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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 05/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 9421/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. Marcello di Giuseppe Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. Domenico Longo
RESISTENTE
oggetto: revoca reddito di cittadinanza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver percepito il reddito di cittadinanza per i periodi da aprile 2019 a settembre 2020; da novembre 2020 ad aprile 2022; da CP_ giugno 2022 a novembre 2022; ha dedotto di aver ricevuto dall' una serie di comunicazioni di revoca del sussidio, per i medesimi periodi, e relativa richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, con la motivazione “Accertamento a seguito di indagini di polizia giudiziaria di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC”.
Ha, pertanto, concluso chiedendo accertare : “….l'illegittimità degli avvisi di addebito così individuati: RK2
66479777507-1prestazione ; RK2 66482452800-1 prestazione Controparte_2 CP_3
3030855; RK2 66482204112-2 prestazione;
RK2 66485077600-6 prestazione Controparte_4 CP_1
RDC-2022-5925114; RK2 66485040650-9 prestazione 66485040650-9 per infondatezza nel CP_3 merito stante la totale e assoluta mancanza dei requisiti previsti dalla legge;
• per l'effetto, annulli i predetti avvisi di addebito RK2 66479777507-1prestazione ; RK2 66482452800-1 prestazione Controparte_2
INPS-RDC-2020-3030855; RK2 66482204112-2 prestazione;
RK2 66485077600-6 Controparte_4 prestazione;
RK2 66485040650-9 prestazione 66485040650-9”, con Controparte_4 CP_3 vittoria di spese.
CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la revoca è intervenuta in seguito alla segnalazione della Guardia di Finanza del 24.11.2022 relativa alle vincite provenienti dai conti di gioco online intestati al ricorrente ed alla di lui moglie , derivandone la sottoscrizione di Persona_1
DSU attestanti dati non veritieri.
1.2. Quindi, la causa, istruita in via documentale, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. La domanda è infondata per i motivi di seguito esposti.
2.1. Preliminarmente, è utile richiamare la disciplina in materia di reddito di cittadinanza.
Il reddito di cittadinanza, istituito con il D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 26 del
28.03.2019, è definito dall'articolo 1, comma 1, come misura di “fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”.
Al fine di accedere al beneficio, riconosciuto al nucleo familiare e non al singolo richiedente, occorre il possesso cumulativo dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 26 del 28.03.2019, tra i quali, alla lettera c-bis), prevede: “per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”.
L'articolo 3, comma 13, di cui al D.L. n. 4/2019 come convertito in legge, prevede: “13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.”
Qualsiasi mutamento delle condizioni patrimoniali o di composizione del nucleo familiare, deve essere comunicato, pena la sanzione penale prevista dall'articolo 7, commi primo e secondo, “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende
o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11,
e' punita con la reclusione da uno a tre anni”.
CP_
2.2. Venendo al caso di specie, l' in seguito alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza – Tenenza di
Lucera, ha revocato la prestazione del Reddito di cittadinanza per mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese in relazione alla presenza di vincite di gioco conseguite dallo lui stesso e dalla moglie Persona_1 CP_ (v. allegato 4, pag. 47, della memoria di costituzione dell' .
A norma dell'art. 7, comma 4, D.L. n. 4/2019, “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. La revoca ex tunc costituisce una vera e propria sanzione, derivante dall'acclarata non veridicità dei dati posti a fondamento dell'istanza ovvero dall'omessa comunicazione di successive variazioni reddituali e/o patrimoniali, senza che possa residuare, in capo all'Ente erogante alcun margine di discrezionalità.
Giova precisare, inoltre, che, come puntualizzato da Cass. pen., Sez. III, 24.9.2021, n. 5309, le vincite di gioco sono “assoggettabili alla disciplina dettata dall'art. 67, comma 1, lett. d), TUIR quali redditi diversi, costituenti reddito imponibile per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione, ai sensi del successivo art. 69, comma 1, TUIR”, con l'ulteriore precisazione che “tali redditi, per quanto non debbano essere indicati nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette (in quanto la tassazione si verifica a monte, mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta), sono rilevanti ai fini della concessione o meno del reddito di cittadinanza, atteso che il valore del reddito familiare è determinato, secondo quanto prevede il
D.L. n. 4 del 2019, art. 2, comma 6, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 2013, art. 4, comma 2, la cui lett. b) contempla i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta quale elemento del reddito di ciascun componente del nucleo familiare” (così, ancora, Cass. n. 5309/2021 cit.).
Infine, in tema di indebito previdenziale, spetta a colui che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (per tutte: Cass. S.U. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198).
2.3. Deve ritenersi che le motivazioni presenti nelle comunicazioni oggetto di causa siano, seppure in modo sintetico, idonee a consentire al ricorrente la comprensione delle ragioni sottese alla revoca del beneficio ed all'indebito conseguente delle somme percepite.
In specie, nelle comunicazioni del 12 e 13 dicembre 2022 sono specificatamente indicate le ragioni della revoca del RDC del 2019 -617630, 2020-3030855 e 2022-5925114, risiedenti nell'accertamento a seguito di indagini di polizia giudiziaria di false dichiarazioni nell'istanza RDC.
In sede di giudizio, l'istituto ha, altresì, prodotto l'accertamento della Guardia di Finanza nel quale sono dettagliatamente riportati i numeri dei conti di gioco intestati sia al ricorrente che alla di lui moglie (nn.
$0000000001190276 e $000000009102898 e le vincite intervenute dal 2017 al 2020 per Parte_2
l'ammontare complessivo di € 287.551,74, a loro volta, non indicate nelle DSU con riferimento alle singole annualità.
Il predetto atto di indagine della Guardia di Finanza – nella qualità di polizia giudiziaria - è pienamente utilizzabile nel presente procedimento in conformità all'orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. n.
1593/17) secondo cui “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche,
è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali"; ed, ancora (Cass. civ. n. 20335/04) “il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie
e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale”. Le contestazioni svolte dalla parte ricorrente anche in sede di instaurazione del contraddittorio si presentano del tutto generiche ed inconferenti rispetto alle predette emergenze processuali di natura documentale, non essendo stata neanche contestata specificatamente l'esistenza di conti di gioco – numericamente identificati nella segnalazione della GdF – intestati al ricorrente ed alla di lui coniuge.
2.4. Infine, ad abundantiam, è utile richiamare la recente pronuncia della Corte Costituzionale del
29/03/2024, n.54 nella quale sono state dichiarate infondate le q.l.c. sollevate in riferimento agli artt. 3, comma 2, e 25 Cost. sulle disposizioni del d.l. n. 4 del 2019, come convertito dalla l. n. 26 del 2019, che sanzionano penalmente l'omessa dichiarazione delle vincite lorde al fine di accedere al reddito di cittadinanza
o di mantenerlo. Il reddito di cittadinanza risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere;
non è però irragionevole che il legislatore abbia escluso che sia compito della Repubblica quello di assegnare il reddito a chi, poco prima, si è rovinato con il gioco. Ciò perché non è la povertà da ludopatia, ma è piuttosto la ludopatia stessa a rappresentare uno di quegli ostacoli di fatto che è compito della Repubblica rimuovere”.
CP_
3. Per quanto innanzi evidenziato, la pretesa restitutoria dell' risulta senz'altro fondata ed il ricorso deve essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
CP_ Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 nella causa iscritta al n. 9421/2024 R.G.A.C. così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in € 5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 05.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro