Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Valeria Rosetti - Presidente estensore
Dr.ssa Eva Scalfati - giudice
Dr.ssa Ivana Sassi - giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16966 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
ato 25/07/1969 a NAPOLI (NA) CF Parte_1 C.F._1
difensore avv. DE PALMA MARIA TERESA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nata [...] in [...]_1 C.F._2
Difensore avv. BACCARI ANTONIO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/07/2024, la parte ricorrente hiedeva Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
in Napoli il 09/06/2000 (atto n.73, P. II, Serie. A, sez. A anno 2000), riferendo che tra le parti,
[...]
in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 25/05/2019, era intervenuta separazione in forza di omologa resa nel procedimento 11110/19RG.
Riferiva altresì che dall'unione tra i predetti sono nati e (1/07/2003 e 21/09/2005), Per_1 Per_2
maggiorenni non economicamente indipendenti.
In data 16/12/2024 veniva pubblicata la sentenza non definitiva sullo status e, con ordinanza, veniva rimessa la causa sul ruolo del Giudice per il prosieguo in ordine alle condizioni accessorie.
Nelle more del giudizio, le parti dichiaravano che tra loro pendevano trattative di bonario componimento ed invero all'udienza cartolare al 22/04/2025 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, i coniugi, che rinunciavano alla comparizione personale, rappresentavano la loro volontà di divorziare alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori i quali ne garantivano così la provenienza.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Poiché il Tribunale ha già pronunciato il divorzio, deve solo pronunciarsi in ordine alle determinazioni accessorie e si rileva che i coniugi hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Il dott. non si oppone al riconoscimento del diritto ad ottenere l'assegno divorzile, Parte_1 che anch'egli riconosce il diritto della dott.ssa a percepire l'assegno divorzile mensile. CP_1
Il dott. si impegna a riconoscere come in effetti riconosce il diritto della Parte_1
dott.ssa ad ottenere l'assegno divorzile e a versare in suo favore, a detto titolo, Controparte_1
la somma di € 2.686,28, importo da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, senza esplicita richiesta;
la prossima rivalutazione verrà calcolata dall'anno successivo al deposito della sentenza che avrà recepito le condizioni condivise consensualmente. La dott.ssa nel prendere CP_1
atto della detta rinuncia, rinuncia alle domande volte ad ottenere una diversa quantificazione dell'assegno.
Il dott. si obbliga, altresì, a corrispondere in favore della dott.ssa Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed , la somma CP_1 Per_1 Per_2 mensile di € 1.693,52, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, senza esplicita richiesta;
la prossima rivalutazione verrà calcolata dall'anno successivo al deposito della sentenza che avrà recepito le condizioni condivise consensualmente.
L'assegno divorzile e l'assegno di contributo al mantenimento per i figli dovranno essere corrisposti entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mesi l'anno, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla dott.ssa identificato dal seguente codice IBAN Controparte_1
[...], a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. Cadrà a carico del dott. a titolo di contribuzione in favore dell'ex coniuge e dei Parte_1
figli, il pagamento diretto: - del canone di locazione e degli oneri condominiali dell'immobile in cui abitano (o abiteranno in futuro se diverso da quello attuale) la moglie ed i figli;
- delle spese per eventuali successivi traslochi;
- delle spese per lo studio della lingua inglese o di altra lingua straniera dei figli;
- dei corsi o delle lezioni private;
di eventuali viaggi studio finalizzati al perfezionamento della lingua inglese;
- delle spese per lo sport;
- delle spese per i loro studi universitari e post universitari, nonché delle spese per le feste di compleanno dei figli stessi. Le sopraelencate spese saranno di volta in volta preventivamente concordate tra le parti costituite e saranno riferibili anche all'eventuale, futuro canone locativo. Nel caso in cui esigenze abitative oggettive, eventualmente sopravvenute, comportassero una modifica dell'immobile da condurre in locazione, la nuova abitazione, il cui canone locativo dovrà essere contenuto nei limiti di quanto attualmente sostenuto, sarà oggetto di scelta preventivamente condivisa tra gli ex coniugi ed i figli ed . L'obbligo di contribuzione al canone di locazione, cesserà allorché Per_1 Per_2
la dott.ssa e i suoi figli dovessero trasferire la propria residenza in immobile di sua o parziale CP_1
proprietà o di proprietà totale o parziale di soggetto che sia riconducibile al nucleo familiare di origine della stessa. Tutte le altre spese che di volta in volta si renderanno necessarie nell'interesse dei figli ed saranno sostenute dal e dalla in parti uguali, nella Per_1 Per_2 Parte_1 CP_1
misura del 50% ciascuno.
Cadrà, inoltre, a carico del Dr. sempre a titolo di concorso al mantenimento dei Parte_1
figli ed , il pagamento delle spese mediche, paramediche e dentistiche che Per_1 Per_2
dovessero rendersi necessarie per i figli, spese che andranno adeguatamente supportate da documenti giustificativi di prescrizione medica, fatturazione e ricevuta di pagamento. Per il pagamento delle dette spese, unitamente a quelle per la formazione ed istruzione universitaria e post- universitaria dei figli ed , verranno utilizzate le disponibilità finanziarie giacenti Per_1 Per_2
sul conto corrente n. 000002024307 , presso , intestato al dott. e con Controparte_2 Parte_1
piena delega ad operare alla dott.ssa , fino al totale esaurimento delle provviste su di esso CP_1
giacenti. Una volta esaurite le disponibilità finanziarie giacenti su di esso, il dr. Parte_1
provvederà al versamento di detti contributi al mantenimento mediante diretti accrediti sul medesimo conto corrente. La dr.ssa si obbliga ad eseguire bonifici, con ben esplicitata causale, CP_1
direttamente sul conto corrente bancario intestato al figlio CP_2 Controparte_3
affinché questi possa prelevare autonomamente i contanti necessari a pagare le sue lezioni private ed eseguire pagamenti anche on line per i libri universitari.
Per tutte le spese sostenute dalla dott.ssa utilizzando il conto corrente summenzionato, ella CP_1
dovrà inviare al dr. un riepilogo mensile dei pagamenti eseguiti in contanti ad esse Parte_1 riferibili, nonché dei giustificativi di spesa dei prelievi di contanti effettuati con la carta di debito
Bancomat, con divieto espresso per la dott.sa di eseguire bonifici in suo favore utilizzando il CP_1
medesimo conto. Poiché tutte queste voci sono dallo stesso dr. rimborsate quali contributo Parte_1
al mantenimento dei figli, si ritiene superfluo che la dott.ssa rimanga titolare della carta di CP_1
credito su detto conto corrente pertanto la stessa si obbliga a chiedere all'Istituto bancario la disdetta della detta carta, fornendo copia della relativa documentazione al dr. Parte_1
Il dott. si obbliga, inoltre, a titolo di integrazione dell'assegno divorzile, al Parte_1
pagamento annuale del premio assicurativo di una polizza sanitaria a nome della dott.ssa CP_1
che copra tutte le spese mediche, paramediche (ivi comprese le spese per eventuali ricoveri ed operazioni chirurgiche che dovessero rendersi necessarie ad eccezione di eventuali ricoveri ed operazioni chirurgiche estetiche) e dentistiche (comprese entro un limite annuo di € 500,00, cinquecento/00). Polizza che sarà individuata dal dott. ed Parte_1
approvata dalla dott.ssa , la quale si obbliga ad intrattenere rapporti diretti con l'impresa CP_1 assicuratrice ai fini dell'ottenimento del rimborso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, provvederà ad inviare richiesta di rimborso, accredito ed invio della documentazione necessaria).
Il dott. e la dott.ssa convengono, altresì, che l'immobile sito in Sardegna, Parte_1 CP_1
località Li Liccioli, Golf Pevero, Porto Cervo, Arzachena (OT) resterà in comunione ordinaria tra loro e sarà utilizzato in base agli accordi che concorderanno di anno in anno entro il mese di febbraio di ciascun anno, fermo l'utilizzo esclusivo dello stesso da parte della dott.ssa nel mese di luglio di ogni anno e l'utilizzo esclusivo da parte CP_1
del dott. nel mese di agosto di ogni anno. In relazione a detto cespite essi coniugi Parte_1
convengono che, a partire dall'annualità e dalle competenze 2025, cadrà a carico di essi comproprietari il pagamento, in parti uguali, nella misura del 50% ciascuno, degli oneri annuali del e delle spese ed oneri condominiali;
delle spese per le utenze e della Tari Controparte_4
che rimarranno comunque intestate alla dott.sa (la stessa provvederà tempestivamente ad CP_1
inviare al dr. la copia delle fatture dei consumi e lo stesso provvederà a rimborsare la Parte_1
metà; la dott.ssa contribuirà al 50% degli oneri delle quote annuali consortili del CP_1 [...]
e rimborserà al dott. la detta quota a suo carico non appena quest'ultimo CP_4 Parte_1
le avrà inviato la documentazione giustificativa dei pagamenti eseguiti a tale titolo); delle spese che si renderanno necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile: tali spese dovranno essere concordate preventivamente tra i comproprietari ed anticipate dall'uno o dall'altra, salvo tempestivo rimborso della metà della spesa non appena verrà inviata fattura o spesa di riferimento. Il dott. si obbliga a corrispondere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del Parte_1 presente accordo la somma di € 7.127,00 (settemilacentoventisette/00), a titolo di rimborso delle somme anticipate dalla dott.ssa nel corso degli anni per il detto bene immobile, a tacitazione CP_1
reciproca di ogni dare avere.
Fermo tutto quanto convenuto nel presente verbale, le parti dichiarano e si danno atto di non avere nulla altro a pretendere l'uno dall'altro, rinunciando alle domande proposte ed alle sollevate eccezioni.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in NAPOLI in data 09/06/2000 (atto n.73, P.
[...] Controparte_1
II, Serie. A, sez. A anno 2000) già pronunciata giusta sentenza n. 10885/2024 pubblicata in data 16/12/2024, sia regolata secondo le condizioni sopra riportate;
• spese compensate;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 29.4. 2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti