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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14903 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32866/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice OR LE, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nato il [...] in [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Davide Ascari nei confronti del Controparte_1
, a Islamabad – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale
[...] Controparte_2 dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha adito il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “annullare il silenzio-rifiuto serbato dall' a Islamabad intimata con ordine al rilascio Controparte_2 dell'appuntamento per formalizzare la richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di famiglia
a (figlia), (figlia), con condanna alla rifusione delle spese Persona_1 Persona_2 legali sostenute dal ricorrente. Con vittoria di spese.”
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura i nullaosta al ricongiungimento familiare con le figlie nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...] - ha lamentato di essersi fin Persona_2 da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il Controparte_2 rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l' pur adeguatamente CP_2 sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo.
Ha inoltre evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana. Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato un rinvio dell'udienza in ragione CP_1 dell'esoso numero di domande di visto da evadere da parte dell' ad Islamabad. Controparte_3
Parte ricorrente con memorie del 20 ottobre 2025 ha dato atto dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto e ha quindi domandato dichiararsi la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_4 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato al ricorrente l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 21 ottobre 2025
Il giudice
OR LE
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice OR LE, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nato il [...] in [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Davide Ascari nei confronti del Controparte_1
, a Islamabad – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale
[...] Controparte_2 dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha adito il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “annullare il silenzio-rifiuto serbato dall' a Islamabad intimata con ordine al rilascio Controparte_2 dell'appuntamento per formalizzare la richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di famiglia
a (figlia), (figlia), con condanna alla rifusione delle spese Persona_1 Persona_2 legali sostenute dal ricorrente. Con vittoria di spese.”
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura i nullaosta al ricongiungimento familiare con le figlie nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...] - ha lamentato di essersi fin Persona_2 da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il Controparte_2 rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l' pur adeguatamente CP_2 sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo.
Ha inoltre evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana. Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato un rinvio dell'udienza in ragione CP_1 dell'esoso numero di domande di visto da evadere da parte dell' ad Islamabad. Controparte_3
Parte ricorrente con memorie del 20 ottobre 2025 ha dato atto dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto e ha quindi domandato dichiararsi la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_4 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato al ricorrente l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 21 ottobre 2025
Il giudice
OR LE