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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 658/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1141/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Consorzio_2 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 74023
Società_1 S.p.a. - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - P.Iva_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1009/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 05/10/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0360505G20220007645 CONTR. CONS. 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 445/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto in data 13 aprile 2023, Resistente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0360505G20220007645 dell'11 ottobre 2022, notificatole il 12 novembre 2022 dalla Resistente_2 S.p.A., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione tributi per conto del Consorzio_2 e Tara, con il quale le veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 257,88 a titolo di contributo di difesa idraulica terreni e fabbricati (tributo cod. 0630) dovuto per l'anno 2017, in relazione a fondi di sua proprietà siti nei comuni di Grottaglie, Fragagnano e Taranto.
Nel ricorso introduttivo la contribuente deduceva, in sintesi, l'illegittimità del sollecito per difetto assoluto di motivazione, lamentando che dall'atto non emergessero le opere di bonifica e difesa idraulica eseguite, i criteri di calcolo del contributo e le ragioni specifiche della pretesa, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dello Statuto consortile. Contestava, inoltre, la sussistenza del presupposto impositivo, sostenendo, con richiamo alla normativa statale e regionale in materia (art. 860 cod. civ., r.d. n. 215 del 1933, l.r. Puglia n. 12 del 2011 e n. 4 del 2012), che i propri terreni non traessero alcun beneficio diretto e specifico dalle opere consortili, né sotto il profilo dell'esistenza di opere efficienti e manutenute sui fondi o nelle loro immediate vicinanze, né sotto il profilo di un concreto incremento di valore fondiario;
a tal fine produceva una perizia tecnica giurata, nonché delibera commissariale del Consorzio e una sentenza favorevole della CTP di Taranto.
Si costituivano in primo grado il Consorzio_2 e Tara, il quale eccepiva, in via pregiudiziale, l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso e, in subordine, l'infondatezza delle doglianze, riservandosi di meglio illustrare le proprie difese con successiva memoria;
in prosieguo depositava relazione tecnica di parte, documentazione sulle opere consortili e memoria illustrativa, richiamando e allegando anche il piano di classifica e il perimetro di contribuenza.
Si costituiva altresì la Resistente_2 S.p.A., che, con memoria di costituzione e controdeduzioni, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle censure attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto mero concessionario della riscossione, e contestava comunque l'asserito difetto di motivazione del sollecito, ritenendo l'atto completo degli elementi essenziali (ente creditore, tipo di tributo, annualità, estremi catastali, importi e criteri di calcolo) idonei a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Con sentenza n. 1009/2023, deliberata il 2 ottobre 2023 e depositata il 5 ottobre 2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto accoglieva il ricorso, annullando il sollecito impugnato e compensando le spese di lite. In via preliminare il giudice disattendeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società concessionaria, ritenendo Resistente_2 parte legittimata in quanto soggetto che aveva emesso e notificato l'atto impugnato. Quanto al merito, riteneva infondata la censura relativa al difetto di motivazione del sollecito, reputando l'atto adeguatamente motivato in relazione all'oggetto dell'imposizione, agli immobili interessati e all'ammontare richiesto. Accoglieva, invece, la doglianza concernente l'insussistenza del beneficio fondiario, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui i terreni inseriti nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica sono assoggettati al contributo in forza di presunzioni, salvo prova contraria da parte del contribuente, e valorizzando la perizia giurata di parte ricorrente che attestava l'assenza di opere consortili efficienti in grado di assicurare lo smaltimento idrico nell'area interessata e, anzi, uno stato di degrado dei canali, ritenendo non adeguatamente superate tali risultanze dalla documentazione tecnica e difensiva prodotta dal Consorzio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Consorzio_2 (già Consorzio_2 e Tara), con ricorso depositato il 5 aprile 2024, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, con il conseguente rigetto del ricorso originario della contribuente e la conferma della legittimità della pretesa contributiva, nonché la condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi. Nell'atto di gravame l'appellante, dopo avere richiamato il quadro normativo in tema di contributi di bonifica e la disciplina regionale
(l.r. Puglia n. 12/2011 e n. 4/2012), censura la sentenza impugnata articolando più motivi, nei quali denuncia, in sintesi: error in procedendo per violazione degli artt. 32 e 34 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 113,
115, 116 e 132 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., nonché error in iudicando per violazione e/o falsa applicazione della l.r. n. 4/2012; lamenta, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare le prove e gli atti di causa prodotti dall'ente, ed in specie le consulenze tecniche a firma dell'agronomo
Nominativo_1, dalle quali emergerebbe il beneficio di difesa idraulica per cui è chiesto il contributo, e avrebbe ritenuto
“non contestate” le allegazioni della contribuente in ordine all'assenza di beneficio, fondando l'accoglimento del ricorso sulla sola perizia di parte. Sostiene che la decisione avrebbe travisato il presupposto impositivo del tributo di “difesa idraulica”, confondendolo con profili attinenti alla irrigazione, e avrebbe erroneamente posto a carico del Consorzio un onere probatorio più gravoso di quello previsto, non tenendo conto che, una volta accertata l'esistenza del piano di classifica, la sua mancata impugnazione e l'inclusione dei terreni nel comprensorio, il beneficio diretto e specifico deve ritenersi presunto, spettando al contribuente dimostrarne l'assenza.
Nel giudizio di appello si è costituita la Resistente_2 S.p.A., la quale, con memoria di costituzione e controdeduzioni, ha dichiarato di condividere le argomentazioni e i motivi di appello proposti dal Consorzio, chiedendo l'accoglimento del gravame, ed ha, al contempo, eccepito la carenza di legittimazione passiva della concessionaria rispetto alle doglianze che investono il merito della pretesa contributiva, ribadendo che Resistente_2 è mera esattrice dei contributi consortili e che le questioni relative al beneficio, al piano di classifica e alla debenza del tributo attengono alla sfera di competenza esclusiva dell'ente impositore. Ha quindi chiesto di dichiarare la propria estraneità al merito della controversia e, comunque, di rigettare le domande rivolte nei suoi confronti, con vittoria di spese.
Nel presente grado la contribuente è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2). Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Da ultimo, anche la tesi secondo cui il contribuente sarebbe tenuto comunque al pagamento delle spese di funzionamento del consorzio, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 4/12, dovute a prescindere dalla prova puntuale del beneficio, è manifestamente infondata. Invero, il comma 1 di tale disposizione è assolutamente chiaro nel ribadire, invece, che: «I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'articolo
13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma 4»: legando indissolubilmente anche le «spese di funzionamento del consorzio» alla sussistenza di un «beneficio diretto e specifico».
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato neppure dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali sarebbero i detti lavori.
Tali dati non si rilevano neanche dalla consulenza prodotta dal Consorzio, datata 9 agosto 2023, che, oltre ad indicare genericamente gli impianti esistenti, allega foto di interventi che non specifica quando eseguiti
(con foto che risultano scattate comunque nel 2022) e in che modo siano rapportabili alla proprietà della contribuente.
L'ulteriore elaborato prodotto dal Consorzio (peraltro – questo sì – redatto davvero a distanza di molti anni – precisamente il 21/8/2023 – da quello per il quale si è chiesto il contributo) si limita a descrivere quelle che dovrebbero essere, se correttamente eseguite, le attività manutentive, ad evidenziare la (teorica) utilità del parziale sfalcio delle erbe dai canali di scolo, nonché ad asserire che la contribuente non avesse comunque mai fatto richiesta di ristoro per i danni rivenienti dalla mancata funzionalità idraulica: ciò che, però, non dimostra affatto, e nuovamente, per quali attività, in concreto, sia chiesto il tributo, quando siano state eseguite e come interessino i terreni in questione.
Al contrario, la contribuente ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte assolutamente eloquente, in quanto attestante carenze manutentive inveterate degli impianti consortili, come si desume dalle foto in essa riprodotte, con la presenza di fittissima e notevolmente cresciuta vegetazione (che comprova la vetustà dello stato di abbandono, evidentemente risalente a molti anni prima e, come tale, probante per il periodo in questione).
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte vincitrice.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto n. 1009/2023, proposto dal Consorzio_2 (già Consorzio_2 e Tara) nei riguardi di Resistente_1, con la chiamata in appello anche di Resistente_2 s.p.a., così provvede: Rigetta l'appello. Taranto, 11/12/2025
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1141/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Consorzio_2 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 74023
Società_1 S.p.a. - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - P.Iva_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1009/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 05/10/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0360505G20220007645 CONTR. CONS. 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 445/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto in data 13 aprile 2023, Resistente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0360505G20220007645 dell'11 ottobre 2022, notificatole il 12 novembre 2022 dalla Resistente_2 S.p.A., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione tributi per conto del Consorzio_2 e Tara, con il quale le veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 257,88 a titolo di contributo di difesa idraulica terreni e fabbricati (tributo cod. 0630) dovuto per l'anno 2017, in relazione a fondi di sua proprietà siti nei comuni di Grottaglie, Fragagnano e Taranto.
Nel ricorso introduttivo la contribuente deduceva, in sintesi, l'illegittimità del sollecito per difetto assoluto di motivazione, lamentando che dall'atto non emergessero le opere di bonifica e difesa idraulica eseguite, i criteri di calcolo del contributo e le ragioni specifiche della pretesa, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dello Statuto consortile. Contestava, inoltre, la sussistenza del presupposto impositivo, sostenendo, con richiamo alla normativa statale e regionale in materia (art. 860 cod. civ., r.d. n. 215 del 1933, l.r. Puglia n. 12 del 2011 e n. 4 del 2012), che i propri terreni non traessero alcun beneficio diretto e specifico dalle opere consortili, né sotto il profilo dell'esistenza di opere efficienti e manutenute sui fondi o nelle loro immediate vicinanze, né sotto il profilo di un concreto incremento di valore fondiario;
a tal fine produceva una perizia tecnica giurata, nonché delibera commissariale del Consorzio e una sentenza favorevole della CTP di Taranto.
Si costituivano in primo grado il Consorzio_2 e Tara, il quale eccepiva, in via pregiudiziale, l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso e, in subordine, l'infondatezza delle doglianze, riservandosi di meglio illustrare le proprie difese con successiva memoria;
in prosieguo depositava relazione tecnica di parte, documentazione sulle opere consortili e memoria illustrativa, richiamando e allegando anche il piano di classifica e il perimetro di contribuenza.
Si costituiva altresì la Resistente_2 S.p.A., che, con memoria di costituzione e controdeduzioni, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle censure attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto mero concessionario della riscossione, e contestava comunque l'asserito difetto di motivazione del sollecito, ritenendo l'atto completo degli elementi essenziali (ente creditore, tipo di tributo, annualità, estremi catastali, importi e criteri di calcolo) idonei a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Con sentenza n. 1009/2023, deliberata il 2 ottobre 2023 e depositata il 5 ottobre 2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto accoglieva il ricorso, annullando il sollecito impugnato e compensando le spese di lite. In via preliminare il giudice disattendeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società concessionaria, ritenendo Resistente_2 parte legittimata in quanto soggetto che aveva emesso e notificato l'atto impugnato. Quanto al merito, riteneva infondata la censura relativa al difetto di motivazione del sollecito, reputando l'atto adeguatamente motivato in relazione all'oggetto dell'imposizione, agli immobili interessati e all'ammontare richiesto. Accoglieva, invece, la doglianza concernente l'insussistenza del beneficio fondiario, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui i terreni inseriti nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica sono assoggettati al contributo in forza di presunzioni, salvo prova contraria da parte del contribuente, e valorizzando la perizia giurata di parte ricorrente che attestava l'assenza di opere consortili efficienti in grado di assicurare lo smaltimento idrico nell'area interessata e, anzi, uno stato di degrado dei canali, ritenendo non adeguatamente superate tali risultanze dalla documentazione tecnica e difensiva prodotta dal Consorzio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Consorzio_2 (già Consorzio_2 e Tara), con ricorso depositato il 5 aprile 2024, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, con il conseguente rigetto del ricorso originario della contribuente e la conferma della legittimità della pretesa contributiva, nonché la condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi. Nell'atto di gravame l'appellante, dopo avere richiamato il quadro normativo in tema di contributi di bonifica e la disciplina regionale
(l.r. Puglia n. 12/2011 e n. 4/2012), censura la sentenza impugnata articolando più motivi, nei quali denuncia, in sintesi: error in procedendo per violazione degli artt. 32 e 34 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 113,
115, 116 e 132 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., nonché error in iudicando per violazione e/o falsa applicazione della l.r. n. 4/2012; lamenta, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare le prove e gli atti di causa prodotti dall'ente, ed in specie le consulenze tecniche a firma dell'agronomo
Nominativo_1, dalle quali emergerebbe il beneficio di difesa idraulica per cui è chiesto il contributo, e avrebbe ritenuto
“non contestate” le allegazioni della contribuente in ordine all'assenza di beneficio, fondando l'accoglimento del ricorso sulla sola perizia di parte. Sostiene che la decisione avrebbe travisato il presupposto impositivo del tributo di “difesa idraulica”, confondendolo con profili attinenti alla irrigazione, e avrebbe erroneamente posto a carico del Consorzio un onere probatorio più gravoso di quello previsto, non tenendo conto che, una volta accertata l'esistenza del piano di classifica, la sua mancata impugnazione e l'inclusione dei terreni nel comprensorio, il beneficio diretto e specifico deve ritenersi presunto, spettando al contribuente dimostrarne l'assenza.
Nel giudizio di appello si è costituita la Resistente_2 S.p.A., la quale, con memoria di costituzione e controdeduzioni, ha dichiarato di condividere le argomentazioni e i motivi di appello proposti dal Consorzio, chiedendo l'accoglimento del gravame, ed ha, al contempo, eccepito la carenza di legittimazione passiva della concessionaria rispetto alle doglianze che investono il merito della pretesa contributiva, ribadendo che Resistente_2 è mera esattrice dei contributi consortili e che le questioni relative al beneficio, al piano di classifica e alla debenza del tributo attengono alla sfera di competenza esclusiva dell'ente impositore. Ha quindi chiesto di dichiarare la propria estraneità al merito della controversia e, comunque, di rigettare le domande rivolte nei suoi confronti, con vittoria di spese.
Nel presente grado la contribuente è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2). Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Da ultimo, anche la tesi secondo cui il contribuente sarebbe tenuto comunque al pagamento delle spese di funzionamento del consorzio, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 4/12, dovute a prescindere dalla prova puntuale del beneficio, è manifestamente infondata. Invero, il comma 1 di tale disposizione è assolutamente chiaro nel ribadire, invece, che: «I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'articolo
13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma 4»: legando indissolubilmente anche le «spese di funzionamento del consorzio» alla sussistenza di un «beneficio diretto e specifico».
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato neppure dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali sarebbero i detti lavori.
Tali dati non si rilevano neanche dalla consulenza prodotta dal Consorzio, datata 9 agosto 2023, che, oltre ad indicare genericamente gli impianti esistenti, allega foto di interventi che non specifica quando eseguiti
(con foto che risultano scattate comunque nel 2022) e in che modo siano rapportabili alla proprietà della contribuente.
L'ulteriore elaborato prodotto dal Consorzio (peraltro – questo sì – redatto davvero a distanza di molti anni – precisamente il 21/8/2023 – da quello per il quale si è chiesto il contributo) si limita a descrivere quelle che dovrebbero essere, se correttamente eseguite, le attività manutentive, ad evidenziare la (teorica) utilità del parziale sfalcio delle erbe dai canali di scolo, nonché ad asserire che la contribuente non avesse comunque mai fatto richiesta di ristoro per i danni rivenienti dalla mancata funzionalità idraulica: ciò che, però, non dimostra affatto, e nuovamente, per quali attività, in concreto, sia chiesto il tributo, quando siano state eseguite e come interessino i terreni in questione.
Al contrario, la contribuente ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte assolutamente eloquente, in quanto attestante carenze manutentive inveterate degli impianti consortili, come si desume dalle foto in essa riprodotte, con la presenza di fittissima e notevolmente cresciuta vegetazione (che comprova la vetustà dello stato di abbandono, evidentemente risalente a molti anni prima e, come tale, probante per il periodo in questione).
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte vincitrice.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto n. 1009/2023, proposto dal Consorzio_2 (già Consorzio_2 e Tara) nei riguardi di Resistente_1, con la chiamata in appello anche di Resistente_2 s.p.a., così provvede: Rigetta l'appello. Taranto, 11/12/2025