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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Il giorno 29/05/2025, ore 9:43, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, nel processo iscritto al n. 11809/2022 R.G.A.C., si dà atto che è presente l'Avv. Mauro Polizzotto in sostituzione dell'Avv. Barrale per parte attrice e l'Avv. Valentina Del Grosso in Contr sostituzione dell'Avv. Vinci per i quali concludono rispettivamente come in citazione e in comparsa di risposta e note conclusive, discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa. Nessuno è presente per il Comune di Palermo.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio, in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, alle ore 16:00, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
1 SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11809/2022 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
nata a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetana Rita Barrale
( giusta procura allegata all'atto di citazione Email_1
ATTRICE
E
COMUNE DI PALERMO, C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, P.IV_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Palermo, Piazza Marina
n. 39 “Palazzo Rostagno”, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Marsala Fanara
( omune.palermo.it) giusta procura generale alle liti del Email_2
04.05.2021 Rep. 13
CONVENUTO
E
P.IV , in persona Controparte_2 P.IV_2
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo, Piazzetta B. Cairoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Eliana Vinci
( giusta procura allegata alla comparsa di Email_3
costituzione
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ condanna il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore della sig.ra della somma di € 4.798,00, oltre interessi legali Parte_1
dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
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Terza Sezione Civile
➢ rigetta la domanda di manleva avanzata dal Comune di Palermo nei confronti di
Controparte_2
➢ compensa un terzo delle spese di lite e condanna il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento della rimanente quota, spese che per l'intero vanno liquidate in complessive € 2.789,00 di cui € 237,00 per esborsi ed € 2.552,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15%, IV e
CPA come per legge;
➢ pone definitivamente a carico del Comune di Palermo le spese di CTU, come liquidata in atti;
➢ compensa le spese processuali tra il Controparte_3
[...] CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/09/2022, la sig.ra ha Parte_1
chiesto la condanna, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., del Comune di Palermo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 16.790,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, riportati in seguito al sinistro verificatosi in
Palermo il giorno 13/05/2021, alle ore 8:30 circa.
L'attrice ha esposto che quel giorno, mentre stava camminando sul marciapiede della
Via Messina Marine, giunta all'altezza del ristorante “Belli sazi”, è rovinata a terra a causa del marciapiede dissestato, riportando lesioni per le quali, nel pomeriggio, è stata accompagnata dal marito presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla di
Palermo ove le è stata riscontrato “distacco parcellare malleolo peroneale collo piede dx”.
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
ha chiesto la chiamata in causa di Controparte_2
al fine di essere manlevato e garantito (in virtù del contratto di servizio del
[...]
10.07.2020 con cui aveva affidato all'Azienda la gestione del “Servizio di Tutela e
Manutenzione della Rete stradale”); nel merito ha rilevato l'infondatezza delle domande
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avverse e, in subordine, ha contestato il quantum debeatur chiedendo la riduzione delle pretese risarcitorie ex art. 1227 c.c.
Con provvedimento del 26/12/2022, è stata autorizzata la predetta chiamata della la quale, nel costituirsi in giudizio ha eccepito, preliminarmente, il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva atteso che, in relazione alle strade rientranti nell'ambito territoriale di propria competenza, per le ipotesi di dissesto di tipo non emergenziale, le compete solo l'obbligo di segnalare al Comune l'esistenza dell'ammaloramento, sì da consentire all'Ente di inserire in programmazione l'intervento ed autorizzare, conseguentemente, l'esecuzione dei lavori necessari ed ha rilevato che il Comune non ha provato che il tratto di strada, luogo del sinistro, rientri tra quelli oggetto di monitoraggio e, comunque, di aver autorizzato l'esecuzione dei lavori di manutenzione del predetto tratto stradale;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice in quanto infondata e, in subordine, ha rilevato il concorso di colpa di quest'ultima contestando l'ammontare delle pretese risarcitorie avanzate.
Con ordinanza del 11/05/2023 è stato concesso all'attrice termine per avviare la procedura di negoziazione assistita.
Espletata l'istruttoria mediante prova per testi e C.T.U. medico-legale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 29/05/2025.
Negoziazione assistita
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'invito alla stipula di negoziazione assistita inviato a mezzo pec al Comune di Palermo ed alla RAP in data
17/05/2023 (cfr. doc. depositato il 22/11/2023).
Accertamento nesso causale
In punto di diritto, va evidenziato che, secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697 c.c. applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a. e ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043 c.c.
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In particolare, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danneggiato è tenuto a provare la riconducibilità dell'evento all'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo (cfr. Cass.
26/04/2013 n. 10096 e Cass. 5/08/2010 n. 18204).
Allorquando, invece, viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. tra le tante, Cass. 13/01/2015 n. 295 e Cass.
13/07/2011 n. 15389).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (cfr. Cass. 21/06/2016 n.
12744).
Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass.
21/10/2022 n. 31106; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass. 26/05/2014, n. 11661; Cass.
13/03/2013 n. 6306).
Con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, va ricordato che l'ente proprietario o manutentore di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
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Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi
(che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima (qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 20/11/2020 n. 26524;
Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 19/03/2018 n. 67035).
In altri termini “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass.
18/06/2019 n. 16295; Cass. 19/03/2018 n. 6703; Cass. 08/05/2015 n. 9323).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato al suddetto onere probatorio alla luce delle deposizioni dei testi, sig.ri e , da considerarsi attendibili in quanto Testimone_1 Testimone_2 hanno assistito all'evento dannoso e le dichiarazioni dagli stessi rese sono precise e non contraddittorie tra loro o con le altre risultanze probatorie.
Invero, i testi hanno confermato che nella mattina del 13/05/2021, la sig.ra Pt_1
mentre camminava sul marciapiedi lato destro di Via Messina Marine, avuto
[...]
riguardo alla direzione di marcia da Palermo verso Villabate, è caduta a terra, in corrispondenza del Ristorante “Belli Sazi”, a causa del dissesto del marciapiedi della detta via che non era segnalato né transennato;
inoltre, hanno confermato che sul marciapiedi vi erano parcheggiate autovetture ed hanno riconosciuto il luogo del sinistro nelle foto che sono state loro mostrate.
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In particolare, il teste ha precisato: “…mi trovavo a bordo della mia Testimone_1 auto, con direzione Villabate, dietro l'attrice a circa 5 metri… Io conoscevo l'attrice e
l'ho vista cadere anche se non ho notato dove aveva messo il piede;
quindi, ho accostato l'auto poco più avanti e sono sceso per soccorre la signora ed ho visto che nel punto dove è caduta il marciapiede era rotto e mancavano alcuni mattoni.”.
Il teste ha aggiunto: “…il sinistro si è verificato alle 8:30 circa…Io mi Tes_2 trovavo dietro di mia moglie a circa 5 metri di distanza… Mia moglie stava portando il cane a fare una passeggiata ed ad un tratto l'ho vista cadere perché ha messo il piede sopra una pietra in un punto in cui il marciapiede era tutto rotto, non sono riuscito, però, a prenderla… ha sbattuto la gamba destra. Non ho chiamato l'ambulanza ma ho portato mia moglie a casa, ma nel pomeriggio la situazione è peggiorata e l'ho portata in ospedale… All'epoca del sinistro abitavamo nei dintorni in cui si è verificato
l'accaduto. Non so se mia moglie quando portava a passeggio il cane passava in quel punto” (cfr. verbale udienza 01/07/2024).
Dalla relazione redatta dal consulente tecnico d'ufficio è poi desumibile, anche se non con assoluta certezza, la compatibilità eziologica tra l'incidente e le lesioni lamentate nell'atto introduttivo: “è possibile la relazione causale tra le lesioni refertate all'attrice dopo il sinistro per cui è causa e/o successivamente certificate e la modalità di avvenimento del trauma indicato” (cfr. relazione CTU Dott. ). Persona_1
È stata, pertanto, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità
CP_ causale ad un bene di proprietà dell' convenuto che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza a causa della presenza della piccola buca nel marciapiede.
“In tema di responsabilità dell'Ente proprietario della strada da danno cagionato al pedone caduto in una buca a causa di una sua condotta negligente, è sempre onere della Pubblica Amministrazione dimostrare, da un lato, di essersi attivata per evitare le situazioni di pericolo ai fruitori della strada;
dall'altro lato, che il comportamento colposo della vittima, avendo i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, poteva assurgere a caso fortuito ed escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.” (cfr.
Cass. 20/11/2020 n. 26524).
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Nella fattispecie, l'amministrazione convenuta per escludere la sua totale responsabilità avrebbe dovuto provare che la presenza della buca non era circostanza conoscibile o tempestivamente eliminabile o segnalabile ai passanti.
Tale prova non è stata fornita.
Dalla documentazione fotografica in atti, si evince, infatti, che il dissesto è il frutto del degrado del marciapiede risalente negli anni, dunque, costituiva uno stato di pericolo già da tempo;
inoltre non risulta che detto dissesto fosse stato segnalato.
L'amministrazione proprietaria della strada non ha dimostrato, neanche, l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo al bene di sua proprietà avente i caratteri del “caso fortuito” idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ciò detto, va osservato che nelle pronunce più recenti della Suprema Corte, i giudici di legittimità hanno affermato che " In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede,
l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2
c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (cfr. Cass.16/02/2021 n. 4035).
Invero, la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono idonee ad escludere la responsabilità dell'amministrazione ex art. 2051 c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito, trattandosi semmai di elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 c.c.
“Stante la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia di cui all'art.
2051 c.c., la condotta del danneggiato rileva solo nella misura in cui costituisca un caso fortuito, con caratteri tali da costituire essa la causa del danno. Cosicché in caso di interazione tra la cosa e la condotta del danneggiato, quest'ultima affinché sia
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idonea ad escludere totalmente l'oggettività della responsabilità della cosa deve essere imprevedibile e non prevenibile tanto da essere causa stessa del danno. Tale situazione non può ritenersi ricorrente in caso di caduta del pedone in una buca stradale, in quanto l'evento caduta non è imprevedibile ed imprevenibile rispetto ad una buca del manto stradale” (cfr. Cass. 16/12/2022 n. 36901; Cass. SSUU 30/06/2022 n. 20943).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. 12/11/2020 n.
25460; Cass. 03/04/2019 n. 9315).
La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va valutata, pertanto, in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Nel caso in esame, l'attrice avrebbe potuto prevedere il pericolo tenuto conto che c'erano ottime condizioni di visibilità (l'occorso si è verificato alle ore 8:30 di una mattina primaverile); questa procedendo a piedi a passo lento, stante che stava accompagnando il cane a fare una passeggiata, avrebbe potuto percepire, con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve, in ogni caso, essere richiesta all'utente della strada di uso pubblico, l'anomalia del marciapiede atteso che non si trattava di un dissesto di piccole dimensioni.
L'attrice, dunque, era nelle condizioni di avvistare il dissesto anche perché, come ha dichiarato il marito, all'epoca del sinistro abita nei dintorni del luogo in cui questo si
è verificato e, dunque, presumibilmente, aveva percorso quel tratto di marciapiedi altre volte.
Conseguentemente, l'attrice era in grado di avvistare l'irregolarità presente nel piano di calpestio del marciapiede e di prevenire l'accaduto.
Pertanto, tali circostanze inducono a ritenere un concorso di responsabilità dell'attrice in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura del 50%.
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Quantificazione danni
Per quanto concerne la quantificazione dei danni risarcibili all'attrice, va precisato che le SSUU della Suprema Corte con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008 hanno affermato il principio secondo cui il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, tipizzato, ma connotato da una tipicità elastica, agganciata, oltre che alle previsioni normative espresse, anche ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Carta Costituzionale e che il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale che ha una portata tendenzialmente onnicomprensiva.
Conseguentemente nella nozione di danno biologico sono compresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale conseguente all'evento lesivo.
“Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili;
né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza
n. 26972 del 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti “ (Cass. 20/05/2016 n. 10414).
Va evidenziato che il Supremo Collegio ha affermano che la voce di danno morale, sostanziandosi in uno stato d'animo di sofferenza interiore, è autonoma e non assimilabile al danno biologico stricto sensu, in quanto sofferenza interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
Pertanto, la Corte ha precisato che, qualora non sia accertata tale sofferenza, nell'applicare le tabelle si dovrà considerare la sola voce del danno biologico senza
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applicare l'aumento automatico previso dalle tabelle stesse (cfr. Cass. 10/11/2020 n.
25164; Cass. 27.03.2018 n. 7513; Cass. n. 910/2018; Cass. n. 28989/2019).
Il danno morale va, quindi, liquidato qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.
In altre parole, deve farsi rientrare nel danno biologico la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica anche un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità. Così componendo il punto percentuale riferito alle tabelle nazionali con il danno alla salute, personalizzato a seconda dell'impatto di questo sulla psiche del danneggiato.
Nel caso in cui manchi la prova della sofferenza del danno morale, da valutarsi sempre in concreto, il quantum risarcitorio deve essere ridotto della relativa voce, ossia limitato al valore del solo danno biologico e, ove provato, a quello, in quest'ultimo ricompreso, del dinamico – relazionale (cfr. Cass. 10/11/2020 n. 25164).
Va evidenziato, inoltre, che “L'accertamento e la liquidazione del danno morale
(sofferenza interiore) non deve essere confuso con il differente criterio di
"personalizzazione" del danno biologico : ipotesi che ricorre esclusivamente nel caso in cui il criterio tabellare di valutazione del danno biologico - destinato alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe - non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico-relazionale essendo emerse dalle risultanze istruttorie
"specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale... di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento" (cfr. Corte cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 2788 del 31/01/2019): si tratta pertanto di circostanze peculiari che, qualificando in modo assolutamente non comune il vissuto del soggetto, vengono ad incidere -incrementandone la perdita- sulla capacità biologica, risultando dunque la
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"personalizzazione" del tutto estranea all'autonoma voce di danno inerente la sofferenza interiore (danno morale)” (cfr. Cass. 26/05/2020 n. 9865).
In altre parole, la personalizzazione del danno deve mettere in evidenza le circostanze eccezionali e specifiche che caratterizzano il caso concreto, così che la valutazione dello stesso tenga conto non solo del danno che astrattamente ci si attende quale conseguenza di un dato evento lesivo, bensì anche del particolare nocumento che la persona del danneggiato concretamente può soffrire.
Per la Suprema Corte non può essere accordata alcuna personalizzazione del danno con conseguente aumento (o diminuzione) del valore tabellare di ristoro se non quando questa guardi esclusivamente alle specificità del caso concreto.
Alla luce delle superiori considerazioni è evidente che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale e quindi dovrà essere il giudice a procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso onde pervenire al complessivo ristoro del danno.
Orbene, nella liquidazione di tale voce di danno, avente natura essenzialmente equitativa e l'equità deve essere intesa come parità di trattamento, va applicato il criterio del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Nella fattispecie, le lesioni riportate dall'attrice nell'occorso (distacco parcellare malleolo peroneale collo piede dx) hanno provocato una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 75% di 30 giorni, una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 25% di 30 giorni e, infine, un danno biologico permanente pari al 4% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo esaustivo dal C.T.U, le cui argomentazioni vanno condivise sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati;
argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, atte a renderle attendibili e rilevanti (cfr. relazione della
C.T.U., dott. ). Persona_1
Pertanto, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla
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circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. 22/11/2023 n. 32373; Cass.
7/7/2011 n. 12408; Cass. 30/6/2011 n. 14402), parte attrice ha subito un danno non patrimoniale di carattere permanente che, tenuto conto della invalidità del 4% e dell'età della stessa all'epoca del sinistro (54 anni), va quantificato in € 4.864,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di € 1.654,52 (senza considerare l'aumento del 25% per il danno morale).
Infatti, non va riconosciuto il danno morale in quanto non è stato provato, per la verità neanche prospettato, che la menomazione accertata abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali né va applicato alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, così come accertato dal C.T.U., va riconosciuta – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 3.450,00 (2.587,50+862,50) in valori attuali.
Va riconosciuta all'attrice la somma di € 400,00 per spese mediche documentate ritenute dal CTU congrue e pertinenti.
Ebbene, l'importo complessivo dovuto all'attrice per danno non patrimoniale ammonta ad € 8.314,00 e per danno patrimoniale € 400,00.
Sui predetti importi occorre operare una riduzione nella misura del 50%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 4.157,00 per il danno non patrimoniale ed € 200,00 per danno patrimoniale.
Considerato, però, che i danni liquidati per il danno non patrimoniale sono espressi in valuta attuale e per il danno patrimoniale in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi.
Per tale ragione è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data in cui è sorto il danno e poi
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procedere alla rivalutazione applicando gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi (cioè l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta provocata dal ritardo con cui viene liquidato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno, conformemente al noto principio enunciato dalle SSUU della Cassazione con sentenza 17/02/1995 n. 1712.
Sulla scorta di tali dati, all'attrice spetta la somma complessiva, espressa in valore attuale ed interessi calcolati ad oggi, di € 4.798,00 (di cui € 407,00 per interessi), il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
Domanda di manleva del Comune di Palermo nei confronti della RAP
Va, poi, rigettata la domanda di manleva avanzata dal Comune di Palermo nei confronti della RAP.
L'amministrazione ha sostenuto che la responsabilità in merito alle pretese risarcitorie attrici è addebitabile alla RAP sul presupposto che, con contratto di servizio del 10.07.2020, la manutenzione e sorveglianza della rete viaria comunale è stata affidata a detta società.
Va osservato, innanzitutto, che il soggetto preposto all'attività di vigilanza e controllo delle strade comunali è senz'altro il Comune di Palermo in qualità di proprietario della rete stradale cittadina.
In proposito, va precisato che la Suprema Corte ha espressamente chiarito che
“L'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo al Comune per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponde direttamente in caso d'inadempimento. Infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che
l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art.
2051 c.c.” (cfr. Cass. 19/02/2013 n.4039; Cass. civ. 23/01/2009 n. 1691).
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In definitiva, l'ente comunale è tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, delle strade della città sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subìti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c.
L'amministrazione, in ogni caso, non ha provato che, in forza del contratto di servizio, la custodia della cosa, sia dal punto vista materiale che giuridico, era stata, con pieni poteri discrezionali e con i correlativi mezzi economici, trasferita a CP_1
Dalla lettura delle clausole del contratto del luglio 2020 (v. art. 6 lett. F e g) e dalle schede tecniche MS 01 e MS 02.01, allegate al predetto contratto di servizio, emerge che la RAP ha il compito di eseguire i “Servizi di Monitoraggio della Rete stradale cittadina” e “Attività di Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e circoscritte su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, ripristino di guard-rail esistenti e collocazione di nuovi”.
Pertanto, il servizio di monitoraggio devoluto alla consiste nell'individuazione CP_2
degli ammaloramenti delle pavimentazioni stradali, viarie e pedonali, nella successiva registrazione dei degradi sovrastrutturali della pavimentazione ed infine nella segnalazione degli stessi al Comune di Palermo;
dunque, alla stessa non compete la manutenzione delle strade comunali ma ha l'obbligo di attivarsi autonomamente esclusivamente in relazione ai dissesti particolarmente gravi che rappresentano un'emergenza giacché costituenti pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, mentre nei casi di dissesto di tipo non emergenziale, la ha solo l'obbligo di segnalare al Comune l'esistenza CP_1 dell'ammaloramento, in modo tale da consentire all'Ente di inserire in programmazione l'intervento ed autorizzare l'esecuzione dei lavori necessari.
Ne consegue che la domanda di manleva dell'amministrazione va disattesa stante l'assenza di prova di uno specifico inadempimento, parziale o totale, da parte di
[...]
la quale potrà essere tenuta a rispondere degli infortuni da insidia stradale e CP_2
manlevare il Comune degli stessi esclusivamente in ordine alla non esecuzione dell'attività e degli obblighi inerenti il citato contratto di appalto.
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Spese processuali
In ultimo, in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e del fatto che la domanda è stata accolta solo parzialmente (cfr. Cass. 10/12/2012 n. 22388 e
Cass. 06/12/2003 n. 18705), appare equo compensare in ragione di un terzo le spese processuali tra le parti e condannare l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che vanno quantificate, come specificate in dispositivo, sulla base dei parametri introdotti dal DM Giustizia n. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, facendo riferimento ai valori medi della tabella n. 2 relative allo scaglione da € 1.100,01 fino ad € 5.200,00.
Nei rapporti tra il Comune di Palermo e la RAP le spese vanno interamente compensate.
Così deciso in Palermo, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa Caraccia
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