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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/11/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1689 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
( CF. ) Parte_1 C.F._1
Avv. CACI STEFANIA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente avv. CARLISI VIVIANA
RESISTENTE
OGGETTO: requisito sanitario per indennità di
1 accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento L. 18/80 E 508/88 negatagli dapprima dalla
Commissione Medica Invalidi Civili e poi in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo nel procedimento portante R.G.N. 3400/2021
a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa (07/05/2021) o a decorrere da un periodo successivo.
Premetteva altresì che nel medesimo giudizio il nominato C.T.U. dott. gli aveva ex adverso riconosciuto soggetto in Per_1
condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell' art. 3 co. 3 l. 104/92 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 07 maggio 21.
A sostegno della propria tesi esponeva che le conclusioni medico- legali alle quali era pervenuto il consulente in sede di
2 Accertamento Tecnico Preventivo nel sopra citato procedimento non erano condivisibili e, soprattutto, compatibili con il quadro generale fornito al medesimo attraverso la documentazione medico-sanitaria versata in atti. Chiedeva, quindi, disporsi C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge conseguentemente del riconoscimento del relativo beneficio. Con il favore delle spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Per_2
che fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
[...]
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro-tempore a mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale, e rinviata per discussione decisione all'udienza del 15 gennaio 2025.
Nelle more del giudizio mutava, a seguito della cessazione dal servizio del magistrato assegnatario, la persona fisica del
Giudice con il sottoscritto estensore, il quale autorizzava la richiesta di proroga del nominato ctu per il deposito della relazione peritale e fissava l' udienza di prosecuzione del giudizio
3 innanzi a sé per l' udienza del 15 settembre 2025 ove il Giudice avendo rilevato una discrasia in ordine alla decorrenza del beneficio come indicata dal TU , rinviava la causa all'odierna udienza del 10 novembre 2025 disponendo che il nominato TU rendesse i richiesti chiarimenti, per discussione e decisione.
All'odierna udienza del 10 novembre 2025, le parti discutevano la causa come da verbale di udienza, ed il procuratore della parte chiedeva, altresì, di omologarsi la prestazione riconosciuta alla parte ricorrente in fase di A.T.P. relativa al riconoscimento di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell'art. 3 co. 3 L.
104/92. Il Giudice, decideva la causa all'esito della camera di consiglio, mediante sentenza ex art. 429 c.p.c . della quale dava lettura integrale in pubblica udienza ed in assenza delle parti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI
FATTO DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c..
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va accolto nei limiti sotto dedotti.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare
4 senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame i requisiti di carattere sanitario richiesti dalle norme sopra citate sussistono per il riconoscimento dele prestazioni richieste sebbene nei limiti di cui in perizia. Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, e solo a seguito della disposta integrazione della relazione peritale Dott. ha accertato, Persona_3
previo esame dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che “ (…) A parere del C.T.U., la signora
nata il [...] ha diritto al riconoscimento Parte_1
………. dell' indennità di accompagnamento con decorrenza dal
12/06/2024. …” ed a seguito del chiarimento richiesto ha precisato che “………… che la data di decorrenza del diritto all' indennità di accompagnamento è da considerarsi il 12/06/2024 giorno della visita medica di A.T.P.….”
La C.T.U. ed i chiarimenti resi in ordine alla decorrenza della riconosciuta prestazione appaiono ben motivate sotto il profilo medico legale e prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e, pertanto, vengono totalmente condivise e fatte proprie da questo Giudice.
Considerato che il requisito sanitario di cui sopra è intervenuto
5 solo successivamente all'accertamento operato in sede amministrativa, a quello effettuato nella fase dell' che ne CP_2
aveva negato il diritto, e tenuto conto dell'esito della lite , ritiene questo Giudice che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore.
P.Q.M.
la Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del
Lavoro , ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti:
Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per avere diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 12 giugno 2024 giorno della visita medica di
A.T.P.,
Omologa, in conformità alle risultanze della C.T.U. della fase dell'
A.T.P. , dichiarando che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per essere riconosciuta soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell'art. 3 co. 3 L.
104/92 .
Tenuto conto dell'esito della presente lite, compensa tra le parti
6 le spese del presente giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica come liquidate con separato decreto .
Così deciso in Agrigento, il 10 novembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
7
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1689 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
( CF. ) Parte_1 C.F._1
Avv. CACI STEFANIA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente avv. CARLISI VIVIANA
RESISTENTE
OGGETTO: requisito sanitario per indennità di
1 accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento L. 18/80 E 508/88 negatagli dapprima dalla
Commissione Medica Invalidi Civili e poi in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo nel procedimento portante R.G.N. 3400/2021
a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa (07/05/2021) o a decorrere da un periodo successivo.
Premetteva altresì che nel medesimo giudizio il nominato C.T.U. dott. gli aveva ex adverso riconosciuto soggetto in Per_1
condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell' art. 3 co. 3 l. 104/92 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 07 maggio 21.
A sostegno della propria tesi esponeva che le conclusioni medico- legali alle quali era pervenuto il consulente in sede di
2 Accertamento Tecnico Preventivo nel sopra citato procedimento non erano condivisibili e, soprattutto, compatibili con il quadro generale fornito al medesimo attraverso la documentazione medico-sanitaria versata in atti. Chiedeva, quindi, disporsi C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge conseguentemente del riconoscimento del relativo beneficio. Con il favore delle spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Per_2
che fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
[...]
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro-tempore a mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale, e rinviata per discussione decisione all'udienza del 15 gennaio 2025.
Nelle more del giudizio mutava, a seguito della cessazione dal servizio del magistrato assegnatario, la persona fisica del
Giudice con il sottoscritto estensore, il quale autorizzava la richiesta di proroga del nominato ctu per il deposito della relazione peritale e fissava l' udienza di prosecuzione del giudizio
3 innanzi a sé per l' udienza del 15 settembre 2025 ove il Giudice avendo rilevato una discrasia in ordine alla decorrenza del beneficio come indicata dal TU , rinviava la causa all'odierna udienza del 10 novembre 2025 disponendo che il nominato TU rendesse i richiesti chiarimenti, per discussione e decisione.
All'odierna udienza del 10 novembre 2025, le parti discutevano la causa come da verbale di udienza, ed il procuratore della parte chiedeva, altresì, di omologarsi la prestazione riconosciuta alla parte ricorrente in fase di A.T.P. relativa al riconoscimento di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell'art. 3 co. 3 L.
104/92. Il Giudice, decideva la causa all'esito della camera di consiglio, mediante sentenza ex art. 429 c.p.c . della quale dava lettura integrale in pubblica udienza ed in assenza delle parti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI
FATTO DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c..
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va accolto nei limiti sotto dedotti.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare
4 senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame i requisiti di carattere sanitario richiesti dalle norme sopra citate sussistono per il riconoscimento dele prestazioni richieste sebbene nei limiti di cui in perizia. Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, e solo a seguito della disposta integrazione della relazione peritale Dott. ha accertato, Persona_3
previo esame dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che “ (…) A parere del C.T.U., la signora
nata il [...] ha diritto al riconoscimento Parte_1
………. dell' indennità di accompagnamento con decorrenza dal
12/06/2024. …” ed a seguito del chiarimento richiesto ha precisato che “………… che la data di decorrenza del diritto all' indennità di accompagnamento è da considerarsi il 12/06/2024 giorno della visita medica di A.T.P.….”
La C.T.U. ed i chiarimenti resi in ordine alla decorrenza della riconosciuta prestazione appaiono ben motivate sotto il profilo medico legale e prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e, pertanto, vengono totalmente condivise e fatte proprie da questo Giudice.
Considerato che il requisito sanitario di cui sopra è intervenuto
5 solo successivamente all'accertamento operato in sede amministrativa, a quello effettuato nella fase dell' che ne CP_2
aveva negato il diritto, e tenuto conto dell'esito della lite , ritiene questo Giudice che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore.
P.Q.M.
la Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del
Lavoro , ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti:
Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per avere diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 12 giugno 2024 giorno della visita medica di
A.T.P.,
Omologa, in conformità alle risultanze della C.T.U. della fase dell'
A.T.P. , dichiarando che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per essere riconosciuta soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell'art. 3 co. 3 L.
104/92 .
Tenuto conto dell'esito della presente lite, compensa tra le parti
6 le spese del presente giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica come liquidate con separato decreto .
Così deciso in Agrigento, il 10 novembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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