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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/05/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. n. 349/2024 R. G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere
Maurizio Vilona Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con atto di citazione depositato in data 28.03.2024 da
, in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia presso il cui studio è legalmente domiciliato. appellante
contro
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Domenico Lammardo e Salvatore Cantelmi. appellato
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. n. 349/2024 R. G
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia emessa l' 1.3.2024 nel procedimento n.r.g. 11000/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“Voglia la Corte d'Appello adita in riforma dell'impugnata Ordinanza, in via principale ritenere e dichiarare infondata la proposta domanda e, conseguentemente, rigettarla, dichiarando, in via subordinata, l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese rifuse”.
PER PARTE APPELLATA:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riservate prove per interrogatorio formale e testi, Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia,
- Nel merito: confermare la decisione di respingendo l'impugnazione Parte_2 avversaria;
- Con vittoria di spese, e distrazione in favore del procuratore antistatario, per il
Pt_3
PER IL PROCURATORE GENERALE:
letti gli atti del proc. civ. n. 349/24 R.G., osserva: la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 19 lett. C dlgs 286/98 deve tenere conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria (v. Cass., 7842/21); sotto questo profilo, non può non rilevarsi che è pacifico che il richiedente abbia comunque cessato di vivere con il fratello da quando ha subito un grave incidente stradale (12.8.2022); da ciò discende che, pur dovendosi dare atto da un lato della durata del procedimento amministrativo, a fronte della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in data 26.11.2019, e dall'altro lato della riferibilità di tale cessazione ad una causa non dipendente dalla volontà del richiedente, la domanda (formulata sul presupposto della convivenza con il fratello) non poteva essere accolta;
va, poi, rilevato che al ricorrente è stato rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche, con validità fino al 15.9.2024, che adeguatamente lo tutela, in considerazione delle sue condizioni di salute;
non può, peraltro, dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto ha CP_1 richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'Art. 19 lett. C dlgs
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286/98; quanto alla pericolosità sociale, non risultano specifici elementi che ne dimostrino l'attualità; chiede, pertanto, che, in accoglimento dell'appello, la domanda proposta da CP_1
sia respinta.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 669 bis c.p.c. ed art. 5 D.Lgs.vo n. 150/2011, depositato in data 4.10.2022, parte ricorrente impugnava il provvedimento con il quale la Questura di Brescia aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera c) T.U.I. per l'assenza di convivenza con il fratello cittadino italiano e la presenza di condanne penali. A sostegno della sua richiesta esponeva che:
-la Questura di Brescia aveva emesso il decreto di rigetto violando le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, le quali, ove rispettate, avrebbero potuto evitare l'azione giudiziale consentendo all'Ufficio procedente di evitare l'errore che aveva condotto al diniego ingiustificato, in danno del ricorrente, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Nello specifico, contestava che il provvedimento di rigetto era fondato su “contestazioni a sorpresa”, differenti da quelle relative alla comunicazione ex art.10 bis l.241/90, che avevano reso impossibile contraddire e prendere posizione sulle motivazioni che avevano condotto al rigetto alla richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno.
-Il provvedimento impugnato era stato emesso in violazione dell'art.19 c.2 D.lgs 286/98, dell'art.13 c.1D.lgs 286/98, nonché dell'art.5 c.5 D.lgs 286/98 in relazione alla indicazione dei precedenti penali del ricorrente all'interno del decreto di rigetto, in quanto ai fini della valutazione della pericolosità del soggetto dovevano sussistere motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, che sono cosa diversa e più articolata rispetto alla esistenza dei meri precedenti penali (risalenti nel tempo). Era infatti necessario, in merito, valutare se lo straniero costituisse una minaccia concreta ed attuale, sufficientemente grave, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza dello Stato, prevalente rispetto ad ogni interesse confliggente.
-La Questura di Brescia era a conoscenza che il ricorrente conviveva con il fratello cittadino italiano, dato che la richiesta verteva su un rinnovo e non su un primo rilascio.
2. In data 28.02.2023 si costituiva in giudizio il chiedendo il Parte_1 rigetto del ricorso, con condanna alle spese di giudizio. Evidenziava la mancanza di sussistenza dei presupposti indispensabili per il rilascio di titolo di soggiorno per motivi familiari, anche per la comprovata e rilevante pericolosità sociale dello straniero.
3. Nel coso del procedimento il Giudice procedeva all'audizione del ricorrente, che affermava di essere arrivato in Italia nel 1991 e di aver sempre abitato con il fratello,
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cittadino italiano. Rappresentava altresì che tutta la sua famiglia viveva in Italia e che in caso di rimpatrio in Marocco nessuno avrebbe potuto assisterlo. Infatti, nelle more del procedimento, e precisamente in data 12.08.2022, il sig. era stato vittima di CP_1 un gravissimo incidente stradale a bordo della propria motocicletta che lo aveva costretto ad essere ricoverato presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII, prima in terapia intensiva e poi al reparto di riabilitazione specialistica. Venivano quindi sentiti i testimoni, i quali confermavano che aveva sempre CP_1 abitato con il fratello, e in particolare veniva sentita la sig.ra che Testimone_1 dichiarava di essere la compagna del ricorrente e di averlo ospitato a casa propria dopo che lo stesso era uscito dall'ospedale in quanto la casa che abitava insieme al fratello non era adeguata per i suoi spostamenti in carrozzina(specificava che si trattava di una casa molto piccola, senza ascensore e con una scala stretta e piccola). Confermava, in ogni caso di aver conosciuto i due fratelli da circa sette/otto anni e che essi abitavano insieme prima dell'incidente.
4. Nelle more del giudizio, in data 6 settembre 2024 l'Amministrazione depositava nota del 27 luglio della Questura di Brescia, con allegata comunicazione del Comando di Polizia Locale del Comune di Pontoglio, nella quale veniva rilevato come, a seguito di eseguito sopralluogo, risultasse confermata la presenza del ricorrente presso abitazione di , in Pontoglio, Via Leone XIII n. 1, Testimone_1 rappresentando, altresì, come da accertamenti svolti presso l'Ufficio anagrafe del Comune, sarebbe risultata la presentazione della dichiarazione di “convivenza di fatto” dello straniero con la stessa. In data 25 settembre 2023 l'Amministrazione depositava, quindi, nota 21 settembre 2024 della Questura di Brescia, mediante la quale veniva evidenziato come, a fronte di rilascio, da parte del Comune di Pontoglio, di certificato di convivenza di fatto del ricorrente con cittadina italiana, all'Ente fosse stato rappresentato, da un lato che a quel momento lo straniero non era titolare di alcun titolo di soggiorno e, d'altro lato, come fosse in produzione e stampa permesso di soggiorno per cure mediche, ex art. 19, comma 2, lett. d) D.Lg.svo n. 286/1998, valido sino al 15 settembre 2024. Infine, in vista dell'udienza del 28 febbraio 2024, in data 21 febbraio 2024 l'Amministrazione procedeva, altresì, a deposito di note scritte, unitamente a copia della comunicazione della Questura di Brescia 8 febbraio 2024 dalla quale emergeva come il titolo di soggiorno per cure mediche emesso in favore del ricorrente, con validità sino al 15 settembre 2024 – di cui l'Amministrazione aveva preannunciato emissione con comunicazione 21 settembre 2023 già precedentemente prodotta in giudizio - non fosse stato, dallo stesso, ritirato. Con le medesime note scritte veniva, peraltro, sottolineato come risultasse venuto meno l'interesse di controparte alla domanda, ritenendo cessata la materia del contendere, e chiedendone, pertanto, relativa dichiarazione, con compensazione delle spese di giudizio.
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Parte ricorrente, invece, insisteva nell'accoglimento del ricorso per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 c. 2 lett. c TUI.
5. Il Tribunale di Brescia con ordinanza depositata in data 1.3.2024, in accoglimento del ricorso presentato da , ha dichiarato il diritto del ricorrente al rilascio CP_1 del permesso di soggiorno negato con il provvedimento impugnato, compensando le spese di lite tra le parti. Il Giudice di Primo grado ha osservato nel merito:
- dall'esame dei testimoni indicati sopra e, in particolare, di quelli “distanti” dal ricorrente ( e ) è emerso che il ricorrente, che conviveva con il Per_1 Persona_2 fratello, attualmente vive con Si tratta di dati che, per il loro Testimone_1 numero, la loro convergenza e il contesto giudiziale nel quale sono stati reperiti, meritano maggior apprezzamento ai fini della ricostruzione dei fatti rispetto agli elementi emergenti dagli atti redatti in via unilaterale dall'autorità nel corso del procedimento amministrativo. La differente identità del convivente non comporta un'inammissibile modifica del diritto oggetto del processo che non è caratterizzato da tale profilo soggettivo
- Dal testo normativo dell'art. 4 comma 3 terzo e quinto periodo D. Lgs n. 286/1998 e dall'art. 5 bis commi 5 e 5 bis emerge che la pericolosità dello straniero, ipotizzata dalla commissione di reati, vada bilanciata con la tutela della vita familiare (rilevante anche ai sensi dell'articolo 8 c.e.d.u.). Considerato che alla base della domanda ai sensi dell'articolo 19 TUI vi è la coesione familiare (con il fratello prima e con ora) è necessario verificare se Testimone_1 dalle condanne o da altre circostanze possa affermarsi che il ricorrente costituisca un pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (come previsto dall'articolo 5 bis comma 5 bis citato). Sul punto ha ritenuto rilevanti i seguenti profili:
- i fatti oggetto delle condanne sono stati commessi dal 2003 al 2013;
- non sono stati commessi in seguito altri illeciti;
- il ricorrente ha svolto nel corso del tempo lecite attività lavorative.
Oltre a ciò, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente conviveva da apprezzabile tempo con una cittadina italiana con la quale aveva una relazione sentimentale dal 2021. Ha ritenuto che tali elementi che non evidenziavano continuità sino a tempi recenti non erano sufficienti per ipotizzare che il ricorrente potesse in futuro reiterare i reati. In ogni caso, ferma la loro gravità, riteneva possibile dubitare che i fatti potessero costituire una minaccia per la “sicurezza dello Stato”, alludendo quest'ultima espressione a una offensività maggiore rispetto a quella ordinaria insita in reati che coinvolgono singole persone e non la collettività o la personalità dello Stato.
6. Avverso tale ordinanza il ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione depositato il 28.03.2024, chiedendo in via principale di ritenere e dichiarare
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infondata la proposta domanda e , conseguentemente, rigettarla, dichiarando in via subordinata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
7. Con memoria depositata in data 16.04.2024, ha chiesto di respingere CP_1
l'appello confermando l'ordinanza del Tribunale di Brescia dell'1.03.2024, con vittoria di spese, in favore del procuratore antistatario per il grado di appello.
8. La prima udienza di trattazione avanti al consigliere istruttore si è svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc e le parti entro il termine assegnato hanno depositato note di udienza con cui hanno chiesto la rimessione della causa al collegio per la decisone. Con provvedimento del 16 luglio 2024, il Consigliere istruttore, visto l'art. 352 c.p.c., ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisone in data10.2.2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
9. Le parti hanno depositato nei termini comparse conclusionali e memorie di replica insistendo nell'accoglimento delle proprie conclusioni come in epigrafe riportate. Depositate note per l'udienza del 10.12.2024, la Corte ha assunto la decisione nella camera di consiglio tenuta in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Il lamenta che il Tribunale nell'impugnata ordinanza non Parte_1 abbia rilevato che, in ogni caso, all'esito dell'istruttoria era emerso che la convivenza dell'odierno appellato con il fratello, cittadino italiano, presso abitazione ubicata in Comune di Pontoglio, Vicolo Quarterazzo n. 24, è risultata smentita, innanzitutto a fronte di quanto emerso dalle dichiarazioni rese, in sede istruttoria, da Tes_2
in relazione al fatto che il cittadino extra-comunitario risulterebbe
[...] dimorante, presso la abitazione della compagna in Pontoglio, Via Leone XXIII n. 1, da aprile 2023. Ne consegue, secondo parte appellante, che erronee si appalesano le osservazioni svolte dal Giudice di prime cure in relazione al fatto che la differente identità del convivente non comporterebbe “inammissibile modifica del diritto oggetto di processo”, in quanto “non caratterizzato da tale profilo soggettivo”. Infatti, il evidenzia che non solo la domanda di parte ricorrente si sia Parte_1 fondata su specifica allegazione circa sussistenza dei presupposti indispensabili per ottenere rinnovo di titolo di soggiorno già precedentemente detenuto, proprio in ragione di convivenza, dello straniero, con il fratello, cittadino italiano, ma essendo questo il fatto allegato a fondamento dell'azionata pretesa, non risulta possibile valutarne altro – diverso ed in alcun modo allegato – che ne comporta, a tutti gli effetti, modifica. Ciò richiede, peraltro, necessaria verifica, anche in sede giudiziale, di ulteriori elementi indispensabili ai fini dell'accertamento di diritto a conseguimento di titolo di soggiorno, quali l'idoneità dell'alloggio del familiare
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indicato e comprovato come convivente, nonché la disponibilità, in capo ad esso, di reddito sufficiente, che comunque il Giudice deve valutare, sulla scorta dei parametri a tal fine espressamente disciplinati dalla normativa di riferimento, nel caso di specie in alcun modo esaminati. Rileva, inoltre, che la decisione risulta erronea non solo in ragione della ravvisata idoneità, al fine dell'accoglimento della domanda, della pur rilevata “differente identità del convivente”, ma in quanto tale persona, benché cittadina italiana, non rientra, in alcun modo, tra i soggetti specificatamente identificati dall'art. 19, comma 2, lett. c) D.Lgs.vo n. 286/1998, non essendo né parente entro il secondo grado dello straniero, né coniuge dello stesso, non risultando, conseguentemente, la richiamata convivenza, elemento comunque positivamente valutabile al fine della sussistenza della condizione di inespellibilità prevista dalla richiamata norma, consentendo rinnovo di titolo di soggiorno ex art. 28 D.P.R. n. 672/1999. Sottolinea ancora la genericità di quanto da ella affermato definendo il rapporto tra lei e CP_1
“storia” intrapresa negli ultimi due anni e rileva come l'invito, sulla scorta di quanto affermato da quest'ultima, sia unicamente in rapporto di “amicizia” con persona in condizione di handicap, comportando, tale circostanza, mera condizione di coabitazione - essendo, palesemente, volta ad ovviarne a temporanea situazione di difficoltà per inidoneità del relativo alloggio - deve ritenersi, in ogni caso, non solo esclusa la sussistenza di un legame familiare specificamente tutelato dalle disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) D.Lgs.vo n. 286/1998, bensì, qualsivoglia necessità di valutazione comparativa dei contrapposti interessi, a fronte di rilevante pericolosità dello straniero, del tutto confermata dalle non contestate emergenze in ordine a plurimi precedenti penali e pesanti condanne in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a suo carico, anche in anni successivi all'anno 2013. Evidenzia che la tipologia di reati in relazione ai quali lo straniero è stato denunciato, o per i quali è stato condannato, diversamente da quanto genericamente affermato dal Tribunale, sono sintomo di minaccia per la collettività, non comportando, come asserito, “mero coinvolgimento di singole persone”. Infine, in relazione al mancato ritiro da parte dell'appellato di titolo di soggiorno per
“cure mediche” ritiene che il Tribunale avrebbe potuto pronunciarsi dichiarando la cessazione della materia del contendere, considerata la condizione medica in cui lo stesso verserebbe.
11. Di contro, parte appellata rileva che il Tribunale correttamente ha applicato la normativa sottesa alla materia in quanto in primo luogo, sia l'art.19 c.2 lett. d) bis TUI (permesso che, nelle more del procedimento, venne concesso all'appellato, motu proprio dalla PA) che l'art.19 c.2 lett. c) TUI (che – di contro – è stato riconosciuto come spettante al sig. ), sono caratterizzati dalla stessa fondamentale premessa: si CP_1 tratta di permessi di soggiorno a seguito di un divieto di espulsione. Sottolinea che dalla normativa si evince chiaramente la ratio del legislatore di porre come unico elemento di valutazione il dato obiettivo della convivenza con il parente entro il
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secondo grado, senza che sia concessa la facoltà della PA di sindacare quali siano i risvolti interiori o gli elementi psicologici del richiedente. Dunque, lo straniero che sia parente di secondo grado di un cittadino italiano e conviva con il medesimo (ovvero che versi nelle condizioni di salute di cui al comma 2 lett. d bis), per ciò solo, ed indipendentemente dal possesso di un qualsivoglia permesso di soggiorno, è inespellibile, purché sia in grado di rappresentare all'Autorità Amministrativa la di lui condizione nel caso in cui venga sottoposto a controllo sul Territorio Nazionale;
a differenza della situazione ordinaria ove la mancata concessione del titolo di soggiorno impedisce la regolare permanenza sul Territorio Nazionale.
Specifica che una volta data prova della convivenza di in Italia, con la compagna CP_1 cittadina italiana (all'epoca del rilascio del titolo) o con il fratello cittadino italiano (all'epoca della presentazione della domanda), restava verificare se fosse CP_1 meritevole di rilascio del titolo di soggiorno ex art. 19 c2 lett c) TUI. In tale contesto evidenzia che se si guarda (come impone la CGUE) alla situazione in essere al momento della presentazione della domanda, ovviamente, il sig. ha il CP_1 diritto all'ottenimento del soggiorno, sicché, correttamente, il Tribunale ha accolto il Contr ricorso sotto il profilo del diritto al permesso ex art. 19 c.2 lett. c) (anche se avrebbe potuto specificare che il ricorso veniva accolto in quanto dimostrata sussistente la convivenza con il fratello all'epoca della presentazione della domanda). Eventualmente, una volta consegnato il titolo di soggiorno, sarebbe stata facoltà della Questura opporre, con l'avvio di un differente e nuovo procedimento, la ritenuta carenza del requisito della persistenza della convivenza con il fratello sig. CP_3 sulla base del (temporaneo, e cagionato da un evento certamente non voluto dal sig.
) forzato abbandono dell'alloggio di vicolo Quarterazzo, allo stato non più CP_1 idoneo ad ospitare un disabile grave, in attesa di reperire un altro ed idoneo immobile con cui vivere con il fratello. In ogni caso evidenzia che proprio solo e soltanto a causa dell'ingiustificato ed ingiustificabile ritardo nella conclusione di un procedimento riguardante un permesso di soggiorno di una banalità estrema (si tenga conto che la Questura, ha aspettato due anni per fare gli accertamenti – dal 2019, data di presentazione della domanda, al 2021, data degli accertamenti dei CC –), durante i quali il sig. ha sempre CP_1 continuato a convivere con il proprio fratello (all'uopo i carabinieri non dichiarano di non aver rinvenuto in casa l'appellato, ma di non aver trovato nessuno, sicché non si può considerare un accertamento negativo), si è trovato impossibilitato a convivere con il proprio fratello, a causa di un gravissimo sinistro di cui è stato vittima nell'agosto 2022, e che lo ha costretto su di una sedia a rotelle, sicché non poteva più abitare (temporaneamente) l'immobile (una mansarda), inadatto ad un soggetto paraplegico, tant'è che – come dichiarato dalla teste con cui conviveva, si è Tes_1 trasferito dalla compagna in attesa di reperire un immobile privo di barriere architettoniche.
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12. La Corte ritiene che fosse illegittimo il provvedimento con il quale la di CP_4
Brescia aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera c) T.U.I. per l'assenza di convivenza con il fratello cittadino italiano e la presenza di condanne penali, pur se, successivamente, sono venuti meno i presupposti per l'ottenimento di quel titolo di soggiorno per essere cessata, da agosto 2022, la convivenza tra i fratelli e quindi, limitatamente a questo profilo, il relativo motivo di appello risulta fondato. Va premesso che i fatti sopravvenuti, siano essi favorevoli che sfavorevoli per l'interessato, devono essere in ogni fase sempre valutati. Non spetta, peraltro, alla Autorità Giudiziaria valutare la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento di un diverso titolo di soggiorno rispetto a quello originario, valutazione che dovrà essere effettuata nuovamente dalla Amministrazione. Si evidenzia che è pacifico che in passato il signor convivesse con il fratello Pt_4 cittadino italiano, tanto è vero che in data 26.11.2019 aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno già rilasciato per quel titolo (permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 c. 2 lett. c del D.Lvo 286/98 e 28 c. 1 lett b del dpr 394/99 in quanto convivente con il fratello cittadino italiano CP_3 nato il [...] a [...]).
[...]
Il Questore della Provincia di Brescia, con provvedimento del 30.5.2022 (quindi circa due anni e mezzo dopo) decretava il diniego della richiesta, motivato dal fatto che l'interessato aveva prodotto un certificato di residenza comune tra i fratelli ma che, a seguito di un accesso dei Carabinieri di Chiari del 22.4.2021 “l'appartamento di vicolo Quarterazzo 24 risultava chiuso e veniva riscontrata la presenza di numerosa corrispondenza all'interno della cassetta postale”. Evidenziava, infine, che l'interessato aveva subito plurime condanne per reati inerenti gli stupefacenti (6.10.2006 Corte di Appello di Brescia;
23.10.2013 Tribunale di Bergamo;
18.4.2014 Tribunale di Bergamo;
31.3.2016 Tribunale di Bergamo;
1.2.2018 Tribunale di Brescia) e risultava inoltre iscritto un altro procedimento penale con notifica avviso conclusione indagini preliminari del 16.12.20211.
Risulta dal certificato prodotto da in primo grado che alla data del 19.8.2022 lo CP_1 stesso era ancora ricoverato in ospedale a seguito del grave incidente stradale di cui era stato vittima il 12.8.2022. Nella cartella clinica si indica il recapito del fratello e si indica la comune residenza. Dall'esame dei documenti di causa emerge che all'epoca della presentazione della domanda ma anche della emissione del provvedimento di diniego, l'interessato Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
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conviveva con il fratello cittadino italiano né, del resto, appare sufficiente l'unico accesso presso la abitazione per affermare il contrario. Già questa Corte ha avuto modo di affermare che, soprattutto nei casi di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari, la situazione di fatto (in relazione alla convivenza o meno) deve essere approfondita con maggiore accuratezza rispetto ad un semplice sopralluogo. Dunque, sia al momento della presentazione della domanda che al momento della emissione del provvedimento proseguiva la convivenza del signor con il fratello CP_1 cittadino italiano, convivenza peraltro venuta meno successivamente all'emissione del provvedimento a causa del grave incidente di cui l'interessato è stato vittima.
Non si condivide la motivazione del primo giudice secondo cui la differente identità del convivente (il fratello prima e la compagna, cittadina italiana, poi) non comporta il venir meno dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno. Infatti, è competenza della Amministrazione (e non della Autorità Giudiziaria) revocare l'originario titolo e valutare l'emissione di altro titolo coerente con la situazione attuale dell'interessato. In relazione alla dedotta pericolosità sociale del signor , la Corte, allo stato, CP_1 condivide la valutazione espressa dal Tribunale;
infatti, nel bilanciamento che necessariamente deve essere effettuato, rispetto ai reati (risalenti) occorre dare oggi la prevalenza ai legami familiari, alla lunga permanenza in Italia dell'interessato e alle sue attuali condizioni di salute, salvo rivalutare la sua pericolosità alla luce dell'esito dell'ultimo procedimento, non ancora definito e relativo a fatti risalenti al 2016 ma particolarmente gravi. In conclusione, va dato atto della illegittimità del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Brescia il 30 maggio 2022 e notificato il 6 luglio 2022 con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, pur dovendosi al contempo affermare che sono successivamente venuti meno i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari legati alla convivenza con fratello cittadino italiano, salva una nuova valutazione, da parte della amministrazione, della sussistenza dei presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno ad altro titolo. L'esito del giudizio comporta la compensazione delle spese tra le parti anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente provvedendo sull'appello proposto dal
[...]
, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Parte_1
Stato avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia in data 1.3.2024 nel procedimento n.r.g. 11000/2022, sentito il P.G., nel contraddittorio delle parti, in riforma dell'ordinanza impugnata
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- DICHIARA la illegittimità del provvedimento emesso dal Questore della di Parte_5
Brescia il 30 maggio 2022 e notificato il 6 luglio 2022 con cui è stata rigettata l'istanza proposta da di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi CP_1 familiari per la convivenza con il fratello cittadino italiano;
- ACCERTA che sono successivamente venuti meno i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari relativi alla convivenza con fratello cittadino italiano;
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio
Brescia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2024
Il Presidente est. Maria Grazia Domanico
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “per i reati di cui agli artt. 99, 110 C.P. e art. 73 comma 4 e 80 D.P.R. 309/90 poiché “in concorso tra loro e senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 della stessa legge … organizzava e gestiva l'importazione di Kg 124 di sostanza stupefacente del tipo hashish dalla Spagna all'Italia con il concorso dei corrieri spagnoli ….. e dei corrieri italiani CP_1
e … (incaricati di ricevere il carico in Italia e poi trasportarlo verso la sua destinazione
[...] finale), nonché con il concorso di..., quale finanziatore del denaro necessario a pagare la partita di stupefacenti. Con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per tutti. In provincia di Brescia e Spagna sino al 08/03/2016 (data del sequestro).” 9
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composta dai signori Magistrati:
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Maurizio Vilona Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con atto di citazione depositato in data 28.03.2024 da
, in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia presso il cui studio è legalmente domiciliato. appellante
contro
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso dagli CP_1
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con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“Voglia la Corte d'Appello adita in riforma dell'impugnata Ordinanza, in via principale ritenere e dichiarare infondata la proposta domanda e, conseguentemente, rigettarla, dichiarando, in via subordinata, l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese rifuse”.
PER PARTE APPELLATA:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riservate prove per interrogatorio formale e testi, Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia,
- Nel merito: confermare la decisione di respingendo l'impugnazione Parte_2 avversaria;
- Con vittoria di spese, e distrazione in favore del procuratore antistatario, per il
Pt_3
PER IL PROCURATORE GENERALE:
letti gli atti del proc. civ. n. 349/24 R.G., osserva: la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 19 lett. C dlgs 286/98 deve tenere conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria (v. Cass., 7842/21); sotto questo profilo, non può non rilevarsi che è pacifico che il richiedente abbia comunque cessato di vivere con il fratello da quando ha subito un grave incidente stradale (12.8.2022); da ciò discende che, pur dovendosi dare atto da un lato della durata del procedimento amministrativo, a fronte della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in data 26.11.2019, e dall'altro lato della riferibilità di tale cessazione ad una causa non dipendente dalla volontà del richiedente, la domanda (formulata sul presupposto della convivenza con il fratello) non poteva essere accolta;
va, poi, rilevato che al ricorrente è stato rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche, con validità fino al 15.9.2024, che adeguatamente lo tutela, in considerazione delle sue condizioni di salute;
non può, peraltro, dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto ha CP_1 richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'Art. 19 lett. C dlgs
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Proc. n. 349/2024 R. G
286/98; quanto alla pericolosità sociale, non risultano specifici elementi che ne dimostrino l'attualità; chiede, pertanto, che, in accoglimento dell'appello, la domanda proposta da CP_1
sia respinta.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 669 bis c.p.c. ed art. 5 D.Lgs.vo n. 150/2011, depositato in data 4.10.2022, parte ricorrente impugnava il provvedimento con il quale la Questura di Brescia aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera c) T.U.I. per l'assenza di convivenza con il fratello cittadino italiano e la presenza di condanne penali. A sostegno della sua richiesta esponeva che:
-la Questura di Brescia aveva emesso il decreto di rigetto violando le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, le quali, ove rispettate, avrebbero potuto evitare l'azione giudiziale consentendo all'Ufficio procedente di evitare l'errore che aveva condotto al diniego ingiustificato, in danno del ricorrente, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Nello specifico, contestava che il provvedimento di rigetto era fondato su “contestazioni a sorpresa”, differenti da quelle relative alla comunicazione ex art.10 bis l.241/90, che avevano reso impossibile contraddire e prendere posizione sulle motivazioni che avevano condotto al rigetto alla richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno.
-Il provvedimento impugnato era stato emesso in violazione dell'art.19 c.2 D.lgs 286/98, dell'art.13 c.1D.lgs 286/98, nonché dell'art.5 c.5 D.lgs 286/98 in relazione alla indicazione dei precedenti penali del ricorrente all'interno del decreto di rigetto, in quanto ai fini della valutazione della pericolosità del soggetto dovevano sussistere motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, che sono cosa diversa e più articolata rispetto alla esistenza dei meri precedenti penali (risalenti nel tempo). Era infatti necessario, in merito, valutare se lo straniero costituisse una minaccia concreta ed attuale, sufficientemente grave, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza dello Stato, prevalente rispetto ad ogni interesse confliggente.
-La Questura di Brescia era a conoscenza che il ricorrente conviveva con il fratello cittadino italiano, dato che la richiesta verteva su un rinnovo e non su un primo rilascio.
2. In data 28.02.2023 si costituiva in giudizio il chiedendo il Parte_1 rigetto del ricorso, con condanna alle spese di giudizio. Evidenziava la mancanza di sussistenza dei presupposti indispensabili per il rilascio di titolo di soggiorno per motivi familiari, anche per la comprovata e rilevante pericolosità sociale dello straniero.
3. Nel coso del procedimento il Giudice procedeva all'audizione del ricorrente, che affermava di essere arrivato in Italia nel 1991 e di aver sempre abitato con il fratello,
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cittadino italiano. Rappresentava altresì che tutta la sua famiglia viveva in Italia e che in caso di rimpatrio in Marocco nessuno avrebbe potuto assisterlo. Infatti, nelle more del procedimento, e precisamente in data 12.08.2022, il sig. era stato vittima di CP_1 un gravissimo incidente stradale a bordo della propria motocicletta che lo aveva costretto ad essere ricoverato presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII, prima in terapia intensiva e poi al reparto di riabilitazione specialistica. Venivano quindi sentiti i testimoni, i quali confermavano che aveva sempre CP_1 abitato con il fratello, e in particolare veniva sentita la sig.ra che Testimone_1 dichiarava di essere la compagna del ricorrente e di averlo ospitato a casa propria dopo che lo stesso era uscito dall'ospedale in quanto la casa che abitava insieme al fratello non era adeguata per i suoi spostamenti in carrozzina(specificava che si trattava di una casa molto piccola, senza ascensore e con una scala stretta e piccola). Confermava, in ogni caso di aver conosciuto i due fratelli da circa sette/otto anni e che essi abitavano insieme prima dell'incidente.
4. Nelle more del giudizio, in data 6 settembre 2024 l'Amministrazione depositava nota del 27 luglio della Questura di Brescia, con allegata comunicazione del Comando di Polizia Locale del Comune di Pontoglio, nella quale veniva rilevato come, a seguito di eseguito sopralluogo, risultasse confermata la presenza del ricorrente presso abitazione di , in Pontoglio, Via Leone XIII n. 1, Testimone_1 rappresentando, altresì, come da accertamenti svolti presso l'Ufficio anagrafe del Comune, sarebbe risultata la presentazione della dichiarazione di “convivenza di fatto” dello straniero con la stessa. In data 25 settembre 2023 l'Amministrazione depositava, quindi, nota 21 settembre 2024 della Questura di Brescia, mediante la quale veniva evidenziato come, a fronte di rilascio, da parte del Comune di Pontoglio, di certificato di convivenza di fatto del ricorrente con cittadina italiana, all'Ente fosse stato rappresentato, da un lato che a quel momento lo straniero non era titolare di alcun titolo di soggiorno e, d'altro lato, come fosse in produzione e stampa permesso di soggiorno per cure mediche, ex art. 19, comma 2, lett. d) D.Lg.svo n. 286/1998, valido sino al 15 settembre 2024. Infine, in vista dell'udienza del 28 febbraio 2024, in data 21 febbraio 2024 l'Amministrazione procedeva, altresì, a deposito di note scritte, unitamente a copia della comunicazione della Questura di Brescia 8 febbraio 2024 dalla quale emergeva come il titolo di soggiorno per cure mediche emesso in favore del ricorrente, con validità sino al 15 settembre 2024 – di cui l'Amministrazione aveva preannunciato emissione con comunicazione 21 settembre 2023 già precedentemente prodotta in giudizio - non fosse stato, dallo stesso, ritirato. Con le medesime note scritte veniva, peraltro, sottolineato come risultasse venuto meno l'interesse di controparte alla domanda, ritenendo cessata la materia del contendere, e chiedendone, pertanto, relativa dichiarazione, con compensazione delle spese di giudizio.
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Parte ricorrente, invece, insisteva nell'accoglimento del ricorso per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 c. 2 lett. c TUI.
5. Il Tribunale di Brescia con ordinanza depositata in data 1.3.2024, in accoglimento del ricorso presentato da , ha dichiarato il diritto del ricorrente al rilascio CP_1 del permesso di soggiorno negato con il provvedimento impugnato, compensando le spese di lite tra le parti. Il Giudice di Primo grado ha osservato nel merito:
- dall'esame dei testimoni indicati sopra e, in particolare, di quelli “distanti” dal ricorrente ( e ) è emerso che il ricorrente, che conviveva con il Per_1 Persona_2 fratello, attualmente vive con Si tratta di dati che, per il loro Testimone_1 numero, la loro convergenza e il contesto giudiziale nel quale sono stati reperiti, meritano maggior apprezzamento ai fini della ricostruzione dei fatti rispetto agli elementi emergenti dagli atti redatti in via unilaterale dall'autorità nel corso del procedimento amministrativo. La differente identità del convivente non comporta un'inammissibile modifica del diritto oggetto del processo che non è caratterizzato da tale profilo soggettivo
- Dal testo normativo dell'art. 4 comma 3 terzo e quinto periodo D. Lgs n. 286/1998 e dall'art. 5 bis commi 5 e 5 bis emerge che la pericolosità dello straniero, ipotizzata dalla commissione di reati, vada bilanciata con la tutela della vita familiare (rilevante anche ai sensi dell'articolo 8 c.e.d.u.). Considerato che alla base della domanda ai sensi dell'articolo 19 TUI vi è la coesione familiare (con il fratello prima e con ora) è necessario verificare se Testimone_1 dalle condanne o da altre circostanze possa affermarsi che il ricorrente costituisca un pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (come previsto dall'articolo 5 bis comma 5 bis citato). Sul punto ha ritenuto rilevanti i seguenti profili:
- i fatti oggetto delle condanne sono stati commessi dal 2003 al 2013;
- non sono stati commessi in seguito altri illeciti;
- il ricorrente ha svolto nel corso del tempo lecite attività lavorative.
Oltre a ciò, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente conviveva da apprezzabile tempo con una cittadina italiana con la quale aveva una relazione sentimentale dal 2021. Ha ritenuto che tali elementi che non evidenziavano continuità sino a tempi recenti non erano sufficienti per ipotizzare che il ricorrente potesse in futuro reiterare i reati. In ogni caso, ferma la loro gravità, riteneva possibile dubitare che i fatti potessero costituire una minaccia per la “sicurezza dello Stato”, alludendo quest'ultima espressione a una offensività maggiore rispetto a quella ordinaria insita in reati che coinvolgono singole persone e non la collettività o la personalità dello Stato.
6. Avverso tale ordinanza il ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione depositato il 28.03.2024, chiedendo in via principale di ritenere e dichiarare
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infondata la proposta domanda e , conseguentemente, rigettarla, dichiarando in via subordinata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
7. Con memoria depositata in data 16.04.2024, ha chiesto di respingere CP_1
l'appello confermando l'ordinanza del Tribunale di Brescia dell'1.03.2024, con vittoria di spese, in favore del procuratore antistatario per il grado di appello.
8. La prima udienza di trattazione avanti al consigliere istruttore si è svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc e le parti entro il termine assegnato hanno depositato note di udienza con cui hanno chiesto la rimessione della causa al collegio per la decisone. Con provvedimento del 16 luglio 2024, il Consigliere istruttore, visto l'art. 352 c.p.c., ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisone in data10.2.2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
9. Le parti hanno depositato nei termini comparse conclusionali e memorie di replica insistendo nell'accoglimento delle proprie conclusioni come in epigrafe riportate. Depositate note per l'udienza del 10.12.2024, la Corte ha assunto la decisione nella camera di consiglio tenuta in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Il lamenta che il Tribunale nell'impugnata ordinanza non Parte_1 abbia rilevato che, in ogni caso, all'esito dell'istruttoria era emerso che la convivenza dell'odierno appellato con il fratello, cittadino italiano, presso abitazione ubicata in Comune di Pontoglio, Vicolo Quarterazzo n. 24, è risultata smentita, innanzitutto a fronte di quanto emerso dalle dichiarazioni rese, in sede istruttoria, da Tes_2
in relazione al fatto che il cittadino extra-comunitario risulterebbe
[...] dimorante, presso la abitazione della compagna in Pontoglio, Via Leone XXIII n. 1, da aprile 2023. Ne consegue, secondo parte appellante, che erronee si appalesano le osservazioni svolte dal Giudice di prime cure in relazione al fatto che la differente identità del convivente non comporterebbe “inammissibile modifica del diritto oggetto di processo”, in quanto “non caratterizzato da tale profilo soggettivo”. Infatti, il evidenzia che non solo la domanda di parte ricorrente si sia Parte_1 fondata su specifica allegazione circa sussistenza dei presupposti indispensabili per ottenere rinnovo di titolo di soggiorno già precedentemente detenuto, proprio in ragione di convivenza, dello straniero, con il fratello, cittadino italiano, ma essendo questo il fatto allegato a fondamento dell'azionata pretesa, non risulta possibile valutarne altro – diverso ed in alcun modo allegato – che ne comporta, a tutti gli effetti, modifica. Ciò richiede, peraltro, necessaria verifica, anche in sede giudiziale, di ulteriori elementi indispensabili ai fini dell'accertamento di diritto a conseguimento di titolo di soggiorno, quali l'idoneità dell'alloggio del familiare
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indicato e comprovato come convivente, nonché la disponibilità, in capo ad esso, di reddito sufficiente, che comunque il Giudice deve valutare, sulla scorta dei parametri a tal fine espressamente disciplinati dalla normativa di riferimento, nel caso di specie in alcun modo esaminati. Rileva, inoltre, che la decisione risulta erronea non solo in ragione della ravvisata idoneità, al fine dell'accoglimento della domanda, della pur rilevata “differente identità del convivente”, ma in quanto tale persona, benché cittadina italiana, non rientra, in alcun modo, tra i soggetti specificatamente identificati dall'art. 19, comma 2, lett. c) D.Lgs.vo n. 286/1998, non essendo né parente entro il secondo grado dello straniero, né coniuge dello stesso, non risultando, conseguentemente, la richiamata convivenza, elemento comunque positivamente valutabile al fine della sussistenza della condizione di inespellibilità prevista dalla richiamata norma, consentendo rinnovo di titolo di soggiorno ex art. 28 D.P.R. n. 672/1999. Sottolinea ancora la genericità di quanto da ella affermato definendo il rapporto tra lei e CP_1
“storia” intrapresa negli ultimi due anni e rileva come l'invito, sulla scorta di quanto affermato da quest'ultima, sia unicamente in rapporto di “amicizia” con persona in condizione di handicap, comportando, tale circostanza, mera condizione di coabitazione - essendo, palesemente, volta ad ovviarne a temporanea situazione di difficoltà per inidoneità del relativo alloggio - deve ritenersi, in ogni caso, non solo esclusa la sussistenza di un legame familiare specificamente tutelato dalle disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) D.Lgs.vo n. 286/1998, bensì, qualsivoglia necessità di valutazione comparativa dei contrapposti interessi, a fronte di rilevante pericolosità dello straniero, del tutto confermata dalle non contestate emergenze in ordine a plurimi precedenti penali e pesanti condanne in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a suo carico, anche in anni successivi all'anno 2013. Evidenzia che la tipologia di reati in relazione ai quali lo straniero è stato denunciato, o per i quali è stato condannato, diversamente da quanto genericamente affermato dal Tribunale, sono sintomo di minaccia per la collettività, non comportando, come asserito, “mero coinvolgimento di singole persone”. Infine, in relazione al mancato ritiro da parte dell'appellato di titolo di soggiorno per
“cure mediche” ritiene che il Tribunale avrebbe potuto pronunciarsi dichiarando la cessazione della materia del contendere, considerata la condizione medica in cui lo stesso verserebbe.
11. Di contro, parte appellata rileva che il Tribunale correttamente ha applicato la normativa sottesa alla materia in quanto in primo luogo, sia l'art.19 c.2 lett. d) bis TUI (permesso che, nelle more del procedimento, venne concesso all'appellato, motu proprio dalla PA) che l'art.19 c.2 lett. c) TUI (che – di contro – è stato riconosciuto come spettante al sig. ), sono caratterizzati dalla stessa fondamentale premessa: si CP_1 tratta di permessi di soggiorno a seguito di un divieto di espulsione. Sottolinea che dalla normativa si evince chiaramente la ratio del legislatore di porre come unico elemento di valutazione il dato obiettivo della convivenza con il parente entro il
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secondo grado, senza che sia concessa la facoltà della PA di sindacare quali siano i risvolti interiori o gli elementi psicologici del richiedente. Dunque, lo straniero che sia parente di secondo grado di un cittadino italiano e conviva con il medesimo (ovvero che versi nelle condizioni di salute di cui al comma 2 lett. d bis), per ciò solo, ed indipendentemente dal possesso di un qualsivoglia permesso di soggiorno, è inespellibile, purché sia in grado di rappresentare all'Autorità Amministrativa la di lui condizione nel caso in cui venga sottoposto a controllo sul Territorio Nazionale;
a differenza della situazione ordinaria ove la mancata concessione del titolo di soggiorno impedisce la regolare permanenza sul Territorio Nazionale.
Specifica che una volta data prova della convivenza di in Italia, con la compagna CP_1 cittadina italiana (all'epoca del rilascio del titolo) o con il fratello cittadino italiano (all'epoca della presentazione della domanda), restava verificare se fosse CP_1 meritevole di rilascio del titolo di soggiorno ex art. 19 c2 lett c) TUI. In tale contesto evidenzia che se si guarda (come impone la CGUE) alla situazione in essere al momento della presentazione della domanda, ovviamente, il sig. ha il CP_1 diritto all'ottenimento del soggiorno, sicché, correttamente, il Tribunale ha accolto il Contr ricorso sotto il profilo del diritto al permesso ex art. 19 c.2 lett. c) (anche se avrebbe potuto specificare che il ricorso veniva accolto in quanto dimostrata sussistente la convivenza con il fratello all'epoca della presentazione della domanda). Eventualmente, una volta consegnato il titolo di soggiorno, sarebbe stata facoltà della Questura opporre, con l'avvio di un differente e nuovo procedimento, la ritenuta carenza del requisito della persistenza della convivenza con il fratello sig. CP_3 sulla base del (temporaneo, e cagionato da un evento certamente non voluto dal sig.
) forzato abbandono dell'alloggio di vicolo Quarterazzo, allo stato non più CP_1 idoneo ad ospitare un disabile grave, in attesa di reperire un altro ed idoneo immobile con cui vivere con il fratello. In ogni caso evidenzia che proprio solo e soltanto a causa dell'ingiustificato ed ingiustificabile ritardo nella conclusione di un procedimento riguardante un permesso di soggiorno di una banalità estrema (si tenga conto che la Questura, ha aspettato due anni per fare gli accertamenti – dal 2019, data di presentazione della domanda, al 2021, data degli accertamenti dei CC –), durante i quali il sig. ha sempre CP_1 continuato a convivere con il proprio fratello (all'uopo i carabinieri non dichiarano di non aver rinvenuto in casa l'appellato, ma di non aver trovato nessuno, sicché non si può considerare un accertamento negativo), si è trovato impossibilitato a convivere con il proprio fratello, a causa di un gravissimo sinistro di cui è stato vittima nell'agosto 2022, e che lo ha costretto su di una sedia a rotelle, sicché non poteva più abitare (temporaneamente) l'immobile (una mansarda), inadatto ad un soggetto paraplegico, tant'è che – come dichiarato dalla teste con cui conviveva, si è Tes_1 trasferito dalla compagna in attesa di reperire un immobile privo di barriere architettoniche.
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12. La Corte ritiene che fosse illegittimo il provvedimento con il quale la di CP_4
Brescia aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera c) T.U.I. per l'assenza di convivenza con il fratello cittadino italiano e la presenza di condanne penali, pur se, successivamente, sono venuti meno i presupposti per l'ottenimento di quel titolo di soggiorno per essere cessata, da agosto 2022, la convivenza tra i fratelli e quindi, limitatamente a questo profilo, il relativo motivo di appello risulta fondato. Va premesso che i fatti sopravvenuti, siano essi favorevoli che sfavorevoli per l'interessato, devono essere in ogni fase sempre valutati. Non spetta, peraltro, alla Autorità Giudiziaria valutare la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento di un diverso titolo di soggiorno rispetto a quello originario, valutazione che dovrà essere effettuata nuovamente dalla Amministrazione. Si evidenzia che è pacifico che in passato il signor convivesse con il fratello Pt_4 cittadino italiano, tanto è vero che in data 26.11.2019 aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno già rilasciato per quel titolo (permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 c. 2 lett. c del D.Lvo 286/98 e 28 c. 1 lett b del dpr 394/99 in quanto convivente con il fratello cittadino italiano CP_3 nato il [...] a [...]).
[...]
Il Questore della Provincia di Brescia, con provvedimento del 30.5.2022 (quindi circa due anni e mezzo dopo) decretava il diniego della richiesta, motivato dal fatto che l'interessato aveva prodotto un certificato di residenza comune tra i fratelli ma che, a seguito di un accesso dei Carabinieri di Chiari del 22.4.2021 “l'appartamento di vicolo Quarterazzo 24 risultava chiuso e veniva riscontrata la presenza di numerosa corrispondenza all'interno della cassetta postale”. Evidenziava, infine, che l'interessato aveva subito plurime condanne per reati inerenti gli stupefacenti (6.10.2006 Corte di Appello di Brescia;
23.10.2013 Tribunale di Bergamo;
18.4.2014 Tribunale di Bergamo;
31.3.2016 Tribunale di Bergamo;
1.2.2018 Tribunale di Brescia) e risultava inoltre iscritto un altro procedimento penale con notifica avviso conclusione indagini preliminari del 16.12.20211.
Risulta dal certificato prodotto da in primo grado che alla data del 19.8.2022 lo CP_1 stesso era ancora ricoverato in ospedale a seguito del grave incidente stradale di cui era stato vittima il 12.8.2022. Nella cartella clinica si indica il recapito del fratello e si indica la comune residenza. Dall'esame dei documenti di causa emerge che all'epoca della presentazione della domanda ma anche della emissione del provvedimento di diniego, l'interessato Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
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conviveva con il fratello cittadino italiano né, del resto, appare sufficiente l'unico accesso presso la abitazione per affermare il contrario. Già questa Corte ha avuto modo di affermare che, soprattutto nei casi di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari, la situazione di fatto (in relazione alla convivenza o meno) deve essere approfondita con maggiore accuratezza rispetto ad un semplice sopralluogo. Dunque, sia al momento della presentazione della domanda che al momento della emissione del provvedimento proseguiva la convivenza del signor con il fratello CP_1 cittadino italiano, convivenza peraltro venuta meno successivamente all'emissione del provvedimento a causa del grave incidente di cui l'interessato è stato vittima.
Non si condivide la motivazione del primo giudice secondo cui la differente identità del convivente (il fratello prima e la compagna, cittadina italiana, poi) non comporta il venir meno dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno. Infatti, è competenza della Amministrazione (e non della Autorità Giudiziaria) revocare l'originario titolo e valutare l'emissione di altro titolo coerente con la situazione attuale dell'interessato. In relazione alla dedotta pericolosità sociale del signor , la Corte, allo stato, CP_1 condivide la valutazione espressa dal Tribunale;
infatti, nel bilanciamento che necessariamente deve essere effettuato, rispetto ai reati (risalenti) occorre dare oggi la prevalenza ai legami familiari, alla lunga permanenza in Italia dell'interessato e alle sue attuali condizioni di salute, salvo rivalutare la sua pericolosità alla luce dell'esito dell'ultimo procedimento, non ancora definito e relativo a fatti risalenti al 2016 ma particolarmente gravi. In conclusione, va dato atto della illegittimità del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Brescia il 30 maggio 2022 e notificato il 6 luglio 2022 con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, pur dovendosi al contempo affermare che sono successivamente venuti meno i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari legati alla convivenza con fratello cittadino italiano, salva una nuova valutazione, da parte della amministrazione, della sussistenza dei presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno ad altro titolo. L'esito del giudizio comporta la compensazione delle spese tra le parti anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente provvedendo sull'appello proposto dal
[...]
, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Parte_1
Stato avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia in data 1.3.2024 nel procedimento n.r.g. 11000/2022, sentito il P.G., nel contraddittorio delle parti, in riforma dell'ordinanza impugnata
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- DICHIARA la illegittimità del provvedimento emesso dal Questore della di Parte_5
Brescia il 30 maggio 2022 e notificato il 6 luglio 2022 con cui è stata rigettata l'istanza proposta da di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi CP_1 familiari per la convivenza con il fratello cittadino italiano;
- ACCERTA che sono successivamente venuti meno i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari relativi alla convivenza con fratello cittadino italiano;
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio
Brescia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2024
Il Presidente est. Maria Grazia Domanico
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “per i reati di cui agli artt. 99, 110 C.P. e art. 73 comma 4 e 80 D.P.R. 309/90 poiché “in concorso tra loro e senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 della stessa legge … organizzava e gestiva l'importazione di Kg 124 di sostanza stupefacente del tipo hashish dalla Spagna all'Italia con il concorso dei corrieri spagnoli ….. e dei corrieri italiani CP_1
e … (incaricati di ricevere il carico in Italia e poi trasportarlo verso la sua destinazione
[...] finale), nonché con il concorso di..., quale finanziatore del denaro necessario a pagare la partita di stupefacenti. Con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per tutti. In provincia di Brescia e Spagna sino al 08/03/2016 (data del sequestro).” 9