TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/09/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3691/2022 r.g.
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Musio come da Parte_1 mandato in atti, attore
E
, in persona del Sindaco in carica, corrente in , Controparte_1 CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Valentini come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norma speciali)
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 02.04.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto del 29.04.2022, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il dinanzi al Tribunale di Lecce onde sentire: (i) Controparte_1 accertarne la responsabilità per fatto illecito, in relazione al rilascio di certificato di destinazione urbanistica errato riguardante i terreni poi divenuti di proprietà di esso attore;
(ii) per l'effetto, pronunciarne condanna a risarcirlo per il danno patrimoniale subito, nella misura di € 28.000,00 oltre interessi, o quella diversa accertanda in corso di causa;
con condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario .
Esponeva: - di aver richiesto al Comune di in data 22.09.2017, per il CP_1 tramite di , certificato di destinazione urbanistica inerente due Parte_2 terreni di proprietà di e (censiti in catasto al fgl. Controparte_2 Controparte_3
27 p.lle 1708 e 2214), al fine di verificare le prescrizioni di zona ivi presenti e le possibilità di utilizzo edificatorio dei medesimi;
- che in data 25.09.2017 l'Ente civico aveva rilasciato il predetto certificato, dal quale emergeva che sui terreni in esame erano assentibili, tra l'altro, interventi edilizi di ristrutturazione dell'esistente o di nuova edificazione, nei limiti della volumetria consentita, vale a dire in aderenza ad un indice di fabbricabilità ivi indicato in 0.085 mq/mq.; - che, al netto del rinvio all'esistenza di eventuali vincoli sanciti in seno al Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR), per le aree di che trattasi non era segnalata alcuna condizione utile o tale da incidere sulle possibilità edificatorie della zona;
- che, facendo affidamento su detto certificato di destinazione urbanistica, posto poi a corredo dell'atto notarile, con atto di compravendita del 06.10.2017 egli aveva acquistato le 2 porzioni di terreno a destinazione residenziale B.2.11, siti in agro di , ovvero: (i) il CP_1 primo, identificato in catasto al fg. 27 p.lla 1708, avente estensione complessiva di mq. 1709, per il prezzo di € 16.000,00; (ii) il secondo, confinante e di superficie pari a mq. 1460, identificato in catasto al fg. 27 p.lla 2214, per il prezzo di € 14.000,00; - che, avendo intenzione di presentare un progetto edilizio, in data 19.11.2021 aveva avanzato nuova istanza di rilascio del certificato di destinazione urbanistica, poi reso in data 30.11.2021, dal quale emergeva che le aree de quibus erano oggetto di vincolo
PAI (Piano Assetto Idrogeologico), nella seguente misura: (i) la particella 2214 risultava quasi totalmente interessata dalla perimetrazione ad Alta Pericolosità
Idraulica; (ii) mentre la particella 1708 era interessata, per circa il 30%, da Media
Pericolosità Idraulica e per circa il 27% da quella ad Alta Pericolosità; - che tale condizione, oltre ad incidere sul reale valore dei lotti, di fatto precludeva qualsiasi possibilità edificatoria, in ragione della quale il Sig. ne aveva programmato, Pt_1
e poi definito, l'acquisizione; - che con nota del 27.12.2021 egli aveva richiesto al il risarcimento del danno patrimoniale subito, individuato nel Controparte_1 minor valore del bene rispetto al prezzo corrisposto all'atto dell'acquisto (pari a non più di € 4 al mq.) – con una eccedenza di prezzo pari ad almeno € 18.000,00 – e nel mancato utilizzo dei terreni al fine di realizzare una abitazione, per un importo determinato in via equitativa in misura non inferiore ad € 10.000,00; - che l'Ente civico aveva rigettato la richiesta con nota dirigenziale pervenutagli in data
19.01.2022; - che, a suo dire, era evidente la responsabilità dell convenuto per CP_4 fatto illecito, concretizzatosi nell'avvenuto rilascio da parte dell'Ufficio competente di un documento attestante una situazione urbanistica non rispondente a quella reale;
- che tale errore era imputabile a colpa del funzionario incaricato, essendo il comportamento posto in essere strumentalmente connesso all'attività d'ufficio e, dunque, riconducibile all'ente di appartenenza (fatto illecito colposo), con conseguente violazione del legittimo affidamento ingenerato nel privato nei confronti dell'atto amministrativo rilasciato;
- che detto illecito aveva costituito motivo di grave pregiudizio per esso attore, atteso che l'acquisto era stato indotto dalla rilevata possibilità edificatoria risultante dal certificato del settembre 2017 e poi smentita dalla certificazione successiva;
- che l'errata attestazione della certificazione urbanistica e la conseguenza pregiudizievole connessa aveva determinato un danno patrimoniale per il Sig. determinabile: - per un verso, in ragione del minor Pt_1 valore dei beni rispetto al prezzo corrisposto all'atto dell' acquisto per un importo almeno pari ad € 18.000,00, tenuto conto del valore per metro quadro delle aree suscettibili di interventi edilizi (pari a € 9 per mq.), rispetto al reale valore di aree gravate da vincoli edificatori (pari a € 4 per mq.); - per altro verso, in ragione della correlata impossibilità di utilizzo dei terreni per fini edificatori, per un importo non inferiore ad € 10.000,00, quantificato in via equitativa.
Con comparsa depositata in data 22.07.2022 si costituiva in giudizio il che, contestata narrative e domande attoree, concludeva Controparte_1 chiedendo: 1) preliminarmente, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014; 2) nel merito, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità poteva essere ascritta in capo all'Amministrazione Comunale in ordine a quanto lamentato da;
3) Parte_1 per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) in subordine, ove fosse stata riconosciuta una qualsiasi responsabilità in capo al per quanto ex adverso lamentato, ridurre, anche Controparte_1 all'esito dell'istruttoria, il quantum richiesto;
5) vinte le spese e competenze di causa.
Assegnato termine per l'espletamento della negoziazione assistita, di poi esperita con esito negativo;
concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; reso dall'attore l'interrogatorio formale deferitogli ed escussa la teste ammessa;
disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio; nell'udienza del 02.04.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e in quella successiva del 17.09.2025, previo deposito di note conclusive e all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa per la decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini. Dal certificato di destinazione urbanistica del 25.09.2017 in atti, rilasciato dal
Responsabile settore V Assetto del territorio del Comune di risulta che “gli CP_1 immobili riportati in catasto al fg. 27 p.lle 2213, 2214, 1708 hanno la seguente destinazione urbanistica: ricadono in zona B2.11 (ART.
4.3.2.2 NTA); sono consentiti interventi di ristrutturazione ampliamento, nuova edificazione, demolizione con ricostruzione;
numero massimo di piani 2; indice di fabbricabilità
(Ef) massimo pari a 0.085 mq/mq. …
Sono fatte salve, inoltre, le eventuali previsioni vincolistiche riportate nell'ambito del PPTR regionale approvato con deliberazione di GR n. 176 del
16.02.2015”.
Dal successivo certificato di destinazione urbanistica del 30.11.2021, anch'esso prodotto in atti, rilasciato dal Responsabile del V settore del Comune di CP_1 risulta invece che “gli immobili riportati in catasto al fg. 27 p.lle 2213, 2214, 1708 hanno la seguente destinazione urbanistica: ricadono in zona B2.11 (ART. 4.3.2.2
NTA); sono consentiti interventi di ristrutturazione ampliamento, nuova edificazione, demolizione con ricostruzione;
numero massimo di piani 2; indice di fabbricabilità (Ef) massimo pari a 0.085 mq/mq. …
Altresì, in relazione al Piano Assetto Idrogeologico (PAI) della CP_5
:
[...]
- la particella 2214 è quasi totalmente interessata dalla perimetrazione ad
Alta Pericolosità Idraulica;
- la particella 2213 per ca. il 90% è interessata dalla perimetrazione ad Alta
Pericolosità Idraulica e per ca. il 10% da quella a Media Pericolosità;
- la particella 1708 per ca. il 30% è interessata dalla perimetrazione a Media
Pericolosità Idraulica e per ca. il 27% da quella ad Alta Pericolosità.
Sono fatte salve, inoltre, le eventuali previsioni vincolistiche riportate nell'ambito del PPTR regionale approvato con deliberazione di GR n. 176 del
16.02.2015”.
Dalla mancata menzione, nel CDU rilasciato nel mese di settembre 2017, dei vincoli derivanti dal Piano Assetto Idrogeologico della (che l'attore CP_5 attribuisce ad un fatto illecito del dirigente estensore -e, per conseguenza, dell'amministrazione comunale da cui costui dipendeva-) sostiene Parte_1 essergli derivato un danno patrimoniale, per il minor valore delle aree acquistate nell'ottobre del 2017 (sul presupposto della loro edificabilità risultante da detto certificato) e per la ridotta o azzerata edificabilità delle stesse, di cui con il presente giudizio chiede il ristoro.
Si osserva, tuttavia, che lo stesso riconosce sin dall'atto Parte_1 introduttivo che tale documento (CDU 2017) attestava una situazione urbanistica non rispondente a quella reale e che esso era affetto da errore, in sostanza ammettendo che i vincoli del PAI della (che escludevano o limitavano l'edificabilità CP_5 delle aree de quibus) erano già esistenti al momento del loro acquisto da parte sua.
In ogni caso, dall'elaborato del C.t.u. ing. nominato in corso di causa si Per_1 evince che il PAI Piano Assetto Idrogeologico- con i relativi vincoli e perimetrazioni- era stato approvato in data 30.11.2005 (approvazione Autorità di Bacino n°278 del
28.09.2006), ossia erano preesistenti al rilascio del CDU del 25.09.2017; né l'attore si
è doluto che, al momento del rilascio di detto CDU , il PAI della (con i CP_5 relativi vincoli e perimetrazioni) non fosse stato ancora pubblicato o reso conoscibile ai destinatari.
Orbene, con ordinanza n. 6469/2025 (che questo Giudice condivide e dalla quale non v'è ragione di discostarsi) la III Sezione della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità civile della Pubblica amministrazione per il rilascio di certificati di destinazione urbanistica, ha chiarito che qualora un'area sia già assoggettata a vincoli di inedificabilità in base al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), strumento di pianificazione territoriale anch'esso dotato di efficacia erga omnes e assistito da presunzione legale di conoscenza, la mancata menzione di ulteriori vincoli nel certificato di destinazione urbanistica non assume carattere decisivo ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente, poiché l'inedificabilità dell'area era già conoscibile in modo indistinto e generale attraverso gli ordinari strumenti di pubblicità degli atti amministrativi generali.
Di conseguenza, l'attore non può invocare l'ignoranza di detti vincoli (o di essere stato tratto in inganno dalla loro mancata menzione nel CDU del 2017 e convinto all'acquisto di aree ritenute edificabili sulla base di detto erroneo presupposto), essendo questi pubblici e conoscibili con l'ordinaria diligenza.
Peraltro, in giudizio neppure è stato dimostrato che l'attore si fosse determinato all'acquisto delle aree de quibus solo in virtù della loro destinazione edificatoria, né se e quanto egli, in concreto, intendesse costruirvi. Le domande attoree, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Il recente arresto della giurisprudenza di legittimità sotteso alla presente decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite, ad eccezione degli esborsi e compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di causa, che vengono posti definitivamente a carico dell'attore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa integralmente fra le parti le spese e competenze di lite, ad eccezione degli esborsi e compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di causa, che pone definitivamente a carico dell'attore.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 24 settembre 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3691/2022 r.g.
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Musio come da Parte_1 mandato in atti, attore
E
, in persona del Sindaco in carica, corrente in , Controparte_1 CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Valentini come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norma speciali)
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 02.04.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto del 29.04.2022, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il dinanzi al Tribunale di Lecce onde sentire: (i) Controparte_1 accertarne la responsabilità per fatto illecito, in relazione al rilascio di certificato di destinazione urbanistica errato riguardante i terreni poi divenuti di proprietà di esso attore;
(ii) per l'effetto, pronunciarne condanna a risarcirlo per il danno patrimoniale subito, nella misura di € 28.000,00 oltre interessi, o quella diversa accertanda in corso di causa;
con condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario .
Esponeva: - di aver richiesto al Comune di in data 22.09.2017, per il CP_1 tramite di , certificato di destinazione urbanistica inerente due Parte_2 terreni di proprietà di e (censiti in catasto al fgl. Controparte_2 Controparte_3
27 p.lle 1708 e 2214), al fine di verificare le prescrizioni di zona ivi presenti e le possibilità di utilizzo edificatorio dei medesimi;
- che in data 25.09.2017 l'Ente civico aveva rilasciato il predetto certificato, dal quale emergeva che sui terreni in esame erano assentibili, tra l'altro, interventi edilizi di ristrutturazione dell'esistente o di nuova edificazione, nei limiti della volumetria consentita, vale a dire in aderenza ad un indice di fabbricabilità ivi indicato in 0.085 mq/mq.; - che, al netto del rinvio all'esistenza di eventuali vincoli sanciti in seno al Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR), per le aree di che trattasi non era segnalata alcuna condizione utile o tale da incidere sulle possibilità edificatorie della zona;
- che, facendo affidamento su detto certificato di destinazione urbanistica, posto poi a corredo dell'atto notarile, con atto di compravendita del 06.10.2017 egli aveva acquistato le 2 porzioni di terreno a destinazione residenziale B.2.11, siti in agro di , ovvero: (i) il CP_1 primo, identificato in catasto al fg. 27 p.lla 1708, avente estensione complessiva di mq. 1709, per il prezzo di € 16.000,00; (ii) il secondo, confinante e di superficie pari a mq. 1460, identificato in catasto al fg. 27 p.lla 2214, per il prezzo di € 14.000,00; - che, avendo intenzione di presentare un progetto edilizio, in data 19.11.2021 aveva avanzato nuova istanza di rilascio del certificato di destinazione urbanistica, poi reso in data 30.11.2021, dal quale emergeva che le aree de quibus erano oggetto di vincolo
PAI (Piano Assetto Idrogeologico), nella seguente misura: (i) la particella 2214 risultava quasi totalmente interessata dalla perimetrazione ad Alta Pericolosità
Idraulica; (ii) mentre la particella 1708 era interessata, per circa il 30%, da Media
Pericolosità Idraulica e per circa il 27% da quella ad Alta Pericolosità; - che tale condizione, oltre ad incidere sul reale valore dei lotti, di fatto precludeva qualsiasi possibilità edificatoria, in ragione della quale il Sig. ne aveva programmato, Pt_1
e poi definito, l'acquisizione; - che con nota del 27.12.2021 egli aveva richiesto al il risarcimento del danno patrimoniale subito, individuato nel Controparte_1 minor valore del bene rispetto al prezzo corrisposto all'atto dell'acquisto (pari a non più di € 4 al mq.) – con una eccedenza di prezzo pari ad almeno € 18.000,00 – e nel mancato utilizzo dei terreni al fine di realizzare una abitazione, per un importo determinato in via equitativa in misura non inferiore ad € 10.000,00; - che l'Ente civico aveva rigettato la richiesta con nota dirigenziale pervenutagli in data
19.01.2022; - che, a suo dire, era evidente la responsabilità dell convenuto per CP_4 fatto illecito, concretizzatosi nell'avvenuto rilascio da parte dell'Ufficio competente di un documento attestante una situazione urbanistica non rispondente a quella reale;
- che tale errore era imputabile a colpa del funzionario incaricato, essendo il comportamento posto in essere strumentalmente connesso all'attività d'ufficio e, dunque, riconducibile all'ente di appartenenza (fatto illecito colposo), con conseguente violazione del legittimo affidamento ingenerato nel privato nei confronti dell'atto amministrativo rilasciato;
- che detto illecito aveva costituito motivo di grave pregiudizio per esso attore, atteso che l'acquisto era stato indotto dalla rilevata possibilità edificatoria risultante dal certificato del settembre 2017 e poi smentita dalla certificazione successiva;
- che l'errata attestazione della certificazione urbanistica e la conseguenza pregiudizievole connessa aveva determinato un danno patrimoniale per il Sig. determinabile: - per un verso, in ragione del minor Pt_1 valore dei beni rispetto al prezzo corrisposto all'atto dell' acquisto per un importo almeno pari ad € 18.000,00, tenuto conto del valore per metro quadro delle aree suscettibili di interventi edilizi (pari a € 9 per mq.), rispetto al reale valore di aree gravate da vincoli edificatori (pari a € 4 per mq.); - per altro verso, in ragione della correlata impossibilità di utilizzo dei terreni per fini edificatori, per un importo non inferiore ad € 10.000,00, quantificato in via equitativa.
Con comparsa depositata in data 22.07.2022 si costituiva in giudizio il che, contestata narrative e domande attoree, concludeva Controparte_1 chiedendo: 1) preliminarmente, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014; 2) nel merito, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità poteva essere ascritta in capo all'Amministrazione Comunale in ordine a quanto lamentato da;
3) Parte_1 per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) in subordine, ove fosse stata riconosciuta una qualsiasi responsabilità in capo al per quanto ex adverso lamentato, ridurre, anche Controparte_1 all'esito dell'istruttoria, il quantum richiesto;
5) vinte le spese e competenze di causa.
Assegnato termine per l'espletamento della negoziazione assistita, di poi esperita con esito negativo;
concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; reso dall'attore l'interrogatorio formale deferitogli ed escussa la teste ammessa;
disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio; nell'udienza del 02.04.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e in quella successiva del 17.09.2025, previo deposito di note conclusive e all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa per la decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini. Dal certificato di destinazione urbanistica del 25.09.2017 in atti, rilasciato dal
Responsabile settore V Assetto del territorio del Comune di risulta che “gli CP_1 immobili riportati in catasto al fg. 27 p.lle 2213, 2214, 1708 hanno la seguente destinazione urbanistica: ricadono in zona B2.11 (ART.
4.3.2.2 NTA); sono consentiti interventi di ristrutturazione ampliamento, nuova edificazione, demolizione con ricostruzione;
numero massimo di piani 2; indice di fabbricabilità
(Ef) massimo pari a 0.085 mq/mq. …
Sono fatte salve, inoltre, le eventuali previsioni vincolistiche riportate nell'ambito del PPTR regionale approvato con deliberazione di GR n. 176 del
16.02.2015”.
Dal successivo certificato di destinazione urbanistica del 30.11.2021, anch'esso prodotto in atti, rilasciato dal Responsabile del V settore del Comune di CP_1 risulta invece che “gli immobili riportati in catasto al fg. 27 p.lle 2213, 2214, 1708 hanno la seguente destinazione urbanistica: ricadono in zona B2.11 (ART. 4.3.2.2
NTA); sono consentiti interventi di ristrutturazione ampliamento, nuova edificazione, demolizione con ricostruzione;
numero massimo di piani 2; indice di fabbricabilità (Ef) massimo pari a 0.085 mq/mq. …
Altresì, in relazione al Piano Assetto Idrogeologico (PAI) della CP_5
:
[...]
- la particella 2214 è quasi totalmente interessata dalla perimetrazione ad
Alta Pericolosità Idraulica;
- la particella 2213 per ca. il 90% è interessata dalla perimetrazione ad Alta
Pericolosità Idraulica e per ca. il 10% da quella a Media Pericolosità;
- la particella 1708 per ca. il 30% è interessata dalla perimetrazione a Media
Pericolosità Idraulica e per ca. il 27% da quella ad Alta Pericolosità.
Sono fatte salve, inoltre, le eventuali previsioni vincolistiche riportate nell'ambito del PPTR regionale approvato con deliberazione di GR n. 176 del
16.02.2015”.
Dalla mancata menzione, nel CDU rilasciato nel mese di settembre 2017, dei vincoli derivanti dal Piano Assetto Idrogeologico della (che l'attore CP_5 attribuisce ad un fatto illecito del dirigente estensore -e, per conseguenza, dell'amministrazione comunale da cui costui dipendeva-) sostiene Parte_1 essergli derivato un danno patrimoniale, per il minor valore delle aree acquistate nell'ottobre del 2017 (sul presupposto della loro edificabilità risultante da detto certificato) e per la ridotta o azzerata edificabilità delle stesse, di cui con il presente giudizio chiede il ristoro.
Si osserva, tuttavia, che lo stesso riconosce sin dall'atto Parte_1 introduttivo che tale documento (CDU 2017) attestava una situazione urbanistica non rispondente a quella reale e che esso era affetto da errore, in sostanza ammettendo che i vincoli del PAI della (che escludevano o limitavano l'edificabilità CP_5 delle aree de quibus) erano già esistenti al momento del loro acquisto da parte sua.
In ogni caso, dall'elaborato del C.t.u. ing. nominato in corso di causa si Per_1 evince che il PAI Piano Assetto Idrogeologico- con i relativi vincoli e perimetrazioni- era stato approvato in data 30.11.2005 (approvazione Autorità di Bacino n°278 del
28.09.2006), ossia erano preesistenti al rilascio del CDU del 25.09.2017; né l'attore si
è doluto che, al momento del rilascio di detto CDU , il PAI della (con i CP_5 relativi vincoli e perimetrazioni) non fosse stato ancora pubblicato o reso conoscibile ai destinatari.
Orbene, con ordinanza n. 6469/2025 (che questo Giudice condivide e dalla quale non v'è ragione di discostarsi) la III Sezione della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità civile della Pubblica amministrazione per il rilascio di certificati di destinazione urbanistica, ha chiarito che qualora un'area sia già assoggettata a vincoli di inedificabilità in base al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), strumento di pianificazione territoriale anch'esso dotato di efficacia erga omnes e assistito da presunzione legale di conoscenza, la mancata menzione di ulteriori vincoli nel certificato di destinazione urbanistica non assume carattere decisivo ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente, poiché l'inedificabilità dell'area era già conoscibile in modo indistinto e generale attraverso gli ordinari strumenti di pubblicità degli atti amministrativi generali.
Di conseguenza, l'attore non può invocare l'ignoranza di detti vincoli (o di essere stato tratto in inganno dalla loro mancata menzione nel CDU del 2017 e convinto all'acquisto di aree ritenute edificabili sulla base di detto erroneo presupposto), essendo questi pubblici e conoscibili con l'ordinaria diligenza.
Peraltro, in giudizio neppure è stato dimostrato che l'attore si fosse determinato all'acquisto delle aree de quibus solo in virtù della loro destinazione edificatoria, né se e quanto egli, in concreto, intendesse costruirvi. Le domande attoree, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Il recente arresto della giurisprudenza di legittimità sotteso alla presente decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite, ad eccezione degli esborsi e compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di causa, che vengono posti definitivamente a carico dell'attore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa integralmente fra le parti le spese e competenze di lite, ad eccezione degli esborsi e compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di causa, che pone definitivamente a carico dell'attore.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 24 settembre 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)