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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 14936/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. POTE' MICHELE in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente
contro
con il patrocinio dell'avv. SOLINAS ALESSIO in virtù di procura speciale in atti;
CP_1
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: AR BI, nata a [...] il [...]
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente:
come da conclusioni congiunte depositate con note scritte, rispettivamente in data 3.2.2025 e 4.2.2025 Per il P.M.:
Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 28.08.2024, chiedeva al Tribunale in via Parte_1 preliminare, inaudita altera parte, di autorizzare, ai sensi dell'art. 473 bis.15, colloqui in luogo neutro tra il Sig. e la figlia minore AR alla presenza dei competenti Servizi Parte_1
Sociali. Nel merito, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore CA AR ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza della medesima presso l'abitazione del padre;
chiedeva, poi, in caso di collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, disporsi che il Sig. potesse vedere e tenere con sé AR almeno per due fine settimana al Parte_1 mese dal venerdì sera alla domenica sera;
chiedeva, ancora, accogliersi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di ricorso introduttivo;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 11.9.2024, il Giudice Relatore, data l'assenza di presupposti per provvedere inaudita altera parte con riferimento alla domanda formulata ex art. 473 bis 15 c.p.c., fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 24.9.2024 e richiedeva alla Procura della Repubblica di trasmettere un parere entro dieci giorni prima dell'udienza così calendarizzata. Inoltre, con riferimento alle altre questioni, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 28.1.2025 e mandava alle Assistenti Sociali di richiedere ai Servizi Sociali e di NPI di trasmettere una relazione entro dieci giorni prima dell'udienza così fissata.
Con memoria difensiva del 20.9.2024, si costituiva in giudizio , chiedendo disporsi CP_1
l'affidamento esclusivo, ex art. 337 quater c. 3 c.c., della minore AR CA alla madre, con collocamento prevalente e residenza abituale presso quest'ultima; chiedeva, poi, assegnarsi la casa familiare sita in Torino, Via Tripoli n. 34 alla IG.ra ; chiedeva disporsi che il padre, IG. CP_1
potesse riprendere gli incontri con la figlia AR mediante attivazione da Parte_1 parte dei Servizi di luogo neutro e secondo modalità e tempi di incontro rimessi al Servizio Sociale;
chiedeva disporsi la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e da parte dei servizi specializzati (NPI / Psicologia); chiedeva, inoltre, disporsi che i Servizi provvedessero alla strutturazione di un progetto di sostegno alle autonomie per la madre;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 24.9.2024, comparivano le parti unitamente ai rispettivi difensori;
all'esito, il Giudice richiedeva alla Procura della Repubblica un parere in ordine alle domande formulate dal ricorrente e fissava udienza cartolare al 17.12.2024 (poi rinviata al 14.1.2025) per lo scioglimento della riserva.
In data 14.10.2024, perveniva in atti il parere richiesto da parte del Pubblico Ministero incaricato.
In data 10.12.2024, le parti depositavano in atti istanza congiunta di conversione del rito;
pertanto, con ordinanza del 13.1.2025, il Giudice revocava l'udienza del 14.1.2025 e assegnava alle parti termine perentorio fino al 4.2.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti rinuncia a comparire le conclusioni congiunte definitive sottoscritte dalle parti, nonché la rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Rispettivamente, in data 15.1.2025 e 27.1.2025 venivano depositate in atti le relazioni richieste ai
Servizi incaricati.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, contenenti conclusioni congiunte.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***** §§§§§ *****
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse della minore e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DÀ ATTO che, anche a seguito della regolamentazione dei loro rapporti, il IG. e la Parte_1
Cont IG.ra vivranno nel reciproco rispetto, nel primario interesse della comune figlia AR;
DISPONE che la minore AR venga affidata in modo esclusivo alla madre ex art. 337 quaterc.3
c.c. che, sempre in via esclusiva, potrà adottare tutte le decisioni relative alla salute, istruzione, educazione e residenza abituale della minore, provvedendo al disbrigo di tutte le pratiche amministrative comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore;
DISPONE che la minore AR venga collocata in modo prevalente presso la madre, IG.ra CP_1
presso cui manterrà la residenza anche ai fini anagrafici;
[...]
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino, Via Tripoli n. 34 è con gli arredi che la compongono alla IG.ra ; CP_1
DISPONE che il padre, IG. possa riprendere gli incontri con la figlia AR Parte_1 mediante attivazione da parte dei Servizi di luogo neutro e secondo modalità e tempi di incontro rimessi al Servizio Sociale;
DÀ ATTO che le parti concordano sulla presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e da parte dei servizi specializzati (NPI / Psicologia), per monitoraggio del benessere e sviluppo della minore per valutazione, approfondimento e sostegno delle competenze genitoriali.;
DISPONE che le parti concordano che il padre, IG. a fare data dalla Parte_1 presentazione della domanda giudiziale corrisponda alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese un assegno mensile per il mantenimento della figlia AR di 250,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
DISPONE che le spese scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate –saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa corrente tra il Tribunale Ordinario ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino;
DÀ ATTO che, per garantire il benessere e la serenità di AR, le parti si impegnano a vedere rispettato e garantito il diritto della minore a conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti (in particolare, con i nonni di entrambi i rami genitoriali con cui la bambina dovrà sempre coltivare un legame equilibrato), in modo tale da garantire la conservazione di un rapporto continuativo;
DÀ ATTO che, al fine di garantire il sano equilibrio della figlia AR, le parti si impegnano ad incontrare e tenere con sé la minore alla presenza di eventuali nuovi partner stabili con gradualità
(con la tutela dell'interesse della figlia, la quale non dovrà subire alcun pregiudizio da tali frequentazioni);
DÀ ATTO che le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti a loro intestati ed all'iscrizione sugli stessi della figlia minore;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14/3/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto
Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 14936/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. POTE' MICHELE in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente
contro
con il patrocinio dell'avv. SOLINAS ALESSIO in virtù di procura speciale in atti;
CP_1
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: AR BI, nata a [...] il [...]
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente:
come da conclusioni congiunte depositate con note scritte, rispettivamente in data 3.2.2025 e 4.2.2025 Per il P.M.:
Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 28.08.2024, chiedeva al Tribunale in via Parte_1 preliminare, inaudita altera parte, di autorizzare, ai sensi dell'art. 473 bis.15, colloqui in luogo neutro tra il Sig. e la figlia minore AR alla presenza dei competenti Servizi Parte_1
Sociali. Nel merito, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore CA AR ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza della medesima presso l'abitazione del padre;
chiedeva, poi, in caso di collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, disporsi che il Sig. potesse vedere e tenere con sé AR almeno per due fine settimana al Parte_1 mese dal venerdì sera alla domenica sera;
chiedeva, ancora, accogliersi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di ricorso introduttivo;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 11.9.2024, il Giudice Relatore, data l'assenza di presupposti per provvedere inaudita altera parte con riferimento alla domanda formulata ex art. 473 bis 15 c.p.c., fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 24.9.2024 e richiedeva alla Procura della Repubblica di trasmettere un parere entro dieci giorni prima dell'udienza così calendarizzata. Inoltre, con riferimento alle altre questioni, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 28.1.2025 e mandava alle Assistenti Sociali di richiedere ai Servizi Sociali e di NPI di trasmettere una relazione entro dieci giorni prima dell'udienza così fissata.
Con memoria difensiva del 20.9.2024, si costituiva in giudizio , chiedendo disporsi CP_1
l'affidamento esclusivo, ex art. 337 quater c. 3 c.c., della minore AR CA alla madre, con collocamento prevalente e residenza abituale presso quest'ultima; chiedeva, poi, assegnarsi la casa familiare sita in Torino, Via Tripoli n. 34 alla IG.ra ; chiedeva disporsi che il padre, IG. CP_1
potesse riprendere gli incontri con la figlia AR mediante attivazione da Parte_1 parte dei Servizi di luogo neutro e secondo modalità e tempi di incontro rimessi al Servizio Sociale;
chiedeva disporsi la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e da parte dei servizi specializzati (NPI / Psicologia); chiedeva, inoltre, disporsi che i Servizi provvedessero alla strutturazione di un progetto di sostegno alle autonomie per la madre;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 24.9.2024, comparivano le parti unitamente ai rispettivi difensori;
all'esito, il Giudice richiedeva alla Procura della Repubblica un parere in ordine alle domande formulate dal ricorrente e fissava udienza cartolare al 17.12.2024 (poi rinviata al 14.1.2025) per lo scioglimento della riserva.
In data 14.10.2024, perveniva in atti il parere richiesto da parte del Pubblico Ministero incaricato.
In data 10.12.2024, le parti depositavano in atti istanza congiunta di conversione del rito;
pertanto, con ordinanza del 13.1.2025, il Giudice revocava l'udienza del 14.1.2025 e assegnava alle parti termine perentorio fino al 4.2.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti rinuncia a comparire le conclusioni congiunte definitive sottoscritte dalle parti, nonché la rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Rispettivamente, in data 15.1.2025 e 27.1.2025 venivano depositate in atti le relazioni richieste ai
Servizi incaricati.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, contenenti conclusioni congiunte.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***** §§§§§ *****
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse della minore e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DÀ ATTO che, anche a seguito della regolamentazione dei loro rapporti, il IG. e la Parte_1
Cont IG.ra vivranno nel reciproco rispetto, nel primario interesse della comune figlia AR;
DISPONE che la minore AR venga affidata in modo esclusivo alla madre ex art. 337 quaterc.3
c.c. che, sempre in via esclusiva, potrà adottare tutte le decisioni relative alla salute, istruzione, educazione e residenza abituale della minore, provvedendo al disbrigo di tutte le pratiche amministrative comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore;
DISPONE che la minore AR venga collocata in modo prevalente presso la madre, IG.ra CP_1
presso cui manterrà la residenza anche ai fini anagrafici;
[...]
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino, Via Tripoli n. 34 è con gli arredi che la compongono alla IG.ra ; CP_1
DISPONE che il padre, IG. possa riprendere gli incontri con la figlia AR Parte_1 mediante attivazione da parte dei Servizi di luogo neutro e secondo modalità e tempi di incontro rimessi al Servizio Sociale;
DÀ ATTO che le parti concordano sulla presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e da parte dei servizi specializzati (NPI / Psicologia), per monitoraggio del benessere e sviluppo della minore per valutazione, approfondimento e sostegno delle competenze genitoriali.;
DISPONE che le parti concordano che il padre, IG. a fare data dalla Parte_1 presentazione della domanda giudiziale corrisponda alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese un assegno mensile per il mantenimento della figlia AR di 250,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
DISPONE che le spese scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate –saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa corrente tra il Tribunale Ordinario ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino;
DÀ ATTO che, per garantire il benessere e la serenità di AR, le parti si impegnano a vedere rispettato e garantito il diritto della minore a conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti (in particolare, con i nonni di entrambi i rami genitoriali con cui la bambina dovrà sempre coltivare un legame equilibrato), in modo tale da garantire la conservazione di un rapporto continuativo;
DÀ ATTO che, al fine di garantire il sano equilibrio della figlia AR, le parti si impegnano ad incontrare e tenere con sé la minore alla presenza di eventuali nuovi partner stabili con gradualità
(con la tutela dell'interesse della figlia, la quale non dovrà subire alcun pregiudizio da tali frequentazioni);
DÀ ATTO che le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti a loro intestati ed all'iscrizione sugli stessi della figlia minore;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14/3/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto
Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.