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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.272/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 8 Maggio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 23.07.2024, e vertente tra l (appellante-opposto) contro e Parte_1 CP_1
(appellati-opponenti), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°325/2024 Controparte_2
emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 15.07.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 23.07.2024, l ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Pt_2
epigrafe, con la quale è stata accolta l'opposizione presentata da e CP_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n.309/2023 in data 05.07.2023, notificato in data 31.07.2023 a CP_2
ed in data 02.08.2023 a con il quale era stato loro ingiunto (assieme ad altri
[...] CP_1 obbligati solidali) il pagamento della complessiva somma di €.18.510,96 a titolo di contributi previdenziali dovuti per i mesi di giugno 2003, luglio 2004 e luglio 2008 quali soci illimitatamente responsabili della fallita società che l' ha provveduto a Parte_3 Pt_2
recuperare a seguito di verbali di accertamento del 14.12.2010 e del 29.03.2011, in riferimento al
1 contratto di apprendistato intercorso tra la predetta società e la lavoratrice , che aveva Parte_4
avuto una durata eccedente i limiti massimi consentiti per tale tipologia contrattuale.
A fondamento del gravame, l' ha censurato la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto Pt_2
prescritti (senza tener conto di tutti gli atti interruttivi prodotti) i contributi dovuti per il periodo anteriore al 17.05.2007, nonché nella parte in cui ha ritenuto non dovuti i contributi maturati successivamente a tale data, per mancata prova della prosecuzione del rapporto di apprendistato dopo il 03.07.2004.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso ex adverso proposto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto ed ogni altra conseguente statuizione. In subordine, ha chiesto dichiararsi maturata la prescrizione solo per il periodo anteriore al 31.03.2005, con ogni conseguente statuizione.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
1.- Con il primo motivo di gravame, l' censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto Pt_2
l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente/appellata, relativamente ai contributi il cui termine di pagamento è scaduto prima del 17.05.2007, eccezione che secondo l'appellante sarebbe infondata, in quanto il relativo termine (da ritenersi decennale) era invece stato interrotto non solo con l'insinuazione al fallimento della società (avvenuta in data 17.05.2012), ma Parte_3
anche dal verbale di accertamento del 14.12.2010 (notificato il 23.12.2010) e dalla richiesta di intervento della lavoratrice in data 31.03.2010.
Il motivo non è fondato.
In punto di diritto, la prescrizione è da ritenersi quinquennale. E' noto che, a norma dell'art.55 del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, come modificato dall'art.41
L.30.04.69 n°153, “i contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cu i singoli contributi dovevano essere versati”.
A tale disciplina si è poi sostituita quella di cui all'art.3 commi 9 L.08.08.1995 n°335, secondo cui “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
2 obbligatoria”. Prevede poi il comma 10 dell'art.3 L.08.08.1995 n°335 che i suddetti termini di prescrizione “si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”. Il termine decennale di cui all'art. 1 comma 6
L.233/90 è stato quindi ridotto a cinque anni, a decorrere dal 01.01.96, ad eccezione del caso di atti interruttivi già compiuti alla data di entrata in vigore della legge (17.08.95 – v.art.17 L.08.08.1995
n°335), in ordine ai quali l'effetto interruttivo ha determinato la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione decennale (se l'atto interruttivo è anteriore al 17.08.95) ovvero quinquennale (se l'atto interruttivo è successivo al 17.08.95).
Come detto, l' ha dedotto la natura decennale del termine di prescrizione, stante la richiesta di Pt_2
intervento della lavoratrice in data 31.03.2010. Tuttavia, con riguardo ai contributi relativi ai mesi di giugno 2003 e luglio 2004 la richiesta di intervento della lavoratrice è intervenuta in data 31.03.2010, a termine di prescrizione quinquennale ormai maturato, per cui non può trovare applicazione il precedente regime di prescrizione decennale (v. messaggio n.8447 del 16.05.2012). Pt_2
Quanto alla notifica dei verbali di accertamento del 14.12.2010 e del 29.03.2011, la stessa risulta essere avvenuta rispettivamente in data 23.12.2010 e 13.04.2011 nei confronti dell'obbligato principale e non è quindi idonea a produrre effetti pregiudizievoli (id Parte_3
est interruttivi della prescrizione) nei confronti degli obbligati solidali, tra cui gli odierni appellati.
Ne consegue che, in linea con quanto statuito dal primo giudice, l'unico atto interruttivo che assume rilievo nella fattispecie in esame è l'insinuazione al fallimento della società Parte_3
avvenuta in data 17.05.2012, con conseguente prescrizione di tutti i contributi la cui
[...]
scadenza di pagamento era anteriore al 17.05.2007. La sentenza impugnata va dunque sul punto confermata.
***
2.- Quanto ai contributi successivi al 17.05.2007 (cioè quelli del mese di luglio 2008), gli stessi derivano dalla circostanza che la lavoratrice , assunta con contratti di apprendistato dal Parte_4
02.07.2001 al 30.05.2003 (come apprendista commessa) e dal 01.06.2003 al 30.06.2003 (come apprendista banconista salumi/formaggi), ha di fatto sempre svolto mansioni di apprendista addetta al banco salumi/formaggi dal 02.07.2001 al 02.07.2004, data in cui ha raggiunto il limite massimo di 36 mesi complessivi. Secondo gli ispettori, tuttavia, il rapporto di apprendistato sarebbe di fatto proseguito anche successivamente al 02.07.2004, senza riconoscimento della qualifica di addetta al banco salumi/formaggi, per cui l' ha riqualificato il rapporto come lavoro subordinato a tempo pieno ed Pt_2
indeterminato a partire dal 03.07.2004 sino al 18.07.2008 (v. verbale accertamento n.02/39/Inps del
14.12.2010).
3 Ciò premesso, è noto il consolidato orientamento secondo il quale occorre distinguere tra tutti i fatti che l'ispettore attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, che fanno prova fino a querela di falso,
e tutte quelle altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'ispezione per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, che hanno una valenza relativa e sono liberamente apprezzate dal giudice (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 12 agosto 2004, n. 15702; Cassazione civile , sez. lav., 14 gennaio 2004, n. 405). Nella fattispecie, è pacifica la sussistenza del rapporto di apprendistato nel periodo dal 02.07.2001 al 02.07.2004. Al contrario, risulta del tutto sfornita di prova la sussistenza del medesimo rapporto anche nel periodo successivo al 02.07.2004, atteso che, da un lato, nulla riferiscono sul punto le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, e che, dall'altro, i capitoli di prova testimoniale articolati dall' sono tutti relativi al periodo dal 02.07.2001 al 02.07.2004. Ne segue che Pt_2 la sussistenza dell'obbligazione contributiva per il mese di luglio 2008 è rimasta del tutto sfornita di prova, con conseguente infondatezza del secondo motivo di gravame.
Alla luce delle considerazioni che precedono, stante il carattere dirimente delle argomentazioni sopra esposte, l'appello va respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata, senza necessità di attività istruttoria.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°325/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 15.07.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l' a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi Pt_2
€.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito
4 dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8 Maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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