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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/05/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1362/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1362/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F , entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Parte_2 C.F._2
via Martino Cilestri n. 25 presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Drago del Foro di Catania, c.f.
che li rappresenta e difende in giudizio giusta procura in atti C.F._3
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Acireale corso Umberto n.67 presso lo studio dell'avv. Giovanni Battiato (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._4
pagina 1 di 5 e
(c.f. n. ) e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
elettivamente domiciliata in Catania, via Oliveto Scammacca n.99, presso lo studio P.IVA_3 dell' Avv. Marianna Bennati che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.4.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4356/2023, pubblicata in data 23.10.2023, il Tribunale di Catania rigettava la domanda, proposta da e , avente ad oggetto la risoluzione del Parte_3 Parte_2
contratto di mutuo ipotecario n. 37/000057, stipulato dai predetti con la
[...]
, oltre che la domanda di restituzione degli importi da loro versati in Controparte_4
pagamento delle rate del detto mutuo, con interessi maturati e maturandi, il rimborso delle spese notarili sostenute ed il risarcimento del danno subito e subendo, nonché la dichiarazione di non debenza del credito vantato da , successore a titolo particolare del credito derivante dal Controparte_2
contratto impugnato.
In estrema sintesi il primo giudice, a fronte dell'allegato inadempimento della banca rappresentato dall'avere essa concesso il mutuo pur a fronte della condizione di irregolarità edilizia dell'immobile costituito in ipoteca di cui si sarebbe dovuta accorgere in ragione della perizia che si assumeva essere stata come di prassi eseguita, osservava che, contrariamente all'assunto degli attori, il mutuo per cui è causa non era stato loro concesso per l'acquisto dell'immobile poi risultato abusivo, visto che era stato piuttosto accordato, svariati mesi dopo l'acquisto pagato con risorse personali dei compratori, con la causale “ripianamento passività e spese sull'immobile”.
Sosteneva conseguentemente il Tribunale che: “Da ciò ne discende che nessuna risoluzione del mutuo
pagina 2 di 5 può essere richiesta con la motivazione addotta da controparte, dato che i vizi del bene compravenduto
(abusi edilizi) potrebbero integrare tutt'al più motivo di impugnazione e di nullità del contratto di compravendita antecedente rispetto alla concessione del mutuo, atto questo, non solo temporalmente successivo, ma privo di alcun collegamento negoziale con l'atto di compravendita, come documentalmente provato. Invero il detto finanziamento, avendo appunto uno scopo ed un oggetto differente da quello attribuitogli fantasiosamente da controparte, non può subire gli effetti della asserita violazione della legge edilizia.
Nemmeno l'assunto degli attori relativo alla perizia redatta dalla Banca in sede istruttoria, ritenuta erroneamente fondante di una qualche funzione di garanzia per la parte acquirente, risulta essere di alcun pregio giuridico, visto che essa, propedeutica alla erogazione del mutuo, è funzionale esclusivamente ed unicamente a garantire alla Banca la esistenza dei presupposti per la concessione del finanziamento, mediante acquisizione di iscrizione ipotecaria, a fronte del rischio di mancato rimborso delle somme mutuate”.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
Avverso la detta sentenza e proponevano appello. Parte_3 Parte_2
Si costituivano in giudizio sia che la Controparte_5
cessionaria del credito tramite la mandataria le quali Controparte_2 CP_3
chiedevano dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi, l'appello.
All'udienza del 9.4.2025 la causa, a seguito di discussione orale, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Invero gli appellanti, senza minimamente contestare quanto documentalmente accertato dal Tribunale in ordine al fatto che il mutuo per cui è causa è stato concesso non già per l'acquisto dell'immobile poi rivelatosi abusivo, bensì, mesi dopo, al fine di ottenere le risorse necessarie per effettuare talune spese su di esso (oltre che per ripianare passività pregresse), insistevano nel sostenere che la banca appellata, siccome si sarebbe dovuta accorgere tramite la perizia commissionata nell'ambito dell'istruttoria per la concessione del mutuo della abusività dell'immobile poi concesso in ipoteca, “non avrebbe potuto, né tantomeno, avrebbe dovuto deliberare il mutuo” e che “Se la Banca avesse operato correttamente, di certo gli attori non avrebbero stipulato l'atto di compravendita non tanto per mancanza di liquidità quanto per mancanza di commerciabilità dell'immobile”.
pagina 3 di 5 Aggiungevano che comunque, proprio perché il mutuo era stato stipulato “per ripianamento passività e spese sull'immobile” (sottolineatura aggiunta nell'atto di appello), le argomentazioni in origine spese sul presupposto che il mutuo fosse stato concesso per l'acquisto dell'immobile abusivo si sarebbero attagliate al caso di specie.
Orbene, ribadito che la domanda giudiziale proposta dagli appellanti è volta ad ottenere la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento della banca mutuante, va in primo luogo escluso, in via del tutto generale, che il mancato accertamento, da parte della predetta, della irregolarità edilizia dell'immobile su cui il mutuatario conceda ipoteca possa configurare inadempimento contrattuale della banca, potendosi tutt'al più porre, in via del tutto astratta, quale questione rilevante nell'ambito del collegamento negoziale tra il contratto di compravendita e quello di mutuo ipotecario ai fini della eventuale propagazione della nullità del primo sul secondo.
Ciò posto, escluso con certezza che il mutuo per cui è causa sia stato concesso per effettuare l'acquisto dell'immobile su cui è stata costituita l'ipoteca, e fermo restando che, a dispetto della irregolarità edilizia dell'immobile, l'atto costitutivo dell'ipoteca ai sensi dell'art. 46, comma 1, ult. periodo, DPR
380/2001 è senz'altro valido, l'assunto degli appellanti secondo cui il mancato accertamento della sua irregolarità costituirebbe inadempimento della banca è del tutto infondato per le esatte ragioni esposte dal primo giudice il quale ha chiarito – senza che sul punto in appello sia stata spesa qualsivoglia critica ulteriore rispetto a quella, del tutto incongrua oltre che anacronistica, visto che l'acquisto dell'immobile ha preceduto di svariati mesi la concessione del mutuo per cui è causa, secondo cui se la banca avesse accertato la irregolarità essi appellanti non avrebbero proceduto all'acquisto – che: la perizia
“propedeutica alla erogazione del mutuo, è funzionale esclusivamente ed unicamente a garantire alla la esistenza dei presupposti per la concessione del finanziamento, mediante acquisizione di CP_1 iscrizione ipotecaria, a fronte del rischio di mancato rimborso delle somme mutuate”.
In definitiva, quindi, non sussiste alcuna responsabilità della banca che possa giustificare la risoluzione del contratto di mutuo invocata dagli appellanti e la conseguente dichiarazione della insussistenza del credito vantato dalla sua cessionaria.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto che il credito contestato è pari ad € 48.721,53.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1362/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 5 di Catania, n. 4356/2023, pubblicata in data 23.10.2023: rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascuna delle parti costituite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 30 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1362/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F , entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Parte_2 C.F._2
via Martino Cilestri n. 25 presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Drago del Foro di Catania, c.f.
che li rappresenta e difende in giudizio giusta procura in atti C.F._3
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Acireale corso Umberto n.67 presso lo studio dell'avv. Giovanni Battiato (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._4
pagina 1 di 5 e
(c.f. n. ) e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
elettivamente domiciliata in Catania, via Oliveto Scammacca n.99, presso lo studio P.IVA_3 dell' Avv. Marianna Bennati che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.4.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4356/2023, pubblicata in data 23.10.2023, il Tribunale di Catania rigettava la domanda, proposta da e , avente ad oggetto la risoluzione del Parte_3 Parte_2
contratto di mutuo ipotecario n. 37/000057, stipulato dai predetti con la
[...]
, oltre che la domanda di restituzione degli importi da loro versati in Controparte_4
pagamento delle rate del detto mutuo, con interessi maturati e maturandi, il rimborso delle spese notarili sostenute ed il risarcimento del danno subito e subendo, nonché la dichiarazione di non debenza del credito vantato da , successore a titolo particolare del credito derivante dal Controparte_2
contratto impugnato.
In estrema sintesi il primo giudice, a fronte dell'allegato inadempimento della banca rappresentato dall'avere essa concesso il mutuo pur a fronte della condizione di irregolarità edilizia dell'immobile costituito in ipoteca di cui si sarebbe dovuta accorgere in ragione della perizia che si assumeva essere stata come di prassi eseguita, osservava che, contrariamente all'assunto degli attori, il mutuo per cui è causa non era stato loro concesso per l'acquisto dell'immobile poi risultato abusivo, visto che era stato piuttosto accordato, svariati mesi dopo l'acquisto pagato con risorse personali dei compratori, con la causale “ripianamento passività e spese sull'immobile”.
Sosteneva conseguentemente il Tribunale che: “Da ciò ne discende che nessuna risoluzione del mutuo
pagina 2 di 5 può essere richiesta con la motivazione addotta da controparte, dato che i vizi del bene compravenduto
(abusi edilizi) potrebbero integrare tutt'al più motivo di impugnazione e di nullità del contratto di compravendita antecedente rispetto alla concessione del mutuo, atto questo, non solo temporalmente successivo, ma privo di alcun collegamento negoziale con l'atto di compravendita, come documentalmente provato. Invero il detto finanziamento, avendo appunto uno scopo ed un oggetto differente da quello attribuitogli fantasiosamente da controparte, non può subire gli effetti della asserita violazione della legge edilizia.
Nemmeno l'assunto degli attori relativo alla perizia redatta dalla Banca in sede istruttoria, ritenuta erroneamente fondante di una qualche funzione di garanzia per la parte acquirente, risulta essere di alcun pregio giuridico, visto che essa, propedeutica alla erogazione del mutuo, è funzionale esclusivamente ed unicamente a garantire alla Banca la esistenza dei presupposti per la concessione del finanziamento, mediante acquisizione di iscrizione ipotecaria, a fronte del rischio di mancato rimborso delle somme mutuate”.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
Avverso la detta sentenza e proponevano appello. Parte_3 Parte_2
Si costituivano in giudizio sia che la Controparte_5
cessionaria del credito tramite la mandataria le quali Controparte_2 CP_3
chiedevano dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi, l'appello.
All'udienza del 9.4.2025 la causa, a seguito di discussione orale, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Invero gli appellanti, senza minimamente contestare quanto documentalmente accertato dal Tribunale in ordine al fatto che il mutuo per cui è causa è stato concesso non già per l'acquisto dell'immobile poi rivelatosi abusivo, bensì, mesi dopo, al fine di ottenere le risorse necessarie per effettuare talune spese su di esso (oltre che per ripianare passività pregresse), insistevano nel sostenere che la banca appellata, siccome si sarebbe dovuta accorgere tramite la perizia commissionata nell'ambito dell'istruttoria per la concessione del mutuo della abusività dell'immobile poi concesso in ipoteca, “non avrebbe potuto, né tantomeno, avrebbe dovuto deliberare il mutuo” e che “Se la Banca avesse operato correttamente, di certo gli attori non avrebbero stipulato l'atto di compravendita non tanto per mancanza di liquidità quanto per mancanza di commerciabilità dell'immobile”.
pagina 3 di 5 Aggiungevano che comunque, proprio perché il mutuo era stato stipulato “per ripianamento passività e spese sull'immobile” (sottolineatura aggiunta nell'atto di appello), le argomentazioni in origine spese sul presupposto che il mutuo fosse stato concesso per l'acquisto dell'immobile abusivo si sarebbero attagliate al caso di specie.
Orbene, ribadito che la domanda giudiziale proposta dagli appellanti è volta ad ottenere la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento della banca mutuante, va in primo luogo escluso, in via del tutto generale, che il mancato accertamento, da parte della predetta, della irregolarità edilizia dell'immobile su cui il mutuatario conceda ipoteca possa configurare inadempimento contrattuale della banca, potendosi tutt'al più porre, in via del tutto astratta, quale questione rilevante nell'ambito del collegamento negoziale tra il contratto di compravendita e quello di mutuo ipotecario ai fini della eventuale propagazione della nullità del primo sul secondo.
Ciò posto, escluso con certezza che il mutuo per cui è causa sia stato concesso per effettuare l'acquisto dell'immobile su cui è stata costituita l'ipoteca, e fermo restando che, a dispetto della irregolarità edilizia dell'immobile, l'atto costitutivo dell'ipoteca ai sensi dell'art. 46, comma 1, ult. periodo, DPR
380/2001 è senz'altro valido, l'assunto degli appellanti secondo cui il mancato accertamento della sua irregolarità costituirebbe inadempimento della banca è del tutto infondato per le esatte ragioni esposte dal primo giudice il quale ha chiarito – senza che sul punto in appello sia stata spesa qualsivoglia critica ulteriore rispetto a quella, del tutto incongrua oltre che anacronistica, visto che l'acquisto dell'immobile ha preceduto di svariati mesi la concessione del mutuo per cui è causa, secondo cui se la banca avesse accertato la irregolarità essi appellanti non avrebbero proceduto all'acquisto – che: la perizia
“propedeutica alla erogazione del mutuo, è funzionale esclusivamente ed unicamente a garantire alla la esistenza dei presupposti per la concessione del finanziamento, mediante acquisizione di CP_1 iscrizione ipotecaria, a fronte del rischio di mancato rimborso delle somme mutuate”.
In definitiva, quindi, non sussiste alcuna responsabilità della banca che possa giustificare la risoluzione del contratto di mutuo invocata dagli appellanti e la conseguente dichiarazione della insussistenza del credito vantato dalla sua cessionaria.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto che il credito contestato è pari ad € 48.721,53.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1362/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 5 di Catania, n. 4356/2023, pubblicata in data 23.10.2023: rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascuna delle parti costituite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 30 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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