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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/11/2025, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott. Manuela Andretta Consigliere
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1860/2024, promossa in grado d'appello
da
(C.F./P.IVA ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
VIA SANTA MARIA DEL SOLE, N. 41 - LODI, presso lo studio dell'avv. PIETRO GABRIELE
ROVEDA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MANARA NEGRONE N.
[...] P.IVA_2
46/50 – VI (PV), presso lo studio dell'avv. MAURO ZAMPOLLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 18 “La difesa dell'appellante, in ossequio al provvedimento emesso da codesta Corte, richiamati i precedenti scritti difensivi e verbali di udienza, da intendersi integralmente riportati e trascritti, rifiutato il contraddittorio in ordine ad eventuali nuove domande, eccezioni formulate dall'appellata, precisa le conclusioni come di seguito riportate:
In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 853/2024 emessa dal Tribunale di
Pavia, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di prime cure ovvero, in difetto dei presupposti di cui all'art. 354 c.p.c., previa rinnovazione degli atti, come meglio specificato nei motivi di appello, così giudicare:
Nel merito, in via principale,
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie;
- In ogni caso, accertare e dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare, per i motivi esposti, le domande nuove ex adverso svolte dalla nel giudizio di opposizione a decreto Parte_2 ingiuntivo per i motivi di cui in narrativa;
Sempre nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di condanna della al pagamento dell'importo di euro Parte_1
56.216,35 ovvero alla diversa somma che si riterrà di giustizia, accertato e dichiarato che la
[...]
, per i motivi di cui in narrativa, è creditrice nei confronti della Parte_1 Parte_2
, dichiarare l'importo di euro 56.216,35 ovvero la diversa somma liquidata integralmente
[...] compensata con il maggior credito vantato dalla per l'importo di euro Parte_1
71.567,00 oltre IVA come per legge, ovvero per la diversa maggiore e/o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria.
Sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata,
- nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, contenere la condanna della Parte_1
nei limiti di quanto effettivamente dovuto e provato.
[...]
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, nella denegata ipotesi di conferma in ordine ai primi cinque motivi di appello, in accoglimento del sesto motivo di appello, condannare al pagamento a favore Parte_2 di nella misura del 50% delle spese di lite liquidate nella sentenza di primo Parte_1 grado ovvero, in ulteriore subordine, compensarle integralmente.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
pagina 2 di 18 1) Vero che nel periodo gennaio 2020-marzo 2021, in qualità il socio della Cooperativa Demetra, collaborava con la al fine di valutare la possibilità di intraprendere una Pt_1 Parte_2 collaborazione commerciale con la predetta società;
2) Vero che in tale ambito, nel periodo gennaio 2020–marzo 2021, si occupava in particolare di svolgere mansioni di carattere amministrativo e contabile della;
Parte_2
3) Vero che nel periodo gennaio 2020-marzo 2021, , per conto della Parte_1 [...]
, effettuava lavorazioni sui terreni dei clienti di quest'ultima come da documento Parte_2 che si rammostra;
4) Vero che nel mese di novembre 2020, al termine dell'annata agraria, a Dorno (PV) presso gli
“uffici” di , si riunivano i Sig.ri e del Sig. in rappresentanza Parte_2 Testimone_1 Testimone_2 della e il Sig. in rappresentanza della , si sono Parte_2 Tes_3 Parte_1 riuniti per discutere dei conteggi delle lavorazioni effettuate dalle rispettive società per l'annata agraria 2020;
5) Vero che, all'esito dell'incontro, è emerso un credito della nei confronti Parte_1 della per l'importo di circa 30.000,00 euro;
Parte_2
6) Vero che in ragione del credito di cui sopra e dell'impossibilità di provvedere mediante il Tes_ pagamento di somme di denaro, i Sig.ri ed in rappresentanza della Tes_1 Controparte_1
, cedevano a titolo di pagamento la titolarità di mezzi agricoli a favore della
[...] Parte_1
;
[...]
(Si indica quale teste sulle predette circostanze la Sig.ra ”. Testimone_4
Per Controparte_1
“In via principale e nel merito: rigettare la domanda di sospensione della esecutività della sentenza per i motivi dedotti in narrativa non sussistendone i motivi, rigettare le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 853/2024, emessa dal Tribunale di Pavia in data 14.5.2024 e notificata in data 17.5.2024
Si oppone all'ammissione dei capitoli di prova dedotti nel giudizio di primo grado e chiesti in appello con i testimoni ivi indicati per i motivi dedotti in atti.
In ogni caso: spese di causa di I° grado e II° grado interamente rifuse a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (d'ora in avanti ) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_1
n. 2041/2022, con il quale il Tribunale di Pavia le aveva ingiunto il pagamento della somma di € pagina 3 di 18 56.216,35, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della convenuta opposta
[...]
(d'ora in avanti ”), a titolo di compenso per le Controparte_1 Parte_2 lavorazioni agricole, da questa eseguite. Questa chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, l'accertamento del credito de la nei confronti de la della somma di € Pt_1 Parte_2
71.567,00 (o della diversa somma accertata in giudizio) e, per l'effetto, la declaratoria di compensazione dell'importo ingiunto con il maggior credito vantato da in via ulteriormente Pt_1 subordinata, contenere la condanna dell'opponente nei limiti di quanto effettivamente dovuto e provato.
A sostegno della domanda deduceva che:
- Le società, nel periodo precedente l'emergenza epidemiologica Covid, si sarebbero accordate per costituire tra loro una società cooperativa denominata “Demetra”, avente ad oggetto lo svolgimento di lavori agricoli, anche per conto terzi, al fine di gestire il maggior numero possibile di incarichi lavorativi e ottimizzare la gestione del personale.
- Nell'atto costitutivo le parti si sarebbero accordate di prevedere che le due società, per lo svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto sociale, avrebbero messo a disposizione di tutti i propri mezzi in comodato d'uso gratuito;
legale rappresentante della società opponente, avrebbe Tes_3 anticipato tutte le spese di costituzione della predetta società. Il progetto, tuttavia, sarebbe naufragato a causa degli ostacoli burocratici insorti durante il periodo di emergenza pandemica.
- Le due società avrebbero, comunque, di fatto, iniziato a collaborare, sulla base di accordi verbali, secondo i quali avrebbe svolto lavorazioni agricole, per conto terzi, formalmente assegnate a Pt_1
, la quale ne avrebbe incassato i proventi, salvo poi conguagliare tra loro le varie attività Parte_2 svolte, al termine della campagna agricola.
- Al termine dell'annata agraria 2019/2020, dopo varie interlocuzioni tra per Tes_3 Pt_1
legale rappresentante di , e dipendente di , sarebbe Testimone_1 Parte_2 Testimone_2 Parte_2 stato accertato che, nell'ambito dei rapporti dare/avere tra le due società, risultava creditrice Pt_1 in favore di della somma di € 68.067,00, mentre risultava creditrice in favore di Parte_2 Parte_2 della minore somma di € 32.753,00; di conseguenza, la società opponente sarebbe stata Pt_1 creditrice della somma di € 38.845,40, quale risultato della compensazione tra i reciproci crediti.
- Per detto importo veniva, pertanto, emessa da la fattura n. 22 del 26.11.2021 (doc. 4, fasc. I Pt_1 grado, parte attrice), dalla quale emergevano i rispettivi asseriti crediti e il relativo conguaglio.
- , non avendo liquidità disponibili per estinguere il debito, avrebbe concordato, con la società Parte_2 opponente, di pagare mediante datio in solutum, ossia cedendo la proprietà di alcune attrezzature agricole, che erano già state consegnate da a quale garanzia per il pagamento dei Parte_2 Pt_1
pagina 4 di 18 lavori agricoli eseguiti dall'opponente per conto terzi. avrebbe acconsentito a tale modalità di Pt_1 pagamento, conoscendo la consuetudine della società opposta di saldare i propri debiti in tale modalità.
- Tuttavia, nonostante le sopra citate intese, con missiva del 29.11.2021, contestava la fattura Parte_2
n. 22/21, emessa da ed asseriva di essere creditrice, nei confronti dell'opponente, della Pt_1 somma di € 94.064,00, riconoscendo in favore di un controcredito pari ad € 71.567,00, oltre Pt_1
IVA.
- In seguito a detta missiva, in data 30.11.2021, la società convenuta opposta emetteva la fattura n. 81/A per l'importo di € 104.456,65, ossia per un importo diverso e maggiore rispetto a quello contestato nella missiva del 29.11.2021, e chiedeva la restituzione delle attrezzature agricole in possesso di
L'opponente, con missiva del 15.12.2021, contestava le richieste di controparte e chiedeva Pt_1
l'emissione di una nota di credito a storno integrale della fattura n. 81/A, nonché l'emissione di una fattura quietanziata per complessivi 38.845,50, relativa ai beni dati in pagamento della fattura n. 22/21
(doc. 6 fasc. I grado, parte attrice). , successivamente, in data 18.12.2021, emetteva la fattura Parte_2
n. 88/A per i costi del noleggio delle attrezzature, cedute in pagamento all'opponente (computer Apple, cisterna gasolio Emilian da 250 lt, decespugliatore Bruni con fresa nuova, cassetta porta attrezzi completa marca Beta, erpice rotante Lemken Zircon 12, pioggia Irrimec, volante per guida automatica
John Deere). in data 31.12.2021, inviava ulteriore missiva, con cui contestava ogni pretesa Pt_1 avversaria e chiedeva alla società opposta lo storno integrale della fattura n. 88/A (doc. 8 fasc. I grado, parte attrice).
- Successivamente, la società provvedeva allo storno parziale della fattura n. 81/A, emettendo Parte_2 la nota di credito n. 21/CT dell'11.04.2022 per l'importo di € 48.330,30, con conseguente riduzione dell'asserito credito ad € 56.216,35.
- Su ricorso di Burnigaia, il Tribunale di Pavia emetteva il decreto ingiuntivo n. 2041/2022 del
31.10.2022, ingiungendo il pagamento della somma di € 56.213,35, corrispondente a quello esposto nella fattura n. 81/A del 29.11.2021, al netto delle voci stornate con nota di credito n. 21/CT.
- Con l'opposizione al decreto ingiuntivo, la società sosteneva l'insussistenza del credito Pt_1 vantato da , in quanto esposto in una fattura prodotta dalla stessa parte che ne voleva trarre Parte_2 vantaggio, e che, pertanto, non poteva essere considerata quale valido mezzo probatorio, né quale principio di prova.
- Secondo l'opponente, tale fattura riguardava prestazioni in parte neppure eseguite da e/o con Pt_1 quantificazioni sproporzionate. La pretestuosità della richiesta di pagamento sarebbe dimostrata dal fatto che la società opposta aveva modificato più volte le proprie pretese, affermando di essere creditrice dapprima per € 94.060,00, successivamente per € 104.546,65 e, infine, per € 56.216,35, pagina 5 di 18 peraltro ammettendo, nella missiva del 29.11.2021, che la società opponente vantava un credito pari ad
€ 71.567,00, maggiore, quindi, di quello oggetto del decreto ingiuntivo. La missiva, essendo un documento formato dalla stessa parte convenuta, se da un lato non avrebbe avuto valore probatorio circa l'esistenza del credito vantato da , dall'altro avrebbe assunto pieno valore probatorio di Parte_2 ricognizione di debito, nel momento in cui affermava che odierna opponente, era Parte_1 creditrice per l'importo di € 71.567,00. La circostanza che le parti avessero espressamente concordato il pagamento del suddetto credito mediante “datio in solutum” delle attrezzature agricole avrebbe costituito ulteriore dimostrazione dell'infondatezza della pretesa della società opposta.
- In subordine, l'asserito credito, di cui era stato ingiunto il pagamento, avrebbe dovuto essere integralmente compensato con il maggior credito vantato dall'opponente pari ad € 71.567,00, non contestato e pacificamente ammesso da . Parte_2
- La società attrice si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva , chiedendo, preliminarmente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Parte_2 opposto;
nel merito, il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna dell'opponente a restituire i macchinari, trattenuti dalla stessa sine titulo, previa condanna dell' opponente a pagare a il costo del noleggio mensile dei Parte_2 macchinari, pari a € 5.000,00, e/o alla maggior o minore somma accertata in giudizio, dal mese di agosto 2021 fino all'effettiva restituzione dei beni medesimi;
in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di mancata restituzione dei beni, condannare a corrispondere il valore di detti Pt_1 beni, previo accertamento e quantificazione dello stesso alla data del mese di agosto 2021.
In via ulteriormente subordinata, accertato e dichiarato che tratteneva ed utilizzava Pt_1 indebitamente, con arricchimento ingiustificato, le attrezzature ed i macchinari di proprietà di
, condannare al risarcimento dei danni per lucro cessante, limitatamente alla Parte_2 Pt_1 somma da accertarsi in corso di causa. In via istruttoria, chiedeva ammettersi CTU, al fine di accertare il costo del noleggio mensile delle attrezzature e macchinari trattenuti illegittimamente da a Pt_1 decorrere dal mese di agosto 2021, nonché il valore commerciale dei beni sempre alla data del mese di agosto 2021.
Deduceva l'opposta che la cooperativa DEMETRA era stata costituita da e Tes_3 [...]
non in quanto legali rappresentanti di e di , rispettivamente, bensì a titolo Per_1 Pt_1 Parte_2 personale, per lo svolgimento di lavori agricoli per conto terzi;
nell'annata agricola 2020-2021,
aveva eseguito lavorazioni agricole sui terreni di con propri dipendenti;
in alcuni Parte_2 Pt_1 casi, aveva noleggiato a macchinari agricoli senza operatore, mentre Parte_2 Pt_1 Pt_1
pagina 6 di 18 aveva fornito a manodopera per l'attività agricola per conto terzi;
alla fine dell'annata Parte_2 agricola 2020-2021, dovendo regolare i rapporti economici con tanto quelli personali Persona_1 quanto quelli delle due società, rifiutava l'invito ad incontrare ed emetteva la fattura n. Tes_3 Tes_1
20/21 del 26.11.21, con cui effettuava una compensazione tra i propri asseriti crediti sia personali che aziendali, quantificati unilateralmente in € 68.067,00, con le prestazioni fornite da , Parte_2 quantificate in soli € 38.845,40, con un conseguente presunto credito in favore di pari ad € Pt_1
32.753,00; i conteggi, effettuati da venivano subito contestati da , con pec del Tes_3 Parte_2
20.11.2021, in cui veniva ricostruita l'intera contabilità tra e non solo Persona_1 Tes_3 relativamente ai rapporti tra le due società agricole, ma anche per ciò che riguardava i loro rapporti personali, in quanto soci di DEMETRA;
infatti, i conteggi ivi esposti distinguevano gli importi, vantati per i lavori fatti da ed i crediti vantati da nei confronti della cooperativa DEMETRA;
Pt_1 Tes_3 con tale pec, chiedeva, pertanto, l'integrale storno della fattura n. 20/21, e la restituzione Parte_2 immediata dei mezzi agricoli, rimasti in possesso di avvertendo quest'ultima che, in caso di
Pt_1 mancata restituzione, avrebbe dovuto corrispondere € 5.000,00 mensili, a titolo di noleggio;
non rispondeva al vero la cessione dei suddetti beni in pagamento del credito in favore di in
Pt_1 quanto riteneva di non avere nulla da pagare a l'opposta non aveva mai Parte_2 Pt_1 riconosciuto il credito vantato da il credito di verso l'opponente, pari ad €
Pt_1 Parte_2
56.216,35, derivava soltanto dalle lavorazioni, eseguite dalla società medesima per conto di Pt_1 sui terreni siti in Vigevano.
All'udienza di prima comparizione, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione. Con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., parte attrice eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di consegna delle attrezzature da parte di . All'udienza del Parte_2
19.09.2023, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti, prova per testi ed interrogatorio formale.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 853/2024, pubblicata il 14.05.2024, revocava il decreto ingiuntivo;
accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta, e, per l'effetto, condannava alla restituzione dei beni ivi specificati, nonché al pagamento, in favore di , di € Pt_1 Parte_2
17.532,85, a titolo di indennizzo per la mancata disponibilità delle attrezzature trattenute da Pt_1 oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, oltre a € 482,69 per ogni mensilità di trattenimento dei beni successiva alla pronuncia della sentenza medesima;
condannava a rimborsare alla società convenuta il 50% delle spese di lite e delle Pt_1 spese della fase monitoria.
pagina 7 di 18 In particolare, il Tribunale precisava che parte attrice, pur affermando di vantare verso l'opposta un credito maggiore di quello da quest'ultima preteso nella fase monitoria, non aveva formulato alcuna domanda riconvenzionale nei confronti di , chiedendo in via principale soltanto la revoca del Parte_2 decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la compensazione tra il proprio credito (asseritamente pari a €
71.567,00) ed il credito, della convenuta opposta;
per tale ragione, l'accertamento della sussistenza di un controcredito, in capo a non è una domanda riconvenzionale ma un'eccezione Pt_1 riconvenzionale;
detta eccezione, diretta a paralizzare le pretese della società opposta, si poneva in antitesi con la tesi attorea, secondo la quale i beni erano stati consegnati a per saldare Pt_1
l'esposizione creditoria;
in merito alla domanda principale, gravava sulla società opposta l'onere di provare in giudizio il contenuto del rapporto negoziale instaurato con nonché l'esecuzione Pt_1 delle lavorazioni oggetto dello stesso e il debito esposto nella fase monitoria;
la società opposta non aveva assolto al proprio onere probatorio;
le allegazioni della convenuta erano generiche, e sussistevano contraddizioni tra la versione dei fatti, esposta nel ricorso, e quella contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, in cui riconosceva la fornitura di manodopera della per Pt_1
l'attività agricola per conto terzi;
la convenuta non aveva in alcun modo specificato la modalità di determinazione del preteso importo addebitato alla società né era stata offerta prova univoca Pt_1 sul punto;
non solo difettava un atto negoziale sottoscritto dalle parti, ma neppure erano stati prodotti documenti, da cui desumere un accordo circa i lavori da eseguire e il relativo corrispettivo;
la fattura n.
81/A del 30.11.2021, emessa da , non aveva alcun valore probatorio, in ragione del carattere Parte_2 unilaterale della provenienza del documento;
l'importo della fattura non era coerente con quello richiesto all'attrice nella lettera di diffida stragiudiziale, inviata da il giorno precedente, Parte_2 ovvero il 29.11.2021, nella quale si riconosceva a un controcredito di € 71.567,00, a fronte Pt_1 del proprio credito complessivo di € 94.064,00, con conseguente diffida a versare la differenza pari ad
€ 21.993,00 (doc. 5, fasc. I° grado, parte attrice); l'opposta aveva, invece, emesso, poi, la suddetta fattura per un importo quasi triplo della somma richiesta il giorno prima (56.216,35 invece di
21.993,00); detta fattura veniva tempestivamente contestata da a riprova dell'assoluta Pt_1 incertezza in ordine alla determinazione del saldo dare/avere e alle lavorazioni agricole eseguite da per conto di le prove orali erano state insufficienti a provare il credito vantato in Parte_2 Pt_1 fase monitoria dalla società convenuta;
non vi era prova di un accordo tra le parti in merito allo svolgimento dei lavori agricoli dedotti;
non risultando formulata dalla società , nel giudizio di Parte_2 opposizione a decreto ingiuntivo, alcuna domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c. (se non con riferimento ai beni oggetto di consegna), e non potendo la stessa domanda desumersi implicitamente, era irrilevante l'accertamento circa l'effettiva realizzazione dei lavori pagina 8 di 18 agricoli eseguiti, nonché degli operai impiegati e dei macchinari impiegati da;
era necessaria
Parte_2 la prova del contratto, prova che non era stata fornita da , su cui ricadeva il relativo onere;
Parte_2 pertanto, era inammissibile l'istanza istruttoria, di CTU contabile, formulata dalla società opposta, al fine di quantificare le somme asseritamente dovute da a per i lavori agricoli Pt_1 Parte_2 dedotti dalla medesima società opposta;
nella lettera di diffida, riconosceva espressamente
Parte_2 sia l'attività svolta da legale rappresentante di sia un credito di 71.567,00, oltre IVA, Tes_3 Pt_1 in capo a e detto riconoscimento costituiva, sul piano probatorio, confessione stragiudiziale Pt_1 ex art. 2735 c.c.; l'esecuzione dei lavori, da parte di presso i terreni di molteplici aziende Pt_1 agricole clienti di , nell'anno 2020, era stata confermata sia tramite documenti, sia da plurime
Parte_2
e concordanti dichiarazioni testimoniali.
Osservava, inoltre, il primo Giudice che la convenuta, in via subordinata, aveva formulato una domanda nuova, rispetto alla fase monitoria, avente ad oggetto la restituzione dei beni consegnatati all'attrice, nonché, in via cumulativa, domanda di pagamento del relativo utilizzo a titolo di noleggio, ovvero, in via ulteriormente subordinata, domanda di pagamento del corrispettivo di tali beni pari al loro valore commerciale, ovvero domanda di ingiustificato arricchimento;
in relazione alla domanda riconvenzionale nuova, di cui l'opponente aveva eccepito l'inammissibilità, il Tribunale intendeva aderire al più recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il convenuto opposto può proporre una domanda nuova (diversa da quella posta a fondamento del ricorso) anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale, qualora sussistano, come nel caso di specie, presupposti (identità di causa petendi, connessione oggettiva e soggettiva) per l'ammissibilità della domanda riconvenzionale;
l' attrice aveva introdotto in giudizio la circostanza della consegna dei suddetti beni, producendo documentazione a riguardo (doc. 7, fasc. I° grado, parte attrice); la tesi della datio in solutum, prospettata da parte attrice, non risultava condivisibile, in quanto non trovava riscontro documentale, mentre, per contro, risultavano plurime diffide, attestanti la richiesta di restituzione dei beni da parte di;
la tesi dell'attrice era stata smentita in sede Parte_2 testimoniale;
pertanto, non sussisteva alcun valido titolo per il trattenimento dei beni da parte di e, quindi, quest'ultima doveva restituirli a;
era, parimenti, fondata la domanda di Pt_1 Parte_2 pagamento di un corrispettivo per l'indebito trattenimento dei beni a titolo di noleggio, perché da tale indebito trattenimento era derivato un danno a meritevole di tutela risarcitoria;
in merito al Parte_2 quantum, il valore complessivo dei beni doveva risultare dalla media dei valori esposti dalle stesse parti
(77.000,00 secondo e 38.845,00 secondo;
il corrispettivo del noleggio, Parte_2 Pt_1 equitativamente determinato, era pari al 10% di tale media di valori (77.000,00 + 38.845,00 diviso due
- 57.922,5 x 10%) e, quindi, pari ad € 5.792,25 l'anno (€ 482,69 al mese); alla data della sentenza, il pagina 9 di 18 costo del noleggio risultava essere di € 16.411,46 (482,69 x 34); per effetto della devalutazione e della successiva rivalutazione, l'importo dovuto a titolo risarcitorio risultava essere pari a € 17.532,85, oltre interessi nella misura legale;
era, altresì, dovuta la somma di € 482,69 per ogni mese in cui parte attrice avrebbe trattenuto la disponibilità dei beni;
stante la reciproca soccombenza, le spese di lite venivano parzialmente compensate e poste per il 50% a carico di Pt_1
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello articolando sei motivi e chiedendo Pt_1 la riforma della decisione impugnata, previa sospensione della provvisorietà della sentenza medesima.
Si è costituita la procedura di liquidazione controllata di , chiedendo il rigetto dell'appello e Parte_2 la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 10.12.2024, il Consigliere Istruttore ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e ha fissato udienza ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c. l'8 aprile 2025, poi rinviata al
14.10.2025, per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio riunito in quella data.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, deduce che la sentenza impugnata è nulla, in quanto emessa Pt_1 successivamente alla sentenza del 07.03.2023, con cui il Tribunale di Pavia ha aperto la liquidazione controllata della società procedura estesa in seguito anche al socio, , con sentenza Pt_3 Parte_2 emessa dal medesimo Tribunale in data 31.07.2023; che l'apertura della liquidazione controllata ha comportato, ai sensi degli artt. 270 e 143 CCI, l'interruzione automatica del processo e, quindi, la nullità di tutti gli atti compiuti in data successiva all'evento interruttivo.
Sul punto, l'appellata afferma che, non essendo stata mai depositata in atti la sentenza di liquidazione giudiziale di , il Giudice di prime cure non ha potuto interrompere il giudizio;
che, in ogni Parte_2 caso, il Liquidatore giudiziale ha interesse a recuperare sia gli attrezzi, sia i macchinari illegittimamente trattenuti da Pt_1
La Corte osserva, relativamente al primo motivo di appello, che dalla visura camerale versata in atti
(doc. 3 fasc. appellante) è stata ammessa alla procedura concorsuale della liquidazione Parte_2 controllata in data 30.7.2023 (con iscrizione nel registro delle imprese in data 7.9.2023). La sentenza impugnata è stata pubblicata il 14.5.2024, senza che il processo fosse interrotto, ai sensi degli artt. 143,
151 e 270 CCI, e poi riassunto nei confronti della procedura. La sentenza, infatti, è stata emessa nei confronti delle parti originarie, ivi inclusa in bonis. La procedura concorsuale di Parte_2 [...]
ha esplicitamente “accettato” la sentenza di primo grado, nonostante la Parte_4
pagina 10 di 18 mancata interruzione e riassunzione del processo, sostenendo che la mancata interruzione potrebbe essere invocata soltanto dalla procedura (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello). Secondo orientamento della Suprema Corte (ex multis, Cass. Civ., ord. 22714 del 6.8.2025), la mancata interruzione e poi riassunzione del processo determina una nullità relativa della sentenza;
“la nullità in questione non è assoluta bensì relativa: deve essere fatta valere dal soggetto interessato”, da individuarsi nella procedura concorsuale (Cass. Civ. nr 12980/2002, 24025/2009, 17199/2016,
18804/2021). Secondo tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte, nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo;
solo la parte, che dall'evento può essere pregiudicata, può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio.
Le altre parti, le quali non risentono alcun pregiudizio dall'omessa interruzione del processo, non possono invocare l' omissione come motivo di nullità della sentenza che, ciononostante, sia stata pronunciata. Pertanto, non avendo la procedura concorsuale, in appello, invocato la mancanza interruzione in primo grado, ma avendo, anzi esplicitamente “accettato” la sentenza impugnata, non si può dichiarare la nullità di detta sentenza
Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
Con il secondo motivo, parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto ammissibili le domande nuove, svolte per la prima volta da nel giudizio di opposizione a Parte_2 decreto ingiuntivo, e relative alla richiesta di restituzione degli attrezzi agricoli, ceduti a ed Pt_1 al riconoscimento di un indennizzo per il loro utilizzo da parte dell'appellante; che sarebbe più corretto l'orientamento giurisprudenziale restrittivo, in virtù del quale la domanda nuova introdotta da parte convenuta è inammissibile in assenza di una domanda riconvenzionale della parte opponente, in quanto il giudizio di opposizione non sfugge alle stesse regole previste per l'ordinario giudizio di cognizione;
che la giurisprudenza maggioritaria afferma che l'opposto può avanzare domande, diverse da quelle fatte valere nel procedimento monitorio, solo qualora, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto, avendo in tali ipotesi diritto di difendersi da una nuova e più ampia pretesa della controparte (cfr. Cass. 14267/2002;
Cass. 11053/2001; Cass. 22754/2013; Cass. 21245/2006); che, sul punto, vi sarebbe contrasto in giurisprudenza, tant'è che la I sezione della S.C. avrebbe rimesso gli atti al Primo Presidente per dirimere la questione (Cass. Civ. sez, I, ord. 17 luglio 2023 n. 20476).
Parte appellata, in proposito, osserva che le parti hanno effettuato reciproche prestazioni lavorative, aventi ad oggetto attività agricole;
che i rapporti di dare/avere avevano portato all'emissione della fattura di cui al decreto ingiuntivo;
che la appellata avrebbe contestato la circostanza di aver pagato pagina 11 di 18 debiti mediante la consegna di macchinari e attrezzature di lavoro, asserendo, anzi, di averne chiesto la restituzione;
che il più recente orientamento delle Sezioni Unite legittima l'opposto a proporre non solo domande reattive strictu sensu riconvenzionali, ma altresì domande che rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero domande aggiuntive/alternative, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse (cfr. Cass. civ., S.U., n. 26727 del 15.10.2024).
La Corte osserva che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affrontato più volte, a partire dal 2015,
l'annosa questione della estensione delle domande del convenuto opposto, rispetto a quelle avanzate nel ricorso monitorio, nel giudizio a cognizione piena. La pronuncia a Sezioni Unite del 2024 ha chiarito che: “nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande
"reattive" stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse.”. In altre parole, come statuito nel principio di diritto ivi espresso: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” (Cass. civ., S.U., n. 26727 del 15.10.2024).
Le domande riconvenzionali di , pertanto, sono ammissibili. Parte_2
Il motivo di appello pertanto è infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole della decisione del primo Giudice di aver ritenuto sussistente il diritto di a vedere restituiti i beni agricoli, disattendendo la tesi dell'appellante circa Parte_2
l'intervenuta datio in solutum degli stessi in favore di di avere erroneamente ritenuto di Pt_1
Tes_ maggior credito le dichiarazioni rese dai testi e , rispetto a quelle di che Tes_5 Testimone_4 quest'ultima, pur essendo cugina del legale rappresentante di non avrebbe alcun interesse in Pt_1 causa, e, contrariamente a quanto asserito dal Giudice di prime cure, avrebbe dichiarato di aver assistito Tes_ direttamente agli eventi;
che, per contro, i testi della società appellata, e , all'epoca dei Tes_5
Tes_ fatti erano qualificati come dipendenti della società; che il ruolo del teste era assimilabile a quello di un rappresentante di fatto della società medesima, con incarichi gestionali e imprenditoriali;
che il Tes_ teste era legato da stretti rapporti personali ad che la datio in solutum dei mezzi agricoli Tes_5 sarebbe stata evidenziata in tutte le missive dell'appellante e mai contestata dalla società . Parte_2
pagina 12 di 18 L' appellata afferma di disconoscere il doc. 5 di parte appellante, quanto al ruolo che i testi sopra citati hanno avuto;
che detta documentazione sarebbe inconferente con i fatti di causa;
che non vi sarebbero Tes_ dubbi sull'attendibilità dei testi e , la cui conoscenza dei fatti di causa sarebbe stata diretta Tes_6
e non de relato.
La Corte, relativamente al terzo motivo di appello, osserva che le conclusioni raggiunte dal Tribunale risultano corrette. In primo luogo, la asserita datio in solutum non risulta provata documentalmente.
Non vi sono infatti, in atti, documenti contrattuali al riguardo, né altri, idonei a provare che la consegna dei beni, da a di cui al presente motivo, sia avvenuta a seguito di accordo Parte_2 Pt_1 contrattuale in forma scritta, con il contenuto affermato da Vi sono poi documenti che sono Pt_1 idonei a provare che i beni sono stati consegnati in virtù di accordi differenti dalla datio in solutum: nella missiva di a del 20.11.2021 (doc. 5 fasc. opponente in primo grado), Parte_2 Pt_1 documento disconosciuto da , ma tardivamente (perché fatto per la prima volta in appello), in Parte_2 cui la prima chiede la restituzione di cespiti alla seconda, oltre che, in caso di mancata consegna, il pagamento di una somma a titolo di compenso per il noleggio;
il doc. 6 del fascicolo di primo grado di
(ove si afferma che sarebbe pacifico che i beni sarebbero stati dati a titolo di datio in
Pt_1 solutum) è lettera inviata dalla stessa, e pertanto inidonea a fornire prova in suo favore;
il doc. 8 del fascicolo di primo grado è una comunicazione pec da a (ove si afferma che i beni
Pt_1 Parte_2 in oggetto sarebbero di proprietà della prima), altrettanto inidonea a costituire prova a favore della prima;
il doc. 7 del fascicolo di primo grado di è fattura emessa da per il noleggio
Pt_1 Parte_2 dei beni. Non rilevante risulta il documento sub doc. 10 del fascicolo di primo grado di
Pt_1 avente ad oggetto trattore di marca John Deere, sia perché la contestazione relativa di è
Pt_1 tardiva, sia perché esso, pacificamente, non rientra tra i beni di cui richiede la restituzione, e Parte_2 relativamente ai quali chiede il riconoscimento di somme a titolo di noleggio.
Quanto alle evidenze dell'escussione testimoniale, in primo grado, si rileva come su cui
Pt_1 incombe l'onere di dimostrare che i beni, già di proprietà di , sono divenuti di sua proprietà Parte_2 tramite datio in solutum, non sia riuscita a provare la sue allegazioni. I testi citati da hanno Parte_2 concordemente smentito tale tesi, affermando che i beni sarebbero rimasti nella proprietà di , Parte_2 consegnati a per effettuare le lavorazioni concordate, e non restituiti nonostante ripetuti
Pt_1 solleciti in tal senso;
i testi citati da in particolare la teste si sono limitati a
Pt_1 Tes_3 dichiarazioni generiche (ad esempio, non hanno chiarito come e quando la datio in soltutum sia stata concordata e come corrispettivo di quali prestazioni di , non supportate da altre evidenze,
Pt_1 documentali e non.
pagina 13 di 18 Pertanto, si deve raggiungere la conclusione che non abbia assolto all'onere, che sulla stessa Pt_1 incombe, di provare la proprietà di tali beni, e di averla conseguita a titolo di datio in solutum per prestazioni svolte in favore dell'appellata e non remunerate, come da Tomasina allegato.
Il terzo motivo di appello, infondato, deve pertanto essere respinto.
Con il quarto motivo, lamenta l'erroneità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha Pt_1 riconosciuto a un indennizzo, per il mancato utilizzo dei beni detenuti da pari ad € Parte_2 Pt_1
17.532,85. Osserva che il Giudice di prime cure, contrariamente a quanto asserito in sentenza, in realtà, non avrebbe applicato le c.d. presunzioni, per la prova del danno, ma avrebbe erroneamente considerato in re ipsa il danno da mancato utilizzo dei mezzi, aderendo in tal modo ad orientamento giurisprudenziale minoritario (Cass. 26.6.2015 n. 13215; nello stesso senso ex multis Cass.
4.10.2013 n.
22687; Cass. 13.7.2004 n. 12908), piuttosto che al prevalente e più restrittivo orientamento, dallo stesso
Giudice riportato in sentenza, secondo cui il danno de quo può essere oggetto di risarcimento soltanto in forza di specifica prova dell'inutilizzabilità del bene, della necessità per il proprietario di servirsene,
e del fatto di avere dovuto fare ricorso a mezzi sostitutivi (Cass. sent. 31 maggio 2017 n. 13718; Cass.
Civ. 14 ottobre 2015 n. 20620); che il Tribunale, muovendo dal presupposto che anche l'indirizzo più restrittivo ritiene sufficiente, per la prova del danno da mancato utilizzo dei beni, il ricorso a presunzioni e comunque la possibilità di una valutazione in via equitativa (Cass. 19.09.2022, n.27389), ha ritenuto erroneamente sussistenti i presupposti, nell'an, dell'indennizzo in termini asseritamente presuntivi, prescindendo da qualsiasi prova o allegazione di , e liquidando poi il danno in via Parte_2 equitativa, pur non avendo l'opposta allegato nulla, né depositato una relazione peritale;
che Parte_2 non avrebbe allegato, né provato, il danno subito a causa della mancata disponibilità dei mezzi, limitandosi a richiedere CTU contabile, respinta dal Giudice in quanto meramente esplorativa;
che, pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente accolto la domanda di indennizzo, in violazione degli artt.
116 c.p.c., 2697 c.c. e 1226 c.c., nonché in contrasto con il sopracitato prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il ricorso sussidiario all'equità sarebbe esperibile solo in caso di impossibilità di fornire la prova, non anche per supplire all'inerzia nelle allegazioni e produzioni della controparte (Cass. Civ. sez. III, sent. 15 marzo 2024, n. 7072; Corte appello Palermo sez. III,
22/09/2023, n. 1641; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2023 n. 9744; Tribunale Milano sez. IV,
25/08/2023, n. 6851); che il primo Giudice, anche in merito alle valutazioni economiche formulate in via equitativa, avrebbe erroneamente fondato la relativa statuizione solamente sulla prova testimoniale, in manifesta violazione della regola, secondo cui un teste non potrebbe esprimere apprezzamenti di natura tecnica e/o di valore;
che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la richiesta di indennizzo di per difetto di prova, sia con riguardo all'an, sia con riguardo al quantum. Parte_2
pagina 14 di 18 Parte appellata afferma, per contro, che il Tribunale ha accertato che tratteneva le Pt_1 attrezzature e i macchinari agricoli di da oltre due anni (vedi deposizione testi e Parte_2 Tes_7
Tes_
, con conseguente diritto della società convenuta alla restituzione dei beni, ed al pagamento del risarcimento per il danno derivante dalla privazione dei beni stessi, danno valutabile in via equitativa anche secondo l'orientamento giurisprudenziale più restrittivo (Cass. 19.09.2022 n. 27389), e quantificato dal primo Giudice mediante il parametro del canone locativo di mercato;
i criteri per la risarcibilità del danno per la privazione dei beni possono essere, per analogia, quelli applicabili alla mancata restituzione di un bene immobile (occupazione senza titolo), con valutazione equitativa mediante il parametro del canone locativo di mercato;
che la stessa parte attrice ha dichiarato che il valore dei beni (asseritamente ricevuti in datio in solutum) era pari ad € 38.845,00; che correttamente il
Tribunale, in via equitativa, ha ritenuto di attenersi alla media tra i due valori, pari ad € 57.922,5
(77.000,00+38.845,00 diviso 2), riconoscendo come congruo un costo del noleggio pari al 10% del valore dei beni come innanzi determinato, ossia 5.792,25 l'anno e, quindi, 482,69 euro al mese.
La Corte osserva che non ha dimostrato che sia stato stipulato, con un contratto di Parte_2 Pt_1 noleggio, con determinazione pattizia dei canoni, non pagati da , inoltre, non ha Pt_1 Parte_2 allegato alcunché sull'an del danno, e in particolare: non ha allegato di avere dovuto ricorrere ad altri macchinari dello stesso tipo, indispensabili per le lavorazioni tipiche della sua attività di impresa, indicando quali e quando;
non ha allegato né provato di avere dovuto comprare o noleggiare tali beni, né di avere avuto l'opportunità di noleggiare i beni, per i quali chiede indennizzo per il mancato uso, ad altri per ricavarne un canone.
Si deve poi tenere conto del fatto che dal luglio 2023 ha cessato le attività tipiche, essendo Parte_2 stato ammessa a procedura concorsuale di tipo liquidatorio. La necessità di utilizzo dei beni strumentali, di cui è causa, risulta pertanto avere cessato di sussistere con il cessare delle attività tipiche della società.
Si rileva, inoltre, quanto alla domanda nell'an, che non ha formulato tempestivamente (in Parte_2 primo grado) domanda di arricchimento senza causa.
Quanto al quantum, la richiesta CTU, formulata da , stanti i difetti assertivi e la carenza di Parte_2 qualsiasi principio di prova, il cui onere grava su , è esplorativa. Parte_2
Pertanto, non essendo stata fornita da , che ne aveva l'onere, la prova del danno nell'an, Parte_2 prima ancora che nel quantum, del danno, asseritamente subito in virtù del trattenimento dei beni strumentali da parte di la domanda di condanna di quest'ultima a versare un indennizzo Pt_1 risulta infondata.
pagina 15 di 18 La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata nel relativo capo, con reiezione della domanda di di condanna di al pagamento di somme, a titolo di “noleggio” dei beni strumentali Parte_2 Pt_1 non restituiti.
Con il quinto motivo, l'appellante afferma che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente condannato al pagamento, in favore dell'appellata, di asseriti “canoni di noleggio”, Pt_1 omettendo di considerare l'eccezione riconvenzionale sollevata dall'appellante in relazione al controcredito vantato dalla stessa, ed omettendo, pur in presenza di espressa richiesta, di compensare integralmente il credito da “costi di noleggio” con il maggior credito, di € 71.000,00 circa, vantato da e riconosciuto dallo stesso Giudice. Pt_1
La società appellata, sul punto, afferma che si è limitata ad evidenziare la circostanza della Pt_1 datio in solutum dei beni strumentali, al solo fine di dimostrare l'insussistenza del credito e di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
detta circostanza assume valore di eccezione riconvenzionale, sulla quale il Giudice si è pronunciato con sentenza, rigettandola;
non avendo avanzato Pt_1 alcuna domanda di compensazione rispetto ai costi di noleggio, non può lamentarsi se il Giudice di prime cure non ha compensato il suo asserito maggior credito (non chiesto).
La Corte osserva che la domanda di svolta in via subordinata, in primo grado, è di Pt_1 accertamento del suo credito, ed eventuale compensazione con il credito accertando di . Parte_2 non ha formulato una domanda di condanna di a pagarle somme. Pertanto, Pt_1 Parte_2 correttamente il Tribunale l'ha qualificata come eccezione riconvenzionale. La sentenza di primo grado, nella parte motiva, ha accertato il controcredito di perché provato dalla lettera di Pt_1 diffida di (doc. 5 fasc. appellante in primo grado, missiva inviata, a mezzo pec, in data Parte_2
29.11.2021, da a nella quale con esplicitamente la prima ammette il debito, nei Parte_2 Pt_1 confronti della seconda, della somma di euro 71.567 euro).
Avendo formulato tempestivamente solo un'eccezione riconvenzionale, e non una domanda Pt_1 riconvenzionale, relativamente a tale credito, possono esserle riconosciute tali somme solo al fine di compensarle con un eventuale credito di , mentre eventuali somme ulteriori successive a Parte_2 credito, successivamente alla compensazione, non possono essere oggetto di condanna di . Parte_2
In considerazione del fatto che il quarto motivo di appello principale è stato accolto, e pertanto non viene riconosciuto alcun credito in favore di , ne consegue che non vi sono importi, a credito Parte_2 di , con cui compensare il credito di Parte_2 Pt_1
Pertanto, si deve concludere che il quinto motivo di appello è assorbito dal quarto.
Con il sesto motivo, sostiene l'erroneità della pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha Pt_1 compensato al 50% le spese, ponendo il restante 50% a carico della medesima. Sul punto, osserva che pagina 16 di 18 il rigetto della domanda principale supera, in valore, l'accoglimento della domanda di indennizzo, per cui sarebbe, in realtà, la parte maggiormente soccombente, a carico della quale il primo Parte_2
Giudice avrebbe dovuto porre la condanna al rimborso del 50% delle spese, in favore di Pt_1
Parte appellata osserva che è comunque rimasta soccombente rispetto alle domande di Pt_1
, per cui appare legittima la decisione del Tribunale sulle spese di lite. Parte_2
La Corte osserva, quanto al regime delle spese di lite, che, in conclusione, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, a seguito dell'accoglimento del quarto motivo di appello, svolto da in particolare, deve essere riformato il capo 2 lett. B) della sentenza impugnata, con revoca Pt_1 della condanna di al pagamento dei canoni di noleggio delle attrezzature, di proprietà di Pt_1
, trattenute da Deve invece essere confermato il capo 2 lett a) della sentenza Parte_2 Pt_1 impugnata, avente ad oggetto la condanna di alla restituzione di detti beni a . Pt_1 Parte_2
Risulta pertanto confermata la parziale reciproca soccombenza tra le parti in ragione del 50%. Quanto al restante 50%, si ritiene che sia soccombente Pertanto, per entrambi i gradi del giudizio, la Pt_1 liquidazione delle spese di lite, seguendo la soccombenza, deve avvenire con compensazione al 50% tra le parti, e condanna di alla rifusione, in favore di , del restante 50%, con Pt_1 Parte_2 distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Le spese debbono essere liquidate in applicazione del DM 147/22, nei valori medi, con riferimento allo scaglione tra 52.001,00 e 260.000,00 euro, avendo parte attrice, in primo grado, dichiarato che il valore della causa è pari ad euro 56.216,35.
Non vengono liquidate spese per la fase istruttoria del giudizio avanti a questa Corte, non essendo tale fase stata svolta
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia nr 853/2024, pubblicata il 14.5.2024; revoca il capo 2 lett b) del dispositivo di detta sentenza;
revoca il capo 3 del dispositivo di detta sentenza;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
compensa le spese di lite tra le parti, per il primo e per il presente grado del giudizio, nella misura del
50%; condanna la società agricola a rifondere alla società agricola in liquidazione Pt_1 Parte_2 controllata le spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio, nella misura del 50%, liquidate, rispettivamente, in euro 7.051,50, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; ed in euro pagina 17 di 18 4995,5, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Giovanna Ferrero
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott. Manuela Andretta Consigliere
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1860/2024, promossa in grado d'appello
da
(C.F./P.IVA ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
VIA SANTA MARIA DEL SOLE, N. 41 - LODI, presso lo studio dell'avv. PIETRO GABRIELE
ROVEDA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MANARA NEGRONE N.
[...] P.IVA_2
46/50 – VI (PV), presso lo studio dell'avv. MAURO ZAMPOLLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 18 “La difesa dell'appellante, in ossequio al provvedimento emesso da codesta Corte, richiamati i precedenti scritti difensivi e verbali di udienza, da intendersi integralmente riportati e trascritti, rifiutato il contraddittorio in ordine ad eventuali nuove domande, eccezioni formulate dall'appellata, precisa le conclusioni come di seguito riportate:
In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 853/2024 emessa dal Tribunale di
Pavia, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di prime cure ovvero, in difetto dei presupposti di cui all'art. 354 c.p.c., previa rinnovazione degli atti, come meglio specificato nei motivi di appello, così giudicare:
Nel merito, in via principale,
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie;
- In ogni caso, accertare e dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare, per i motivi esposti, le domande nuove ex adverso svolte dalla nel giudizio di opposizione a decreto Parte_2 ingiuntivo per i motivi di cui in narrativa;
Sempre nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di condanna della al pagamento dell'importo di euro Parte_1
56.216,35 ovvero alla diversa somma che si riterrà di giustizia, accertato e dichiarato che la
[...]
, per i motivi di cui in narrativa, è creditrice nei confronti della Parte_1 Parte_2
, dichiarare l'importo di euro 56.216,35 ovvero la diversa somma liquidata integralmente
[...] compensata con il maggior credito vantato dalla per l'importo di euro Parte_1
71.567,00 oltre IVA come per legge, ovvero per la diversa maggiore e/o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria.
Sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata,
- nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, contenere la condanna della Parte_1
nei limiti di quanto effettivamente dovuto e provato.
[...]
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, nella denegata ipotesi di conferma in ordine ai primi cinque motivi di appello, in accoglimento del sesto motivo di appello, condannare al pagamento a favore Parte_2 di nella misura del 50% delle spese di lite liquidate nella sentenza di primo Parte_1 grado ovvero, in ulteriore subordine, compensarle integralmente.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
pagina 2 di 18 1) Vero che nel periodo gennaio 2020-marzo 2021, in qualità il socio della Cooperativa Demetra, collaborava con la al fine di valutare la possibilità di intraprendere una Pt_1 Parte_2 collaborazione commerciale con la predetta società;
2) Vero che in tale ambito, nel periodo gennaio 2020–marzo 2021, si occupava in particolare di svolgere mansioni di carattere amministrativo e contabile della;
Parte_2
3) Vero che nel periodo gennaio 2020-marzo 2021, , per conto della Parte_1 [...]
, effettuava lavorazioni sui terreni dei clienti di quest'ultima come da documento Parte_2 che si rammostra;
4) Vero che nel mese di novembre 2020, al termine dell'annata agraria, a Dorno (PV) presso gli
“uffici” di , si riunivano i Sig.ri e del Sig. in rappresentanza Parte_2 Testimone_1 Testimone_2 della e il Sig. in rappresentanza della , si sono Parte_2 Tes_3 Parte_1 riuniti per discutere dei conteggi delle lavorazioni effettuate dalle rispettive società per l'annata agraria 2020;
5) Vero che, all'esito dell'incontro, è emerso un credito della nei confronti Parte_1 della per l'importo di circa 30.000,00 euro;
Parte_2
6) Vero che in ragione del credito di cui sopra e dell'impossibilità di provvedere mediante il Tes_ pagamento di somme di denaro, i Sig.ri ed in rappresentanza della Tes_1 Controparte_1
, cedevano a titolo di pagamento la titolarità di mezzi agricoli a favore della
[...] Parte_1
;
[...]
(Si indica quale teste sulle predette circostanze la Sig.ra ”. Testimone_4
Per Controparte_1
“In via principale e nel merito: rigettare la domanda di sospensione della esecutività della sentenza per i motivi dedotti in narrativa non sussistendone i motivi, rigettare le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 853/2024, emessa dal Tribunale di Pavia in data 14.5.2024 e notificata in data 17.5.2024
Si oppone all'ammissione dei capitoli di prova dedotti nel giudizio di primo grado e chiesti in appello con i testimoni ivi indicati per i motivi dedotti in atti.
In ogni caso: spese di causa di I° grado e II° grado interamente rifuse a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (d'ora in avanti ) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_1
n. 2041/2022, con il quale il Tribunale di Pavia le aveva ingiunto il pagamento della somma di € pagina 3 di 18 56.216,35, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della convenuta opposta
[...]
(d'ora in avanti ”), a titolo di compenso per le Controparte_1 Parte_2 lavorazioni agricole, da questa eseguite. Questa chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, l'accertamento del credito de la nei confronti de la della somma di € Pt_1 Parte_2
71.567,00 (o della diversa somma accertata in giudizio) e, per l'effetto, la declaratoria di compensazione dell'importo ingiunto con il maggior credito vantato da in via ulteriormente Pt_1 subordinata, contenere la condanna dell'opponente nei limiti di quanto effettivamente dovuto e provato.
A sostegno della domanda deduceva che:
- Le società, nel periodo precedente l'emergenza epidemiologica Covid, si sarebbero accordate per costituire tra loro una società cooperativa denominata “Demetra”, avente ad oggetto lo svolgimento di lavori agricoli, anche per conto terzi, al fine di gestire il maggior numero possibile di incarichi lavorativi e ottimizzare la gestione del personale.
- Nell'atto costitutivo le parti si sarebbero accordate di prevedere che le due società, per lo svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto sociale, avrebbero messo a disposizione di tutti i propri mezzi in comodato d'uso gratuito;
legale rappresentante della società opponente, avrebbe Tes_3 anticipato tutte le spese di costituzione della predetta società. Il progetto, tuttavia, sarebbe naufragato a causa degli ostacoli burocratici insorti durante il periodo di emergenza pandemica.
- Le due società avrebbero, comunque, di fatto, iniziato a collaborare, sulla base di accordi verbali, secondo i quali avrebbe svolto lavorazioni agricole, per conto terzi, formalmente assegnate a Pt_1
, la quale ne avrebbe incassato i proventi, salvo poi conguagliare tra loro le varie attività Parte_2 svolte, al termine della campagna agricola.
- Al termine dell'annata agraria 2019/2020, dopo varie interlocuzioni tra per Tes_3 Pt_1
legale rappresentante di , e dipendente di , sarebbe Testimone_1 Parte_2 Testimone_2 Parte_2 stato accertato che, nell'ambito dei rapporti dare/avere tra le due società, risultava creditrice Pt_1 in favore di della somma di € 68.067,00, mentre risultava creditrice in favore di Parte_2 Parte_2 della minore somma di € 32.753,00; di conseguenza, la società opponente sarebbe stata Pt_1 creditrice della somma di € 38.845,40, quale risultato della compensazione tra i reciproci crediti.
- Per detto importo veniva, pertanto, emessa da la fattura n. 22 del 26.11.2021 (doc. 4, fasc. I Pt_1 grado, parte attrice), dalla quale emergevano i rispettivi asseriti crediti e il relativo conguaglio.
- , non avendo liquidità disponibili per estinguere il debito, avrebbe concordato, con la società Parte_2 opponente, di pagare mediante datio in solutum, ossia cedendo la proprietà di alcune attrezzature agricole, che erano già state consegnate da a quale garanzia per il pagamento dei Parte_2 Pt_1
pagina 4 di 18 lavori agricoli eseguiti dall'opponente per conto terzi. avrebbe acconsentito a tale modalità di Pt_1 pagamento, conoscendo la consuetudine della società opposta di saldare i propri debiti in tale modalità.
- Tuttavia, nonostante le sopra citate intese, con missiva del 29.11.2021, contestava la fattura Parte_2
n. 22/21, emessa da ed asseriva di essere creditrice, nei confronti dell'opponente, della Pt_1 somma di € 94.064,00, riconoscendo in favore di un controcredito pari ad € 71.567,00, oltre Pt_1
IVA.
- In seguito a detta missiva, in data 30.11.2021, la società convenuta opposta emetteva la fattura n. 81/A per l'importo di € 104.456,65, ossia per un importo diverso e maggiore rispetto a quello contestato nella missiva del 29.11.2021, e chiedeva la restituzione delle attrezzature agricole in possesso di
L'opponente, con missiva del 15.12.2021, contestava le richieste di controparte e chiedeva Pt_1
l'emissione di una nota di credito a storno integrale della fattura n. 81/A, nonché l'emissione di una fattura quietanziata per complessivi 38.845,50, relativa ai beni dati in pagamento della fattura n. 22/21
(doc. 6 fasc. I grado, parte attrice). , successivamente, in data 18.12.2021, emetteva la fattura Parte_2
n. 88/A per i costi del noleggio delle attrezzature, cedute in pagamento all'opponente (computer Apple, cisterna gasolio Emilian da 250 lt, decespugliatore Bruni con fresa nuova, cassetta porta attrezzi completa marca Beta, erpice rotante Lemken Zircon 12, pioggia Irrimec, volante per guida automatica
John Deere). in data 31.12.2021, inviava ulteriore missiva, con cui contestava ogni pretesa Pt_1 avversaria e chiedeva alla società opposta lo storno integrale della fattura n. 88/A (doc. 8 fasc. I grado, parte attrice).
- Successivamente, la società provvedeva allo storno parziale della fattura n. 81/A, emettendo Parte_2 la nota di credito n. 21/CT dell'11.04.2022 per l'importo di € 48.330,30, con conseguente riduzione dell'asserito credito ad € 56.216,35.
- Su ricorso di Burnigaia, il Tribunale di Pavia emetteva il decreto ingiuntivo n. 2041/2022 del
31.10.2022, ingiungendo il pagamento della somma di € 56.213,35, corrispondente a quello esposto nella fattura n. 81/A del 29.11.2021, al netto delle voci stornate con nota di credito n. 21/CT.
- Con l'opposizione al decreto ingiuntivo, la società sosteneva l'insussistenza del credito Pt_1 vantato da , in quanto esposto in una fattura prodotta dalla stessa parte che ne voleva trarre Parte_2 vantaggio, e che, pertanto, non poteva essere considerata quale valido mezzo probatorio, né quale principio di prova.
- Secondo l'opponente, tale fattura riguardava prestazioni in parte neppure eseguite da e/o con Pt_1 quantificazioni sproporzionate. La pretestuosità della richiesta di pagamento sarebbe dimostrata dal fatto che la società opposta aveva modificato più volte le proprie pretese, affermando di essere creditrice dapprima per € 94.060,00, successivamente per € 104.546,65 e, infine, per € 56.216,35, pagina 5 di 18 peraltro ammettendo, nella missiva del 29.11.2021, che la società opponente vantava un credito pari ad
€ 71.567,00, maggiore, quindi, di quello oggetto del decreto ingiuntivo. La missiva, essendo un documento formato dalla stessa parte convenuta, se da un lato non avrebbe avuto valore probatorio circa l'esistenza del credito vantato da , dall'altro avrebbe assunto pieno valore probatorio di Parte_2 ricognizione di debito, nel momento in cui affermava che odierna opponente, era Parte_1 creditrice per l'importo di € 71.567,00. La circostanza che le parti avessero espressamente concordato il pagamento del suddetto credito mediante “datio in solutum” delle attrezzature agricole avrebbe costituito ulteriore dimostrazione dell'infondatezza della pretesa della società opposta.
- In subordine, l'asserito credito, di cui era stato ingiunto il pagamento, avrebbe dovuto essere integralmente compensato con il maggior credito vantato dall'opponente pari ad € 71.567,00, non contestato e pacificamente ammesso da . Parte_2
- La società attrice si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva , chiedendo, preliminarmente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Parte_2 opposto;
nel merito, il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna dell'opponente a restituire i macchinari, trattenuti dalla stessa sine titulo, previa condanna dell' opponente a pagare a il costo del noleggio mensile dei Parte_2 macchinari, pari a € 5.000,00, e/o alla maggior o minore somma accertata in giudizio, dal mese di agosto 2021 fino all'effettiva restituzione dei beni medesimi;
in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di mancata restituzione dei beni, condannare a corrispondere il valore di detti Pt_1 beni, previo accertamento e quantificazione dello stesso alla data del mese di agosto 2021.
In via ulteriormente subordinata, accertato e dichiarato che tratteneva ed utilizzava Pt_1 indebitamente, con arricchimento ingiustificato, le attrezzature ed i macchinari di proprietà di
, condannare al risarcimento dei danni per lucro cessante, limitatamente alla Parte_2 Pt_1 somma da accertarsi in corso di causa. In via istruttoria, chiedeva ammettersi CTU, al fine di accertare il costo del noleggio mensile delle attrezzature e macchinari trattenuti illegittimamente da a Pt_1 decorrere dal mese di agosto 2021, nonché il valore commerciale dei beni sempre alla data del mese di agosto 2021.
Deduceva l'opposta che la cooperativa DEMETRA era stata costituita da e Tes_3 [...]
non in quanto legali rappresentanti di e di , rispettivamente, bensì a titolo Per_1 Pt_1 Parte_2 personale, per lo svolgimento di lavori agricoli per conto terzi;
nell'annata agricola 2020-2021,
aveva eseguito lavorazioni agricole sui terreni di con propri dipendenti;
in alcuni Parte_2 Pt_1 casi, aveva noleggiato a macchinari agricoli senza operatore, mentre Parte_2 Pt_1 Pt_1
pagina 6 di 18 aveva fornito a manodopera per l'attività agricola per conto terzi;
alla fine dell'annata Parte_2 agricola 2020-2021, dovendo regolare i rapporti economici con tanto quelli personali Persona_1 quanto quelli delle due società, rifiutava l'invito ad incontrare ed emetteva la fattura n. Tes_3 Tes_1
20/21 del 26.11.21, con cui effettuava una compensazione tra i propri asseriti crediti sia personali che aziendali, quantificati unilateralmente in € 68.067,00, con le prestazioni fornite da , Parte_2 quantificate in soli € 38.845,40, con un conseguente presunto credito in favore di pari ad € Pt_1
32.753,00; i conteggi, effettuati da venivano subito contestati da , con pec del Tes_3 Parte_2
20.11.2021, in cui veniva ricostruita l'intera contabilità tra e non solo Persona_1 Tes_3 relativamente ai rapporti tra le due società agricole, ma anche per ciò che riguardava i loro rapporti personali, in quanto soci di DEMETRA;
infatti, i conteggi ivi esposti distinguevano gli importi, vantati per i lavori fatti da ed i crediti vantati da nei confronti della cooperativa DEMETRA;
Pt_1 Tes_3 con tale pec, chiedeva, pertanto, l'integrale storno della fattura n. 20/21, e la restituzione Parte_2 immediata dei mezzi agricoli, rimasti in possesso di avvertendo quest'ultima che, in caso di
Pt_1 mancata restituzione, avrebbe dovuto corrispondere € 5.000,00 mensili, a titolo di noleggio;
non rispondeva al vero la cessione dei suddetti beni in pagamento del credito in favore di in
Pt_1 quanto riteneva di non avere nulla da pagare a l'opposta non aveva mai Parte_2 Pt_1 riconosciuto il credito vantato da il credito di verso l'opponente, pari ad €
Pt_1 Parte_2
56.216,35, derivava soltanto dalle lavorazioni, eseguite dalla società medesima per conto di Pt_1 sui terreni siti in Vigevano.
All'udienza di prima comparizione, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione. Con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., parte attrice eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di consegna delle attrezzature da parte di . All'udienza del Parte_2
19.09.2023, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti, prova per testi ed interrogatorio formale.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 853/2024, pubblicata il 14.05.2024, revocava il decreto ingiuntivo;
accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta, e, per l'effetto, condannava alla restituzione dei beni ivi specificati, nonché al pagamento, in favore di , di € Pt_1 Parte_2
17.532,85, a titolo di indennizzo per la mancata disponibilità delle attrezzature trattenute da Pt_1 oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, oltre a € 482,69 per ogni mensilità di trattenimento dei beni successiva alla pronuncia della sentenza medesima;
condannava a rimborsare alla società convenuta il 50% delle spese di lite e delle Pt_1 spese della fase monitoria.
pagina 7 di 18 In particolare, il Tribunale precisava che parte attrice, pur affermando di vantare verso l'opposta un credito maggiore di quello da quest'ultima preteso nella fase monitoria, non aveva formulato alcuna domanda riconvenzionale nei confronti di , chiedendo in via principale soltanto la revoca del Parte_2 decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la compensazione tra il proprio credito (asseritamente pari a €
71.567,00) ed il credito, della convenuta opposta;
per tale ragione, l'accertamento della sussistenza di un controcredito, in capo a non è una domanda riconvenzionale ma un'eccezione Pt_1 riconvenzionale;
detta eccezione, diretta a paralizzare le pretese della società opposta, si poneva in antitesi con la tesi attorea, secondo la quale i beni erano stati consegnati a per saldare Pt_1
l'esposizione creditoria;
in merito alla domanda principale, gravava sulla società opposta l'onere di provare in giudizio il contenuto del rapporto negoziale instaurato con nonché l'esecuzione Pt_1 delle lavorazioni oggetto dello stesso e il debito esposto nella fase monitoria;
la società opposta non aveva assolto al proprio onere probatorio;
le allegazioni della convenuta erano generiche, e sussistevano contraddizioni tra la versione dei fatti, esposta nel ricorso, e quella contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, in cui riconosceva la fornitura di manodopera della per Pt_1
l'attività agricola per conto terzi;
la convenuta non aveva in alcun modo specificato la modalità di determinazione del preteso importo addebitato alla società né era stata offerta prova univoca Pt_1 sul punto;
non solo difettava un atto negoziale sottoscritto dalle parti, ma neppure erano stati prodotti documenti, da cui desumere un accordo circa i lavori da eseguire e il relativo corrispettivo;
la fattura n.
81/A del 30.11.2021, emessa da , non aveva alcun valore probatorio, in ragione del carattere Parte_2 unilaterale della provenienza del documento;
l'importo della fattura non era coerente con quello richiesto all'attrice nella lettera di diffida stragiudiziale, inviata da il giorno precedente, Parte_2 ovvero il 29.11.2021, nella quale si riconosceva a un controcredito di € 71.567,00, a fronte Pt_1 del proprio credito complessivo di € 94.064,00, con conseguente diffida a versare la differenza pari ad
€ 21.993,00 (doc. 5, fasc. I° grado, parte attrice); l'opposta aveva, invece, emesso, poi, la suddetta fattura per un importo quasi triplo della somma richiesta il giorno prima (56.216,35 invece di
21.993,00); detta fattura veniva tempestivamente contestata da a riprova dell'assoluta Pt_1 incertezza in ordine alla determinazione del saldo dare/avere e alle lavorazioni agricole eseguite da per conto di le prove orali erano state insufficienti a provare il credito vantato in Parte_2 Pt_1 fase monitoria dalla società convenuta;
non vi era prova di un accordo tra le parti in merito allo svolgimento dei lavori agricoli dedotti;
non risultando formulata dalla società , nel giudizio di Parte_2 opposizione a decreto ingiuntivo, alcuna domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c. (se non con riferimento ai beni oggetto di consegna), e non potendo la stessa domanda desumersi implicitamente, era irrilevante l'accertamento circa l'effettiva realizzazione dei lavori pagina 8 di 18 agricoli eseguiti, nonché degli operai impiegati e dei macchinari impiegati da;
era necessaria
Parte_2 la prova del contratto, prova che non era stata fornita da , su cui ricadeva il relativo onere;
Parte_2 pertanto, era inammissibile l'istanza istruttoria, di CTU contabile, formulata dalla società opposta, al fine di quantificare le somme asseritamente dovute da a per i lavori agricoli Pt_1 Parte_2 dedotti dalla medesima società opposta;
nella lettera di diffida, riconosceva espressamente
Parte_2 sia l'attività svolta da legale rappresentante di sia un credito di 71.567,00, oltre IVA, Tes_3 Pt_1 in capo a e detto riconoscimento costituiva, sul piano probatorio, confessione stragiudiziale Pt_1 ex art. 2735 c.c.; l'esecuzione dei lavori, da parte di presso i terreni di molteplici aziende Pt_1 agricole clienti di , nell'anno 2020, era stata confermata sia tramite documenti, sia da plurime
Parte_2
e concordanti dichiarazioni testimoniali.
Osservava, inoltre, il primo Giudice che la convenuta, in via subordinata, aveva formulato una domanda nuova, rispetto alla fase monitoria, avente ad oggetto la restituzione dei beni consegnatati all'attrice, nonché, in via cumulativa, domanda di pagamento del relativo utilizzo a titolo di noleggio, ovvero, in via ulteriormente subordinata, domanda di pagamento del corrispettivo di tali beni pari al loro valore commerciale, ovvero domanda di ingiustificato arricchimento;
in relazione alla domanda riconvenzionale nuova, di cui l'opponente aveva eccepito l'inammissibilità, il Tribunale intendeva aderire al più recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il convenuto opposto può proporre una domanda nuova (diversa da quella posta a fondamento del ricorso) anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale, qualora sussistano, come nel caso di specie, presupposti (identità di causa petendi, connessione oggettiva e soggettiva) per l'ammissibilità della domanda riconvenzionale;
l' attrice aveva introdotto in giudizio la circostanza della consegna dei suddetti beni, producendo documentazione a riguardo (doc. 7, fasc. I° grado, parte attrice); la tesi della datio in solutum, prospettata da parte attrice, non risultava condivisibile, in quanto non trovava riscontro documentale, mentre, per contro, risultavano plurime diffide, attestanti la richiesta di restituzione dei beni da parte di;
la tesi dell'attrice era stata smentita in sede Parte_2 testimoniale;
pertanto, non sussisteva alcun valido titolo per il trattenimento dei beni da parte di e, quindi, quest'ultima doveva restituirli a;
era, parimenti, fondata la domanda di Pt_1 Parte_2 pagamento di un corrispettivo per l'indebito trattenimento dei beni a titolo di noleggio, perché da tale indebito trattenimento era derivato un danno a meritevole di tutela risarcitoria;
in merito al Parte_2 quantum, il valore complessivo dei beni doveva risultare dalla media dei valori esposti dalle stesse parti
(77.000,00 secondo e 38.845,00 secondo;
il corrispettivo del noleggio, Parte_2 Pt_1 equitativamente determinato, era pari al 10% di tale media di valori (77.000,00 + 38.845,00 diviso due
- 57.922,5 x 10%) e, quindi, pari ad € 5.792,25 l'anno (€ 482,69 al mese); alla data della sentenza, il pagina 9 di 18 costo del noleggio risultava essere di € 16.411,46 (482,69 x 34); per effetto della devalutazione e della successiva rivalutazione, l'importo dovuto a titolo risarcitorio risultava essere pari a € 17.532,85, oltre interessi nella misura legale;
era, altresì, dovuta la somma di € 482,69 per ogni mese in cui parte attrice avrebbe trattenuto la disponibilità dei beni;
stante la reciproca soccombenza, le spese di lite venivano parzialmente compensate e poste per il 50% a carico di Pt_1
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello articolando sei motivi e chiedendo Pt_1 la riforma della decisione impugnata, previa sospensione della provvisorietà della sentenza medesima.
Si è costituita la procedura di liquidazione controllata di , chiedendo il rigetto dell'appello e Parte_2 la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 10.12.2024, il Consigliere Istruttore ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e ha fissato udienza ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c. l'8 aprile 2025, poi rinviata al
14.10.2025, per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio riunito in quella data.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, deduce che la sentenza impugnata è nulla, in quanto emessa Pt_1 successivamente alla sentenza del 07.03.2023, con cui il Tribunale di Pavia ha aperto la liquidazione controllata della società procedura estesa in seguito anche al socio, , con sentenza Pt_3 Parte_2 emessa dal medesimo Tribunale in data 31.07.2023; che l'apertura della liquidazione controllata ha comportato, ai sensi degli artt. 270 e 143 CCI, l'interruzione automatica del processo e, quindi, la nullità di tutti gli atti compiuti in data successiva all'evento interruttivo.
Sul punto, l'appellata afferma che, non essendo stata mai depositata in atti la sentenza di liquidazione giudiziale di , il Giudice di prime cure non ha potuto interrompere il giudizio;
che, in ogni Parte_2 caso, il Liquidatore giudiziale ha interesse a recuperare sia gli attrezzi, sia i macchinari illegittimamente trattenuti da Pt_1
La Corte osserva, relativamente al primo motivo di appello, che dalla visura camerale versata in atti
(doc. 3 fasc. appellante) è stata ammessa alla procedura concorsuale della liquidazione Parte_2 controllata in data 30.7.2023 (con iscrizione nel registro delle imprese in data 7.9.2023). La sentenza impugnata è stata pubblicata il 14.5.2024, senza che il processo fosse interrotto, ai sensi degli artt. 143,
151 e 270 CCI, e poi riassunto nei confronti della procedura. La sentenza, infatti, è stata emessa nei confronti delle parti originarie, ivi inclusa in bonis. La procedura concorsuale di Parte_2 [...]
ha esplicitamente “accettato” la sentenza di primo grado, nonostante la Parte_4
pagina 10 di 18 mancata interruzione e riassunzione del processo, sostenendo che la mancata interruzione potrebbe essere invocata soltanto dalla procedura (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello). Secondo orientamento della Suprema Corte (ex multis, Cass. Civ., ord. 22714 del 6.8.2025), la mancata interruzione e poi riassunzione del processo determina una nullità relativa della sentenza;
“la nullità in questione non è assoluta bensì relativa: deve essere fatta valere dal soggetto interessato”, da individuarsi nella procedura concorsuale (Cass. Civ. nr 12980/2002, 24025/2009, 17199/2016,
18804/2021). Secondo tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte, nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo;
solo la parte, che dall'evento può essere pregiudicata, può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio.
Le altre parti, le quali non risentono alcun pregiudizio dall'omessa interruzione del processo, non possono invocare l' omissione come motivo di nullità della sentenza che, ciononostante, sia stata pronunciata. Pertanto, non avendo la procedura concorsuale, in appello, invocato la mancanza interruzione in primo grado, ma avendo, anzi esplicitamente “accettato” la sentenza impugnata, non si può dichiarare la nullità di detta sentenza
Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
Con il secondo motivo, parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto ammissibili le domande nuove, svolte per la prima volta da nel giudizio di opposizione a Parte_2 decreto ingiuntivo, e relative alla richiesta di restituzione degli attrezzi agricoli, ceduti a ed Pt_1 al riconoscimento di un indennizzo per il loro utilizzo da parte dell'appellante; che sarebbe più corretto l'orientamento giurisprudenziale restrittivo, in virtù del quale la domanda nuova introdotta da parte convenuta è inammissibile in assenza di una domanda riconvenzionale della parte opponente, in quanto il giudizio di opposizione non sfugge alle stesse regole previste per l'ordinario giudizio di cognizione;
che la giurisprudenza maggioritaria afferma che l'opposto può avanzare domande, diverse da quelle fatte valere nel procedimento monitorio, solo qualora, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto, avendo in tali ipotesi diritto di difendersi da una nuova e più ampia pretesa della controparte (cfr. Cass. 14267/2002;
Cass. 11053/2001; Cass. 22754/2013; Cass. 21245/2006); che, sul punto, vi sarebbe contrasto in giurisprudenza, tant'è che la I sezione della S.C. avrebbe rimesso gli atti al Primo Presidente per dirimere la questione (Cass. Civ. sez, I, ord. 17 luglio 2023 n. 20476).
Parte appellata, in proposito, osserva che le parti hanno effettuato reciproche prestazioni lavorative, aventi ad oggetto attività agricole;
che i rapporti di dare/avere avevano portato all'emissione della fattura di cui al decreto ingiuntivo;
che la appellata avrebbe contestato la circostanza di aver pagato pagina 11 di 18 debiti mediante la consegna di macchinari e attrezzature di lavoro, asserendo, anzi, di averne chiesto la restituzione;
che il più recente orientamento delle Sezioni Unite legittima l'opposto a proporre non solo domande reattive strictu sensu riconvenzionali, ma altresì domande che rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero domande aggiuntive/alternative, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse (cfr. Cass. civ., S.U., n. 26727 del 15.10.2024).
La Corte osserva che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affrontato più volte, a partire dal 2015,
l'annosa questione della estensione delle domande del convenuto opposto, rispetto a quelle avanzate nel ricorso monitorio, nel giudizio a cognizione piena. La pronuncia a Sezioni Unite del 2024 ha chiarito che: “nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande
"reattive" stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse.”. In altre parole, come statuito nel principio di diritto ivi espresso: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” (Cass. civ., S.U., n. 26727 del 15.10.2024).
Le domande riconvenzionali di , pertanto, sono ammissibili. Parte_2
Il motivo di appello pertanto è infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole della decisione del primo Giudice di aver ritenuto sussistente il diritto di a vedere restituiti i beni agricoli, disattendendo la tesi dell'appellante circa Parte_2
l'intervenuta datio in solutum degli stessi in favore di di avere erroneamente ritenuto di Pt_1
Tes_ maggior credito le dichiarazioni rese dai testi e , rispetto a quelle di che Tes_5 Testimone_4 quest'ultima, pur essendo cugina del legale rappresentante di non avrebbe alcun interesse in Pt_1 causa, e, contrariamente a quanto asserito dal Giudice di prime cure, avrebbe dichiarato di aver assistito Tes_ direttamente agli eventi;
che, per contro, i testi della società appellata, e , all'epoca dei Tes_5
Tes_ fatti erano qualificati come dipendenti della società; che il ruolo del teste era assimilabile a quello di un rappresentante di fatto della società medesima, con incarichi gestionali e imprenditoriali;
che il Tes_ teste era legato da stretti rapporti personali ad che la datio in solutum dei mezzi agricoli Tes_5 sarebbe stata evidenziata in tutte le missive dell'appellante e mai contestata dalla società . Parte_2
pagina 12 di 18 L' appellata afferma di disconoscere il doc. 5 di parte appellante, quanto al ruolo che i testi sopra citati hanno avuto;
che detta documentazione sarebbe inconferente con i fatti di causa;
che non vi sarebbero Tes_ dubbi sull'attendibilità dei testi e , la cui conoscenza dei fatti di causa sarebbe stata diretta Tes_6
e non de relato.
La Corte, relativamente al terzo motivo di appello, osserva che le conclusioni raggiunte dal Tribunale risultano corrette. In primo luogo, la asserita datio in solutum non risulta provata documentalmente.
Non vi sono infatti, in atti, documenti contrattuali al riguardo, né altri, idonei a provare che la consegna dei beni, da a di cui al presente motivo, sia avvenuta a seguito di accordo Parte_2 Pt_1 contrattuale in forma scritta, con il contenuto affermato da Vi sono poi documenti che sono Pt_1 idonei a provare che i beni sono stati consegnati in virtù di accordi differenti dalla datio in solutum: nella missiva di a del 20.11.2021 (doc. 5 fasc. opponente in primo grado), Parte_2 Pt_1 documento disconosciuto da , ma tardivamente (perché fatto per la prima volta in appello), in Parte_2 cui la prima chiede la restituzione di cespiti alla seconda, oltre che, in caso di mancata consegna, il pagamento di una somma a titolo di compenso per il noleggio;
il doc. 6 del fascicolo di primo grado di
(ove si afferma che sarebbe pacifico che i beni sarebbero stati dati a titolo di datio in
Pt_1 solutum) è lettera inviata dalla stessa, e pertanto inidonea a fornire prova in suo favore;
il doc. 8 del fascicolo di primo grado è una comunicazione pec da a (ove si afferma che i beni
Pt_1 Parte_2 in oggetto sarebbero di proprietà della prima), altrettanto inidonea a costituire prova a favore della prima;
il doc. 7 del fascicolo di primo grado di è fattura emessa da per il noleggio
Pt_1 Parte_2 dei beni. Non rilevante risulta il documento sub doc. 10 del fascicolo di primo grado di
Pt_1 avente ad oggetto trattore di marca John Deere, sia perché la contestazione relativa di è
Pt_1 tardiva, sia perché esso, pacificamente, non rientra tra i beni di cui richiede la restituzione, e Parte_2 relativamente ai quali chiede il riconoscimento di somme a titolo di noleggio.
Quanto alle evidenze dell'escussione testimoniale, in primo grado, si rileva come su cui
Pt_1 incombe l'onere di dimostrare che i beni, già di proprietà di , sono divenuti di sua proprietà Parte_2 tramite datio in solutum, non sia riuscita a provare la sue allegazioni. I testi citati da hanno Parte_2 concordemente smentito tale tesi, affermando che i beni sarebbero rimasti nella proprietà di , Parte_2 consegnati a per effettuare le lavorazioni concordate, e non restituiti nonostante ripetuti
Pt_1 solleciti in tal senso;
i testi citati da in particolare la teste si sono limitati a
Pt_1 Tes_3 dichiarazioni generiche (ad esempio, non hanno chiarito come e quando la datio in soltutum sia stata concordata e come corrispettivo di quali prestazioni di , non supportate da altre evidenze,
Pt_1 documentali e non.
pagina 13 di 18 Pertanto, si deve raggiungere la conclusione che non abbia assolto all'onere, che sulla stessa Pt_1 incombe, di provare la proprietà di tali beni, e di averla conseguita a titolo di datio in solutum per prestazioni svolte in favore dell'appellata e non remunerate, come da Tomasina allegato.
Il terzo motivo di appello, infondato, deve pertanto essere respinto.
Con il quarto motivo, lamenta l'erroneità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha Pt_1 riconosciuto a un indennizzo, per il mancato utilizzo dei beni detenuti da pari ad € Parte_2 Pt_1
17.532,85. Osserva che il Giudice di prime cure, contrariamente a quanto asserito in sentenza, in realtà, non avrebbe applicato le c.d. presunzioni, per la prova del danno, ma avrebbe erroneamente considerato in re ipsa il danno da mancato utilizzo dei mezzi, aderendo in tal modo ad orientamento giurisprudenziale minoritario (Cass. 26.6.2015 n. 13215; nello stesso senso ex multis Cass.
4.10.2013 n.
22687; Cass. 13.7.2004 n. 12908), piuttosto che al prevalente e più restrittivo orientamento, dallo stesso
Giudice riportato in sentenza, secondo cui il danno de quo può essere oggetto di risarcimento soltanto in forza di specifica prova dell'inutilizzabilità del bene, della necessità per il proprietario di servirsene,
e del fatto di avere dovuto fare ricorso a mezzi sostitutivi (Cass. sent. 31 maggio 2017 n. 13718; Cass.
Civ. 14 ottobre 2015 n. 20620); che il Tribunale, muovendo dal presupposto che anche l'indirizzo più restrittivo ritiene sufficiente, per la prova del danno da mancato utilizzo dei beni, il ricorso a presunzioni e comunque la possibilità di una valutazione in via equitativa (Cass. 19.09.2022, n.27389), ha ritenuto erroneamente sussistenti i presupposti, nell'an, dell'indennizzo in termini asseritamente presuntivi, prescindendo da qualsiasi prova o allegazione di , e liquidando poi il danno in via Parte_2 equitativa, pur non avendo l'opposta allegato nulla, né depositato una relazione peritale;
che Parte_2 non avrebbe allegato, né provato, il danno subito a causa della mancata disponibilità dei mezzi, limitandosi a richiedere CTU contabile, respinta dal Giudice in quanto meramente esplorativa;
che, pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente accolto la domanda di indennizzo, in violazione degli artt.
116 c.p.c., 2697 c.c. e 1226 c.c., nonché in contrasto con il sopracitato prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il ricorso sussidiario all'equità sarebbe esperibile solo in caso di impossibilità di fornire la prova, non anche per supplire all'inerzia nelle allegazioni e produzioni della controparte (Cass. Civ. sez. III, sent. 15 marzo 2024, n. 7072; Corte appello Palermo sez. III,
22/09/2023, n. 1641; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2023 n. 9744; Tribunale Milano sez. IV,
25/08/2023, n. 6851); che il primo Giudice, anche in merito alle valutazioni economiche formulate in via equitativa, avrebbe erroneamente fondato la relativa statuizione solamente sulla prova testimoniale, in manifesta violazione della regola, secondo cui un teste non potrebbe esprimere apprezzamenti di natura tecnica e/o di valore;
che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la richiesta di indennizzo di per difetto di prova, sia con riguardo all'an, sia con riguardo al quantum. Parte_2
pagina 14 di 18 Parte appellata afferma, per contro, che il Tribunale ha accertato che tratteneva le Pt_1 attrezzature e i macchinari agricoli di da oltre due anni (vedi deposizione testi e Parte_2 Tes_7
Tes_
, con conseguente diritto della società convenuta alla restituzione dei beni, ed al pagamento del risarcimento per il danno derivante dalla privazione dei beni stessi, danno valutabile in via equitativa anche secondo l'orientamento giurisprudenziale più restrittivo (Cass. 19.09.2022 n. 27389), e quantificato dal primo Giudice mediante il parametro del canone locativo di mercato;
i criteri per la risarcibilità del danno per la privazione dei beni possono essere, per analogia, quelli applicabili alla mancata restituzione di un bene immobile (occupazione senza titolo), con valutazione equitativa mediante il parametro del canone locativo di mercato;
che la stessa parte attrice ha dichiarato che il valore dei beni (asseritamente ricevuti in datio in solutum) era pari ad € 38.845,00; che correttamente il
Tribunale, in via equitativa, ha ritenuto di attenersi alla media tra i due valori, pari ad € 57.922,5
(77.000,00+38.845,00 diviso 2), riconoscendo come congruo un costo del noleggio pari al 10% del valore dei beni come innanzi determinato, ossia 5.792,25 l'anno e, quindi, 482,69 euro al mese.
La Corte osserva che non ha dimostrato che sia stato stipulato, con un contratto di Parte_2 Pt_1 noleggio, con determinazione pattizia dei canoni, non pagati da , inoltre, non ha Pt_1 Parte_2 allegato alcunché sull'an del danno, e in particolare: non ha allegato di avere dovuto ricorrere ad altri macchinari dello stesso tipo, indispensabili per le lavorazioni tipiche della sua attività di impresa, indicando quali e quando;
non ha allegato né provato di avere dovuto comprare o noleggiare tali beni, né di avere avuto l'opportunità di noleggiare i beni, per i quali chiede indennizzo per il mancato uso, ad altri per ricavarne un canone.
Si deve poi tenere conto del fatto che dal luglio 2023 ha cessato le attività tipiche, essendo Parte_2 stato ammessa a procedura concorsuale di tipo liquidatorio. La necessità di utilizzo dei beni strumentali, di cui è causa, risulta pertanto avere cessato di sussistere con il cessare delle attività tipiche della società.
Si rileva, inoltre, quanto alla domanda nell'an, che non ha formulato tempestivamente (in Parte_2 primo grado) domanda di arricchimento senza causa.
Quanto al quantum, la richiesta CTU, formulata da , stanti i difetti assertivi e la carenza di Parte_2 qualsiasi principio di prova, il cui onere grava su , è esplorativa. Parte_2
Pertanto, non essendo stata fornita da , che ne aveva l'onere, la prova del danno nell'an, Parte_2 prima ancora che nel quantum, del danno, asseritamente subito in virtù del trattenimento dei beni strumentali da parte di la domanda di condanna di quest'ultima a versare un indennizzo Pt_1 risulta infondata.
pagina 15 di 18 La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata nel relativo capo, con reiezione della domanda di di condanna di al pagamento di somme, a titolo di “noleggio” dei beni strumentali Parte_2 Pt_1 non restituiti.
Con il quinto motivo, l'appellante afferma che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente condannato al pagamento, in favore dell'appellata, di asseriti “canoni di noleggio”, Pt_1 omettendo di considerare l'eccezione riconvenzionale sollevata dall'appellante in relazione al controcredito vantato dalla stessa, ed omettendo, pur in presenza di espressa richiesta, di compensare integralmente il credito da “costi di noleggio” con il maggior credito, di € 71.000,00 circa, vantato da e riconosciuto dallo stesso Giudice. Pt_1
La società appellata, sul punto, afferma che si è limitata ad evidenziare la circostanza della Pt_1 datio in solutum dei beni strumentali, al solo fine di dimostrare l'insussistenza del credito e di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
detta circostanza assume valore di eccezione riconvenzionale, sulla quale il Giudice si è pronunciato con sentenza, rigettandola;
non avendo avanzato Pt_1 alcuna domanda di compensazione rispetto ai costi di noleggio, non può lamentarsi se il Giudice di prime cure non ha compensato il suo asserito maggior credito (non chiesto).
La Corte osserva che la domanda di svolta in via subordinata, in primo grado, è di Pt_1 accertamento del suo credito, ed eventuale compensazione con il credito accertando di . Parte_2 non ha formulato una domanda di condanna di a pagarle somme. Pertanto, Pt_1 Parte_2 correttamente il Tribunale l'ha qualificata come eccezione riconvenzionale. La sentenza di primo grado, nella parte motiva, ha accertato il controcredito di perché provato dalla lettera di Pt_1 diffida di (doc. 5 fasc. appellante in primo grado, missiva inviata, a mezzo pec, in data Parte_2
29.11.2021, da a nella quale con esplicitamente la prima ammette il debito, nei Parte_2 Pt_1 confronti della seconda, della somma di euro 71.567 euro).
Avendo formulato tempestivamente solo un'eccezione riconvenzionale, e non una domanda Pt_1 riconvenzionale, relativamente a tale credito, possono esserle riconosciute tali somme solo al fine di compensarle con un eventuale credito di , mentre eventuali somme ulteriori successive a Parte_2 credito, successivamente alla compensazione, non possono essere oggetto di condanna di . Parte_2
In considerazione del fatto che il quarto motivo di appello principale è stato accolto, e pertanto non viene riconosciuto alcun credito in favore di , ne consegue che non vi sono importi, a credito Parte_2 di , con cui compensare il credito di Parte_2 Pt_1
Pertanto, si deve concludere che il quinto motivo di appello è assorbito dal quarto.
Con il sesto motivo, sostiene l'erroneità della pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha Pt_1 compensato al 50% le spese, ponendo il restante 50% a carico della medesima. Sul punto, osserva che pagina 16 di 18 il rigetto della domanda principale supera, in valore, l'accoglimento della domanda di indennizzo, per cui sarebbe, in realtà, la parte maggiormente soccombente, a carico della quale il primo Parte_2
Giudice avrebbe dovuto porre la condanna al rimborso del 50% delle spese, in favore di Pt_1
Parte appellata osserva che è comunque rimasta soccombente rispetto alle domande di Pt_1
, per cui appare legittima la decisione del Tribunale sulle spese di lite. Parte_2
La Corte osserva, quanto al regime delle spese di lite, che, in conclusione, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, a seguito dell'accoglimento del quarto motivo di appello, svolto da in particolare, deve essere riformato il capo 2 lett. B) della sentenza impugnata, con revoca Pt_1 della condanna di al pagamento dei canoni di noleggio delle attrezzature, di proprietà di Pt_1
, trattenute da Deve invece essere confermato il capo 2 lett a) della sentenza Parte_2 Pt_1 impugnata, avente ad oggetto la condanna di alla restituzione di detti beni a . Pt_1 Parte_2
Risulta pertanto confermata la parziale reciproca soccombenza tra le parti in ragione del 50%. Quanto al restante 50%, si ritiene che sia soccombente Pertanto, per entrambi i gradi del giudizio, la Pt_1 liquidazione delle spese di lite, seguendo la soccombenza, deve avvenire con compensazione al 50% tra le parti, e condanna di alla rifusione, in favore di , del restante 50%, con Pt_1 Parte_2 distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Le spese debbono essere liquidate in applicazione del DM 147/22, nei valori medi, con riferimento allo scaglione tra 52.001,00 e 260.000,00 euro, avendo parte attrice, in primo grado, dichiarato che il valore della causa è pari ad euro 56.216,35.
Non vengono liquidate spese per la fase istruttoria del giudizio avanti a questa Corte, non essendo tale fase stata svolta
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia nr 853/2024, pubblicata il 14.5.2024; revoca il capo 2 lett b) del dispositivo di detta sentenza;
revoca il capo 3 del dispositivo di detta sentenza;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
compensa le spese di lite tra le parti, per il primo e per il presente grado del giudizio, nella misura del
50%; condanna la società agricola a rifondere alla società agricola in liquidazione Pt_1 Parte_2 controllata le spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio, nella misura del 50%, liquidate, rispettivamente, in euro 7.051,50, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; ed in euro pagina 17 di 18 4995,5, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Giovanna Ferrero
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