Ordinanza cautelare 29 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/07/2025, n. 6669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6669 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06669/2025REG.PROV.COLL.
N. 02020/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2020 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Sorace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Scuola Allievi Agenti Campobasso, Ministero della Difesa, C.M.O. di Bari e C.M.I. di OM, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in OM, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 400/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di passaggio in decisione delle parti pubbliche;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 la Cons. Gudrun Agostini e udito per la parte appellante l’avvocato Raffaele Gullo per delega dell’avvocato Domenico Sorace;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso in appello, corredato da istanza di sospensione cautelare che di seguito è stata rinunciata, l’odierno ricorrente ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione Prima, n. 400/2022, che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto per l’annullamento dei seguenti atti:
- del decreto del Ministero dell’Interno, Direttore Centrale Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le risorse umane del 18.2.2021, con cui “ l’allievo vice ispettore -OMISSIS- ..(..).. è stato dimesso dal corso di formazione professionale per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato a decorrere dal 9 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 27-quater, comma 1, lettera a) del DPR 24 aprile 1982 n. 335. ”;
- del verbale del 17.2.2020, notificato il 20.3.2020, con il quale il ricorrente, in relazione alle “infermità di cui al giudizio diagnostico” , è stato dichiarato “permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio della Polizia di Stato ”, tempestivamente impugnato per via gerarchica e definito in data 11.1.2021 con giudizio della Commissione Medica Interforze di 2° istanza di OM, notificato il 6.3.2021, che lo ha dichiarato “ permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio d’istituto nella Polizia di Stato. Si idoneo ai ruoli civili dell’Amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni dello Stato ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui: a) la proposta di dimissioni dal corso a firma del Direttore della Scuola Allievi Agenti di Campobasso del 6.10.2020; b) il verbale della C.M.I. di 2° istanza di OM n. -OMISSIS-, datato 11 gennaio 2021, con il quale è stato respinto il ricorso avverso il verbale del 17.2.2020 ed è stata confermata la diagnosi di permanente non idoneità al servizio attivo; c) la nota prot. n. -OMISSIS-del 10.10.2019, con cui si è dichiarata la temporanea non idoneità del ricorrente per giorni 15 e le successive omologhe declaratorie, fino ad accertamento definitivo; d) la nota della Scuola Allievi Agenti di Campobasso del 17.3.2021 con cui si è richiesto il rimborso dei compensi erogati al dott. -OMISSIS-dal 9.10.2019, per una somma pari ad € 21.154,27, e la nota di sollecito del 21.4.2021.
2. Le pregresse vicende in punto di fatto possono essere sintetizzate come segue.
L’odierno ricorrente, a seguito del superamento di un concorso pubblico per esami bandito nel 2015, è stato ammesso a frequentare il 10° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato presso la Scuola Allievi Agenti di Campobasso, con previsto inizio il 13 giugno 2018 e fine il 12 dicembre 2019.
Circa due mesi prima della fine del corso, il 9 ottobre 2019, lo stesso ha comunicato la rinuncia, con effetto immediato, al prosieguo del corso per “ motivi strettamente personali correlati anche a nuove aspirazioni lavorative ”. In seguito all’espletamento degli adempimenti e delle formalità di rito è stato posto in libertà.
Nella stessa giornata del 9 ottobre 2019, l’interessato ha revocato l’istanza di rinuncia chiedendo di valutare “ la possibilità di essere riammesso alla frequenza del predetto corso di formazione ”.
Il Dirigente Medico della SAA, nel giorno seguente, gli ha attribuito una “ inidoneità temporanea ” di 15 gg. facendo contestuale richiesta di una visita collegiale alla Commissione medica di Bari.
La CMO di Bari, in seguito a rinnovata visita, con verbale del 17 febbraio 2020, ha dichiarato l’allievo vice ispettore “ permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio nella polizia di Stato ”, con la seguente diagnosi: “ -OMISSIS-non compatibile con il servizio nella Polizia di Stato ”.
Il suddetto verbale è stato impugnato alla Commissione medica interforze di 2° istanza di OM la quale, in costanza dell’emergenza Covid, ha delegato l’esecuzione della visita collegiale alla C.M.V. di Catanzaro, la più vicina alla residenza dell’interessato, che lo ha convocato per il 20 luglio 2020 chiedendo ulteriori accertamenti.
Nel frattempo, con nota del 6 ottobre 2020, il Direttore della Scuola Allievi Agenti di Campobasso, tenuto conto del protrarsi della procedura di riesame e tenuto conto del fatto che l’interessato continuava a percepire gli emolumenti attribuiti agli Allievi Vice Ispettori, ha formulato ai sensi dell’art. 27 quater del D.P.R. n. 335/92 la “ proposta di dimissioni ” dell’allievo.
Con verbale n. 12138 del 26.10.2020 la C.M.V. di Catanzaro ha formulato il seguente giudizio diagnostico: “ Assenza di patologia psichiatrica in atto in soggetto con test cognitivi, comportamentali psicodiagnostici di personalità nella norma e assenza di trattamento psicofarmacologico in soggetto con -OMISSIS- ” considerandolo idoneo al servizio.
La C.M.I. di 2° istanza di OM, quale organo competente, ha definito il giudizio medico legale, con verbale del 13 gennaio 2021, ha ritenuto l’interessato “permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio di Istituto nella Polizia di Stato. Si idoneo ai ruoli civili dell’Amministrazione di appartenenza o di altre Pubbliche Amministrazioni dello Stato, a domanda dell’interessato entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento. Controindicati incarichi che comportino: la detenzione e l’uso delle armi, il contatto con il pubblico, responsabilità ed a più gravoso stress psico-fisico” sulla base anche di visita psichiatrica che ha concluso con il seguente giudizio diagnostico “ T-OMISSIS- ”.
Con decreto del 18 febbraio 2021, a firma del Direttore centrale per le risorse umane, sono state disposte le dimissioni del ricorrente dal 10° corso di formazione professionale per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato, con decorrenza dal 9 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 27 quater , comma 1, lettera a) del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e con nota del 17 marzo 2021, il Direttore della Scuola Allievi ha richiesto la restituzione della somma di € 21.154,27 erogata a titolo di stipendio non spettante dal periodo dal 9.10.2019 al 28.2.2021.
3. Ritenendo i provvedimenti illegittimi e sproporzionati l’odierno appellante ha proposto ricorso, inizialmente al Tar Lazio, riassumendo lo stesso, per competenza territoriale, innanzi al Tar Molise, affidato a quattro motivi di censura per denunciare l’incompetenza del Direttore centrale per le risorse umane, la violazione di legge (art. 3 della L. 241/90, del DPR 487/94 ed del D.M., nonché della lex specialis e delle norme tecniche per l’accertamento attitudinale e degli artt. 3, 51 e 97 Cost.) e l’eccesso di potere nell’operato della Commissione medica di 2° istanza di OM (per sviamento, contraddittorietà, errore in procedendo, illogicità, difetto e contraddittorietà della motivazione, straripamento, carenza di motivazione e travisamento dei fatti).
3.1. Con ordinanza n. 211/2021 il T.a.r. ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti limitatamente alla richiesta di restituzione dei ratei dello stipendio corrisposti.
3.2. Ad esito del giudizio, il T.a.r. Molise, con l’appellata sentenza ha respinto il ricorso considerando accurate le valutazioni degli organi collegiali competenti, anche perché precedute da accertamenti clinici e strumentali; ha ritenuto non necessario il riconoscimento di un vero e proprio stato patologico ma sufficiente ai fini del giudizio della idoneità all’attività di Polizia una personalità emotivamente non stabile e ha considerato corretta la decorrenza delle dimissioni a far tempo dal 9 ottobre 2019.
4. Ne è seguito l’odierno appello affidato ai seguenti nove motivi di censura:
I. “ Violazione di legge con riferimento all’art. 27 quater, comma 4) del DPR 24 aprile 1982 n. 335 ed alla lex specialis. Incompetenza”;
II. “Eccesso di potere, per sviamento, contraddittorietà, errore in procedendo, illogicità, difetto e contraddittorietà di motivazione, straripamento ”.
III. “ Violazione di legge, con riferimento all’art. 3 l. 241\90, al DPR 487\94 ed al D.M. 30.6.2003 n. 198; Violazione di legge, con riferimento alla lex specialis concorsuale ed alle norme tecniche per l’accertamento attitudinale; Eccesso di potere, per sviamento, contraddittorietà, errore in procedendo, illogicità, difetto e contraddittorietà di motivazione; Violazione di legge con riferimento agli artt. 3, 51.97 Cost.”;
IV. “ Violazione dell’art. 4 del D.M. 198/2002” ;
V. “ Dismetria risultante tra gli esiti delle varie investigazioni medico-legali ”;
VI. “ Il giudizio della C.M.I. di OM, in quanto proiettato ad espungere immotivatamente le evidenze contrarie non era risultato attendibile ”;
VII. Capo 10.4.5.: “ Polarizzazione del giudizio di inidoneità su profili di ordine personologico ”;
VIII. Denegata giustizia: Omessa pronuncia sul “legittimo affidamento” nelle pregresse valutazioni attitudinali, l’inclusione nella graduatoria dei vincitori, i 16 mesi di corso ed il superamento di tutti gli esami sostenuti, la valutazione positiva data dalla Direzione della Scuola di Polizia, addirittura dopo il verificarsi dell’evento del 9.10.2019”;
IX. “ La sentenza ricusa i l motivo di gravame concernente: a) la datazione del provvedimento di inidoneità, anticipata alla data del 9.10.2019 (data delle dimissioni revocate), nonostante la dichiarazione di inidoneità della C.M.O. di Bari avesse indicato, quale data, quella del 17.02.2020; b) la domanda di restituzione delle somme erogate successivamente a tale data (circa € 21.000,00)”.
5. Nel giudizio d’appello si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato che ha diffusamente articolato le proprie difese.
6. All’odierna udienza pubblica del 12 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Passando al merito del ricorso lo stesso per quanto si dirà è infondato.
2. Con la prima censura si deduce l’erroneità del giudizio sulla competenza alla adozione del provvedimento di dimissione dal corso per allievi aspiranti vice ispettori di Polizia di cui trattasi. A riguardo il ricorrente afferma che la formulazione dell’art. 27 quater del D.P.R. 335/1982 sarebbe tassativa in ordine alla competenza del Capo della Polizia – Direttore Generale. Non si tratterebbe di un potere delegabile al Direttore centrale per le Risorse Umane per le sue gravissime ricadute sul piano professionale e per questo l’adozione dell’atto finale riserverebbe la pienezza dei poteri al Capo della Polizia, compreso quello di procedere ad una verifica meritoria attraverso lo svolgimento di una attività peritale suppletiva in presenza di un quadro diagnostico labile.
2.1. Il motivo di appello è infondato. Gli artt. 27 e 27 quater del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 disciplinano i corsi di formazione per allievi vice ispettori e per quanto di interesse in questa sede, secondo il citato art. 27 quater sono dimessi dal corso, gli allievi vice ispettori che:
a) non superano gli esami di fine corso o “ non sono dichiarati idonei al servizio di polizia ”; b) dichiarano di rinunciare al corso; c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio […]
Il comma 4 recita: “I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto” e il comma 5 prevede: “La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.”
Dagli atti di causa emerge, e questa circostanza non risulta essere contestata né a riguardo è stata formulata una specifica impugnazione, che con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 19 febbraio 2018, è stato delegato al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei provvedimenti amministrativi concernenti la gestione del personale della Polizia di Stato aventi contenuto vincolato in relazione alla legge o all’esito dei rispettivi provvedimenti (vedasi visto II dell’impugnato decreto).
Dal tenore della sopracitata norma (art. 27 quater ) si evince chiaramente che il provvedimento di dimissione e di espulsione dal corso rappresenta un atto vincolato, in quanto è la legge che inderogabilmente ne impone l’assunzione in presenza di una “ dichiarazione di inidoneità al servizio di polizia ” proveniente dalla competente commissione medica collegiale che, in quanto giudizio tecnico-scientifico, rimane insindacabile nel merito sia da parte del Capo della Polizia sia dal suo eventuale delegato. Merita pertanto conferma il pronunciamento del Tar che ha affermato che il decreto che dispone la dimissione dal corso configura un provvedimento non connotato da caratteri di discrezionalità e come tale è da considerare alla stregua di tutti gli altri atti di gestione del personale delegabili al responsabile apicale della relativa unità operativa.
Né può assumere rilievo che l’organo competente alla firma dell’atto possa e debba compiere le verifiche di legittimità sull’iter procedimentale svolto, atteso che non può comunque esercitare alcun tipo di potere discrezionale, nel senso di acquisire, comparare e valutare ulteriori interessi rispetto a quelli già presi in considerazione dalle norme a monte, sicché l’atto si presenta senz’altro vincolato in relazione alla legge.
3. Con il secondo motivo di ricorso, qui devoluto in appello, il ricorrente aveva lamentato un eccesso di potere da parte della C.M.I. di OM che dapprima ha delegato l’accertamento alla C.M.V. di Catanzaro e poi, senza spiegazione alcuna, è intervenuta officiando il Centro Psichiatrico del Celio. Sul punto il Tar Molise, nel respingere il rilievo, avrebbe errato nel ritenere che la C.M.V. di Catanzaro non si fosse espressa sul tema della idoneità al servizio. A riguardo l’appellante evidenzia che la C.M.V. nel suo verbale ha così concluso: “ l’assenza di segni e sintomi indicativi di scompenso psichiatrico e di flessibilità ed adattamento, rendono il sig. -OMISSIS-capace di adempiere in maniera conveniente ed efficace ai doveri insiti nel servizio della Polizia di Stato ”.
Insiste quindi nella rilevata illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
3.1. Anche questa censura è infondata. Occorre considerare che l’allievo -OMISSIS-, in seguito a vari accertamenti medici ed esami diagnostici, è stato dichiarato dalla competente commissione medica di Bari “ inidoneo in modo assoluto al servizio di Polizia ” con verbale conclusivo del 17 febbraio 2020 e che lo stesso ha presentato reclamo alla Commissione medica interforze di 2° istanza di OM che ha delegato la visita collegiale, per i motivi sopra evidenziati, alla commissione medica di verifica di Catanzaro. Quest’ultima, sulla base di documentazione integrativa fornita dall’interessato che attesta “ l’assenza di patologie psichiatriche ” è pervenuta ad una valutazione parzialmente discordante dalla prima, avendo giudicato l’interessato “idoneo”, evidenziando tuttavia nel giudizio diagnostico la presenza di “-OMISSIS-”.
Il Collegio, quindi, ritiene che fosse del tutto legittimo e ragionevole per la C.M.I. di 2° istanza di OM, in quanto titolare del potere di riesame e della competenza all’accertamento di idoneità al servizio di Polizia di Stato, lo svolgimento di ulteriori accertamenti. La C.M.I. di OM ha ritenuto di affidare questi ulteriori accertamenti alla struttura specializzata del centro psichiatrico militare del Celio per poter emettere il suo giudizio finale.
Invero, non si ravvisa nell’ iter sopra descritto la denunciata irritualità/illegittimità e sul punto si condivide pienamente la motivazione del T.a.r. laddove nella impugnata sentenza ha ritenuto che “ L’intervento della CMI di OM non può quindi essere considerato anomalo, anche alla luce del principio generale per cui il soggetto delegante non perde il potere di procedere ex novo all’effettuazione dell’atto in precedenza delegato e di rivederne, ove del caso, le risultanze ”.
4. Con il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di appello, che sono connessi e riguardano l’aspetto metodologico e contenutistico della valutazione tecnico-discrezionale, l’appellante censura i capi della sentenza da n. 10.3 al 10.4.5. in cui il Tar, a suo dire errando, ha ritenuto ammissibile anche in costanza di corso di formazione il ricorso alla visita medica collegiale, ha giudicato corretta la metodologia seguita dalla C.M.I. di OM, ha considerato possibile in ogni tempo dedurre dall’accertamento di caratteristiche personologiche elementi ostativi alla instaurazione del rapporto di servizio con la Polizia di Stato e ha ritenuto infine non contrastanti e attendibile il giudizio espresso dalla C.M.I. di OM.
4.1. Tutti i rilievi, per quanto si dirà, sono infondati.
Il Collegio, in linea generale, rileva che il potere conferito dalla legge all’Amministrazione nella fattispecie e da quest’ultima esercitato ha natura di discrezionalità tecnica, sicché la conclusiva valutazione è un apprezzamento di merito, di per sé non sindacabile, ma soggetto in limiti assai ristretti al giudizio di legittimità, vale a dire per le sole figure sintomatiche di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, oltre che per carenza di istruttoria e di motivazione
Nello specifico, il ricorrente ha censurato l’erroneità del processo logico rescindente, fondato sull’assunzione, quale fattore ad excludendum , di profili personologici. Lamenta che tutto sarebbe scaturito da un singolo episodio del tutto marginale e insignificante, ovvero le dimissioni presentate in data 9.10.2019 per motivi personali e l’immediata revoca delle stesse, senza che sia stato dato rilievo alle plurime evidenze antecedenti, coeve e successive di segno contrario tra cui l’avvenuto accertamento dei requisiti psicoattitudinali in sede di ammissione al corso, il giudizio di positività dei sedici mesi di formazione del 17.3.2021, la relazione sulle caratteristiche personali redatta dal direttore della Scuola Allievi Agenti in data 13.02.2020, le perizie private di docenti universitari e i test svolti su iniziativa dello stesso in strutture pubbliche e private e il giudizio positivo della CMV di Catanzaro. Tale omissione denoterebbe un macroscopico travisamento di fatto che sarebbe rimasto inconsiderato dal primo giudice.
Il Tar avrebbe errato altresì a considerare legittimo l’espletamento di un controllo medico-legale per un allievo frequentante il corso, la cui posizione ai sensi dell’art. 20 del bando non cristallizza un rapporto di lavoro. Il giudizio, a suo dire, in costanza del rapporto di formazione andava invece espresso sulla base dei profili fisici e psicoattitudinali prescritti dal bando del 2015 e dal D.M. 198/2003 intitolato: “ Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”, in particolare tenendo in considerazione tutti e quattro i profili attitudinali previsti dall’art. 4 dello stesso e dalla allegata tabella 2 (livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva, socialità) e che non sarebbe assolutamente sufficiente la valutazione di uno soltanto dei parametri, come avvenuto nel caso in esame. Vi sarebbe quindi una evidente inadeguatezza metodologica.
Invece nel quinto motivo si lamenta che le osservazioni dell’UOS Psichiatria e Consultorio psicologico del Policlinico Militare di OM, uniche richiamate in sede di giudizio finale, risulterebbero dissonanti rispetto alla moltitudine di accertamenti operati da Autorità sanitarie istituzionali di pari rilievo, tutti di segno contrario ma non considerati. Deduce a riguardo che quando gli accertamenti, anche esterni, sono plurimi, univoci e fondati su test universalmente riconosciuti la primazia dell’accertamento interno deve cedere per dare corpo alla verità scientifica.
4.2. Va preliminarmente ricordato che, in coerenza con la premessa di cui al precedente capo 4.1., la consolidata giurisprudenza amministrativa, dalla quale il Collegio ritiene di non potersi discostare, nella materia in esame: i) esclude il potere sostitutivo di merito del Giudice amministrativo (e quindi del c.t.u. o verificatore); ii) acclara la minusvalenza delle certificazioni di parte e dei pareri pro veritate ; iii) sottolinea la necessità che il militare, ma lo stesso vale anche la polizia di stato, sia idoneo in modo incondizionato e che tale idoneità non consiste nel riconoscimento di uno stato patologico globale e permanente ma richiede che le complessive caratteristiche del soggetto corrispondano ai livelli richiesti per il buono e duraturo espletamento del servizio ( ex multis , Cons. Stato, IV, n. 5085/2015); iv) esclude che, in mancanza di specifica impugnazione, possano contestarsi le norme regolamentari e le direttive tecniche cui devono attenersi gli organi sanitati; v) ritiene irrilevanti i pregressi giudizi di idoneità psico-fisica (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. II, n. 8962/2024, Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1123 del 2023; sez. IV, 4429 del 2020, 1720 del 2020, 117 del 2020, 5615 del 2017).
Tanto premesso, nel caso in esame, uno dei principali rilievi dell’appellante riguarda l’errato peso – in tesi dello stesso - attribuito dalla C.M.I. di OM e poi anche dal Tribunale ad una serie di elementi di segno contrario alla inidoneità che sarebbero evincibili dalla documentazione medica e dalle perizie private fornite in sede di giudizio di revisione e che hanno attestato l’assenza di patologie psichiatriche e di scompensi patologici in atto.
Il Collegio rileva che taluni specifici documenti medici richiamati nel ricorso non risultano essere stati dimessi nel fascicolo processuale di primo grado (e neppure in appello) per cui ci si deve limitare, ai fini della richiesta verifica, a considerare il contenuto degli stessi per come riprodotto a stralci nei ricorsi e nel verbale della C.M.V. di Catanzaro, posto che su questo aspetto non risultano contestazioni da parte dell’amministrazione resistente, la quale a sua volta si è limitata a riportare sunti di colloqui e del test di Rorschach, mai prodotti e parimenti non contestati da controparte.
Il contenuto dei suddetti documenti citati dall’appellante, seppur attestano l’assenza di patologie psichiatriche e disturbi mentali, tuttavia, non è idoneo a far dubitare della legittimità del provvedimento di dimissione basata sul giudizio di inidoneità permanente al servizio di polizia espresso dalla C.M.I di OM sulla base di accertamenti di struttura specializzata, per il fatto che ai fini del suddetto giudizio “di non idoneità” non è necessario il riconoscimento di un vero e proprio stato patologico ma è sufficiente una personalità emotivamente non stabile (tratti personologici o caratteristiche psicologiche che non si presentano sotto forma di sindromi), come quelli concordemente ritenuti presenti in capo al ricorrente (anche la Commissione Medica di Catanzaro ha rilevato la presenza di “-OMISSIS-”) , ciò in considerazione dei difficoltosi compiti discendenti dall’impiego nelle forze di polizia che si occupano tra l’altro di ordine pubblico e di sicurezza ( ex multis , Cons. Stato, IV, n. 5085/2015, id. n. 3070/2017).
Per questa ragione è quindi sufficiente a legittimare il giudizio negativo, come già rilevato dal primo giudice, la carenza anche soltanto di alcune delle componenti attitudinali individuate nell’art. 4 del D.M. 198/2003, posto che anche sulla base della disciplina di settore devono sussistere (e permanere) tutti i requisiti di accesso.
Sotto il profilo normativo, si evidenzia che l’accertamento dell’idoneità del personale appartenente alla Polizia di Stato è disciplinato dal D.M. n. 198/2003, combinato con l’art. 46 della legge n. 121/1981 e l’art. 77 del D.P.R. n. 335/1982, secondo cui l’idoneità psico-fisica è accertata dai sanitari della Polizia di Stato o, a suo giudizio, da una Commissione Medica di cui al D.P.R. n. 461/2001.
L’accertamento di idoneità da parte della commissione medica di cui al D.P.R. 461/2001 è applicabile anche agli allievi aspiranti in costanza del corso di formazione il quale - seppur non dia luogo all’instaurazione di un rapporto di lavoro - dà comunque luogo ad un rapporto di formazione “in prova” finalizzato alla instaurazione di un futuro rapporto di servizio al quale alcuni istituti, in quanto compatibili, sono applicabili.
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 198/2003 rappresentano cause di non idoneità talune lesioni o infermità ascrivibili alle prime cinque categorie della tabella A annessa al D.P.R. n. 834/1981, in presenza delle quali il legislatore favorisce comunque, qualora la patologia lo consenta, il reimpiego del soggetto colpito in altri compiti. Infatti, all’art. 1 del D.P.R. 339/1982 è previsto che il personale giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti dal servizio, all’assolvimento dei compiti d’istituto può, a domanda essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
All’accertamento di alcune forme di inidoneità non consegue quindi la perdita del rapporto di lavoro (o per gli allievi aspiranti la perdita della possibilità di entrare nei ruoli) ma soltanto l’impossibilità di espletare le delicatissime funzioni di polizia, con possibile utilizzo delle armi. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente è stato giudicato idoneo per i ruoli civili dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre Amministrazioni dello Stato (vedasi verbale dell’11.1.2021 della C.M.I di OM).
Quanto all’impugnato giudizio di non idoneità al servizio di polizia, si evince invece che lo stesso è stato espresso in prima battuta dalla competente C.M.O. di Bari, sulla base di varie visite mediche e test psicodiagnostici di personalità e che i dubbi intervenuti in sede di revisione, in forza del giudizio parzialmente discordante emesso della C.M.V. di Catanzaro, basato sostanzialmente sulla accertata assenza di patologie psichiatriche, sono stati eliminati in seguito all’espletamento di ulteriori esami clinici e strumentali eseguiti dall’Ospedale Psichiatrico Militare Celio di OM che costituisce un polo ospedaliero di eccellenza specializzato nel campo delle Forze Armate.
Venendo qui in rilievo due giudizi tecnico-discrezionali specialistici sostanzialmente convergenti nel confermare la inidoneità assoluta al servizio di polizia, gli stessi, come detto sopra, non sono ulteriormente sindacabili nel merito né sostituibili da un diverso giudizio da questo Consiglio, posto che la verifica di legittimità ammessa in questa sede, alla quale correttamente si è attenuto il giudice di prime cure, è circoscritta alle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici o di metodologia, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, che a giudizio del Collegio non ricorrono nel caso sottoposto all’esame ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8962/2024, Cons. Stato, sez. VI n. 1889/2009).
E’ inoltre priva dei vizi censurati anche la statuizione, essendo la stessa in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, in cui il T.a.r. ha affermato che la possibilità per l’amministrazione di accertare i requisiti di idoneità al servizio non rimane limitata alla sola fase di instaurazione del rapporto (nella specie all’ammissione al corso) ma può essere per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, compiuta anche durante il rapporto (o del corso di formazione), attesa la necessità di verificare che detti requisiti permangano, in quanto i compiti cui è addetto il personale di Polizia (o il futuro personale in formazione) richiedono la sussistenza nel continuo di specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale (Cons. St., VI, n. 6882/2011; id., n. 7978/2010; id., n. 4794/2009).
A tale riguardo l’art. 2 del D.M. n. 198/2003, recante i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli prevede espressamente ”che l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica al servizio può essere accertata anche nel corso del rapporto di servizio, se ricorrono “specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio ”.
5. E’ privo di fondamento anche l’ottavo motivo, con cui si deduce l’omessa pronuncia sulla censura con cui era stata lamentata la violazione del legittimo affidamento sorto in seguito al superamento della fase concorsuale e del positivo percorso formativo.
Nel caso che occupa la condotta dell’amministrazione, come meglio evidenziato al punto che precede, è da ritenersi in radice legittima. In ogni caso non sorge alcun legittimo affidamento nei termini propugnati dall’appellante in seguito al superamento del concorso per l’accesso ai ruoli in esame, posto che le condizioni di idoneità al servizio di polizia accertate ai fini dell’ammissione al corso o al servizio devono permanere durante tutto il corso di formazione e anche in seguito all’instaurazione del rapporto di servizio, per cui, non ricorrendo l’esercizio di poteri amministrativi di revoca né di annullamento in autotutela, non sono applicabili i principi giurisprudenziali richiamati dall’appellante.
6. Il nono e ultimo motivo è rivolto contro i capi 10.5-10.5.1. e 105.2. della sentenza in cui il Tar ha motivato il rigetto del motivo con cui era stata dedotta l’illegittimità della decorrenza (retroattiva) della dimissione a far data dal 9.10.2019 e la conseguente illegittimità della richiesta di restituzione degli emolumenti percepiti e non spettanti durante il periodo dal 9.10.2019 al 28.2.2021.
6.1. Anche questo motivo non può essere condiviso. E’ da ritenersi corretto il decreto di dimissione del 18 febbraio 2021 nella parte in cui prevede la decorrenza degli effetti della dimissione dal 9.10.2019, ovvero dal giorno in cui è stata accertata dal medico dirigente l’inidoneità, seppur temporanea, al servizio di polizia per “ -OMISSIS- ”.
A favore di questa soluzione ermeneutica militano due elementi.
In primo luogo, l’inidoneità al servizio è stata confermata senza soluzione di continuità dalla C.M.O. di Bari nel verbale del 17.2.2020 e, inoltre, il corso è terminato in data 12.12.2019 e quindi molto prima della conclusione del procedimento di accertamento medico avviato in data 9.10.2019, data dalla quale il ricorrente è stato sempre ininterrottamente assente per una condizione personologica che nel corso del procedimento di accertamento medico collegiale si è rivelata essere non meramente transitoria ma permanente.
Ne consegue che non può assumere rilievo ai fini della corretta erogazione delle prestazioni patrimoniali, la circostanza che la CMO di Bari avesse fatto riferimento alla data del 17 febbraio 2020, in quanto costituisce un dato di fatto che, a far tempo dal 9 ottobre 2019, l’interessato non ha più prestato la propria attività, sicché la controprestazione, necessariamente avvinta da un nesso sinallagmatico con la prestazione, sarebbe erogata sine titulo e, quindi, sarebbe priva di causa.
7. Ritenendo di aver vagliato tutte le questioni rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., per i motivi sopra esposti, l’appello deve essere respinto.
8. Va da sé che, in relazione alle molteplici specificazioni e puntualizzazioni delle doglianze contenute nel ricorso in appello, il Collegio ha preso in considerazione, nella motivazione della presente sentenza, solo quelle ritenute pertinenti ai fini della definizione del giudizio, per cui i profili eventualmente non menzionati si intendono ritenuti privi di sostanziale interesse.
9. In considerazione della peculiarità e della complessità della vicenda contenziosa si ritiene tuttavia che sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Caponigro, Presidente FF
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Roberto Caponigro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.