Bucciarelli, giusta procura rilasciata in atti;
ricorrente
E
- ( nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.01.1988, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Nuccetelli, giusta procura rilasciata in atti;
resistente
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: all'udienza del 11.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio con rito civile in Roma in data 14.03.2018 con la sig.ra (trascritto Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 2018, atto n. 00015, parte I, serie 14),
e dalla loro unione era nato il figlio (06.03.2018 in Roma); il rapporto coniugale era Persona_1 andato via via deteriorandosi a causa di crescenti contrasti;
nel 2020, essi avevano deciso di separarsi e di lasciare la casa familiare;
egli si trasferiva presso l'abitazione del padre unitamente al figlio minore , mentre la moglie si trasferiva in un'altra abitazione. Persona_1
Tanto premesso, il sig. chiedeva fosse pronunciata la separazione personale, l'affido Parte_1 condiviso del figlio con collocamento presso il domicilio paterno (la casa del nonno) Persona_1
e, stante il proprio stato di inoccupazione, fosse previsto un contributo materno per il mantenimento del bambino di € 300 mensili, ripartendosi in pari misura le spese straordinarie.
Prima ancora dell'udienza presidenziale, veniva disposta un'indagine sociale (cfr. relazione del 10.01.2023 del Servizio sociale ), che, analizzando la storia familiare e i rapporti CP_2 tra i coniugi, evidenziava che il minore viveva insieme al padre presso la casa del nonno (in Roma,
Via dei Fontanili 47), frequentando la Scuola dell'infanzia “ e, per tre volte a Persona_2 settimana, un corso di piscina. Il Servizio sociale con riguardo alle figure genitoriali, affermava che:
“… dai colloqui psicologici e dall'esito dei test di entrambi non sono emersi indici clinici di rilievo
o in grado di interferire negativamente con un adeguato esercizio del ruolo genitoriale. Se non fosse per l'incapacità manifestata da entrambi di lasciarsi alle spalle le problematiche riconducibili alla storia di coppia, di chiarire le cose non dette e orientare le proprie energie realmente verso la costruzione di un clima relativamente sereno e collaborativo nell'interesse del figlio, non avrebbero problemi di sorta a trovare le energie personali e le soluzioni migliori per gestire la quotidianità e le complessità insite nella separazione stessa. Ad oggi entrambi sembrano attendere l'errore dell'altro o l'emergere delle difficoltà altrui”. Il Servizio, quindi, proponeva l'inizio di un percorso condiviso di sostegno alla genitorialità che potesse consentire alle parti di ricostruire un rapporto di collaborazione nell'interesse del figlio.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di separazione e CP_1 affidamento condiviso del figlio formulate dal marito, contestava le conclusioni rassegnate ex adverso, evidenziando di contro che le condotte del sig. avevano pregiudicato la Parte_1 prosecuzione della convivenza e comportato il naufragio del matrimonio.
In merito alla collocazione del figlio, la signora chiedeva che il bambino fosse collocato CP_1 presso di sé e che potesse essere iscritto in una scuola posta nelle vicinanze della propria abitazione, che la frequentazione del bambino con il padre fosse regolata secondo le modalità indicate in comparsa e chiedeva infine un contributo paterno per il mantenimento di di € 400 Persona_1 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 16.01.2023 il Servizio sociale incaricato depositava relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo, riferendo che i rapporti madre figlio erano buoni, che la signora -come CP_1 riferito- lamentava la mancanza del figlio, chiedendo un ampliamento della frequentazione nonostante le resistenze del marito.
Con provvedimento del 20.02.2023 il Presidente f.f., sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 31.01.2023, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore ad entrambi Persona_1 collocandolo presso il domicilio paterno, regolava le modalità di frequentazione madre figlio nei seguenti termini: “fatto salvo un più ampio accordo tra le parti tre pomeriggi a settimana;
nei fine settimana alternati;
con un pernotto infrasettimanale nel finesettimana senza weekend;
ciascuno dei coniugi avrà il figlio presso di sé per 3 (tre) settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni;
per la metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni”, disponeva che i genitori provvedessero al mantenimento diretto del figlio durante i periodi di rispettiva permanenza dello stesso presso di loro, ripartendo nella misura del 50% le spese straordinarie.
In data 29.05.2023 il Servizio sociale depositava relazione di aggiornamento con la quale riferiva che il aveva effettuato una valutazione sul minore e sulla relazione di questo con Parte_2 entrambi i genitori dalla quale era emerso che: “… a livello emotivo e comportamentale,
[...] manifesta difficoltà di regolazione emozionale che incidono negativamente sul ER1 funzionamento generale e gli impediscono di utilizzare al meglio le sue risorse e potenzialità. Le competenze generali del bambino appaiono altamente condizionate dalla sua fragilità emotiva, caratterizzata da tratti di inibizione – passività comportamentale, rallentamento psico-motorio, assenza di partecipazione attiva verso le attività proposte e disinvestimento verso l'ambiente esterno
… In sintesi la valutazione psicodiagnostica e l'osservazione clinica mostrano difficoltà di funzionamento inquadrabili in un DISTURBO DELL'ADATTAMENTO (ICD-10 F83) che sembra inibire il suo funzionamento cognitivo-affettivo-comportamentale”. Sulla scorta delle rilevanze del
TSMREE (dr.ssa neuropsichiatra infantile, e dr.ssa , terapista della neuro e ER3 ER4 psicomotricità dell'età evolutiva) e in virtù di quanto emerso dai colloqui con i genitori (in modo particolare con la sig.ra ) il Servizio concludeva ribadendo la necessità che le parti si CP_1 attivassero per iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità e la possibilità di avviare anche un percorso di mediazione familiare.
In data 22.06.2023 il Giudice Istruttore, esaminati gli atti e le relazioni del Servizio sociale e la valutazione del TSMREE ASL disponeva che il Servizio sociale ( in Pt_3 CP_2 collaborazione con il Municipio V) proseguisse il proprio monitoraggio sul nucleo familiare, indirizzando le parti ad un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché monitorando l'inserimento scolastico del bambino e attivando gli strumenti funzionali al suo benessere.
Assegnati i termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in data 28.11.2023 il Servizio sociale depositava relazione di aggiornamento nella quale riferiva che le parti avevano iniziato (dal mese di ottobre 2023) un percorso di Parent Training presso lo studio specialistico “Psicotuscolana” con la dr.ssa la quale concludeva osservando che “… Nel corso degli incontri l'iniziale ER5 conflittualità si è lievemente modificata ed entrambi sembrano più fiduciosi nell'accogliere un punto di vista diverso dal proprio e che includa in vece l'altro. Entrambi riportano un vissuto di esclusione
e di sfiducia, sono interessati al benessere del bambino ma fanno fatica ad accordarsi per riconoscere
e quindi rispondere in modo adeguato ai suoi bisogni, visto che spesso prevalgono quelli personali
…”. Il Servizio, avuto riguardo delle evoluzioni, concludeva sottolineando la necessità che le parti proseguissero il loro percorso di Parent Training intrapreso, al fine di orientarsi verso uno stile di comunicazione efficace, efficiente e condiviso nel maggiore interesse del minore.
In data 01.12.2023 il Servizi sociale trasmetteva la relazione in merito al minore redatta dall'assistente sociale dr.ssa del RTI Cooperativa Nuova Sair -La Fonte 2004-, nella quale si evidenziava che ER6 perdurava il clima di conflittualità tra le parti e, a seguito di una visita domiciliare, era emerso che parte resistente era incinta di un figlio dal suo nuovo compagno, il sig. con il quale il piccolo ER7
si era integrato e si trovava a suo agio. In conclusione, veniva evidenziato che: da un lato ER1 perdurava una relazione conflittuale tra le parti che non consentiva a queste di focalizzarsi sui bisogni, scolastici ed extra scolastici del figlio;
dall'altro emergeva una disponibilità da parte dei genitori nella prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità congiunto.
In data 13.12.2023 il GI riteneva opportuno che le parti proseguissero il percorso di parent training iniziato con la dr.ssa ed evidenziata l'importanza del sostegno alla genitorialità, Persona_8 disponeva che il minore venisse iscritto nella scuola primaria vicino all'abitazione del Persona_1 padre, con il quale era prevalentemente collocato, disponeva altresì che il Servizio sociale ( CP_2
in collaborazione con il Municipio V) proseguisse nel monitoraggio del nucleo familiare e
[...] verificasse la osservanza da parte di entrambi i genitori dei percorsi e/o prescrizioni impartite dal tribunale e ritenute opportune dal Servizio stesso.
In data 29.04.2024 il Servizio sociale, depositando nota di aggiornamento circa la situazione del nucleo, concludeva osservando che: “… Negli ultimi mesi si denotano dei miglioramenti rispetto alla gestione dei conflitti della coppia genitoriale, grazie ad una capacità di dialogo più costruttiva”. Pertanto, l'Assistente sociale, dr.ssa , proponeva il proseguimento dei percorsi di sostegno ER9 nei confronti della famiglia (parent training, percorso di sostegno alla genitorialità e , CP_3 richiedendo una nuova valutazione del minore da parte del Parte_2
Alle medesime conclusioni giungeva il Servizio dell'Ambito educativo scolastico del , CP_2 nelle figure delle insegnanti e il quale -con nota del Persona_10 Persona_11 ER12
19.04.2024- concludeva osservando che: “… Dal punto di vista delle abilità attentive … il bambino è migliorato anche se è ancora alta la faticabilità rispetto ad incarichi all'esecuzione dei compiti e delle attività performanti. Necessita di incoraggiamento da parte dell'insegnante e di strategie che defluiscano il decadimento attentivo … In relazione alle autonomie personali mangia e va in ER1 bagno da solo si veste e si sveste da solo. Per quanto riguarda la pianificazione e l'esecuzione di un lavoro, mostra disorganizzazione … si distrae mentre esegue il lavoro, oppure accusa stanchezza e fa fatica a completare ciò che ha iniziato”.
Con provvedimento del 02.05.2024 il Giudice istruttore disponeva la prosecuzione degli interventi di sostegno già attivati, nonché tutte le misure che il Servizio ritenesse necessarie.
Con successiva relazione del 26.11.2024 il Servizio sociale nella persona dell'Assistente sociale incaricata di seguire il nucleo, dr.ssa , riferiva che, rispetto al quadro sanitario da ultimo ER9 depositato, il minore aveva mostrato “episodi di balbuzie probabilmente legati ad un Persona_1 periodo di stress”; lo stesso TSMREE, a seguito di nuova valutazione clinica, evidenziava un quadro clinico compatibile con un “disturbo dell'adattamento (prevalente sintomatologia ansiosa, stato di iper-vigilanza e difficoltà di adattamento associata a disregolazione emozionale), disturbo misto del linguaggio, disturbo della coordinazione motoria”, consigliando ai genitori di far intraprendere al minore un percorso di logopedia e neuropsicomotricità a supporto dello sviluppo globale. Oltre ER1
a ciò, a livello scolastico, l'equipe sociosanitaria del ritenevano necessaria la presenza di Pt_2 un insegnante di sostegno per il bambino o di una figura OEPAC. Il Servizio proseguiva riferendo che, “… i genitori si sono mobilitati per avviare la richiesta di legge 104/92 e indennità di frequenza
… stanno cercando strutture private/convenzionate per iniziare un percorso a sostegno del figlio”; con riguardo al rapporto tra i genitori, l'Assistente sociale riferiva altresì che, “… hanno interrotto il percorso di Parent training … sia per questioni di carattere economico e sia perché la signora ER
, a luglio (2024), è diventata mamma della piccola … hanno deciso di interrompere il CP_1 percorso il percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio dell' Parte_2 con la dott.ssa . Continuano con costanza il percorso con il progetto Programma Persona_14
P.I.P.P.I. una risorsa utile per il loro sostegno genitoriale e per la crescita di . L'educatrice ER1
continua a svolgere quattro incontri al mese, due con il padre e due con la madre”. Persona_15
Infine, concludendo, il Servizio incaricato osservava che, “… nonostante nei mesi precedenti si era evidenziato un netto miglioramento nella gestione dei conflitti e una buona capacità di dialogo, nell'ultimo mese i rapporti tra i genitori di si sono di nuovo inaspriti. Non di rado, la situazione ER1 sentimentale/familiare della signora con si presenta come un ostacolo per un sereno CP_1 ER7 rapporto madre/figlio tanto che gli episodi sopra descritti hanno portato il sig. a decidere Parte_1 di evitare, per il momento, il pernotto del figlio a casa della sig.ra . nell'ultimo CP_1 Parte_1 colloquio ha espresso la volontà di riprendere il percorso di sostegno genitoriale presso il
Consultorio dell' ”. Parte_2
All'udienza del 11.12.2024 il GI, lette le note scritte e la relazione del Servizio sociale del 27.11.2024, riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie. Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domane, segnatamente quelle afferenti all'affidamento e collocamento del figlio minore , Persona_1 nonché alla domanda di contenuto economico.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti
è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
I contrasti tra le parti hanno peraltro radici antiche ed hanno rappresentato il motivo del loro allontanamento ancor prima dell'inizio di tale procedimento. I coniugi -come espressamente confermato da entrambe le parti nei propri scritti difensivi- vivono separati da molto tempo, essendosi la signora allontanata dalla casa familiare già nel 2020. CP_1
Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore
Le parti sono genitori di (7 anni) e si sono separate quando il figlio era ancora molto Persona_1 piccolo, gestendo in via di fatto le relazioni familiari in assenza di una regolamentazione giudiziaria.
Dopo un primo periodo di gestione con tempi paritetici del figlio, il bambino è rimasto a vivere prevalentemente con il padre nell'abitazione di proprietà del nonno paterno (sita in Roma, Via della
Valle dei Fontanili, 47) e frequentava costantemente la madre che, nel frattempo, aveva locato una abitazione in un'altra zona della città.
Con il crescere di e le sue diversificate esigenze, si è radicato il presente procedimento Persona_1 che ha visto entrambi i genitori chiedere il collocamento prevalente del figlio presso di sé.
Il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, di lavoro, di relazione, di gestione del figlio, hanno una narrazione diversa: da parte del signore viene evidenziato il suo essersi fatto carico della gestione prevalente del figlio e la decisione della moglie di trasferirsi in altra zona così rendendo complicata la gestione condivisa del bambino;
da parte della signora viene evidenziato la sua assenza di reti familiari in Italia, le conseguenti difficoltà economiche e l'essersi sempre occupata del figlio.
Dall'istruttoria espletata è emersa la complessità della storia familiare, conseguenza di storie personali parimenti complesse, l'adeguatezza di entrambi i genitori nel prendersi cura del figlio e i progressi compiuti sul piano della collaborazione familiare e della fiducia reciproca grazie alle misure di sostegno attivate (sostegno alla genitorialità, progetto P.I.P.P.I.), la vulnerabilità del figlio,
[...]
, preso in carico dal a cui è stato riconosciuto un DISTURBO ER1 Pt_2
DELL'ADATTAMENTO (ICD-10 F83) con inibizione del suo funzionamento cognitivo-affettivo- comportamentale. Dalla valutazione delle competenze genitoriali è emersa la adeguatezza di entrambi e l'assenza di elementi psicopatologici volti a incidere sull'esercizio della responsabilità genitoriale, ma la incapacità di coordinarsi per una soluzione condivisa funzionale all'interesse del figlio
Nel corso del procedimento, si è consolidato il collocamento presso il padre del figlio, il quale ha iniziato a frequentare la scuola primaria lì vicino e a radicarsi nel quartiere, seguito dal Servizio sociale del . La convivenza con il padre non ha registrato criticità significative, mentre CP_2 la situazione della madre, a cui deve riconoscersi costanza nella frequentazione con il figlio, si è mutata nel corso del tempo. Invero la signora ha iniziato una relazione sentimentale altalenante, poi trasformatasi in convivenza, con una persona più giovane, che in primo momento, sembrava aver instaurato una buona relazione con , ma che, successivamente, è stato autore di violenze verbali ER1
e contro suppellettili avvenute in presenza del minore, con conseguente intervento delle forze dell'ordine, su chiamata della signora. Anche nei confronti dell'intervento del Servizio sociale, il compagno della signora, ha avuto ER7 un atteggiamento altalenante, in prima fase, maggiormente collaborativo, poi ostacolante anche nei confronti della partecipazione della signora alle iniziative educative o incontri propugnati dal CP_1
Servizio sociale, assumendo “un comportamento ossessivo, controllante e svalutante della Sig.ra
sfociato spesso in aggressività verbale ed ha raggiunto il culmine in un episodio, verificatosi CP_1 in presenza di in cui tale aggressività veniva riversata anche nei confronti di suppellettili”. ER1
A seguito di tale episodio (per il quale venivano allertate le Forze dell'Ordine per far allontanare dall'appartamento), la signora e il sig. dapprima si separavano e successivamente, nel ER7 ER7 mese di ottobre 2024, decidevano di riprendere i loro rapporti e la loro convivenza, anche perché nel ER frattempo la signora è diventata madre di un'altra bambina, (nata il 17 luglio del 2024).
Parallelamente alle alterne sorti della relazione sentimentale della signora, anche i suoi rapporti con il sig. hanno avuto alterne vicende, avvicinandosi nel periodo di allontanamento di Parte_1 ER7
e allontanandosi nel periodo di ricongiungimento tra la signora e il compagno. Invero il sig. Parte_1 ha sempre manifestato il timore che la convivenza con il sig. potesse pregiudicare il figlio, ER7 esponendolo a situazioni critiche e chiedendo per questo di sospendere i pernotti presso la casa materna in presenza della detta persona. Di contro, invece, la signora , rappresentando le CP_1 fatiche e le difficoltà nella gestione del proprio impiego e dei figli (difficoltà acuite anche in considerazione della distanza tra le abitazioni delle parti, nonché dalla nascita della sua seconda figlia ER
, ha sempre cercato di garantire una sua presenza costante per il figlio, ha tentato di favorire la costruzione di un rapporto affettivo di con la sorellina, ha sempre svolto un ruolo tutelante per ER1 il figlio, attivandosi ella stessa a chiamare le forze dell'ordine per allontanare ER7
Avuto riguardo alla situazione descritta e alle conclusioni formulate dal Servizio sociale CP_2
, osserva il Collegio che entrambe le parti si sono rivelate adeguate e hanno mostrato un rapporto
[...] di collaborazione per il superiore interesse del figlio.
Pertanto, va confermato l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi Persona_1
Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il figlio - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo, e l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Va altresì confermato il collocamento di presso il padre, che ha dato buona prova di gestione ER1 ordinaria del minore, non essendo emersi elementi pregiudizievoli (il padre ha dichiarato di volersi attivare per il sostegno scolastico e il proseguimento dei percorsi attivati).
Con riguardo ai tempi di cura e frequentazione del figlio minore con la madre, il Tribunale dispone che la stessa vedrà e terrà con sé secondo le seguenti modalità: fatto salvo un diverso Persona_16 accordo tra le parti, due pomeriggi a settimana senza pernotto, nonché, a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle ore 21.00, in assenza di ER7
Durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere con la madre quindici giorni anche non consecutivi con pernotto;
i giorni di permanenza del figlio presso la madre relativamente al periodo estivo dovranno essere concordati tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
Durante il periodo delle festività natalizie trascorreranno dal 24 al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre e negli anni successivi in maniera alternata con l'altro genitore;
durante le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno i giorni di Pasqua e di Lunedì in Albis ad anni alterni con uno o l'altro genitore I pernotti presuppongono tutti l'assenza del compagno della signora, che si impone non solo per l'episodio critico del suo allontanamento ad opera delle forze dell'ordine ma anche perché non sembra esservi stata alcuna elaborazione delle criticità che ha attraversato la relazione tra la signora e ER7 che più volte, in questo periodo, si sono lasciati e ripresi, con il rischio che la fragilità della relazione e un comportamento non attento, se non addirittura aggressivo e svalutante del compagno, possano pregiudicare la serenità di che è un bambino che necessita di attenzioni speciali. Persona_1
Il Tribunale dispone che il Servizio sociale territorialmente competente per domicilio del minore
(MUNICIPIO XIV in raccordo con il MUNICIPIO V, di residenza della signora ) prosegua il CP_1 proprio monitoraggio sul nucleo nonché sui rapporti di ciascun genitore con il figlio , Persona_1 segnalando eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per il minore e suggerisca, in presenza di una situazione serena e stabilizzata, eventuali modifiche congiunte nel regime di visita ora stabilito, anche inserendo i pernotti in presenza del compagno della signora in presenza di una revisione critica delle precedenti intemperanze.
Il Tribunale, infine, invita le parti a proseguire il loro percorso di sostegno alla genitorialità, in modo da non compromettere i progressi raggiunti e ricomporre e ripristinare una adeguata comunicazione in vista del superiore interesse del minore.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con l'ordinanza presidenziale era stato statuito che i genitori avrebbero provveduto al mantenimento in via diretta del figlio durante i periodi di rispettiva permanenza dello stesso presso Persona_1 ciascuno di loro, ripartendosi le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Dalla documentazione reddituale e patrimoniale è emerso quanto di seguito.
Il sig. che al momento del deposito della separazione era disoccupato, percependo una Parte_1 indennità di disoccupazione NASPI di circa € 700, in seguito, ha iniziato a lavorare come dipendente del Policlinico di Tor Vergata, con il ruolo di OTA, percependo uno stipendio mensile di circa €
1.080. Convive con il proprio padre, dipendente Trenitalia e non sostiene spese abitative.
La signora -come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio- lavora come CP_1 receptionist per la struttura alberghiera River Inn Srl, percependo uno stipendio mensile di € 1400 circa, sostenendo le spese abitative dell'immobile in cui vive, di € 715; ha avuto una seconda figlia ER
dalla relazione con il sig. che lavora presso il suo stesso albergo, non ha una CP_4 rete familiare di riferimento.
Alla luce della documentazione depositata e dalle dichiarazioni delle parti, nonché della loro situazione patrimoniale e reddituale, il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, considerati i tempi di permanenza di cura e accudimento del figlio presso ciascun genitore, dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento di nei periodi di Persona_1 rispettiva permanenza. La richiesta del sig. di un contributo di mantenimento da parte della Parte_1 moglie non può essere accolta in quanto egli può fare affidamento sull'aiuto del proprio padre mentre la signora è sola in Italia, può contare sulle sue sole forze e deve anche provvedere ad una seconda figlia, non essendo emerso nel corso del presente giudizio se vi sia un contributo del compagno, con il quale la relazione non appare ancora stabile.
Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere determinato nella misura del 50% ciascuno, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- dichiara la separazione personale tra ( ), nato il Parte_1 C.F._1
14.02.1987 a Roma, e ( nata a [...] Controparte_5 C.F._2
(Regno Unito) il 20.01.1988, che hanno contratto matrimonio in Roma in data 14.03.2018;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni di legge (anno
2018, atto n. 00015, parte I, serie 14);
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Persona_1 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesimi, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, confermando il suo collocamento presso il domicilio paterno;
- dispone che la frequentazione del figlio minore con la madre sia regolata nelle Persona_1 modalità indicate in motivazione;
- dispone che il Servizio sociale territorialmente competente ( in raccordo con il CP_2
MUNICIPIO V) provveda agli adempimenti disposti in parte motiva, proseguendo il monitoraggio del nucleo familiare, segnalando eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per il minore che richiedano un sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
- invita le parti a proseguire i percorsi già attivati;
- dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio durante i periodi di rispettiva permanenza dello stesso e contribuisca in pari misura alle spese straordinarie;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi