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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 10/12/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 425/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa NA ER ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 425/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARCANGELI Parte_1 C.F._1 GILBERTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Urbino (PU), via Bonconte da Montefeltro, 1.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA Controparte_1 C.F._2
SARA e dell'avv. PERRICCI PIA con domicilio eletto presso lo Studio Legale di Pesaro (PU), Via J. Gagarin n. 202
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
" Piaccia all'Ill. mo Tribunale di Urbino, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
in via preliminare, nel rito, accertare e dichiarare che il precetto è nullo per vizio di notifica e, di conseguenza, dichiarare nullo il pignoramento per omessa notifica dell'atto di precetto e mancato rispetto del termine di 10 giorni dalla notifica dello stesso
Nel merito,
pagina 1 di 13 in via principale, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che le somme portate dal precetto non sono dovute e pertanto dichiarare nullo l'atto di precetto ed il susseguente atto di pignoramento;
In via subordinata, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che le somme richieste sono errate e pertanto dichiarare nullo l'atto di precetto ed il susseguente atto di pignoramento;
In via ulteriormente subordinata, rideterminare le somme portate dal precetto secondo le modalità ed i calcoli indicati nella presente memoria, o nella diversa somma che dovesse risultare ad istruttoria espletata.
Con vittoria di spese ed onorari.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Urbino, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
In via preliminare:
- Dichiara inammissibile l'opposizione di controparte e la relativa causa di merito, perché effettuata oltre il termine perentorio di cui all'art. 650 c.p.c.
- Dichiarare controparte anche decaduta dalla possibilità di sollevare eccezioni sulla notifica del titolo
e precetto e del conseguente pignoramento e sia sul quantum del precetto perché, al momento della costituzione nella procedura esecutiva r.g. n. 263/2022, era ormai ampiamente scaduto il termine di 20 giorni prescritto, a pena di decadenza, per l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
- Nel merito:
- Accertare/dichiarare che il titolo, il precetto e la relativa notifica sono validi ed efficaci nella forma e nel contenuto ed il pignoramento valido ed efficace;
-
- Accertare e dichiarare che le somme portate dal precetto e quantificate in € 28.523,40 oltre interessi e rivalutazione, sono dovute, (sia per il capitale che per la rivalutazione e gli interessi) in forza di un titolo esecutivo valido ed efficace, titolo modificato solo dal passaggio in giudicato della sentenza di
pagina 2 di 13 modifica delle condizioni di divorzio dell'11 maggio 2023 e quindi in data successiva all'azione esecutiva.
In subordine:
Nella denegata ipotesi che all'esito della CTU tecnica dovesse risultare una somma (a titolo di rivalutazione ed interessi) diversa, maggiore o minore, rimodulare l'importo a cui dovrà essere condannato il Dott. Parte_1
In via riconvenzionale:
Accertare/dichiarare che gli atti elusivi compiuti dal Dott. in frode delle due creditrici, Parte_1
per le modalità e per la tempistica, costituiscono comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c. e conseguentemente condannare il Dott. al pagamento a Parte_1
favore della sig.ra dei danni economici quantificabili in € 20.252,25 o nella diversa Controparte_1
misura/ decorrenza che risulterà all'esito della CTU tecnica richiesta da questa difesa.
In ogni caso, con vittoria di spese, ed onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dalla procedura esecutiva mobiliare presso terzi n.
263/2022 R.G.E., promossa da nei confronti di per il recupero di Controparte_1 Parte_1
assegni di mantenimento e divorzili non corrisposti.
Con sentenza n. 156/2013 del Tribunale di Urbino, pubblicata il 09.09.2013, il Collegio Giudicante aveva pronunciato divorzio tra e , stabilendo a carico del primo un Parte_1 Controparte_1
contributo mensile di € 1.000,00 per il mantenimento dell'ex moglie ed ulteriori € 1.000,00 mensili per il mantenimento della figlia , per complessivi € 2.000,00 mensili, rivalutabili annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT.
pagina 3 di 13 In data 26.08.2022, notificava a a mezzo PEC all'indirizzo Controparte_1 Parte_1
il titolo esecutivo unitamente ad atto di precetto per l'importo Email_1
complessivo di € 28.523,40, comprensivo di capitale, rivalutazione ISTAT e interessi.
Successivamente, in data 24.11.2022, veniva notificato atto di pignoramento presso terzi (ENPAM,
Intesa San Paolo S.p.A. e Poste NE S.p.A.), con iscrizione della procedura al n. 263/2022 R.G.E.
All'udienza del 31.01.2023, si costituiva tardivamente opponendosi al diritto della Parte_1
di agire esecutivamente, eccependo la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto CP_1
effettuata via PEC.
Con ordinanza del 23.04.2023, il Giudice dell'Esecuzione, ritenuta la validità della notifica dell'atto di precetto, rilevato che ha specificato di non voler chiedere la sospensione della Parte_1
procedura esecutiva, bensì ha chiesto che si attenda l'esito del procedimento pendente avanti all'intestato Tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio, rilevato altresì che, la dichiarazione di Poste NE Spa alla quale le parti hanno fatto riferimento a verbale di udienza del 31 gennaio
2023 non è stata rinvenuta nel fascicolo della procedura esecutiva, sebbene non vi fossero contestazioni sulla esistenza della stessa;
concedeva termine di giorni sette a parte creditrice per il deposito della dichiarazione del terzo Poste NE spa, riservando all'esito i provvedimenti sulla assegnazione. Visto
l'art. 616 c.p.c. assegnava alle parti il termine perentorio di mesi tre per l'introduzione del giudizio di merito relativo all'opposizione secondo i termini e nelle forme di legge.
Con ordinanza del 08.06.2023, il Giudice dell'Esecuzione assegnava a le somme Controparte_1
pignorate presso i terzi e un quinto della pensione ENPAM eccedente € 1.000,00, pari a € 367,02 mensili, fino alla concorrenza di € 28.532,40.
Nel frattempo, con decreto dell'11.05.2023 nel procedimento R.G. n. 430/2022, il Tribunale di Urbino, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Urbino n. 156 del 12.8.2013, revocava l'assegno di mantenimento per la figlia e riduceva a € 800,00 mensili l'assegno divorzile per Per_1 CP_1
[...]
pagina 4 di 13 riassumeva quindi il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c, deducendo: a) nullità della Parte_1
notifica del precetto;
b) non debenza delle somme precettate per errato calcolo;
c) modifica sopravvenuta del titolo.
Specificatamente, sostiene la nullità della notifica via pec all'indirizzo: Parte_1
argomentando che era andato in pensione dal 01.09.2020 e non aveva Email_1
più l'obbligo di mantenere la PEC professionale, che la controversia era estranea all'attività professionale medica e di non aver più consultato la casella PEC dopo il pensionamento. Parte attrice contesta, altresì, il quantum precettato.
La di contro, si è costituita, contestando le eccezioni avversarie, sostenendo la validità della CP_1
notifica evidenziando che: l'indirizzo PEC risultava ancora attivo nel registro INIPEC, Parte_1
ha continuato a svolgere attività medica sostitutiva fino al dicembre 2022, ergo la notifica ha raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c. Parte convenuta spiega, altresì, nel presente giudizio, domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da comportamento contrario a buona fede ex art. 1175
c.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito delle domande avanzate dall'attore, occorre svolgere talune considerazioni preliminari.
1. Sulla qualificazione dell'opposizione.
È principio consolidato che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha ad oggetto contestazioni di carattere sostanziale, relative all'inesistenza o all'estinzione del diritto azionato, mentre l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. riguarda la regolarità formale del titolo, del precetto e degli atti di notificazione (Cass. civ., sez. III, 10.11.2010, n. 22812, Cass. civ., sez. III, 29.09.2016, n.
19305). pagina 5 di 13 Ne deriva che le doglianze relative alla nullità della notifica rientrano nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. e sono soggette al termine di venti giorni.
Nel caso di specie, il pignoramento è stato notificato a in data 01.12.2022, mentre la Parte_1
costituzione nella procedura esecutiva è avvenuta solo il 30.01.2023, ben oltre il termine di venti giorni previsto dalla norma.
Come affermato dal Tribunale di Messina (sentenza n. 565 del 25 marzo 2025) “L'eccezione di nullità
o inesistenza della notifica del titolo esecutivo, riguardando la contestazione della validità formale, deve essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, previsto dall'art. 617 c.p.c.
[…] è tardiva essendo stata sollevata oltre il termine di venti giorni dalla notifica del precetto.”
Pertanto, le eccezioni relative ai vizi della notifica del precetto risultano tardive e inammissibili per decadenza.
In ogni caso, giova osservare ad abundantiam, anche qualora si volesse superare il profilo della decadenza, le eventuali irregolarità della notifica risulterebbero comunque sanate per raggiungimento dello scopo. Invero, anche nel merito l'eccezione risulta infondata. La notifica è avvenuta regolarmente a mezzo PEC all' risultante dai pubblici elenchi INIPEC. Email_2
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, gli indirizzi PEC di cui all'art. 16-ter D.L. 179/2012 sono utilizzabili per tutte le notificazioni ex art.
3-bis L. 53/1994 anche al di fuori dell'ambito professionale per il quale furono istituiti, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata (ex plurimis:
Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2018, n. 12084, Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 2022, n. 18675).
La giurisprudenza più recente, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Nola n. 663/2025, ha chiarito che "l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire". Inoltre, il Codice dell'Amministrazione Digitale stabilisce che le comunicazioni tramite domicili digitali producono gli stessi effetti delle raccomandate con ricevuta di ritorno.
La stessa proposizione dell'opposizione dimostra l'avvenuta conoscenza da parte del debitore. È principio pacifico che le nullità di notifica siano sanate ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello pagina 6 di 13 scopo (cfr. Cass. civ., sez. III, 29.05.2020, n. 10292). Come stabilito dalla Cassazione e ribadito dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 3 giugno 2025, n. 1834, "la violazione della norma di cui all'art. 137 comma 7 c.p.c. non comporta nullità dell'atto se la notifica è comunque avvenuta [...] La proposizione dell'opposizione al precetto costituisce infatti prova evidente del conseguimento della finalità dell'atto di invitare il debitore ad adempiere".
Nel caso di specie, la proposizione dell'opposizione da parte di dimostra Parte_1
inequivocabilmente che l'atto ha raggiunto il proprio scopo informativo, determinando la sanatoria di eventuali vizi formali ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Il Giudice dell'Esecuzione ha correttamente rilevato che è decaduto dall'opposizione Parte_1
agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo proposto l'opposizione oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del pignoramento (1° dicembre 2022), costituendosi solo il 30 gennaio 2023.
Inoltre, ha continuato a svolgere attività medica sostitutiva almeno fino al dicembre Parte_1
2022, come documentato dalle fotografie degli avvisi di sostituzione presso l'ambulatorio del Dott.
Per_2
2. Sulla prescrizione e quantificazione dei crediti
L'eccezione relativa alla modifica sopravvenuta delle condizioni economiche e al pensionamento non può essere accolta in sede di opposizione all'esecuzione.
Come costantemente affermato dalla Cassazione (Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2019, n. 13609), "con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento determinato in sede di separazione o divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, che devono essere fatti valere attraverso il procedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio" (Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4243, Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2006, n. 4794, Cass. civ., sez. I, 17 febbraio
2011, n. 3810).
pagina 7 di 13 La sentenza di modifica delle condizioni di divorzio dell'11 maggio 2023 ha efficacia ex nunc e non può elidere il diritto al pagamento degli assegni maturati anteriormente.
Dall'esame congiunto del titolo esecutivo, dell'atto di precetto, delle difese delle parti e dei documenti bancari prodotti, il Tribunale ritiene di poter determinare con precisione l'importo effettivamente dovuto, tenuto conto della prescrizione quinquennale e delle somme già incamerate dalla creditrice nella procedura esecutiva. In primo luogo, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., devono considerarsi prescritti tutti i ratei anteriori al 25 agosto 2017, con conseguente estinzione non solo delle prestazioni principali, ma anche della rivalutazione ISTAT e degli interessi maturati sui ratei così estinti. Tale principio, pur contestato da controparte, è confermato anche dalla circostanza che la stessa creditrice riconosce la necessità di ridurre la rivalutazione all'ultimo quinquennio, come emerge dalla memoria di replica
(pag. 5, ove si afferma che la rivalutazione dovuta è pari ad almeno € 3.653,52, corrispondenti alla somma calcolata dalla difesa . Per quanto attiene ai pagamenti, gli estratti conto Pt_1 [...]
relativi a tutto il 2021 e ai mesi di ottobre–novembre 2022 confermano che il Dott. ha CP_2 Pt_1
continuato a versare importi anche successivamente all'insorgenza dell'inadempimento. Tali pagamenti confermano la correttezza della ricostruzione operata dall'opponente e contraddicono l'affermazione della creditrice secondo cui, nei mesi successivi al settembre 2021, non sarebbero stati effettuati versamenti.
La sorte capitale effettivamente non corrisposta, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti,
è pari ad € 15.800,00, importo che si ricava dal prospetto allegato al precetto. A tale importo va aggiunta la rivalutazione ISTAT limitata ai soli ratei non prescritti, che il Tribunale stima – in conformità ai conteggi prodotti dall'opponente e non seriamente contestati nel merito – in € 3.653,52, pari alla rivalutazione per moglie e figlia nel periodo agosto 2017 – agosto 2022.
Gli interessi legali maturati, calcolati in base ai tassi vigenti alle singole scadenze e sulla sola differenza rivalutativa fino ad agosto 2021 e sulle somme arretrate da settembre 2021 a agosto 2022, ammontano ad € 86,17. Le maggiori somme richieste in precetto risultano frutto di erronea applicazione di indici anche su somme già pagate e su periodi prescritti.
pagina 8 di 13 Pertanto, l'importo complessivo effettivamente dovuto prima della detrazione dei recuperi esecutivi è pari a: € 15.800,00 per sorte capitale;
€ 3.653,52 per rivalutazione ISTAT;
€ 86,17 per interessi legali, per un totale di € 19.539,69.
Da tale somma devono essere detratte le somme già percepite nelle more dalla creditrice nella procedura R.G. 263/2022, come risultante dall'ordinanza di assegnazione dell'8 giugno 2023. Da detta ordinanza emerge che: sono stati assegnati € 313,80 dalla carta prepagata INTESA, € 249,79 dal conto corrente pignorato, € 333,49 dai libretti postali, per un totale di € 897,08 recuperati immediatamente.
Inoltre, il terzo pignorato ENPAM ha versato alla creditrice il quinto della pensione, pari a € 367,02 mensili, dalla data dell'assegnazione (giugno 2023) sino al novembre 2025, per complessivi 30 mesi, con recupero pari a € 11.010,60. Il totale delle somme già percepite nelle more è dunque di €
11.907,68. Alla luce di tali dati, il residuo effettivamente ancora dovuto alla creditrice, all'attualità, è pari a: € 19.539,69 – € 11.907,68 = € 7.632,01.
Tale importo costituisce l'unica somma tuttora dovuta in forza del titolo esecutivo, dovendo invece essere dichiarata non dovuta ogni maggiore pretesa azionata in precetto.
3. Sulla modifica delle condizioni di divorzio
Quanto alla modifica sopravvenuta del titolo, deve rilevarsi che il decreto dell'11.05.2023 ha effettivamente revocato l'assegno per la figlia e ridotto quello per da Euro Per_1 Controparte_1
1.000,00 ad Euro 800,00.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza, le modifiche delle condizioni di divorzio decorrono dalla data della sentenza e non retroattivamente, salvo diversa e motivata statuizione del giudice (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.02.2020, n. 4243).
Nel caso di specie, il decreto non contiene alcuna previsione di retroattività, sicché la modifica opera dal maggio 2023 in poi, non incidendo sui crediti maturati anteriormente.
pagina 9 di 13 4. Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta è del tutto infondata, sia in rito che nel merito, e deve essere integralmente respinta. In primo luogo, la riconvenzionale è strutturata in termini astratti e ipotetici, facendo leva su presunti “atti elusivi” posti in essere dal Sig. ma Parte_1
senza che sia stato individuato quale specifico atto, in quale data e con quale concreta incidenza pregiudizievole, sarebbe stato posto in essere dall'opponente. La stessa comparsa della si CP_1
limita a evocare genericamente una serie di comportamenti asseritamente contrari ai principi di buona fede, senza tuttavia allegare – né tanto meno provare – un danno evento individuabile e un danno conseguenza risarcibile. Come noto, il risarcimento del danno nel nostro ordinamento ha natura esclusivamente compensativa: ai sensi degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., la parte che invoca il risarcimento deve provare: l'esistenza di un danno patrimoniale attuale;
il nesso causale tra il fatto illecito e il pregiudizio economico;
l'ammontare della perdita o del mancato guadagno.
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato dedotto o dimostrato.
La parte convenuta non ha indicato quale concreta perdita avrebbe subito a causa delle condotte contestate, né ha provato di avere mancato una specifica occasione economica, né ha allegato alcun effettivo pregiudizio nella possibilità di soddisfare il proprio credito. La pretesa risarcitoria è dunque priva di allegazione e prova sul danno conseguenza, risultando inammissibile anche solo a livello di prospettazione. Si osserva, inoltre, che la medesima – pur deducendo la supposta esistenza di CP_1
atti dispositivi pregiudizievoli – non ha mai esperito il rimedio tipico dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., rimedio ordinariamente e fisiologicamente preposto alla tutela del creditore contro atti in frode. L'inerzia ingiustificata nell'attivazione degli strumenti predisposti dall'ordinamento integra una causa di esclusione o riduzione del danno ex art. 1227, commi 1 e 2, c.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La richiesta, poi, di condannare l'opponente al pagamento di una somma di € 20.252,25 quale “danno economico” parametrato agli asseriti interessi moratori futuri configurerebbe una condanna ad un danno meramente eventuale, incerto e non attuale, in aperto contrasto con i principi di cui agli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. e con i più recenti arresti della Corte di pagina 10 di 13 Cassazione. La liquidazione del danno non può infatti assumere la forma di una proiezione automatica e astratta di interessi maturandi, dipendenti da circostanze future e non prevedibili (durata della procedura esecutiva, variabilità dei tassi, eventuale pagamento spontaneo del debitore, ecc.), pena lo snaturamento stesso della funzione compensativa del risarcimento. Si tratta, in sostanza, di una pretesa che non trova fondamento né nell'allegazione, né nella prova, né nel diritto positivo, e che finisce per tradursi in una sanzione privata non riconosciuta dal nostro ordinamento. La domanda riconvenzionale deve pertanto essere respinta per totale carenza di allegazione, di prova e di presupposti giuridici.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'opposizione deve essere accolta limitatamente alla parte relativa ai crediti non prescritti e alla corretta quantificazione degli importi dovuti.
Risultano prescritti i ratei scaduti anteriormente al quinquennio precedente la notifica del precetto
(26.08.2017), fermo restando che ha comunque corrisposto regolarmente gli assegni Parte_1
fino ad agosto 2021.
Il credito residuo deve essere rideterminato sulla base dell'effettivo inadempimento verificatosi dal settembre 2021, con applicazione della rivalutazione ISTAT e degli interessi legali secondo i parametri di legge.
La modifica delle condizioni operate con decreto dell'11.05.2023 non ha efficacia retroattiva sui crediti già maturati.
Risulta che il calcolo di cui al precetto di a mezzo del quale chiedeva € 28.523,40, risulta CP_1
formalmente corretto ma comprende ratei prescritti, dovendosi constatare che i conteggi del precetto, sebbene aritmeticamente corretti, sono giuridicamente eccessivi, perché inglobano rivalutazioni e interessi su ratei prescritti.
Pertanto il credito residuo va rideterminato in € 7.632,01, in coerenza con l'art. 2948 n. 4 c.c.
(prescrizione quinquennale degli assegni periodici), già detratto quanto incassato (ENPAM, Poste,
Intesa).
pagina 11 di 13 Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, alla reciproca soccombenza, alla parziale rideterminazione del credito e al rigetto della domanda riconvenzionale.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando sulla controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA inammissibili per decadenza le eccezioni relative ai vizi della notifica del precetto, essendo state proposte oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.;
2. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione all'esecuzione per quanto concerne la rideterminazione del quantum dovuto e, per l'effetto,
3. ACCERTA E DICHIARA che, per effetto della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4
c.c., non sono più esigibili i ratei di mantenimento anteriori al 25.08.2017 né la relativa rivalutazione ed interessi;
4. ACCERTA E DICHIARA che la sorte capitale effettivamente non corrisposta dal Dott. Pt_1
per il periodo settembre 2021 – agosto 2022 è pari ad € 15.800,00;
5. DETERMINA la rivalutazione ISTAT dovuta sui ratei non prescritti in € 3.653,52 e gli interessi legali maturati in € 86,17, per un totale di € 19.539,69 a titolo di sorte, rivalutazione ed interessi;
6. DETRAE dall'importo di cui al punto precedente tutte le somme già percepite dalla creditrice nella procedura esecutiva R.G. 263/2022, pari complessivamente ad € 11.907,68 (di cui €
897,08 da e Poste NE e € 11.010,60 a titolo di quinto della pensione Controparte_2
versato da ENPAM);
pagina 12 di 13 7. ACCERTA E DICHIARA che l'importo residuo tuttora dovuto dall'opponente è pari ad €
7.632,01;
8. DICHIARA che ogni maggiore somma azionata con il precetto notificato il 26.08.2022 non è dovuta, con conseguente parziale inefficacia del precetto e del pignoramento nei limiti dell'importo eccedente € 7.632,01;
9. DISPONE che l'esecuzione possa proseguire entro i limiti del credito residuo come sopra determinato;
10. RIGETTA integralmente la domanda riconvenzionale proposta da , Parte_2
per difetto di allegazione e di prova del danno-conseguenza;
11. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Urbino, lì 10.12.2025
Il Giudice on.
Dott.ssa NA ER
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa NA ER ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 425/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARCANGELI Parte_1 C.F._1 GILBERTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Urbino (PU), via Bonconte da Montefeltro, 1.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA Controparte_1 C.F._2
SARA e dell'avv. PERRICCI PIA con domicilio eletto presso lo Studio Legale di Pesaro (PU), Via J. Gagarin n. 202
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
" Piaccia all'Ill. mo Tribunale di Urbino, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
in via preliminare, nel rito, accertare e dichiarare che il precetto è nullo per vizio di notifica e, di conseguenza, dichiarare nullo il pignoramento per omessa notifica dell'atto di precetto e mancato rispetto del termine di 10 giorni dalla notifica dello stesso
Nel merito,
pagina 1 di 13 in via principale, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che le somme portate dal precetto non sono dovute e pertanto dichiarare nullo l'atto di precetto ed il susseguente atto di pignoramento;
In via subordinata, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che le somme richieste sono errate e pertanto dichiarare nullo l'atto di precetto ed il susseguente atto di pignoramento;
In via ulteriormente subordinata, rideterminare le somme portate dal precetto secondo le modalità ed i calcoli indicati nella presente memoria, o nella diversa somma che dovesse risultare ad istruttoria espletata.
Con vittoria di spese ed onorari.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Urbino, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
In via preliminare:
- Dichiara inammissibile l'opposizione di controparte e la relativa causa di merito, perché effettuata oltre il termine perentorio di cui all'art. 650 c.p.c.
- Dichiarare controparte anche decaduta dalla possibilità di sollevare eccezioni sulla notifica del titolo
e precetto e del conseguente pignoramento e sia sul quantum del precetto perché, al momento della costituzione nella procedura esecutiva r.g. n. 263/2022, era ormai ampiamente scaduto il termine di 20 giorni prescritto, a pena di decadenza, per l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
- Nel merito:
- Accertare/dichiarare che il titolo, il precetto e la relativa notifica sono validi ed efficaci nella forma e nel contenuto ed il pignoramento valido ed efficace;
-
- Accertare e dichiarare che le somme portate dal precetto e quantificate in € 28.523,40 oltre interessi e rivalutazione, sono dovute, (sia per il capitale che per la rivalutazione e gli interessi) in forza di un titolo esecutivo valido ed efficace, titolo modificato solo dal passaggio in giudicato della sentenza di
pagina 2 di 13 modifica delle condizioni di divorzio dell'11 maggio 2023 e quindi in data successiva all'azione esecutiva.
In subordine:
Nella denegata ipotesi che all'esito della CTU tecnica dovesse risultare una somma (a titolo di rivalutazione ed interessi) diversa, maggiore o minore, rimodulare l'importo a cui dovrà essere condannato il Dott. Parte_1
In via riconvenzionale:
Accertare/dichiarare che gli atti elusivi compiuti dal Dott. in frode delle due creditrici, Parte_1
per le modalità e per la tempistica, costituiscono comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c. e conseguentemente condannare il Dott. al pagamento a Parte_1
favore della sig.ra dei danni economici quantificabili in € 20.252,25 o nella diversa Controparte_1
misura/ decorrenza che risulterà all'esito della CTU tecnica richiesta da questa difesa.
In ogni caso, con vittoria di spese, ed onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dalla procedura esecutiva mobiliare presso terzi n.
263/2022 R.G.E., promossa da nei confronti di per il recupero di Controparte_1 Parte_1
assegni di mantenimento e divorzili non corrisposti.
Con sentenza n. 156/2013 del Tribunale di Urbino, pubblicata il 09.09.2013, il Collegio Giudicante aveva pronunciato divorzio tra e , stabilendo a carico del primo un Parte_1 Controparte_1
contributo mensile di € 1.000,00 per il mantenimento dell'ex moglie ed ulteriori € 1.000,00 mensili per il mantenimento della figlia , per complessivi € 2.000,00 mensili, rivalutabili annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT.
pagina 3 di 13 In data 26.08.2022, notificava a a mezzo PEC all'indirizzo Controparte_1 Parte_1
il titolo esecutivo unitamente ad atto di precetto per l'importo Email_1
complessivo di € 28.523,40, comprensivo di capitale, rivalutazione ISTAT e interessi.
Successivamente, in data 24.11.2022, veniva notificato atto di pignoramento presso terzi (ENPAM,
Intesa San Paolo S.p.A. e Poste NE S.p.A.), con iscrizione della procedura al n. 263/2022 R.G.E.
All'udienza del 31.01.2023, si costituiva tardivamente opponendosi al diritto della Parte_1
di agire esecutivamente, eccependo la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto CP_1
effettuata via PEC.
Con ordinanza del 23.04.2023, il Giudice dell'Esecuzione, ritenuta la validità della notifica dell'atto di precetto, rilevato che ha specificato di non voler chiedere la sospensione della Parte_1
procedura esecutiva, bensì ha chiesto che si attenda l'esito del procedimento pendente avanti all'intestato Tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio, rilevato altresì che, la dichiarazione di Poste NE Spa alla quale le parti hanno fatto riferimento a verbale di udienza del 31 gennaio
2023 non è stata rinvenuta nel fascicolo della procedura esecutiva, sebbene non vi fossero contestazioni sulla esistenza della stessa;
concedeva termine di giorni sette a parte creditrice per il deposito della dichiarazione del terzo Poste NE spa, riservando all'esito i provvedimenti sulla assegnazione. Visto
l'art. 616 c.p.c. assegnava alle parti il termine perentorio di mesi tre per l'introduzione del giudizio di merito relativo all'opposizione secondo i termini e nelle forme di legge.
Con ordinanza del 08.06.2023, il Giudice dell'Esecuzione assegnava a le somme Controparte_1
pignorate presso i terzi e un quinto della pensione ENPAM eccedente € 1.000,00, pari a € 367,02 mensili, fino alla concorrenza di € 28.532,40.
Nel frattempo, con decreto dell'11.05.2023 nel procedimento R.G. n. 430/2022, il Tribunale di Urbino, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Urbino n. 156 del 12.8.2013, revocava l'assegno di mantenimento per la figlia e riduceva a € 800,00 mensili l'assegno divorzile per Per_1 CP_1
[...]
pagina 4 di 13 riassumeva quindi il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c, deducendo: a) nullità della Parte_1
notifica del precetto;
b) non debenza delle somme precettate per errato calcolo;
c) modifica sopravvenuta del titolo.
Specificatamente, sostiene la nullità della notifica via pec all'indirizzo: Parte_1
argomentando che era andato in pensione dal 01.09.2020 e non aveva Email_1
più l'obbligo di mantenere la PEC professionale, che la controversia era estranea all'attività professionale medica e di non aver più consultato la casella PEC dopo il pensionamento. Parte attrice contesta, altresì, il quantum precettato.
La di contro, si è costituita, contestando le eccezioni avversarie, sostenendo la validità della CP_1
notifica evidenziando che: l'indirizzo PEC risultava ancora attivo nel registro INIPEC, Parte_1
ha continuato a svolgere attività medica sostitutiva fino al dicembre 2022, ergo la notifica ha raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c. Parte convenuta spiega, altresì, nel presente giudizio, domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da comportamento contrario a buona fede ex art. 1175
c.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito delle domande avanzate dall'attore, occorre svolgere talune considerazioni preliminari.
1. Sulla qualificazione dell'opposizione.
È principio consolidato che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha ad oggetto contestazioni di carattere sostanziale, relative all'inesistenza o all'estinzione del diritto azionato, mentre l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. riguarda la regolarità formale del titolo, del precetto e degli atti di notificazione (Cass. civ., sez. III, 10.11.2010, n. 22812, Cass. civ., sez. III, 29.09.2016, n.
19305). pagina 5 di 13 Ne deriva che le doglianze relative alla nullità della notifica rientrano nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. e sono soggette al termine di venti giorni.
Nel caso di specie, il pignoramento è stato notificato a in data 01.12.2022, mentre la Parte_1
costituzione nella procedura esecutiva è avvenuta solo il 30.01.2023, ben oltre il termine di venti giorni previsto dalla norma.
Come affermato dal Tribunale di Messina (sentenza n. 565 del 25 marzo 2025) “L'eccezione di nullità
o inesistenza della notifica del titolo esecutivo, riguardando la contestazione della validità formale, deve essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, previsto dall'art. 617 c.p.c.
[…] è tardiva essendo stata sollevata oltre il termine di venti giorni dalla notifica del precetto.”
Pertanto, le eccezioni relative ai vizi della notifica del precetto risultano tardive e inammissibili per decadenza.
In ogni caso, giova osservare ad abundantiam, anche qualora si volesse superare il profilo della decadenza, le eventuali irregolarità della notifica risulterebbero comunque sanate per raggiungimento dello scopo. Invero, anche nel merito l'eccezione risulta infondata. La notifica è avvenuta regolarmente a mezzo PEC all' risultante dai pubblici elenchi INIPEC. Email_2
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, gli indirizzi PEC di cui all'art. 16-ter D.L. 179/2012 sono utilizzabili per tutte le notificazioni ex art.
3-bis L. 53/1994 anche al di fuori dell'ambito professionale per il quale furono istituiti, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata (ex plurimis:
Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2018, n. 12084, Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 2022, n. 18675).
La giurisprudenza più recente, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Nola n. 663/2025, ha chiarito che "l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire". Inoltre, il Codice dell'Amministrazione Digitale stabilisce che le comunicazioni tramite domicili digitali producono gli stessi effetti delle raccomandate con ricevuta di ritorno.
La stessa proposizione dell'opposizione dimostra l'avvenuta conoscenza da parte del debitore. È principio pacifico che le nullità di notifica siano sanate ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello pagina 6 di 13 scopo (cfr. Cass. civ., sez. III, 29.05.2020, n. 10292). Come stabilito dalla Cassazione e ribadito dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 3 giugno 2025, n. 1834, "la violazione della norma di cui all'art. 137 comma 7 c.p.c. non comporta nullità dell'atto se la notifica è comunque avvenuta [...] La proposizione dell'opposizione al precetto costituisce infatti prova evidente del conseguimento della finalità dell'atto di invitare il debitore ad adempiere".
Nel caso di specie, la proposizione dell'opposizione da parte di dimostra Parte_1
inequivocabilmente che l'atto ha raggiunto il proprio scopo informativo, determinando la sanatoria di eventuali vizi formali ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Il Giudice dell'Esecuzione ha correttamente rilevato che è decaduto dall'opposizione Parte_1
agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo proposto l'opposizione oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del pignoramento (1° dicembre 2022), costituendosi solo il 30 gennaio 2023.
Inoltre, ha continuato a svolgere attività medica sostitutiva almeno fino al dicembre Parte_1
2022, come documentato dalle fotografie degli avvisi di sostituzione presso l'ambulatorio del Dott.
Per_2
2. Sulla prescrizione e quantificazione dei crediti
L'eccezione relativa alla modifica sopravvenuta delle condizioni economiche e al pensionamento non può essere accolta in sede di opposizione all'esecuzione.
Come costantemente affermato dalla Cassazione (Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2019, n. 13609), "con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento determinato in sede di separazione o divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, che devono essere fatti valere attraverso il procedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio" (Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4243, Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2006, n. 4794, Cass. civ., sez. I, 17 febbraio
2011, n. 3810).
pagina 7 di 13 La sentenza di modifica delle condizioni di divorzio dell'11 maggio 2023 ha efficacia ex nunc e non può elidere il diritto al pagamento degli assegni maturati anteriormente.
Dall'esame congiunto del titolo esecutivo, dell'atto di precetto, delle difese delle parti e dei documenti bancari prodotti, il Tribunale ritiene di poter determinare con precisione l'importo effettivamente dovuto, tenuto conto della prescrizione quinquennale e delle somme già incamerate dalla creditrice nella procedura esecutiva. In primo luogo, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., devono considerarsi prescritti tutti i ratei anteriori al 25 agosto 2017, con conseguente estinzione non solo delle prestazioni principali, ma anche della rivalutazione ISTAT e degli interessi maturati sui ratei così estinti. Tale principio, pur contestato da controparte, è confermato anche dalla circostanza che la stessa creditrice riconosce la necessità di ridurre la rivalutazione all'ultimo quinquennio, come emerge dalla memoria di replica
(pag. 5, ove si afferma che la rivalutazione dovuta è pari ad almeno € 3.653,52, corrispondenti alla somma calcolata dalla difesa . Per quanto attiene ai pagamenti, gli estratti conto Pt_1 [...]
relativi a tutto il 2021 e ai mesi di ottobre–novembre 2022 confermano che il Dott. ha CP_2 Pt_1
continuato a versare importi anche successivamente all'insorgenza dell'inadempimento. Tali pagamenti confermano la correttezza della ricostruzione operata dall'opponente e contraddicono l'affermazione della creditrice secondo cui, nei mesi successivi al settembre 2021, non sarebbero stati effettuati versamenti.
La sorte capitale effettivamente non corrisposta, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti,
è pari ad € 15.800,00, importo che si ricava dal prospetto allegato al precetto. A tale importo va aggiunta la rivalutazione ISTAT limitata ai soli ratei non prescritti, che il Tribunale stima – in conformità ai conteggi prodotti dall'opponente e non seriamente contestati nel merito – in € 3.653,52, pari alla rivalutazione per moglie e figlia nel periodo agosto 2017 – agosto 2022.
Gli interessi legali maturati, calcolati in base ai tassi vigenti alle singole scadenze e sulla sola differenza rivalutativa fino ad agosto 2021 e sulle somme arretrate da settembre 2021 a agosto 2022, ammontano ad € 86,17. Le maggiori somme richieste in precetto risultano frutto di erronea applicazione di indici anche su somme già pagate e su periodi prescritti.
pagina 8 di 13 Pertanto, l'importo complessivo effettivamente dovuto prima della detrazione dei recuperi esecutivi è pari a: € 15.800,00 per sorte capitale;
€ 3.653,52 per rivalutazione ISTAT;
€ 86,17 per interessi legali, per un totale di € 19.539,69.
Da tale somma devono essere detratte le somme già percepite nelle more dalla creditrice nella procedura R.G. 263/2022, come risultante dall'ordinanza di assegnazione dell'8 giugno 2023. Da detta ordinanza emerge che: sono stati assegnati € 313,80 dalla carta prepagata INTESA, € 249,79 dal conto corrente pignorato, € 333,49 dai libretti postali, per un totale di € 897,08 recuperati immediatamente.
Inoltre, il terzo pignorato ENPAM ha versato alla creditrice il quinto della pensione, pari a € 367,02 mensili, dalla data dell'assegnazione (giugno 2023) sino al novembre 2025, per complessivi 30 mesi, con recupero pari a € 11.010,60. Il totale delle somme già percepite nelle more è dunque di €
11.907,68. Alla luce di tali dati, il residuo effettivamente ancora dovuto alla creditrice, all'attualità, è pari a: € 19.539,69 – € 11.907,68 = € 7.632,01.
Tale importo costituisce l'unica somma tuttora dovuta in forza del titolo esecutivo, dovendo invece essere dichiarata non dovuta ogni maggiore pretesa azionata in precetto.
3. Sulla modifica delle condizioni di divorzio
Quanto alla modifica sopravvenuta del titolo, deve rilevarsi che il decreto dell'11.05.2023 ha effettivamente revocato l'assegno per la figlia e ridotto quello per da Euro Per_1 Controparte_1
1.000,00 ad Euro 800,00.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza, le modifiche delle condizioni di divorzio decorrono dalla data della sentenza e non retroattivamente, salvo diversa e motivata statuizione del giudice (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.02.2020, n. 4243).
Nel caso di specie, il decreto non contiene alcuna previsione di retroattività, sicché la modifica opera dal maggio 2023 in poi, non incidendo sui crediti maturati anteriormente.
pagina 9 di 13 4. Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta è del tutto infondata, sia in rito che nel merito, e deve essere integralmente respinta. In primo luogo, la riconvenzionale è strutturata in termini astratti e ipotetici, facendo leva su presunti “atti elusivi” posti in essere dal Sig. ma Parte_1
senza che sia stato individuato quale specifico atto, in quale data e con quale concreta incidenza pregiudizievole, sarebbe stato posto in essere dall'opponente. La stessa comparsa della si CP_1
limita a evocare genericamente una serie di comportamenti asseritamente contrari ai principi di buona fede, senza tuttavia allegare – né tanto meno provare – un danno evento individuabile e un danno conseguenza risarcibile. Come noto, il risarcimento del danno nel nostro ordinamento ha natura esclusivamente compensativa: ai sensi degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., la parte che invoca il risarcimento deve provare: l'esistenza di un danno patrimoniale attuale;
il nesso causale tra il fatto illecito e il pregiudizio economico;
l'ammontare della perdita o del mancato guadagno.
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato dedotto o dimostrato.
La parte convenuta non ha indicato quale concreta perdita avrebbe subito a causa delle condotte contestate, né ha provato di avere mancato una specifica occasione economica, né ha allegato alcun effettivo pregiudizio nella possibilità di soddisfare il proprio credito. La pretesa risarcitoria è dunque priva di allegazione e prova sul danno conseguenza, risultando inammissibile anche solo a livello di prospettazione. Si osserva, inoltre, che la medesima – pur deducendo la supposta esistenza di CP_1
atti dispositivi pregiudizievoli – non ha mai esperito il rimedio tipico dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., rimedio ordinariamente e fisiologicamente preposto alla tutela del creditore contro atti in frode. L'inerzia ingiustificata nell'attivazione degli strumenti predisposti dall'ordinamento integra una causa di esclusione o riduzione del danno ex art. 1227, commi 1 e 2, c.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La richiesta, poi, di condannare l'opponente al pagamento di una somma di € 20.252,25 quale “danno economico” parametrato agli asseriti interessi moratori futuri configurerebbe una condanna ad un danno meramente eventuale, incerto e non attuale, in aperto contrasto con i principi di cui agli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. e con i più recenti arresti della Corte di pagina 10 di 13 Cassazione. La liquidazione del danno non può infatti assumere la forma di una proiezione automatica e astratta di interessi maturandi, dipendenti da circostanze future e non prevedibili (durata della procedura esecutiva, variabilità dei tassi, eventuale pagamento spontaneo del debitore, ecc.), pena lo snaturamento stesso della funzione compensativa del risarcimento. Si tratta, in sostanza, di una pretesa che non trova fondamento né nell'allegazione, né nella prova, né nel diritto positivo, e che finisce per tradursi in una sanzione privata non riconosciuta dal nostro ordinamento. La domanda riconvenzionale deve pertanto essere respinta per totale carenza di allegazione, di prova e di presupposti giuridici.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'opposizione deve essere accolta limitatamente alla parte relativa ai crediti non prescritti e alla corretta quantificazione degli importi dovuti.
Risultano prescritti i ratei scaduti anteriormente al quinquennio precedente la notifica del precetto
(26.08.2017), fermo restando che ha comunque corrisposto regolarmente gli assegni Parte_1
fino ad agosto 2021.
Il credito residuo deve essere rideterminato sulla base dell'effettivo inadempimento verificatosi dal settembre 2021, con applicazione della rivalutazione ISTAT e degli interessi legali secondo i parametri di legge.
La modifica delle condizioni operate con decreto dell'11.05.2023 non ha efficacia retroattiva sui crediti già maturati.
Risulta che il calcolo di cui al precetto di a mezzo del quale chiedeva € 28.523,40, risulta CP_1
formalmente corretto ma comprende ratei prescritti, dovendosi constatare che i conteggi del precetto, sebbene aritmeticamente corretti, sono giuridicamente eccessivi, perché inglobano rivalutazioni e interessi su ratei prescritti.
Pertanto il credito residuo va rideterminato in € 7.632,01, in coerenza con l'art. 2948 n. 4 c.c.
(prescrizione quinquennale degli assegni periodici), già detratto quanto incassato (ENPAM, Poste,
Intesa).
pagina 11 di 13 Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, alla reciproca soccombenza, alla parziale rideterminazione del credito e al rigetto della domanda riconvenzionale.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando sulla controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA inammissibili per decadenza le eccezioni relative ai vizi della notifica del precetto, essendo state proposte oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.;
2. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione all'esecuzione per quanto concerne la rideterminazione del quantum dovuto e, per l'effetto,
3. ACCERTA E DICHIARA che, per effetto della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4
c.c., non sono più esigibili i ratei di mantenimento anteriori al 25.08.2017 né la relativa rivalutazione ed interessi;
4. ACCERTA E DICHIARA che la sorte capitale effettivamente non corrisposta dal Dott. Pt_1
per il periodo settembre 2021 – agosto 2022 è pari ad € 15.800,00;
5. DETERMINA la rivalutazione ISTAT dovuta sui ratei non prescritti in € 3.653,52 e gli interessi legali maturati in € 86,17, per un totale di € 19.539,69 a titolo di sorte, rivalutazione ed interessi;
6. DETRAE dall'importo di cui al punto precedente tutte le somme già percepite dalla creditrice nella procedura esecutiva R.G. 263/2022, pari complessivamente ad € 11.907,68 (di cui €
897,08 da e Poste NE e € 11.010,60 a titolo di quinto della pensione Controparte_2
versato da ENPAM);
pagina 12 di 13 7. ACCERTA E DICHIARA che l'importo residuo tuttora dovuto dall'opponente è pari ad €
7.632,01;
8. DICHIARA che ogni maggiore somma azionata con il precetto notificato il 26.08.2022 non è dovuta, con conseguente parziale inefficacia del precetto e del pignoramento nei limiti dell'importo eccedente € 7.632,01;
9. DISPONE che l'esecuzione possa proseguire entro i limiti del credito residuo come sopra determinato;
10. RIGETTA integralmente la domanda riconvenzionale proposta da , Parte_2
per difetto di allegazione e di prova del danno-conseguenza;
11. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Urbino, lì 10.12.2025
Il Giudice on.
Dott.ssa NA ER
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