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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4010/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCETTI ANDREA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 2 21100 VARESE presso il difensore avv. MASCETTI ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCETTI ANDREA CP_1 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 2 21100 VARESE presso il difensore avv. MASCETTI ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, Controparte_2 P.IVA_1 CP_2 con il patrocinio dell'avv. MILANI ENRICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
[...]
MERCANTI, 1 21013 GALLARATE presso il difensore avv. MILANI ENRICO
RESISTENTE
Oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 5/11/2024 i Sigg.ri e chiedevano al Tribunale in Pt_1 CP_1
epigrafe, previ gli incombenti di rito, l'accoglimento delle ss. domande nei riguardi dell' CP_2
ut sopra:
[...]
• Nel merito
pagina 1 di 11 - accertata l'esistenza nell'immobile sito nel Comune di Gallarate, sezione Crenna, Via Monte San
Martino n. 19/C di difformità urbanistiche (meglio evidenziate e dettagliate in narrativa) rispetto alla concessione edilizia rilasciata dal medesimo Comune il 31 ottobre 2000, n. 135, protocollo n.
4903/739 nonché accertata l'intervenuta sanatoria e/o fiscalizzazione delle stesse, condannare la società costruttrice e venditrice, (c.f. e P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Gallarate (VA), Via Giusti n. 1, alla rifusione a favore dei ricorrenti, signori e , ai sensi e per gli effetti Parte_1 CP_1 dell'art. 1489 c.c., della somma di € 22.153,27, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento danno per le spese da loro sostenute per la presentazione delle pratiche di sanatoria, fiscalizzazione, per il pagamento delle relative sanzioni già irrogate e per il compenso corrisposto ai professionisti che hanno seguito l'intero iter nonché oltre gli eventuali, ulteriori importi che dovessero maturare nel prosieguo in relazione alle procedure sopra indicate.
A fondamento delle stesse deducevano che
1. con atto di compravendita del 07/06/2002 Rep. n. 84299 – Racc. n. 21622 a rogito del Notaio
[...]
di Gallarate (doc. 2) i signori e acquistavano dalla costruttrice, Per_1 Parte_1 CP_1
(di seguito anche solo “ ”), il fabbricato residenziale sito nel Controparte_2 CP_2
Comune di Gallarate, sezione Crenna, Via Monte San Martino n. 19/C, così catastalmente identificato: sezione CR, foglio 8, mappali
- n. 8317, sub. 1, via Monte San Martino, p. S1-T-1, cat. A/7, cl. 2, vani 9,5, rendita euro 1.152,99;
- n. 8137, sub. 2, via Monte San Martino, p. S1, cat. C/6, cl. 5, mq. 27, rendita euro 89,24;
2. in sede di rogito notarile parte venditrice espressamente dichiarava: “ai sensi dell'articolo 40 della citata legge (n.d.r. legge n. 47 del 28/02/1985 e successive modifiche) che le unità immobiliari oggetto del presente atto sono state costruite in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di
Gallarate il 31 ottobre 2000, n. 135, protocollo n. 4903/739 e che successivamente non sono state apportate mai modifiche che richiedano altri provvedimenti autorizzativi, che non è stata modificata la destinazione d'uso, che non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della citata legge 47/1985 e che non si sono verificati i presupposti per la loro futura emissione”;
3. nel corso degli anni i signori e non eseguivano alcun genere di intervento edilizio sul Pt_1 CP_1
fabbricato in oggetto, mantenendo inalterato lo stato dei luoghi, così come rappresentato nelle planimetrie allegate all'atto di acquisto (cfr. doc. 2);
4. nella primavera del 2021 gli odierni ricorrenti incaricavano la Geom. affinché Controparte_3
effettuasse la verifica della conformità edilizia e urbanistica dell'immobile di cui si discute per
pagina 2 di 11 procedere poi con l'esecuzione di opere per intervento di riqualificazione energetica usufruendo del
Superbonus 110%;
5. in data 27/11/2021 detto tecnico, dopo avere effettuato le verifiche del caso, trasmetteva ai signori
e apposita relazione (doc. 3) dalla quale emergeva che “dal confronto tecnico tra gli Pt_1 CP_1
elaborati autorizzati ed allegati alla C.E. n. 135/2000 e il rilievo dello stato di fatto, sono emerse numerose difformità che di seguito vengono descritte:
a – PIANO SEMINTERRATO: diversa distribuzione degli spazi interni, diversa quota del solaio di calpestio e differenza delle altezze interne dei locali, aumento della superficie coperta esterna identificata quale area di manovra.
b – : diversa distribuzione degli spazi interni, differenza di quota di calpestio dei solai, CP_4
differenza di altezze interne, aumento della SLP rispetto a quanto autorizzato.
c – : diversa distribuzione degli spazi interni, differenza di quota di calpestio dei solai, CP_5
differenza di altezze interne, aumento della SLP rispetto a quanto autorizzato.
Si sono rilevate importanti modifiche dei prospetti soprattutto nelle altezze del fabbricato, nella dimensione dei vani finestra, nella dimensione delle gronde del tetto.
[..] Con Si segnala un aumento della superficie coperta e della realizzata rispetto a quanto autorizzato nel
2000 [..]
Concludendo si DICHIARA che dalle verifiche effettuate il fabbricato esistente non può essere dichiarato CONFORME alle autorizzazioni rilasciate [..]
Pertanto, alla luce di quanto sopra, sarà assolutamente necessario per la proprietà procedere alla regolarizzazione edilizia del proprio fabbricato prima di eseguire altri interventi edilizi (super bonus
110%) o vendita dell'immobile.”;
6. i signori e appresa la notizia con grande sorpresa e disappunto (visto che, tra l'altro, Pt_1 CP_1
la presenza di abusivismi impediva di dare corso alla pratica per ottenere il “Superbonus”), si trovavano, quindi, costretti a intraprendere l'iter burocratico per la regolarizzazione degli abusi edilizi riscontrati, presentando presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (d'ora in avanti anche solo
“S.U.E.”) richiesta di Accertamento della Compatibilità Paesistica prot. n. 53000 in data 01/08/2022
(doc. 4) e richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria prot. n. 71108 – pratica n. 2022/PDC/0047 in data 17/10/2022 (doc. 5);
7. il 18/01/2023 lo S.U.E. rilasciava Accertamento Costitutivo di Compatibilità Paesaggistica n. 5
(doc. 6);
pagina 3 di 11
8. per quanto attiene, invece, la richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria, a seguito di incontro con il tecnico istruttore del Comune, emergeva la necessità di fiscalizzare una parte dell'edificio ai sensi dell'art. 34, comma 2, DPR n. 380/2021;
9. ad esito del summenzionato procedimento, il Comune di Gallarate irrogava ai signori e Pt_1 una sanzione pecuniaria dell'importo di € 7.759,84 (doc. 7), da loro regolarmente pagata in data CP_1
01.02.2024 (doc. 8);
10. il 07/02/2024 veniva rilasciato Atto dirigenziale n. 148 a conclusione del procedimento di fiscalizzazione (doc. 9);
11. in relazione all'istanza di Permesso di Costruire in Sanatoria prot. n. 71108 presentata in data
17/10/2022 e successive integrazioni, il Comune di Gallarate, conformemente all'art. 36, comma 2, del
DPR n. 380/2001 e s.m.i., quantificava, ai fini del rilascio del provvedimento in sanatoria, la somma dovuta a titolo di oblazione in € 12.211,69 a cui devono aggiungersi € 1.234,66 versati all'atto della presentazione della predetta istanza, per un totale di € 13.446,35 ( doc. 10), somma per il cui pagamento veniva accolta la richiesta di rateizzazione (doc. 11), a cui i signori e stanno dando regolare esecuzione (doc. 12) e che avrà termine nel prossimo CP_1 Pt_1
mese di novembre;
12. i ricorrenti, oltre agli esborsi sopra elencati, sostenevano anche i costi per i compensi dovuti ai professionisti incaricati di seguire la pratica di sanatoria e fiscalizzazione, per
l'attività svolta (predisposizione di perizia tecnica asseverata, presentazione delle varie richieste al
Comune), ammontanti attualmente ad € 4.553,68 ( doc. 13);
13. in data 15/03/2024 veniva trasmessa tramite PEC, dallo scrivente legale all'Impresa CP_2
diffida (doc. 14) per il pagamento dei seguenti importi a titolo di risarcimento danni, salvo altri:
[...]
- € 7.759,84 sanzione pecuniaria
- € 9.839,75 oblazione (è stato dedotto dalla somma di € 13.446,35 l'importo di € 3.606,60 relativo agli oneri per il recupero di sottotetto in regime ordinario)
- € 3.488,80 compensi professionali dei tecnici incaricati per le seguenti attività: richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria - richiesta di Accertamento di Compatibilità Paesistica - redazione Perizia
Tecnica Asseverata presso il Tribunale di Varese - richiesta Segnalazione Certificata di Agibilità – attività extra per integrazioni richieste dallo Sportello Unico Edilizia
- il tutto oltre rivalutazione e interessi fino al saldo;
14. a tale diffida non faceva seguito alcun riscontro da parte dell'Impresa;
pagina 4 di 11 15. in data 06/05/2024, per il tramite del sottoscritto legale, i signori e inviavano tramite Pt_1 CP_1
PEC all' l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita Controparte_2
da avvocati ex art. 2 e seguenti D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 (cfr. doc. 1).
In via istruttoria come in atti.
Assumevano i ricorrenti che:
1) Gli abusi riscontrati nel caso concreto non erano conoscibili dagli acquirenti;
2) l'abuso edilizio non è configurabile come un vizio redibitorio né come una mancanza di qualità essenziali del bene venduto dal momento che l'irregolarità dal punto di vista urbanistico non costituisce un'anomalia strutturale del bene in senso stretto, bensì una limitazione gravante su di esso, con la conseguenza che non si applica la garanzia per i vizi della cosa venduta né quella per la mancanza di qualità, trovando applicazione invece l'art. 1489 c.c;
3) tale azione è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente non dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo ma dalla manifestazione oggettiva del danno perché solo da tale momento il danneggiato può conoscerne l'esistenza e le cause (v. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 23236/2016).
Formatosi il contraddittorio, si costituiva l' la quale, contestando l'operatività della CP_2
garanzia invocata, concludeva nei termini seguenti:
pagina 5 di 11 IN VIA PRELIMINARE IN RITO, accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria
«complessa» e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito semplificato di cognizione a rito ordinario;
per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c.,
l'udienza di cui all'art. 183 dello stesso codice;
NEL MERITO, respingere la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sprovvista di prova, ed in ogni caso respingerla in accoglimento delle formulate eccezioni di prescrizione e di decadenza di cui alla premessa, in primo luogo in ragione della decadenza intervenuta ex art. 134 del D.P.R. n. 380/2001 (TUE) nonché per tutte le altre eccezioni di prescrizione
e /o decadenza dedotte, e quindi altresì sia nel caso si ritenga applicabile al caso di specie la disciplina inerente la compravendita immobiliare, sia nel caso in cui che si ritenga applicabile quella mista vendita appalto, sia che si ritenga applicabile la disciplina dei vizi redibitori oppure altra diversa valutazione e disciplina di cui all'art. 1489 cc, e ciò anche ma non soltanto in ragione del termine di prescrizione ordinario ed in ragione dei principi costituzionali richiamati in narrativa.
Condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
Alla prima udienza la parte resistente proponeva ai ricorrenti rinunciare alle proprie domande a spese compensate, proposta che non veniva accettata.
Assegnati i termini per il deposito di memorie integrative i ricorrenti contestavano la fondatezza delle eccezioni di sollevate dalla resistente.
Essendo la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la discussione finale previa precisazione delle conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
Preliminarmente si osserva che le note sostitutive d'udienza non rappresentano delle comparse conclusionali, ma devono replicare, dal punto di vista tipologico, l'ordinaria verbalizzazione d'udienza,
cosa non avvenuta rispetto alla nota sostitutiva depositata da parte resistente.
Pertanto, con riferimento a quest'ultima, si fa riferimento alle conclusioni ed alle difese pregresse.
Nel merito si rileva quanto segue
Inquadramento giuridico ed operatività dell'azione
I ricorrenti invocano la tutela prevista dall'art. 1489 cc richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte
pagina 6 di 11 in materia: “in ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova
applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che
detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto“ (Cass. sez. II, sent. n.27559 del 28/09/2023).
Tralasciando in questa fase la questione della pregressa conoscenza da parte dei ricorrenti delle difformità urbanistiche (sulla quale l'impresa appunta parte delle proprie difese), appare dirimente la disciplina del termine di prescrizione decennale previsto per l'esercizio dell'azione risarcitoria, oggetto di una specifica eccezione di parte convenuta, per le considerazioni che di seguito si espongono.
I ricorrenti affermano che tale termine non debba essere calcolato a partire dalla data della compravendita ma da quella della manifestazione oggettiva del danno perché solo da tale momento il danneggiato può conoscerne l'esistenza e le cause, prospettazione questa che trova conforto, tra le altre pronunce, nella sentenza della Cassazione n. 23236/2016.
Le affermazioni di principio contenute in tale pronuncia sono certamente significative rispetto alla causa in esame ma necessitano di una riflessione supplementare, avuto riguardo ai principi a cui si ispira il nostro ordinamento, in quanto la fattispecie in esame riguarda un acquisto immobiliare perfezionatosi in data
7/6/2002 ed una diffida e contestuale messa in mora nei riguardi della convenuta avvenuta solo nel marzo
2024, quindi a distanza di circa 22 anni dalla compravendita, durante i quali i ricorrenti hanno goduto dell'immobile in modo continuativo, pacifico ed indisturbato.
La Suprema Corte ha affermato in primo luogo che “si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standard obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 3176/16…”, precisando appunto che “nel dare continuità a tale indirizzo, sempre di recente è stato precisato che nel caso di danno derivante dalla stipula di compravendita immobiliare, non può assumere rilievo assolutamente dirimente (in guisa di mero automatismo) il momento della stipulazione dell'atto, che attiene, in sé, alla condotta del professionista e, quindi, al profilo dell'inadempimento, il quale può anche non essere contestualmente produttivo di un danno oggettivamente percepibile all'esterno (così, in motivazione, Cass. n. 6747/16)“.
In secondo luogo ha precisato che “tale orientamento, che si allinea a quello ormai già consolidatosi in materia di risarcimento del danno extracontrattuale (in particolare grazie all'evoluzione della giurisprudenza sul contagio da emotrasfusioni: cfr. tra le più recenti, Cass. n. 8645/16), è
pagina 7 di 11 perfettamente esportabile all'ipotesi della responsabilità contrattuale derivante — come nella specie — da un contratto c.d. simmetrico (cioè tra soggetti parimenti attrezzati in rapporto all'oggetto trattato), poiché in nessuna misura l'affermazione di diritto sopra richiamata deriva dalla natura professionale dell'attività svolta dal contraente responsabile del danno“.
Ciò premesso, occorre contestualizzare tali affermazioni prendendo le mosse dalla genesi dell'art. 1489 c.c.,
che disciplina una specifica tutela a favore dell'acquirente di un bene per l'ipotesi in cui questo risulti gravato da oneri o diritti reali o personali non apparenti.
Quello che parte ricorrente non ha considerato – e che non è stato esaminato dalle citate pronunce non essendovene la necessità rispetto ai casi esaminati – è che i gravami in relazione ai quali è stata prevista questa forma di tutela sono riferiti a situazioni reversibili nel tempo.
Infatti, sia per i gravami derivanti da diritti personali altrui che per quelli derivanti da diritti reali altrui è prevista la possibilità di riespansione del diritto dell'acquirente purchè vi sia un godimento del bene in modo continuativo, pacifico ed indisturbato per un lasso di tempo sufficiente a determinare l'estinzione della limitazione giuridica, il chè si verifica, per l'ipotesi di diritti personali sul bene, per effetto della prescrizione (la quale matura entro un termine massimo decennale) e, per quella afferente ai diritti reali sul bene, per effetto dell'usucapione (che presuppone un possesso ultraventennale).
Il consolidamento del diritto oggetto della compravendita per effetto del decorso del tempo è un aspetto connaturale alla norma e determina effetti preclusivi rispetto alla domanda risarcitoria posto che: 1) con riferimento al periodo antecedente all'estinzione del diritto altrui l'acquirente ha goduto del bene in modo pieno e libero, quindi senza pregiudizio;
2) successivamente all'estinzione del diritto altrui il gravame cessa e con esso ogni esigenza di ristoro.
In altri termini, l'operatività dell'art. 1489 c.c non è prevista sine die, ma trova il suo limite naturale nel lasso temporale utile per la cessazione del gravame ovvero, nell'ipotesi più gravosa (quella del diritto reale altrui), nel termine ventennale, posto che una volta decorso quest'ultimo si verifica la definitiva estinzione di ogni limitazione alla proprietà acquisita (alle condizioni sopra esposte).
In questo modo il sistema contempera l'esigenza di tutela dell'acquirente con quella della di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, la quale si realizza in forza del consolidamento dei diritti grazie all'operatività del sistema di decadenze, prescrizioni e usucapioni.
Questo contemperamento è necessario per assicurare che la situazione in fatto (esercizio di una determinata prerogativa) e quella in diritto (riconoscimento della legittimità di tale condotta) non divergano, nelle situazioni patologiche, al di là di un lasso di tempo ritenuto ragionevole, oltre il quale verrebbe compromessa la stabilità del sistema e con essa la sicurezza dei rapporti commerciali.
pagina 8 di 11 Se questa è la cornice in cui si colloca la vicenda in esame, si deve ritenere allora che l'orientamento giurisprudenziale al quale i ricorrenti si sono richiamati, che fa decorrere il diritto al ristoro in presenza di gravami non conosciuti dall'acquirente a partire “dalla manifestazione oggettiva del danno”, trovi il suo limite naturale nelle coordinate sopra esposte le quali prevedono l'esaurimento della tutela in esame all'interno del ventennio decorrente dalla data dell'acquisto del diritto, secondo lo schema proprio della norma così come strutturata nel contesto dell'ordinamento civilistico.
Diversamente opinando quest'ultimo verrebbe scardinato in quanto la dissociazione della tutela assicurata all'art. 1489 c.c. dalla scadenza del termine ventennale dalla compravendita determinerebbe l'assenza di qualsivoglia termine posto che quello iniziale, associato alla “manifestazione oggettiva del danno”, potrebbe maturare anche a distanza anche di decenni dall'atto di acquisto (si pensi all'ipotesi in cui,
replicando la fattispecie in esame su una proiezione temporale più ampia, la difformità urbanistica del bene acquistato venisse scoperta dagli eredi dei ricorrenti a distanza di vari decenni dall'acquisto, al momento dello scioglimento della comunione ereditaria sul bene).
Si creerebbe dunque una falla nel sistema, se cosi si può dire, posto che con riferimento alla tutela ex art. 1489 c.c. non opererebbero i principi che valgono per gli altri rapporti patrimoniali.
La tutela dell'acquirente del bene diverrebbe sostanzialmente assoluta arrivando a soverchiare anche quella prevista per la tutela della salute, che pure ha ispirato le valutazioni sopra esposte, nonostante il differente peso dei valori in gioco.
Infatti, la manifestazione del danno che un soggetto può patire alla salute, per effetto di una condotta pregiudizievole compiuta nei suoi confronti, non può che verificarsi all'interno della sua esistenza e dunque entro un termine comunque ineludibile.
Viceversa, nel caso dell'acquisto di un bene gravato da un peso occulto questo termine non sussiste e la manifestazione del danno potrebbe verificarsi sine die per effetto di atti successori compiuti in vita o mortis
causa.
Per tali ragioni un termine finale vi dev'essere e non può che essere quello fisiologico sopra esposto.
Alla medesima conclusione, peraltro, si perviene se si analizza la fattispecie prendendo le mosse da un criterio che la citata giurisprudenza ha indicato come correttivo rispetto al principio esposto inizialmente ovvero il presupposto che vi sia l'utilizzo da parte dell'acquirente della diligenza ordinaria durante e dopo l'acquisto del bene. Il chè viene rimarcato precisando che la manifestazione del danno, rilevante ai fini della decorrenza del diritto al ristoro, non può discendere da fattori meramente soggettivi, necessitando invece di elementi di natura oggettiva.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'ambito della vendita di aliud pro alio (ma il principio è applicabile pagina 9 di 11 anche nell'ambito in esame) ai fini della manifestazione del danno occorre avere “comunque riguardo all'epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile, e non al dato
soggettivo della conoscenza della mancata attuazione della prestazione dovuta e del maturato diritto al risarcimento, potendo tale conoscenza essere colpevolmente ritardata dall'incuria del titolare del diritto”
(Cass. sez. II, sent. n. 1889 del 25/1/2018).
Tale considerazione –raccordata alle altre di sistema sopra esposte – porta a ritenere che il termine ventennale dall'acquisto del bene con immissione nel possesso sia un lasso di tempo adeguato perché
l'acquirente, esercitando l'ordinaria diligenza, possa rendersi conto dell'esistenza di un gravame sullo stesso, anche per quanto concerne le difformità urbanistiche, ragione per cui l'ignoranza di tali difformità
che si protragga oltre il ventennio dall'inizio del godimento del bene non è tutelabile, essendo in contrasto con gli oneri che gravano in capo all'acquirente.
Nel caso di specie, oltretutto, una verifica in tal senso sarebbe stata doverosa anche in considerazione del fatto che i ricorrenti hanno ammesso (vd. memoria depositata in data 10/2/2025) di avere richiesto prima dell'acquisto alcune varianti in corso d'opera, che invero riguardavano solo una parte delle difformità per cui è causa (“..è vero che i signori e in corso di costruzione chiesero all' di attrezzare CP_1 Pt_1 CP_2 il “locale pluriuso” al piano sotterraneo come lavanderia/bagno (e non come sostiene controparte di
“inserire il locale bagno dove era previsto… solo un unico locale multiuso”) e di eliminare il bagno pertinenziale della camera da letto”), pur avendo precisato di avere ritenuto che queste “fossero state comunicate al Comune dall'Impresa (che, ai sensi del richiamato art. 22 TUE, aveva l'onere di farlo, tramite idonea procedura, al momento della dichiarazione di fine lavori)”.
Alla luce di tali considerazioni, di natura assorbente, la domanda svolta dagli attori non può trovare accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite vanno compensate per intero ricorrendo l'ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata alla luce degli elementi esposti.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede.
1) Rigetta le domande svolte dai ricorrenti nei riguardi della resistente;
2) Compensa per intero le spese di lite. pagina 10 di 11 Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4010/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCETTI ANDREA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 2 21100 VARESE presso il difensore avv. MASCETTI ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCETTI ANDREA CP_1 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 2 21100 VARESE presso il difensore avv. MASCETTI ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, Controparte_2 P.IVA_1 CP_2 con il patrocinio dell'avv. MILANI ENRICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
[...]
MERCANTI, 1 21013 GALLARATE presso il difensore avv. MILANI ENRICO
RESISTENTE
Oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 5/11/2024 i Sigg.ri e chiedevano al Tribunale in Pt_1 CP_1
epigrafe, previ gli incombenti di rito, l'accoglimento delle ss. domande nei riguardi dell' CP_2
ut sopra:
[...]
• Nel merito
pagina 1 di 11 - accertata l'esistenza nell'immobile sito nel Comune di Gallarate, sezione Crenna, Via Monte San
Martino n. 19/C di difformità urbanistiche (meglio evidenziate e dettagliate in narrativa) rispetto alla concessione edilizia rilasciata dal medesimo Comune il 31 ottobre 2000, n. 135, protocollo n.
4903/739 nonché accertata l'intervenuta sanatoria e/o fiscalizzazione delle stesse, condannare la società costruttrice e venditrice, (c.f. e P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Gallarate (VA), Via Giusti n. 1, alla rifusione a favore dei ricorrenti, signori e , ai sensi e per gli effetti Parte_1 CP_1 dell'art. 1489 c.c., della somma di € 22.153,27, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento danno per le spese da loro sostenute per la presentazione delle pratiche di sanatoria, fiscalizzazione, per il pagamento delle relative sanzioni già irrogate e per il compenso corrisposto ai professionisti che hanno seguito l'intero iter nonché oltre gli eventuali, ulteriori importi che dovessero maturare nel prosieguo in relazione alle procedure sopra indicate.
A fondamento delle stesse deducevano che
1. con atto di compravendita del 07/06/2002 Rep. n. 84299 – Racc. n. 21622 a rogito del Notaio
[...]
di Gallarate (doc. 2) i signori e acquistavano dalla costruttrice, Per_1 Parte_1 CP_1
(di seguito anche solo “ ”), il fabbricato residenziale sito nel Controparte_2 CP_2
Comune di Gallarate, sezione Crenna, Via Monte San Martino n. 19/C, così catastalmente identificato: sezione CR, foglio 8, mappali
- n. 8317, sub. 1, via Monte San Martino, p. S1-T-1, cat. A/7, cl. 2, vani 9,5, rendita euro 1.152,99;
- n. 8137, sub. 2, via Monte San Martino, p. S1, cat. C/6, cl. 5, mq. 27, rendita euro 89,24;
2. in sede di rogito notarile parte venditrice espressamente dichiarava: “ai sensi dell'articolo 40 della citata legge (n.d.r. legge n. 47 del 28/02/1985 e successive modifiche) che le unità immobiliari oggetto del presente atto sono state costruite in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di
Gallarate il 31 ottobre 2000, n. 135, protocollo n. 4903/739 e che successivamente non sono state apportate mai modifiche che richiedano altri provvedimenti autorizzativi, che non è stata modificata la destinazione d'uso, che non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della citata legge 47/1985 e che non si sono verificati i presupposti per la loro futura emissione”;
3. nel corso degli anni i signori e non eseguivano alcun genere di intervento edilizio sul Pt_1 CP_1
fabbricato in oggetto, mantenendo inalterato lo stato dei luoghi, così come rappresentato nelle planimetrie allegate all'atto di acquisto (cfr. doc. 2);
4. nella primavera del 2021 gli odierni ricorrenti incaricavano la Geom. affinché Controparte_3
effettuasse la verifica della conformità edilizia e urbanistica dell'immobile di cui si discute per
pagina 2 di 11 procedere poi con l'esecuzione di opere per intervento di riqualificazione energetica usufruendo del
Superbonus 110%;
5. in data 27/11/2021 detto tecnico, dopo avere effettuato le verifiche del caso, trasmetteva ai signori
e apposita relazione (doc. 3) dalla quale emergeva che “dal confronto tecnico tra gli Pt_1 CP_1
elaborati autorizzati ed allegati alla C.E. n. 135/2000 e il rilievo dello stato di fatto, sono emerse numerose difformità che di seguito vengono descritte:
a – PIANO SEMINTERRATO: diversa distribuzione degli spazi interni, diversa quota del solaio di calpestio e differenza delle altezze interne dei locali, aumento della superficie coperta esterna identificata quale area di manovra.
b – : diversa distribuzione degli spazi interni, differenza di quota di calpestio dei solai, CP_4
differenza di altezze interne, aumento della SLP rispetto a quanto autorizzato.
c – : diversa distribuzione degli spazi interni, differenza di quota di calpestio dei solai, CP_5
differenza di altezze interne, aumento della SLP rispetto a quanto autorizzato.
Si sono rilevate importanti modifiche dei prospetti soprattutto nelle altezze del fabbricato, nella dimensione dei vani finestra, nella dimensione delle gronde del tetto.
[..] Con Si segnala un aumento della superficie coperta e della realizzata rispetto a quanto autorizzato nel
2000 [..]
Concludendo si DICHIARA che dalle verifiche effettuate il fabbricato esistente non può essere dichiarato CONFORME alle autorizzazioni rilasciate [..]
Pertanto, alla luce di quanto sopra, sarà assolutamente necessario per la proprietà procedere alla regolarizzazione edilizia del proprio fabbricato prima di eseguire altri interventi edilizi (super bonus
110%) o vendita dell'immobile.”;
6. i signori e appresa la notizia con grande sorpresa e disappunto (visto che, tra l'altro, Pt_1 CP_1
la presenza di abusivismi impediva di dare corso alla pratica per ottenere il “Superbonus”), si trovavano, quindi, costretti a intraprendere l'iter burocratico per la regolarizzazione degli abusi edilizi riscontrati, presentando presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (d'ora in avanti anche solo
“S.U.E.”) richiesta di Accertamento della Compatibilità Paesistica prot. n. 53000 in data 01/08/2022
(doc. 4) e richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria prot. n. 71108 – pratica n. 2022/PDC/0047 in data 17/10/2022 (doc. 5);
7. il 18/01/2023 lo S.U.E. rilasciava Accertamento Costitutivo di Compatibilità Paesaggistica n. 5
(doc. 6);
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8. per quanto attiene, invece, la richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria, a seguito di incontro con il tecnico istruttore del Comune, emergeva la necessità di fiscalizzare una parte dell'edificio ai sensi dell'art. 34, comma 2, DPR n. 380/2021;
9. ad esito del summenzionato procedimento, il Comune di Gallarate irrogava ai signori e Pt_1 una sanzione pecuniaria dell'importo di € 7.759,84 (doc. 7), da loro regolarmente pagata in data CP_1
01.02.2024 (doc. 8);
10. il 07/02/2024 veniva rilasciato Atto dirigenziale n. 148 a conclusione del procedimento di fiscalizzazione (doc. 9);
11. in relazione all'istanza di Permesso di Costruire in Sanatoria prot. n. 71108 presentata in data
17/10/2022 e successive integrazioni, il Comune di Gallarate, conformemente all'art. 36, comma 2, del
DPR n. 380/2001 e s.m.i., quantificava, ai fini del rilascio del provvedimento in sanatoria, la somma dovuta a titolo di oblazione in € 12.211,69 a cui devono aggiungersi € 1.234,66 versati all'atto della presentazione della predetta istanza, per un totale di € 13.446,35 ( doc. 10), somma per il cui pagamento veniva accolta la richiesta di rateizzazione (doc. 11), a cui i signori e stanno dando regolare esecuzione (doc. 12) e che avrà termine nel prossimo CP_1 Pt_1
mese di novembre;
12. i ricorrenti, oltre agli esborsi sopra elencati, sostenevano anche i costi per i compensi dovuti ai professionisti incaricati di seguire la pratica di sanatoria e fiscalizzazione, per
l'attività svolta (predisposizione di perizia tecnica asseverata, presentazione delle varie richieste al
Comune), ammontanti attualmente ad € 4.553,68 ( doc. 13);
13. in data 15/03/2024 veniva trasmessa tramite PEC, dallo scrivente legale all'Impresa CP_2
diffida (doc. 14) per il pagamento dei seguenti importi a titolo di risarcimento danni, salvo altri:
[...]
- € 7.759,84 sanzione pecuniaria
- € 9.839,75 oblazione (è stato dedotto dalla somma di € 13.446,35 l'importo di € 3.606,60 relativo agli oneri per il recupero di sottotetto in regime ordinario)
- € 3.488,80 compensi professionali dei tecnici incaricati per le seguenti attività: richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria - richiesta di Accertamento di Compatibilità Paesistica - redazione Perizia
Tecnica Asseverata presso il Tribunale di Varese - richiesta Segnalazione Certificata di Agibilità – attività extra per integrazioni richieste dallo Sportello Unico Edilizia
- il tutto oltre rivalutazione e interessi fino al saldo;
14. a tale diffida non faceva seguito alcun riscontro da parte dell'Impresa;
pagina 4 di 11 15. in data 06/05/2024, per il tramite del sottoscritto legale, i signori e inviavano tramite Pt_1 CP_1
PEC all' l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita Controparte_2
da avvocati ex art. 2 e seguenti D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 (cfr. doc. 1).
In via istruttoria come in atti.
Assumevano i ricorrenti che:
1) Gli abusi riscontrati nel caso concreto non erano conoscibili dagli acquirenti;
2) l'abuso edilizio non è configurabile come un vizio redibitorio né come una mancanza di qualità essenziali del bene venduto dal momento che l'irregolarità dal punto di vista urbanistico non costituisce un'anomalia strutturale del bene in senso stretto, bensì una limitazione gravante su di esso, con la conseguenza che non si applica la garanzia per i vizi della cosa venduta né quella per la mancanza di qualità, trovando applicazione invece l'art. 1489 c.c;
3) tale azione è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente non dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo ma dalla manifestazione oggettiva del danno perché solo da tale momento il danneggiato può conoscerne l'esistenza e le cause (v. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 23236/2016).
Formatosi il contraddittorio, si costituiva l' la quale, contestando l'operatività della CP_2
garanzia invocata, concludeva nei termini seguenti:
pagina 5 di 11 IN VIA PRELIMINARE IN RITO, accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria
«complessa» e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito semplificato di cognizione a rito ordinario;
per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c.,
l'udienza di cui all'art. 183 dello stesso codice;
NEL MERITO, respingere la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sprovvista di prova, ed in ogni caso respingerla in accoglimento delle formulate eccezioni di prescrizione e di decadenza di cui alla premessa, in primo luogo in ragione della decadenza intervenuta ex art. 134 del D.P.R. n. 380/2001 (TUE) nonché per tutte le altre eccezioni di prescrizione
e /o decadenza dedotte, e quindi altresì sia nel caso si ritenga applicabile al caso di specie la disciplina inerente la compravendita immobiliare, sia nel caso in cui che si ritenga applicabile quella mista vendita appalto, sia che si ritenga applicabile la disciplina dei vizi redibitori oppure altra diversa valutazione e disciplina di cui all'art. 1489 cc, e ciò anche ma non soltanto in ragione del termine di prescrizione ordinario ed in ragione dei principi costituzionali richiamati in narrativa.
Condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
Alla prima udienza la parte resistente proponeva ai ricorrenti rinunciare alle proprie domande a spese compensate, proposta che non veniva accettata.
Assegnati i termini per il deposito di memorie integrative i ricorrenti contestavano la fondatezza delle eccezioni di sollevate dalla resistente.
Essendo la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la discussione finale previa precisazione delle conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
Preliminarmente si osserva che le note sostitutive d'udienza non rappresentano delle comparse conclusionali, ma devono replicare, dal punto di vista tipologico, l'ordinaria verbalizzazione d'udienza,
cosa non avvenuta rispetto alla nota sostitutiva depositata da parte resistente.
Pertanto, con riferimento a quest'ultima, si fa riferimento alle conclusioni ed alle difese pregresse.
Nel merito si rileva quanto segue
Inquadramento giuridico ed operatività dell'azione
I ricorrenti invocano la tutela prevista dall'art. 1489 cc richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte
pagina 6 di 11 in materia: “in ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova
applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che
detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto“ (Cass. sez. II, sent. n.27559 del 28/09/2023).
Tralasciando in questa fase la questione della pregressa conoscenza da parte dei ricorrenti delle difformità urbanistiche (sulla quale l'impresa appunta parte delle proprie difese), appare dirimente la disciplina del termine di prescrizione decennale previsto per l'esercizio dell'azione risarcitoria, oggetto di una specifica eccezione di parte convenuta, per le considerazioni che di seguito si espongono.
I ricorrenti affermano che tale termine non debba essere calcolato a partire dalla data della compravendita ma da quella della manifestazione oggettiva del danno perché solo da tale momento il danneggiato può conoscerne l'esistenza e le cause, prospettazione questa che trova conforto, tra le altre pronunce, nella sentenza della Cassazione n. 23236/2016.
Le affermazioni di principio contenute in tale pronuncia sono certamente significative rispetto alla causa in esame ma necessitano di una riflessione supplementare, avuto riguardo ai principi a cui si ispira il nostro ordinamento, in quanto la fattispecie in esame riguarda un acquisto immobiliare perfezionatosi in data
7/6/2002 ed una diffida e contestuale messa in mora nei riguardi della convenuta avvenuta solo nel marzo
2024, quindi a distanza di circa 22 anni dalla compravendita, durante i quali i ricorrenti hanno goduto dell'immobile in modo continuativo, pacifico ed indisturbato.
La Suprema Corte ha affermato in primo luogo che “si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standard obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 3176/16…”, precisando appunto che “nel dare continuità a tale indirizzo, sempre di recente è stato precisato che nel caso di danno derivante dalla stipula di compravendita immobiliare, non può assumere rilievo assolutamente dirimente (in guisa di mero automatismo) il momento della stipulazione dell'atto, che attiene, in sé, alla condotta del professionista e, quindi, al profilo dell'inadempimento, il quale può anche non essere contestualmente produttivo di un danno oggettivamente percepibile all'esterno (così, in motivazione, Cass. n. 6747/16)“.
In secondo luogo ha precisato che “tale orientamento, che si allinea a quello ormai già consolidatosi in materia di risarcimento del danno extracontrattuale (in particolare grazie all'evoluzione della giurisprudenza sul contagio da emotrasfusioni: cfr. tra le più recenti, Cass. n. 8645/16), è
pagina 7 di 11 perfettamente esportabile all'ipotesi della responsabilità contrattuale derivante — come nella specie — da un contratto c.d. simmetrico (cioè tra soggetti parimenti attrezzati in rapporto all'oggetto trattato), poiché in nessuna misura l'affermazione di diritto sopra richiamata deriva dalla natura professionale dell'attività svolta dal contraente responsabile del danno“.
Ciò premesso, occorre contestualizzare tali affermazioni prendendo le mosse dalla genesi dell'art. 1489 c.c.,
che disciplina una specifica tutela a favore dell'acquirente di un bene per l'ipotesi in cui questo risulti gravato da oneri o diritti reali o personali non apparenti.
Quello che parte ricorrente non ha considerato – e che non è stato esaminato dalle citate pronunce non essendovene la necessità rispetto ai casi esaminati – è che i gravami in relazione ai quali è stata prevista questa forma di tutela sono riferiti a situazioni reversibili nel tempo.
Infatti, sia per i gravami derivanti da diritti personali altrui che per quelli derivanti da diritti reali altrui è prevista la possibilità di riespansione del diritto dell'acquirente purchè vi sia un godimento del bene in modo continuativo, pacifico ed indisturbato per un lasso di tempo sufficiente a determinare l'estinzione della limitazione giuridica, il chè si verifica, per l'ipotesi di diritti personali sul bene, per effetto della prescrizione (la quale matura entro un termine massimo decennale) e, per quella afferente ai diritti reali sul bene, per effetto dell'usucapione (che presuppone un possesso ultraventennale).
Il consolidamento del diritto oggetto della compravendita per effetto del decorso del tempo è un aspetto connaturale alla norma e determina effetti preclusivi rispetto alla domanda risarcitoria posto che: 1) con riferimento al periodo antecedente all'estinzione del diritto altrui l'acquirente ha goduto del bene in modo pieno e libero, quindi senza pregiudizio;
2) successivamente all'estinzione del diritto altrui il gravame cessa e con esso ogni esigenza di ristoro.
In altri termini, l'operatività dell'art. 1489 c.c non è prevista sine die, ma trova il suo limite naturale nel lasso temporale utile per la cessazione del gravame ovvero, nell'ipotesi più gravosa (quella del diritto reale altrui), nel termine ventennale, posto che una volta decorso quest'ultimo si verifica la definitiva estinzione di ogni limitazione alla proprietà acquisita (alle condizioni sopra esposte).
In questo modo il sistema contempera l'esigenza di tutela dell'acquirente con quella della di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, la quale si realizza in forza del consolidamento dei diritti grazie all'operatività del sistema di decadenze, prescrizioni e usucapioni.
Questo contemperamento è necessario per assicurare che la situazione in fatto (esercizio di una determinata prerogativa) e quella in diritto (riconoscimento della legittimità di tale condotta) non divergano, nelle situazioni patologiche, al di là di un lasso di tempo ritenuto ragionevole, oltre il quale verrebbe compromessa la stabilità del sistema e con essa la sicurezza dei rapporti commerciali.
pagina 8 di 11 Se questa è la cornice in cui si colloca la vicenda in esame, si deve ritenere allora che l'orientamento giurisprudenziale al quale i ricorrenti si sono richiamati, che fa decorrere il diritto al ristoro in presenza di gravami non conosciuti dall'acquirente a partire “dalla manifestazione oggettiva del danno”, trovi il suo limite naturale nelle coordinate sopra esposte le quali prevedono l'esaurimento della tutela in esame all'interno del ventennio decorrente dalla data dell'acquisto del diritto, secondo lo schema proprio della norma così come strutturata nel contesto dell'ordinamento civilistico.
Diversamente opinando quest'ultimo verrebbe scardinato in quanto la dissociazione della tutela assicurata all'art. 1489 c.c. dalla scadenza del termine ventennale dalla compravendita determinerebbe l'assenza di qualsivoglia termine posto che quello iniziale, associato alla “manifestazione oggettiva del danno”, potrebbe maturare anche a distanza anche di decenni dall'atto di acquisto (si pensi all'ipotesi in cui,
replicando la fattispecie in esame su una proiezione temporale più ampia, la difformità urbanistica del bene acquistato venisse scoperta dagli eredi dei ricorrenti a distanza di vari decenni dall'acquisto, al momento dello scioglimento della comunione ereditaria sul bene).
Si creerebbe dunque una falla nel sistema, se cosi si può dire, posto che con riferimento alla tutela ex art. 1489 c.c. non opererebbero i principi che valgono per gli altri rapporti patrimoniali.
La tutela dell'acquirente del bene diverrebbe sostanzialmente assoluta arrivando a soverchiare anche quella prevista per la tutela della salute, che pure ha ispirato le valutazioni sopra esposte, nonostante il differente peso dei valori in gioco.
Infatti, la manifestazione del danno che un soggetto può patire alla salute, per effetto di una condotta pregiudizievole compiuta nei suoi confronti, non può che verificarsi all'interno della sua esistenza e dunque entro un termine comunque ineludibile.
Viceversa, nel caso dell'acquisto di un bene gravato da un peso occulto questo termine non sussiste e la manifestazione del danno potrebbe verificarsi sine die per effetto di atti successori compiuti in vita o mortis
causa.
Per tali ragioni un termine finale vi dev'essere e non può che essere quello fisiologico sopra esposto.
Alla medesima conclusione, peraltro, si perviene se si analizza la fattispecie prendendo le mosse da un criterio che la citata giurisprudenza ha indicato come correttivo rispetto al principio esposto inizialmente ovvero il presupposto che vi sia l'utilizzo da parte dell'acquirente della diligenza ordinaria durante e dopo l'acquisto del bene. Il chè viene rimarcato precisando che la manifestazione del danno, rilevante ai fini della decorrenza del diritto al ristoro, non può discendere da fattori meramente soggettivi, necessitando invece di elementi di natura oggettiva.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'ambito della vendita di aliud pro alio (ma il principio è applicabile pagina 9 di 11 anche nell'ambito in esame) ai fini della manifestazione del danno occorre avere “comunque riguardo all'epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile, e non al dato
soggettivo della conoscenza della mancata attuazione della prestazione dovuta e del maturato diritto al risarcimento, potendo tale conoscenza essere colpevolmente ritardata dall'incuria del titolare del diritto”
(Cass. sez. II, sent. n. 1889 del 25/1/2018).
Tale considerazione –raccordata alle altre di sistema sopra esposte – porta a ritenere che il termine ventennale dall'acquisto del bene con immissione nel possesso sia un lasso di tempo adeguato perché
l'acquirente, esercitando l'ordinaria diligenza, possa rendersi conto dell'esistenza di un gravame sullo stesso, anche per quanto concerne le difformità urbanistiche, ragione per cui l'ignoranza di tali difformità
che si protragga oltre il ventennio dall'inizio del godimento del bene non è tutelabile, essendo in contrasto con gli oneri che gravano in capo all'acquirente.
Nel caso di specie, oltretutto, una verifica in tal senso sarebbe stata doverosa anche in considerazione del fatto che i ricorrenti hanno ammesso (vd. memoria depositata in data 10/2/2025) di avere richiesto prima dell'acquisto alcune varianti in corso d'opera, che invero riguardavano solo una parte delle difformità per cui è causa (“..è vero che i signori e in corso di costruzione chiesero all' di attrezzare CP_1 Pt_1 CP_2 il “locale pluriuso” al piano sotterraneo come lavanderia/bagno (e non come sostiene controparte di
“inserire il locale bagno dove era previsto… solo un unico locale multiuso”) e di eliminare il bagno pertinenziale della camera da letto”), pur avendo precisato di avere ritenuto che queste “fossero state comunicate al Comune dall'Impresa (che, ai sensi del richiamato art. 22 TUE, aveva l'onere di farlo, tramite idonea procedura, al momento della dichiarazione di fine lavori)”.
Alla luce di tali considerazioni, di natura assorbente, la domanda svolta dagli attori non può trovare accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite vanno compensate per intero ricorrendo l'ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata alla luce degli elementi esposti.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede.
1) Rigetta le domande svolte dai ricorrenti nei riguardi della resistente;
2) Compensa per intero le spese di lite. pagina 10 di 11 Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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