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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/01/2024, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 529/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAVANI LEONARDO ( ), C.F._2 appellante
e
Controparte_1
e di in proprio (C.F. ), con il
[...] CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. STRINGARI GIOVANNI ( ), C.F._3 appellato Conclusioni per : «insiste nell'accoglimento delle conclusioni Parte_1 rese nell'atto introduttivo del presente procedimento», ossia «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, accertati e ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, in riforma della
Sentenza n. 130/2023 emessa dal Tribunale di Lucca in data 03.02.23, pubblicata in pari data, dichiarare pienamente valida ed efficace la compravendita sottoscritta dalla esponente in data 22/04/2016, rep.
84939, racc. 14873, trascritta a Lucca in data 28/04/2016 n.r.gen.
7211 n.r.part. 4926, e, per l'effetto, pienamente opponibile al
[...]
. Con Controparte_2 ogni conseguenza di legge»; per il Controparte_1
e del socio accomandatario in proprio:
[...] CP_1
«Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, per tutte le ragioni meglio esposte in atti, in tesi: respingere l'appello proposto dalla IG.ra Controparte_3 in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 130/2023 emessa dal Tribunale di Lucca in data 03.02.2023 a definizione del giudizio di primo grado rubricato al n. 2016/2020 RG.
In denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla IG.ra : revocare ai sensi dell'art. 2901 Parte_1
c.c. l'atto di compravendita ai rogiti del Dott. , Notaio in Persona_1
Firenze, del 22/04/2016, Rep. 84939, Racc. 14873, trascritto a Pisa in data 28/04/2016 n.r.gen 7211 n.r.part. 4926 limitatamente alla cessione immobiliare effettuata dal IG. in favore della CP_1
IG.ra descritta nel “primo luogo” di tale atto e per Parte_1
l'effetto dichiararne l'inefficacia nei confronti della Curatela attrice, con pag. 2/14 conseguente condanna della predetta IG.ra Parte_1 all'immediato rilascio della relativa quota di immobile libera da persone e/o cose, nella disponibilità della Curatela.
Tutto con vittoria di spese vive ivi compresa la registrazione della emananda sentenza qualora vi sia soggetta, compensi e onorari di giudizio, rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge e successivi se dovuti e con ordine al Conservatore dei R.R.II di Pisa di trascrivere e/o annotare l'emananda sentenza, con suo esonero da qualsiasi responsabilità».
Rilevato
ha interposto appello avverso la sentenza n. 130 Parte_1 del 2023 del Tribunale di Lucca con cui è stata dichiarata inopponibile al (in Controparte_1
Contr prosieguo ) e del socio in proprio la vendita CP_1 intervenuta il 22 aprile 2016 tra e , avente a CP_1 Parte_1 oggetto 1/9 dell'appartamento sito in Via Palestro n. 197/h a Marina di
Pietrasanta, ordinandosene a quest'ultima l'immediato rilascio.
Risulta dalla sentenza gravata che il ha convenuto in CP_1 giudizio e – rispettivamente, sorella e Parte_1 CP_5 moglie del fallito – affinché fosse dichiarata la CP_1 simulazione delle cessioni immobiliari con esse intercorse o, in subordine, affinché fossero revocate ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Intervenuta rinuncia agli atti nei confronti della da essa CP_5 accettata, con conseguente estinzione del giudizio limitatamente a tale rapporto processuale, il Tribunale ha ritenuto che la cessione intercorsa con l'odierna appellante fosse a titolo almeno parzialmente gratuito, per cui, essendo intervenuta nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, dovessero ritenersi sussistenti gli estremi di cui all'art. 64 l.f. per l'inopponibilità alla Curatela, declaratoria a cui si è accompagnata pag. 3/14 la condanna al rilascio, oltre alla refusione delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza.
L'impugnazione proposta è affidata a un unico motivo
(riproducendosi la medesima sintesi operata dall'appellante nell'atto introduttivo):
1. «Erronea sussunzione della fattispecie de quo nell'art. 64 L.F.».
Si è costituito in giudizio il , chiedendo la reiezione del CP_1 gravame e, in subordine, reiterando la domanda ex artt. 66 l.f. e 2901
c.c.
All'esito dell'udienza del 14 luglio 2023 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 4-5 agosto 2023, con cui sono stati altresì assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo motivo di gravame lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia ricondotto nell'alveo applicativo dell'art. 64 l.f. il contratto di compravendita immobiliare intercorso il 22 aprile 2016 con il fratello , dichiarato fallito in proprio, unitamente a CP_1
Organ
con sentenza del Tribunale di Lucca del giugno del 2017.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che la compravendita della quota di 1/9 del fabbricato bifamiliare ubicato in Marina di Pietrasanta dovesse considerarsi parzialmente gratuita, in quanto avvenuta per un prezzo (euro 19.697,40) da corrispondere mediante accollo della quota di mutuo residuo gravante sull'alienante e inferiore a quello di stima di detta porzione (euro 60.111,00), alla stregua della c.t.u. espletata,
«anche ammettendo che il subentro della acquirente nel pagamento del mutuo sia stato realmente voluto».
pag. 4/14 Tale motivazione senz'altro non può essere condivisa.
Come ha chiarito la Corte di cassazione, «[l]'art. 64 legge fall., nel disporre l'inefficacia degli “atti a titolo gratuito” provenienti dal soggetto che disponga del proprio patrimonio e che in seguito sia dichiarato fallito, persegue la finalità di non consentire il pregiudizio che un simile atto arrecherebbe alle risorse patrimoniali del disponente, traducendosi, in fase fallimentare, nella menomazione delle capacità satisfattive della massa dei creditori concorrenti. “Sicchè è proprio il pregiudizio provocato dall'atto di disposizione del proprio patrimonio a divenire elemento essenziale per giustificare la sanzione dell'inefficacia delle disposizioni, proprio in funzione della tutela di interessi i cui titolari sono chiaramente individuati subito nella parte iniziale dell'art. 64 legge fall., con riferimento al destinatario del beneficio dell'inefficacia relativa
(i creditori del disponente)” (Cass., Sez. U., 6538/2010). […] Ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 legge fall. per atti a titolo gratuito debbono perciò intendersi non solo (e non tanto) quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo (Cass. 13087/2015). Il che significa che rimane irrilevante il profilo soggettivo della condotta (e dei motivi che l'hanno ispirata) e deve invece essere valorizzata l'assenza di corrispettivo o controprestazione, da indagarsi prestando attenzione alla causa del negozio. Dunque, l'atto solutorio può dirsi gratuito solo quando dall'operazione il soggetto poi dichiarato fallito non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio a terzi, mentre deve considerarsi oneroso ogni qual volta il medesimo soggetto riceva un vantaggio per questa sua prestazione (dal debitore, dal creditore o anche da altri), così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui pag. 5/14 l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege (Cass., Sez. U.,
6538/2010)» (Cass. n. 23140 del 2020, in motivazione).
Ai fini dell'applicazione dell'art. 64 l.f. non è dunque sufficiente sostenere che si versi in un'«ipotesi di atto (almeno) parzialmente gratuito», atteso che, se si ritiene che l'accollo sia stato effettivo, certamente deve concludersi che nella specie il fallito ne riceva un vantaggio, per quanto lo si consideri inadeguato rispetto al valore della porzione immobiliare oggetto di contratto.
La Curatela ne ribadisce la simulazione, allegando una serie di circostanze da cui desumerla: la coeva compravendita intercorsa con moglie di – anch'essa originariamente parte CP_5 CP_1 del giudizio – relativamente alla metà dell'altra porzione del fabbricato bifamiliare, in epoca di poco anteriore alla dichiarazione di fallimento, quando era già intervenuta una notevole esposizione debitoria;
lo stretto legame familiare con il fallito;
il fatto che il prezzo sia notevolmente inferiore al valore di stima della quota;
la peculiarità della modalità di pagamento attraverso l'accollo del mutuo;
il pagamento delle rate Contr successive all'accollo da parte di in bonis piuttosto che da parte dell'acquirente.
Tali elementi indiziari, tuttavia, non appaino configurare un quadro di concordanza sufficiente a ritenere che, quantomeno, il prezzo non fosse effettivamente dovuto – se la simulazione fosse assoluta, circostanza che di fatto la sentenza gravata ha escluso, l'inefficacia non discenderebbe dall'art. 64 l.f., il quale postula che l'atto a titolo gratuito sia stato validamente posto in essere – alla luce delle considerazioni che seguono, capaci d'inficiare l'univocità degli indizi a disposizione.
Anzitutto, non si può non rilevare come, in occasione dell'acquisto della porzione di 1/9 di proprietà del fratello (doc. 4 fasc. CP_1
), l'appellante abbia contemporaneamente acquistato un'altra CP_1
pag. 6/14 quota di 1/9 della medesima unità immobiliare dalla sorella , Parte_2 per un prezzo di euro 17.035,59, con analoga modalità di corresponsione del prezzo mediante accollo di parte del mutuo.
Il fatto che il primo acquisto sia coevo al secondo, riguardi identica quota della medesima porzione del fabbricato bifamiliare, di cui l'appellata era già proprietaria per 1/9 in virtù di successione ereditaria,
e preveda un'eguale modalità di pagamento del corrispettivo induce a ritenere che l'operazione sia stata complessivamente voluta, finalizzandosi al consolidamento in capo ad della Parte_1 proprietà (in parte piena e in parte nuda, stanti i diritti di abitazione mantenuti in capo agli alienanti) di una maggior quota della seconda porzione del fabbricato (la prima essendo oggetto del coevo contratto di compravendita intercorso tra il fallito e la moglie: doc. 3 fasc.
). E analogamente fa dubitare che si tratti di simulazione CP_1 relativa, sempre considerata la contestualità e l'analogia delle due compravendite.
Quanto al mancato pagamento del prezzo, è ben vero che, secondo la Corte regolatrice, «qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 cod. civ., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita,
l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo;
in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento» (Cass. n. 5326 del 2017, in motivazione).
Tuttavia, se nella specie l'appellante non ha provato il pagamento del debito che si è accollato e quindi, suo tramite, quello del prezzo, è pur vero che ha interloquito con la banca onde ottenere il pag. 7/14 riconoscimento dell'accollo, comportamento anteriore all'instaurazione del giudizio che mal si concilia con una la sua fittizietà.
Peraltro, stando a quanto sostenuto dal , il pagamento CP_1 delle rate successive alla stipulazione non sarebbe stato effettuato dal fallito , originariamente tenuto assieme a madre e sorella _1
, secondo contratto, ma ancora da un soggetto terzo, ossia Parte_2
Contr
in bonis – della quale, come si dirà, l'appellante era socia accomandante – senza che peraltro, dalla congerie di estratti conto prodotti dal , emerga chiaramente che l'esborso correlato a CP_1 ratei di mutuo si riferisca proprio a quello di specie e solo alla porzione gravante sull'appellante per il debito assunto nei confronti del fratello e non, piuttosto, a tutte le porzioni di debito come distribuite nell'ambito della compagine familiare.
Né, infine, può riconoscersi un sintomo della simulazione nella difformità tra il valore di stima della quota di 1/9 e quello di acquisto, più basso.
A parte il facile rilievo che la discrasia si manifesterebbe, addirittura in maniera superiore, con riguardo alla quota venduta alla sorella da , nella valutazione occorre tener presente Parte_3 anche il valore del diritto di abitazione, mantenuto in capo a entrambi gli alienanti.
Il valore della quota di proprietà oggetto di compravendita va infatti abbattuto di circa due terzi – in virtù del calcolo operato ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 131 del 1986 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2015
(Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni) – in ragione della previsione del diritto vitalizio di abitazione, da stimare secondo i criteri relativi al diritto di pag. 8/14 usufrutto (Cass. n. 14406 del 2018, in massima), e in considerazione della giovane età dei venditori al momento della stipulazione (quasi, rispettivamente, 55 e 52 anni).
Il valore della quota di 1/9 di nuda proprietà alienata finisce così per assurgere a un ammontare poco distante da quello di vendita.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in mancanza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante di segno opposto, si deve concludere che la compravendita intercorsa tra l'appellante e il fratello non sia oggetto di simulazione assoluta né dissimuli un atto a titolo gratuito, inefficace ai sensi dell'art. 64 l.f.
La sentenza gravata va dunque integralmente riformata.
2. In primo grado il aveva avanzato in via subordinata CP_1 domanda revocatoria ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., «nella denegata ipotesi» di mancato accoglimento di quelle di simulazione e di declaratoria d'inefficacia della compravendita.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante in comparsa conclusionale, deve ritenersi che tale domanda sia rimasta assorbita nella pronuncia di accoglimento di quella svolta in principalità, proprio perché proposta per il caso in cui ciò non fosse avvenuto.
Mantenendo il medesimo vincolo di subordinazione, essa è stata riproposta nella comparsa di costituzione – peraltro, tempestivamente depositata – nel rispetto del principio – richiamato dalla parte appellata in memoria di replica – per cui, «[n]el processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex pag. 9/14 art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado» (Cass., sez. un., n. 7940 del 2019, in massima).
Occorre premettere che il , pur in difetto di CP_1 contestazione da parte dell'appellante – che, con riferimento alla domanda revocatoria, ha solo negato la scientia damni di essa acquirente (cfr. comparsa di costituzione in primo grado e seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) – non si è limitata a far genericamente valere le ragioni creditorie, ma ha prodotto le insinuazioni al passivo di quattro creditori, per un cospicuo ammontare complessivo (Cass. n. 15257 del
2004, in massima).
Alla loro stregua (allegato C, doc. 5 fasc. Fallimento), in particolare, risulta che, al momento della stipulazione del contratto di compravendita, fosse esposto nei confronti di CP_1 [...] sia in quanto socio accomandatario della Organizzazione_2
Contr mutuataria sia in qualità di fideiussore di essa (per euro
75.000,00, in virtù di contratto 1994 e successivi atti integrativi del
2006 e 2007). Si rammenta, a quest'ultimo proposito, che, secondo la
Corte regolatrice, «[l]'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale […], gli atti dispositivi del fideiussore successivi […] alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte,
c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pag. 10/14 pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”)» (Cass. n. 10522 del 2020, in massima).
Inoltre, nella veste di socio illimitatamente responsabile, all'epoca della stipulazione della compravendita, anche risultava CP_1 debitore di circa euro 13.000,00 per il t.f.r. della lavoratrice , CP_6
a tale data in larga misura maturato, «assumendo rilievo, ai fini della sussistenza del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo del debitore, non il momento dell'esigibilità di tale credito (da individuarsi con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato), ma il fatto che quest'ultimo matura (ed è perciò certo nell'“an” e liquido nel “quantum”) con il progressivo svolgimento del rapporto stesso» (Cass. n. 524 del
2023, in massima).
Ancora, anche l' aveva, a tale Controparte_7 momento, maturato gran parte del proprio credito (per oltre euro Contr 161.000,00) nei confronti di e del socio accomandatario, a cui aggiungere quello di poco meno di euro 100.000,00 vantato da
[...]
Parte_4
A fronte di tale esposizione debitoria, già esistente all'epoca della stipula, il fallito, con i due contratti coevi (docc. 3 e 4 fasc. ), CP_1 ha alienato alla moglie e, per quanto viene ancora in rilievo, alla sorella la nuda proprietà delle sue quote del fabbricato, ossia dell'immobile di maggior valore del proprio patrimonio, rimanendo solo titolare della quota di 2/9 di alcuni terreni boschivi (doc. 6 fasc. ), in tal CP_1 modo riducendo la garanzia patrimoniale senza nemmeno sostituirla con un'entrata pecuniaria, in quanto il prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto mediante l'estinzione di un pregresso debito.
Si rammenta, al riguardo, che «[i]l presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza pag. 11/14 patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore» (Cass. n. 16221 del
2019, in massima).
Alla luce di quanto detto, il ha assolto al proprio onere CP_1 dimostrativo, mentre dalla documentazione prodotta è ben lungi dall'emergere che le ragioni del ceto creditorio potessero essere altrimenti ampiamente soddisfatte.
Peraltro, visto il ruolo di socio accomandatario, l'alienante non poteva ignorare che, a fronte della citata esposizione debitoria – si ripete, già sussistente al momento della stipulazione – l'atto dispositivo pregiudicasse, nel senso specificato, la garanzia generica rappresentata dal proprio patrimonio, consapevolezza richiesta nel caso in esame
(Cass. n. 28423 del 2021, in massima).
Né è verosimile che tanto ignorasse l'appellante, considerati sia lo stretto rapporto familiare intercorrente con l'alienante sia il fatto che Contr essa fosse socia accomandante di , circostanza affermata dal nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (pag. 13) e non CP_1 contestata dalla controparte, che, nella seconda memoria istruttoria
(pag. 3), si limita a negare di avervi avuto un ruolo attivo – ciò che è coerente con la veste di socio accomandante – e di avervi lavorato.
A ogni buon conto, non può non rilevarsi come i due contratti di compravendita, sebbene formalmente separati, siano stati rogati lo pag. 12/14 stesso giorno, dal medesimo notaio e in immediata successione, come si evince dal numero di repertorio consecutivo.
Deve pertanto farsi applicazione del principio per cui, «[i]n tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni,
l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono “in re ipsa”» (Cass. n. 6248 del 1999, in massima;
analogamente Cass. n.
6676 del 1998, Cass. n. 7104 del 2005, Cass. n. 10430 del 2005 e
Cass. n. 18034 del 2013, tutte in massima).
Alla stregua delle ragioni che precedono, la domanda proposta dal in via subordinata, ai sensi degli artt. 64 l.f. e 2901 c.c., CP_1 dev'essere accolta e, per l'effetto, il contratto di compravendita intercorso tra il fallito e l'appellante va revocato, con conseguente dichiarazione d'inefficacia e condanna dell'acquirente al rilascio della quota.
3. Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del
2022, in massima).
pag. 13/14 Nella specie, all'esito del giudizio il è risultato CP_1 soccombente rispetto alla domanda di simulazione e vittorioso rispetto a quella revocatoria.
Trattandosi di domande autonome, si configura una soccombenza parziale del (Cass. n. 26043 del 2020, in motivazione), che CP_1 giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, mentre quelle di c.t.u. vanno poste a carico delle stesse in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in riforma della sentenza n. 130 del 2023 del Tribunale di Lucca
e in accoglimento della domanda revocatoria ordinaria promossa dal Controparte_1
e del socio accomandatario in
[...] CP_1 proprio, revoca e dichiara inefficace il contratto di compravendita stipulato da e CP_1 Parte_1 il 22 aprile 2016 a rogito notaio di Firenze, rep. 84939, Per_1 fasc. 14873, condannando al rilascio della Parte_1 quota di 1/9 dell'immobile compravenduto;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite afferenti a entrambi i gradi di giudizio, ponendo quelle di c.t.u. a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 27 dicembre 2023.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAVANI LEONARDO ( ), C.F._2 appellante
e
Controparte_1
e di in proprio (C.F. ), con il
[...] CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. STRINGARI GIOVANNI ( ), C.F._3 appellato Conclusioni per : «insiste nell'accoglimento delle conclusioni Parte_1 rese nell'atto introduttivo del presente procedimento», ossia «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, accertati e ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, in riforma della
Sentenza n. 130/2023 emessa dal Tribunale di Lucca in data 03.02.23, pubblicata in pari data, dichiarare pienamente valida ed efficace la compravendita sottoscritta dalla esponente in data 22/04/2016, rep.
84939, racc. 14873, trascritta a Lucca in data 28/04/2016 n.r.gen.
7211 n.r.part. 4926, e, per l'effetto, pienamente opponibile al
[...]
. Con Controparte_2 ogni conseguenza di legge»; per il Controparte_1
e del socio accomandatario in proprio:
[...] CP_1
«Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, per tutte le ragioni meglio esposte in atti, in tesi: respingere l'appello proposto dalla IG.ra Controparte_3 in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 130/2023 emessa dal Tribunale di Lucca in data 03.02.2023 a definizione del giudizio di primo grado rubricato al n. 2016/2020 RG.
In denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla IG.ra : revocare ai sensi dell'art. 2901 Parte_1
c.c. l'atto di compravendita ai rogiti del Dott. , Notaio in Persona_1
Firenze, del 22/04/2016, Rep. 84939, Racc. 14873, trascritto a Pisa in data 28/04/2016 n.r.gen 7211 n.r.part. 4926 limitatamente alla cessione immobiliare effettuata dal IG. in favore della CP_1
IG.ra descritta nel “primo luogo” di tale atto e per Parte_1
l'effetto dichiararne l'inefficacia nei confronti della Curatela attrice, con pag. 2/14 conseguente condanna della predetta IG.ra Parte_1 all'immediato rilascio della relativa quota di immobile libera da persone e/o cose, nella disponibilità della Curatela.
Tutto con vittoria di spese vive ivi compresa la registrazione della emananda sentenza qualora vi sia soggetta, compensi e onorari di giudizio, rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge e successivi se dovuti e con ordine al Conservatore dei R.R.II di Pisa di trascrivere e/o annotare l'emananda sentenza, con suo esonero da qualsiasi responsabilità».
Rilevato
ha interposto appello avverso la sentenza n. 130 Parte_1 del 2023 del Tribunale di Lucca con cui è stata dichiarata inopponibile al (in Controparte_1
Contr prosieguo ) e del socio in proprio la vendita CP_1 intervenuta il 22 aprile 2016 tra e , avente a CP_1 Parte_1 oggetto 1/9 dell'appartamento sito in Via Palestro n. 197/h a Marina di
Pietrasanta, ordinandosene a quest'ultima l'immediato rilascio.
Risulta dalla sentenza gravata che il ha convenuto in CP_1 giudizio e – rispettivamente, sorella e Parte_1 CP_5 moglie del fallito – affinché fosse dichiarata la CP_1 simulazione delle cessioni immobiliari con esse intercorse o, in subordine, affinché fossero revocate ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Intervenuta rinuncia agli atti nei confronti della da essa CP_5 accettata, con conseguente estinzione del giudizio limitatamente a tale rapporto processuale, il Tribunale ha ritenuto che la cessione intercorsa con l'odierna appellante fosse a titolo almeno parzialmente gratuito, per cui, essendo intervenuta nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, dovessero ritenersi sussistenti gli estremi di cui all'art. 64 l.f. per l'inopponibilità alla Curatela, declaratoria a cui si è accompagnata pag. 3/14 la condanna al rilascio, oltre alla refusione delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza.
L'impugnazione proposta è affidata a un unico motivo
(riproducendosi la medesima sintesi operata dall'appellante nell'atto introduttivo):
1. «Erronea sussunzione della fattispecie de quo nell'art. 64 L.F.».
Si è costituito in giudizio il , chiedendo la reiezione del CP_1 gravame e, in subordine, reiterando la domanda ex artt. 66 l.f. e 2901
c.c.
All'esito dell'udienza del 14 luglio 2023 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 4-5 agosto 2023, con cui sono stati altresì assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo motivo di gravame lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia ricondotto nell'alveo applicativo dell'art. 64 l.f. il contratto di compravendita immobiliare intercorso il 22 aprile 2016 con il fratello , dichiarato fallito in proprio, unitamente a CP_1
Organ
con sentenza del Tribunale di Lucca del giugno del 2017.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che la compravendita della quota di 1/9 del fabbricato bifamiliare ubicato in Marina di Pietrasanta dovesse considerarsi parzialmente gratuita, in quanto avvenuta per un prezzo (euro 19.697,40) da corrispondere mediante accollo della quota di mutuo residuo gravante sull'alienante e inferiore a quello di stima di detta porzione (euro 60.111,00), alla stregua della c.t.u. espletata,
«anche ammettendo che il subentro della acquirente nel pagamento del mutuo sia stato realmente voluto».
pag. 4/14 Tale motivazione senz'altro non può essere condivisa.
Come ha chiarito la Corte di cassazione, «[l]'art. 64 legge fall., nel disporre l'inefficacia degli “atti a titolo gratuito” provenienti dal soggetto che disponga del proprio patrimonio e che in seguito sia dichiarato fallito, persegue la finalità di non consentire il pregiudizio che un simile atto arrecherebbe alle risorse patrimoniali del disponente, traducendosi, in fase fallimentare, nella menomazione delle capacità satisfattive della massa dei creditori concorrenti. “Sicchè è proprio il pregiudizio provocato dall'atto di disposizione del proprio patrimonio a divenire elemento essenziale per giustificare la sanzione dell'inefficacia delle disposizioni, proprio in funzione della tutela di interessi i cui titolari sono chiaramente individuati subito nella parte iniziale dell'art. 64 legge fall., con riferimento al destinatario del beneficio dell'inefficacia relativa
(i creditori del disponente)” (Cass., Sez. U., 6538/2010). […] Ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 legge fall. per atti a titolo gratuito debbono perciò intendersi non solo (e non tanto) quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo (Cass. 13087/2015). Il che significa che rimane irrilevante il profilo soggettivo della condotta (e dei motivi che l'hanno ispirata) e deve invece essere valorizzata l'assenza di corrispettivo o controprestazione, da indagarsi prestando attenzione alla causa del negozio. Dunque, l'atto solutorio può dirsi gratuito solo quando dall'operazione il soggetto poi dichiarato fallito non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio a terzi, mentre deve considerarsi oneroso ogni qual volta il medesimo soggetto riceva un vantaggio per questa sua prestazione (dal debitore, dal creditore o anche da altri), così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui pag. 5/14 l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege (Cass., Sez. U.,
6538/2010)» (Cass. n. 23140 del 2020, in motivazione).
Ai fini dell'applicazione dell'art. 64 l.f. non è dunque sufficiente sostenere che si versi in un'«ipotesi di atto (almeno) parzialmente gratuito», atteso che, se si ritiene che l'accollo sia stato effettivo, certamente deve concludersi che nella specie il fallito ne riceva un vantaggio, per quanto lo si consideri inadeguato rispetto al valore della porzione immobiliare oggetto di contratto.
La Curatela ne ribadisce la simulazione, allegando una serie di circostanze da cui desumerla: la coeva compravendita intercorsa con moglie di – anch'essa originariamente parte CP_5 CP_1 del giudizio – relativamente alla metà dell'altra porzione del fabbricato bifamiliare, in epoca di poco anteriore alla dichiarazione di fallimento, quando era già intervenuta una notevole esposizione debitoria;
lo stretto legame familiare con il fallito;
il fatto che il prezzo sia notevolmente inferiore al valore di stima della quota;
la peculiarità della modalità di pagamento attraverso l'accollo del mutuo;
il pagamento delle rate Contr successive all'accollo da parte di in bonis piuttosto che da parte dell'acquirente.
Tali elementi indiziari, tuttavia, non appaino configurare un quadro di concordanza sufficiente a ritenere che, quantomeno, il prezzo non fosse effettivamente dovuto – se la simulazione fosse assoluta, circostanza che di fatto la sentenza gravata ha escluso, l'inefficacia non discenderebbe dall'art. 64 l.f., il quale postula che l'atto a titolo gratuito sia stato validamente posto in essere – alla luce delle considerazioni che seguono, capaci d'inficiare l'univocità degli indizi a disposizione.
Anzitutto, non si può non rilevare come, in occasione dell'acquisto della porzione di 1/9 di proprietà del fratello (doc. 4 fasc. CP_1
), l'appellante abbia contemporaneamente acquistato un'altra CP_1
pag. 6/14 quota di 1/9 della medesima unità immobiliare dalla sorella , Parte_2 per un prezzo di euro 17.035,59, con analoga modalità di corresponsione del prezzo mediante accollo di parte del mutuo.
Il fatto che il primo acquisto sia coevo al secondo, riguardi identica quota della medesima porzione del fabbricato bifamiliare, di cui l'appellata era già proprietaria per 1/9 in virtù di successione ereditaria,
e preveda un'eguale modalità di pagamento del corrispettivo induce a ritenere che l'operazione sia stata complessivamente voluta, finalizzandosi al consolidamento in capo ad della Parte_1 proprietà (in parte piena e in parte nuda, stanti i diritti di abitazione mantenuti in capo agli alienanti) di una maggior quota della seconda porzione del fabbricato (la prima essendo oggetto del coevo contratto di compravendita intercorso tra il fallito e la moglie: doc. 3 fasc.
). E analogamente fa dubitare che si tratti di simulazione CP_1 relativa, sempre considerata la contestualità e l'analogia delle due compravendite.
Quanto al mancato pagamento del prezzo, è ben vero che, secondo la Corte regolatrice, «qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 cod. civ., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita,
l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo;
in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento» (Cass. n. 5326 del 2017, in motivazione).
Tuttavia, se nella specie l'appellante non ha provato il pagamento del debito che si è accollato e quindi, suo tramite, quello del prezzo, è pur vero che ha interloquito con la banca onde ottenere il pag. 7/14 riconoscimento dell'accollo, comportamento anteriore all'instaurazione del giudizio che mal si concilia con una la sua fittizietà.
Peraltro, stando a quanto sostenuto dal , il pagamento CP_1 delle rate successive alla stipulazione non sarebbe stato effettuato dal fallito , originariamente tenuto assieme a madre e sorella _1
, secondo contratto, ma ancora da un soggetto terzo, ossia Parte_2
Contr
in bonis – della quale, come si dirà, l'appellante era socia accomandante – senza che peraltro, dalla congerie di estratti conto prodotti dal , emerga chiaramente che l'esborso correlato a CP_1 ratei di mutuo si riferisca proprio a quello di specie e solo alla porzione gravante sull'appellante per il debito assunto nei confronti del fratello e non, piuttosto, a tutte le porzioni di debito come distribuite nell'ambito della compagine familiare.
Né, infine, può riconoscersi un sintomo della simulazione nella difformità tra il valore di stima della quota di 1/9 e quello di acquisto, più basso.
A parte il facile rilievo che la discrasia si manifesterebbe, addirittura in maniera superiore, con riguardo alla quota venduta alla sorella da , nella valutazione occorre tener presente Parte_3 anche il valore del diritto di abitazione, mantenuto in capo a entrambi gli alienanti.
Il valore della quota di proprietà oggetto di compravendita va infatti abbattuto di circa due terzi – in virtù del calcolo operato ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 131 del 1986 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2015
(Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni) – in ragione della previsione del diritto vitalizio di abitazione, da stimare secondo i criteri relativi al diritto di pag. 8/14 usufrutto (Cass. n. 14406 del 2018, in massima), e in considerazione della giovane età dei venditori al momento della stipulazione (quasi, rispettivamente, 55 e 52 anni).
Il valore della quota di 1/9 di nuda proprietà alienata finisce così per assurgere a un ammontare poco distante da quello di vendita.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in mancanza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante di segno opposto, si deve concludere che la compravendita intercorsa tra l'appellante e il fratello non sia oggetto di simulazione assoluta né dissimuli un atto a titolo gratuito, inefficace ai sensi dell'art. 64 l.f.
La sentenza gravata va dunque integralmente riformata.
2. In primo grado il aveva avanzato in via subordinata CP_1 domanda revocatoria ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., «nella denegata ipotesi» di mancato accoglimento di quelle di simulazione e di declaratoria d'inefficacia della compravendita.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante in comparsa conclusionale, deve ritenersi che tale domanda sia rimasta assorbita nella pronuncia di accoglimento di quella svolta in principalità, proprio perché proposta per il caso in cui ciò non fosse avvenuto.
Mantenendo il medesimo vincolo di subordinazione, essa è stata riproposta nella comparsa di costituzione – peraltro, tempestivamente depositata – nel rispetto del principio – richiamato dalla parte appellata in memoria di replica – per cui, «[n]el processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex pag. 9/14 art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado» (Cass., sez. un., n. 7940 del 2019, in massima).
Occorre premettere che il , pur in difetto di CP_1 contestazione da parte dell'appellante – che, con riferimento alla domanda revocatoria, ha solo negato la scientia damni di essa acquirente (cfr. comparsa di costituzione in primo grado e seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) – non si è limitata a far genericamente valere le ragioni creditorie, ma ha prodotto le insinuazioni al passivo di quattro creditori, per un cospicuo ammontare complessivo (Cass. n. 15257 del
2004, in massima).
Alla loro stregua (allegato C, doc. 5 fasc. Fallimento), in particolare, risulta che, al momento della stipulazione del contratto di compravendita, fosse esposto nei confronti di CP_1 [...] sia in quanto socio accomandatario della Organizzazione_2
Contr mutuataria sia in qualità di fideiussore di essa (per euro
75.000,00, in virtù di contratto 1994 e successivi atti integrativi del
2006 e 2007). Si rammenta, a quest'ultimo proposito, che, secondo la
Corte regolatrice, «[l]'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale […], gli atti dispositivi del fideiussore successivi […] alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte,
c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pag. 10/14 pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”)» (Cass. n. 10522 del 2020, in massima).
Inoltre, nella veste di socio illimitatamente responsabile, all'epoca della stipulazione della compravendita, anche risultava CP_1 debitore di circa euro 13.000,00 per il t.f.r. della lavoratrice , CP_6
a tale data in larga misura maturato, «assumendo rilievo, ai fini della sussistenza del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo del debitore, non il momento dell'esigibilità di tale credito (da individuarsi con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato), ma il fatto che quest'ultimo matura (ed è perciò certo nell'“an” e liquido nel “quantum”) con il progressivo svolgimento del rapporto stesso» (Cass. n. 524 del
2023, in massima).
Ancora, anche l' aveva, a tale Controparte_7 momento, maturato gran parte del proprio credito (per oltre euro Contr 161.000,00) nei confronti di e del socio accomandatario, a cui aggiungere quello di poco meno di euro 100.000,00 vantato da
[...]
Parte_4
A fronte di tale esposizione debitoria, già esistente all'epoca della stipula, il fallito, con i due contratti coevi (docc. 3 e 4 fasc. ), CP_1 ha alienato alla moglie e, per quanto viene ancora in rilievo, alla sorella la nuda proprietà delle sue quote del fabbricato, ossia dell'immobile di maggior valore del proprio patrimonio, rimanendo solo titolare della quota di 2/9 di alcuni terreni boschivi (doc. 6 fasc. ), in tal CP_1 modo riducendo la garanzia patrimoniale senza nemmeno sostituirla con un'entrata pecuniaria, in quanto il prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto mediante l'estinzione di un pregresso debito.
Si rammenta, al riguardo, che «[i]l presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza pag. 11/14 patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore» (Cass. n. 16221 del
2019, in massima).
Alla luce di quanto detto, il ha assolto al proprio onere CP_1 dimostrativo, mentre dalla documentazione prodotta è ben lungi dall'emergere che le ragioni del ceto creditorio potessero essere altrimenti ampiamente soddisfatte.
Peraltro, visto il ruolo di socio accomandatario, l'alienante non poteva ignorare che, a fronte della citata esposizione debitoria – si ripete, già sussistente al momento della stipulazione – l'atto dispositivo pregiudicasse, nel senso specificato, la garanzia generica rappresentata dal proprio patrimonio, consapevolezza richiesta nel caso in esame
(Cass. n. 28423 del 2021, in massima).
Né è verosimile che tanto ignorasse l'appellante, considerati sia lo stretto rapporto familiare intercorrente con l'alienante sia il fatto che Contr essa fosse socia accomandante di , circostanza affermata dal nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (pag. 13) e non CP_1 contestata dalla controparte, che, nella seconda memoria istruttoria
(pag. 3), si limita a negare di avervi avuto un ruolo attivo – ciò che è coerente con la veste di socio accomandante – e di avervi lavorato.
A ogni buon conto, non può non rilevarsi come i due contratti di compravendita, sebbene formalmente separati, siano stati rogati lo pag. 12/14 stesso giorno, dal medesimo notaio e in immediata successione, come si evince dal numero di repertorio consecutivo.
Deve pertanto farsi applicazione del principio per cui, «[i]n tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni,
l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono “in re ipsa”» (Cass. n. 6248 del 1999, in massima;
analogamente Cass. n.
6676 del 1998, Cass. n. 7104 del 2005, Cass. n. 10430 del 2005 e
Cass. n. 18034 del 2013, tutte in massima).
Alla stregua delle ragioni che precedono, la domanda proposta dal in via subordinata, ai sensi degli artt. 64 l.f. e 2901 c.c., CP_1 dev'essere accolta e, per l'effetto, il contratto di compravendita intercorso tra il fallito e l'appellante va revocato, con conseguente dichiarazione d'inefficacia e condanna dell'acquirente al rilascio della quota.
3. Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del
2022, in massima).
pag. 13/14 Nella specie, all'esito del giudizio il è risultato CP_1 soccombente rispetto alla domanda di simulazione e vittorioso rispetto a quella revocatoria.
Trattandosi di domande autonome, si configura una soccombenza parziale del (Cass. n. 26043 del 2020, in motivazione), che CP_1 giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, mentre quelle di c.t.u. vanno poste a carico delle stesse in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in riforma della sentenza n. 130 del 2023 del Tribunale di Lucca
e in accoglimento della domanda revocatoria ordinaria promossa dal Controparte_1
e del socio accomandatario in
[...] CP_1 proprio, revoca e dichiara inefficace il contratto di compravendita stipulato da e CP_1 Parte_1 il 22 aprile 2016 a rogito notaio di Firenze, rep. 84939, Per_1 fasc. 14873, condannando al rilascio della Parte_1 quota di 1/9 dell'immobile compravenduto;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite afferenti a entrambi i gradi di giudizio, ponendo quelle di c.t.u. a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 27 dicembre 2023.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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