Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1782/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. BERTI GIULIA MARCELLA (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio legale l'Avv. SIMONDI PAOLO (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._4 difende per procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 30/1/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1
• affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti riguardanti la vita dei figli, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, e si impegnano a fornire il massimo spirito collaborativo nell'interesse dei figli;
per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la relativa responsabilità in modo disgiunto;
• confermare che e restino collocati in via prevalente presso la residenza materna;
CP_2 Per_1
• confermare, per l'effetto, che la casa già coniugale, sita in Villar San Costanzo (CN), via Monte Nebin n. 16, resti assegnata alla SI.ra , unitamente a tutti gli arredi ivi presenti;
Parte_1
• confermare che il padre tenga con sé i figli a fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì sera e sino alle ore
21:00 della domenica;
oltre che, nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, due pomeriggi – indicativamente il martedì e il giovedì – dalle ore 18:00 e sino al giorno successivo con accompagnamento a scuola;
mentre, nelle settimane in cui il week-end è di propria competenza, un pomeriggio – indicativamente il martedì – sempre dalle ore 18.00 e sino al giorno successivo con accompagnamento a scuola;
prevedendo che nel primo periodo di riadattamento, senza alcuna forzatura da parte dei genitori e nel pieno rispetto della volontà e delle tempistiche di ciascuno dei minori, i figli potranno scegliere di rientrare alle ore 21:00 presso l'abitazione materna per il pernottamento ed eventuale successivo accompagnamento a scuola;
• le vacanze natalizie verranno trascorse dai figli minori a metà con ciascun genitore, ricomprendendo ad anni alterni il
Natale o il Capodanno. Parimenti avverrà nel corso delle vacanze pasquali allorquando e CP_2 Per_1 trascorreranno metà del relativo periodo con ciascun genitore, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure il giorno dell'Angelo;
• durante le vacanze estive, e potranno trascorrere due settimane in via esclusiva con il padre, CP_2 Per_1 anche non consecutive, al termine delle quali i minori trascorreranno il fine settimana successivo con l'altro genitore.
L'esatto periodo di decorrenza delle vacanze estive dovrà essere concordato fra i genitori, ove possibile, entro il 30 marzo di ogni anno;
resta inteso che analoga facoltà spetterà alla madre;
• il sig. , quale contributo al mantenimento ordinario dei figli e , provvederà al Controparte_1 CP_2 Per_1 versamento della somma mensile concordata in sede separativa pari ad € 600,00 – euro 300,00 per ciascun figlio -
(somma rivalutabile ogni anno a seconda degli indici ISTAT) oggi, a seguito di rivalutazione, somma pari ad euro
614,48 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra Parte_1
[...];
• Entrambi i genitori, inoltre, si impegnano a versare, entro il giorno 15 di ogni mese, a mani del figlio la somma CP_2 mensile di €. 25,00 cadauno a titolo di “paghetta”;
2 • Il padre, inoltre, allorquando i ragazzi torneranno a pernottare presso il medesimo, si impegna sin d'ora a munirsi di un minimo di armadio per loro, consistente in almeno due cambi ciascuno;
• le spese straordinarie di carattere scolastico, medico (non coperte dal SSN), ludico e sportivo sostenute nell'interesse dei figli minori verranno poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
le stesse verranno preventivamente concordate e successivamente documentate: in ogni caso sotto tale aspetto le parti concordano di fare riferimento al protocollo sulle spese di straordinario adottato dal Tribunale di Torino, andrà pertanto considerato parte integrante del presente accordo;
• Le detrazioni fiscali spetteranno nella misura del 50% a ciascun genitore;
• l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito nella misura del 50% per ciascun coniuge;
• i coniugi dichiarano, infine, di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile;
• La signora si impegna a rimettere la querela sporta contro il SI. in data 01/07/2024, ove il Parte_1 CP_1 procedimento penale oggi archiviato dal Gip venisse riaperto o nel caso in cui venisse stralciato
• I genitori concedono reciproco consenso per il rilascio in favore di sé stessi ed in favore dei figli minori dei documenti validi per l'espatrio.
• Le spese di lite si intendono compensate”.
Il P.M. ha concluso dichiarando il nulla osta all'accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 07/08/2024, ha proposto domanda Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile con celebrato in DRONERO Controparte_1
(CN) il 23/10/2010, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 12, parte II, Serie A, dell'anno 2010, da cui sono nati i figli nato il [...] e nato il [...], premettendo che, CP_2 Per_1 in data 06/10/2022 era stata omologata presso questo Tribunale la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata in data 31/10/2024 si è costituito in giudizio in giudizio , associandosi alla domanda di divorzio. Controparte_1
Le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 03/12/2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e i difensori hanno chiesto disporsi rinvio per verificare gli esiti del tentativo di ripresa dei rapporti tra il padre ed i minori.
All'udienza del 30/01/2025 i coniugi, comparsi personalmente, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, pertanto, i rispettivi difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarata la
3 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe, e hanno proceduto alla discussione orale della causa che, all'esito, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in udienza.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il [...] a [...]
CUNEO (CN), e , nato il [...] CUNEO (CN), celebrato in DRONERO il Controparte_1
23/10/2010, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 12, parte II, Serie A, dell'anno 2010;
2) Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
DRONERO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 06/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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