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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 08/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 13 / 2025 promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
alla Strada della Bazzella n. 5, con il patrocinio dell'avv. Andrea Mutti, con elezione di domicilio in
Biella (BI) alla via Repubblica n. 49 contro
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Biella alla Via Lombardia n. 36, titolare della ditta individuale denominata LE VILLAGE di PA
AT, P.I. con sede legale in Biella alla Via Lombardia n. 32, contumace P.IVA_1
Oggetto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – licenziamento per giusta causa
Conclusioni: per la ricorrente
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO
- previa ogni opportuna declaratoria, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del licenziamento irrogato alla ricorrente, e, comunque, annullarsi il medesimo, in quanto in contrasto con le norme di legge e di contratto collettivo, privo di giusta causa e/o giustificato motivo e comunque per i motivi di cui agli scritti difensivi attorei;
e, conseguentemente,
- condannarsi la convenuta al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per l'illegittimo recesso ante tempus dal contratto di lavoro di cui si tratta e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_1 CodiceFiscale_2
Via Lombardia n. 36, titolare della ditta individuale denominata LE VILLAGE di PA AT (P.I.
), con sede legale in Biella alla Via Lombardia n. 32, a corrispondere a la P.IVA_1 Parte_1
pagina 1 di 3 somma di € 3.509,88 ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre Cpa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. per la resistente
--- sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
affermava di aver lavorato per (la ditta individuale di) AT PA in forza di un Parte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato con decorrenza dal 12 agosto 2024 e termine all'11 novembre 2024; che il 13 settembre 2024 la resistente le aveva irrogato la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa con effetto immediato;
che il licenziamento risultava illegittimo per mancanza della preventiva contestazione disciplinare, per mancanza di affissione del codice disciplinare nei locali aziendali e, in ogni caso, per insussistenza della giusta causa;
agiva per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e per la condanna della resistente al risarcimento, pari alle retribuzioni che ella avrebbe percepito dal 14 settembre 2024 all'11 novembre 2024, con interessi, rivalutazione, spese e distrazione. AT PA, sebbene regolarmente notificata via pec, non si costituiva nel presente procedimento, e all'udienza del 26 febbraio 2025 la giudice ne dichiarava la contumacia. All'udienza dell'8 aprile 2025 aveva luogo la discussione della causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
Come è noto, il contratto di lavoro a tempo determinato di cui agli artt. 19ss. d.lgs. 81/2015 si caratterizza per la temporaneità della prestazione lavorativa, in quanto le parti concordano un termine finale del rapporto di lavoro. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere risolto anticipatamente soltanto per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c. o per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.; in caso di licenziamento disciplinare risultano in ogni caso applicabili le garanzie procedurali di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 5 l. 300/1970. Per costante interpretazione, in caso di ingiustificato recesso anticipato del datore di lavoro, non risultando applicabili le tutele speciali di cui all'art. 8 l. 604/1966, all'art. 18 l.
300/1970 e agli artt. 2 e 3 d.lgs. 23/2015, al lavoratore spetterà un risarcimento commisurato alla retribuzione che egli avrebbe percepito dal giorno del recesso effettivo al giorno della naturale scadenza in forza del principio generale di cui all'art. 1453 c.c. (ex multis, Cass., sez. lav., 17423/2021). (cfr. da ultima T. Cosenza sez. lav. 459/2023).
Nel caso in esame, la lavoratrice ha fornito prova della stipulazione del contratto (doc. 2) e del recesso ante tempus intimato dalla datrice di lavoro (doc. 3 – doc. 5). Quest'ultima, non costituendosi, non ha fornito prova del rispetto delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 l. 300/1970 e – in ogni caso – della sussistenza della giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. il recesso anticipato in oggetto deve considerarsi illegittimo. Ai sensi dell'art. 1453 c.c. la datrice di lavoro dovrà corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni a questa spettanti dal 14 settembre 2024, giorno del recesso anticipato, all'11 novembre 2024, giorno della naturale scadenza. Dette retribuzioni, alla luce della documentazione pagina 2 di 3 prodotta (doc. 2 – doc. 7 – doc. 6), debbono liquidarsi nella somma indicata dalla ricorrente. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. su dette somme dovranno calcolarsi gli interessi e la rivalutazione dal dovuto al saldo.
Ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto della natura, del valore e della complessità della causa, le spese di lite si liquidano in € 2.100,00 oltre accessori. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la resistente dovrà rifondere dette spese alla ricorrente. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. deve essere infine disposta la distrazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide:
- Accerta l'illegittimità del licenziamento irrogato da AT PA, titolare della ditta individuale Le Village di PA AT, a in data 13 settembre 2024; Parte_1
- Condanna AT PA, titolare della ditta individuale Le Village di PA AT, a corrispondere a la somma di € 3.509,88, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_1 dal dovuto al saldo;
- Condanna AT PA, titolare della ditta individuale Le Village di PA AT, a corrispondere a le spese di lite, liquidate in € 2.100,00, oltre rimborso forfettario 15%, Parte_1
IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 08/04/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 13 / 2025 promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
alla Strada della Bazzella n. 5, con il patrocinio dell'avv. Andrea Mutti, con elezione di domicilio in
Biella (BI) alla via Repubblica n. 49 contro
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Biella alla Via Lombardia n. 36, titolare della ditta individuale denominata LE VILLAGE di PA
AT, P.I. con sede legale in Biella alla Via Lombardia n. 32, contumace P.IVA_1
Oggetto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – licenziamento per giusta causa
Conclusioni: per la ricorrente
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO
- previa ogni opportuna declaratoria, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del licenziamento irrogato alla ricorrente, e, comunque, annullarsi il medesimo, in quanto in contrasto con le norme di legge e di contratto collettivo, privo di giusta causa e/o giustificato motivo e comunque per i motivi di cui agli scritti difensivi attorei;
e, conseguentemente,
- condannarsi la convenuta al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per l'illegittimo recesso ante tempus dal contratto di lavoro di cui si tratta e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_1 CodiceFiscale_2
Via Lombardia n. 36, titolare della ditta individuale denominata LE VILLAGE di PA AT (P.I.
), con sede legale in Biella alla Via Lombardia n. 32, a corrispondere a la P.IVA_1 Parte_1
pagina 1 di 3 somma di € 3.509,88 ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre Cpa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. per la resistente
--- sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
affermava di aver lavorato per (la ditta individuale di) AT PA in forza di un Parte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato con decorrenza dal 12 agosto 2024 e termine all'11 novembre 2024; che il 13 settembre 2024 la resistente le aveva irrogato la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa con effetto immediato;
che il licenziamento risultava illegittimo per mancanza della preventiva contestazione disciplinare, per mancanza di affissione del codice disciplinare nei locali aziendali e, in ogni caso, per insussistenza della giusta causa;
agiva per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e per la condanna della resistente al risarcimento, pari alle retribuzioni che ella avrebbe percepito dal 14 settembre 2024 all'11 novembre 2024, con interessi, rivalutazione, spese e distrazione. AT PA, sebbene regolarmente notificata via pec, non si costituiva nel presente procedimento, e all'udienza del 26 febbraio 2025 la giudice ne dichiarava la contumacia. All'udienza dell'8 aprile 2025 aveva luogo la discussione della causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
Come è noto, il contratto di lavoro a tempo determinato di cui agli artt. 19ss. d.lgs. 81/2015 si caratterizza per la temporaneità della prestazione lavorativa, in quanto le parti concordano un termine finale del rapporto di lavoro. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere risolto anticipatamente soltanto per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c. o per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.; in caso di licenziamento disciplinare risultano in ogni caso applicabili le garanzie procedurali di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 5 l. 300/1970. Per costante interpretazione, in caso di ingiustificato recesso anticipato del datore di lavoro, non risultando applicabili le tutele speciali di cui all'art. 8 l. 604/1966, all'art. 18 l.
300/1970 e agli artt. 2 e 3 d.lgs. 23/2015, al lavoratore spetterà un risarcimento commisurato alla retribuzione che egli avrebbe percepito dal giorno del recesso effettivo al giorno della naturale scadenza in forza del principio generale di cui all'art. 1453 c.c. (ex multis, Cass., sez. lav., 17423/2021). (cfr. da ultima T. Cosenza sez. lav. 459/2023).
Nel caso in esame, la lavoratrice ha fornito prova della stipulazione del contratto (doc. 2) e del recesso ante tempus intimato dalla datrice di lavoro (doc. 3 – doc. 5). Quest'ultima, non costituendosi, non ha fornito prova del rispetto delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 l. 300/1970 e – in ogni caso – della sussistenza della giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. il recesso anticipato in oggetto deve considerarsi illegittimo. Ai sensi dell'art. 1453 c.c. la datrice di lavoro dovrà corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni a questa spettanti dal 14 settembre 2024, giorno del recesso anticipato, all'11 novembre 2024, giorno della naturale scadenza. Dette retribuzioni, alla luce della documentazione pagina 2 di 3 prodotta (doc. 2 – doc. 7 – doc. 6), debbono liquidarsi nella somma indicata dalla ricorrente. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. su dette somme dovranno calcolarsi gli interessi e la rivalutazione dal dovuto al saldo.
Ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto della natura, del valore e della complessità della causa, le spese di lite si liquidano in € 2.100,00 oltre accessori. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la resistente dovrà rifondere dette spese alla ricorrente. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. deve essere infine disposta la distrazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide:
- Accerta l'illegittimità del licenziamento irrogato da AT PA, titolare della ditta individuale Le Village di PA AT, a in data 13 settembre 2024; Parte_1
- Condanna AT PA, titolare della ditta individuale Le Village di PA AT, a corrispondere a la somma di € 3.509,88, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_1 dal dovuto al saldo;
- Condanna AT PA, titolare della ditta individuale Le Village di PA AT, a corrispondere a le spese di lite, liquidate in € 2.100,00, oltre rimborso forfettario 15%, Parte_1
IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 08/04/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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