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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Giuseppe Grosso, all'esito dell'udienza odierna,
svoltasi nelle forme cartolari, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
nella causa N. 308 / 2025 R.G., vertente
TRA
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
*****
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 23 aprile 2025, – dirigente Parte_1 medico a tempo indeterminato alle dipendenze dell' in Controparte_1
servizio presso il Distretto di Grosseto, nel profilo di Dirigente Medico Parte_2
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, U.F. Cure Primarie, Zona Distretto Area
Grossetana - ha chiesto che questo Tribunale volesse autorizzarne, in via d'urgenza, il proprio collocamento in aspettativa per poter assolvere un incarico a tempo determinato per un progetto di ricerca europeo presso l'Istituto Superiore di Sanità.
A tal fine rappresentava: i) che con decreto n. 355/2024 dell'Istituto Superiore di Sanità era risultata vincitrice della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 2 unità di personale con il profilo di
Ricercatore - III livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze previste dal progetto: “Joint Action on CARdiovascular disease and DIabetes
(JACARDI)” - presso il Dipartimento Malattie Cardiovascolari, Endocrine-Metaboliche e invecchiamento (durata del contratto: 24 mesi) – codice concorso: TD RIC MACA 2024 03 (decreto
n.215/2024 ISS); ii) che, essendo stata convocata alla data del 9 aprile 2025 presso l'Ufficio reclutamento, borse di studio e formazione dell'Istituto Superiore di Sanità onde procedere alla sottoscrizione del contratto, in data 27.03.2025 aveva presentato richiesta di aspettativa ex art. 22 comma 1, 2 e 8 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, nonché ex art. 10 comma 8 CCNL 2004 Dirigenza medica Sanità Pubblica all' Controparte_1
, per assunzione con contratto a tempo determinato con il profilo di Ricercatore III
[...] livello presso l'Istituto Superiore di Sanità; iii) che con e-mail del 27.03.2025 l'
[...]
Par aveva fatto richiesta all' di conoscere se la tipologia del contratto a Controparte_1 tempo determinato con il profilo di Ricercatore - III livello professionale presso l'Istituto
Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze previste dal progetto di ricerca “Joint Action on CARdiovascular disease and DIabetes ( ”, rientrasse o no nell'ambito dei contratti Per_1
Par di ricerca di cui all'art. 22 L. 240/2010; iv) che, in data 28.03.2025 l' aveva rappresentato che la tipologia del contratto a tempo determinato in parola non rientrerebbe nell'ambito dei contratti di ricerca di cui all'art. 22 L. 240/2010 essendo invece disciplinato dalle norme Par indicate in premessa nel bando, decreto n. 215/2024 dell' ; v) che, conseguentemente, con comunicazione prot. 92434 del 4.4.2025 a firma del Direttore dell'U.O.C. Gestione
Giuridica del Personale dipendente, si era vista opporre diniego al periodo di aspettativa richiesto “in considerazione delle criticità del servizio rappresentate” e ciò a seguito del parere negativo espresso dal Direttore di Zona/Struttura cui appartiene e infine vi) che, onde non incorrere in decadenza dall'assunzione e dalla graduatoria, aveva presentato all'Istituto
Superiore di Sanità istanza di differimento della presa di servizio.
Tutto ciò premesso – sul presupposto che la concessione dell'aspettativa senza retribuzione richiesta ex art. 22 comma 1, 2 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché ex art. 10, comma 8, del CCNL 10.02.2004, non avesse natura discrezionale - la ricorrente agiva in questa sede d'urgenza rappresentando, sul piano del necessario periculum in mora, che è tenuta a prendere servizio entro la fine del corrente mese di giugno, pena la decadenza dall'assunzione presso l'Istituto Superiore della Sanità.
2. Si costitutiva l' che contestava in diritto l'avversa Controparte_1 domanda negando sia l'applicabilità al caso di specie dell'art. 22 della Legge 30 dicembre Par 2010, n. 240 sulla base dei chiarimenti ottenuti dall' , sia che l'art. 10, co. 8, del CCNL escludesse ogni profilo di discrezionalità da parte della P.A., dovendosi piuttosto coordinare con la previsione di cui al co.1 dello stesso art. 10 in tema di aspettativa, che ne subordina la concessione alla compatibilità “con le esigenze di servizio” dell'amministrazione di appartenenza.
3. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, le stesse discutevano il ricorso e chiedevano termine differito per depositare note. All'odierna udienza – tenutasi nelle forme di trattazione scritta - la causa è stata decisa mediante deposito del presente provvedimento nel sistema telematico.
***
4. Il ricorso è fondato.
5. Sul fumus boni iuris.
Ad avviso di questo Tribunale la ricorrente vanta un diritto soggettivo perfetto allo svolgimento dell'incarico di ricerca assegnatole all'esito della procedura concorsuale rammentata in premessa. Diritto che consegue da duplice fonte: normativa primaria ex art. 22, co. 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e contrattual collettiva ex art. 10, comma 8, del CCNL 10.02.2004.
5.1. Quanto al primo profilo, il contratto di ricerca stipulato nello specifico dalla Pt_1
rientra a pieno titolo nella previsione normativa primaria.
La natura di contratto di ricerca non può dipendere dall'interpretazione che ne dà unilateralmente la parte interessata contraente allorché lo schema contrattuale risponde a quello tipizzato dal legislatore, come nel caso in esame. Dall'analisi sostanziale del rapporto instaurato tra le parti si evince infatti (i) che il contraente pubblico è l'Istituto
Superiore di Sanità, ovvero il principale istituto di ricerca italiano nel settore della salute pubblica e, al contempo, organo tecnico scientifico del servizio sanitario nazionale e (ii) che il contratto stipulando è un contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi di ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, previsto espressamente per far fronte alle esigenze di un mirato progetto di ricerca, come si comprende bene dallo stesso suo tenore denominativo (Joint Action on CARdiovascular disease and DIabetes).
Ebbene, l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che “Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati
'contratti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.”
Il comma successivo prevede, tra l'altro, che la durata ordinaria del contratto di ricerca sia di due anni (come nel caso in esame) e che ai fini della durata del contratto di ricerca non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa (analogamente l'art. 24, co. 3,
l. cit.).
Non si comprende quale sarebbe dunque la cornice normativa alternativa cui parte Par resistente, nel richiamare la risposta ricevuta dall' , si appella ai fini della regolamentazione dell'instaurando rapporto tra la ricorrente e l'Istituto stesso.
Del resto, la previsione normativa nazionale viene ripresa anche dal contratto collettivo nazionale del personale del comparto Istruzione e Ricerca, applicabile ai contratti stipulati Par con l' (cfr. art. 141).
Dunque se, come appare indubitabile, la cornice normativa di riferimento è costituita dalla
L. 240/2010, va riconosciuto che ai sensi dell'art. 22, co.8, di tale legge “Il contratto di ricerca
(…) comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.”
In sostanza, quindi, il diritto della PA a pretendere la prestazione continuativa del lavoratore per un periodo minimo, inderogabile a opera dei contratti collettivi, per espressa previsione di chiusura dell'art. 35, co. 5 bis, del D.lgs. 165/2001, lo diviene invece laddove sia la PA stessa che ritenga di fare a meno dell'apporto del lavoratore (cfr. art. 23 bis dello stesso T.U. sul P.I.; si veda anche, sotto altro profilo, il parere della Funzione
Pubblica, DFP n. 16950 del 22.2.2022, con il quale è stato ritenuto derogabile, previo provvedimento motivato, il vincolo quinquennale quando la copertura di un posto vacante risponda a un interesse della pubblica amministrazione più stringente rispetto a quello relativo alla permanenza del neoassunto nella sede di prima assegnazione) ovvero sia direttamente il legislatore a stabilire la possibilità di derogare al siffatto principio in taluni casi, tra cui vi rientrano quelli previsti dagli artt. 22 e 24 della L. 240/2010, stabilendo che le esigenze organizzative della PA debbano talvolta risultare recessive in presenza di altri interessi di rango costituzionale (si pensi, nello specifico, all'interesse all'alta formazione e alla promozione della ricerca scientifica, tutelati dagli artt. 9 e 33 della
Costituzione).
In definitiva, quindi, viene qui in rilievo la sussistenza di un diritto potestativo della ricorrente alla fruizione di aspettativa senza assegni a semplice richiesta, ex art. 22 L. cit., poiché in quel quadro rientra, ad avviso di questo Tribunale, il contratto tra la e Pt_1
Par l' .
5.2. Anche a voler diversamente ragionare, ritenendo non applicabile la fattispecie del contratto di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 al caso in esame, viene comunque in rilievo il
CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato il 10.2.2004
(integrativo del CCNL 8 giugno 2000).
La norma di riferimento in tema di aspettativa nell'ambito della dirigenza medica è costituita dall'art. 10 del CCNL cit., che risulta tuttora applicabile in assenza di specifiche previsioni nei successivi contratti collettivi, oltre che, ovviamente, in disposizioni di legge.
Ai sensi dell'art. 10 del CCNL cit.
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
(omissis)
8. L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità̀ è altresì̀ concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi della Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato;
c) la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G. U. dell'11 ottobre 2000, serie generale, n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo.
Sulla scorta di analoghi precedenti di quest'Ufficio, ritiene il Tribunale che l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 10 in esame non consenta altra lettura se non quella per cui, nelle sole tre ipotesi di cui al co. 8, la PA non abbia discrezionalità nel concedere o no l'aspettativa richiesta dal dirigente, potendosi limitare a verificare che ne sussistano i presupposti in fatto.
Nel caso di specie, non è in contestazione la ricorrenza del presupposto di cui alla lett. b) del citato art. 10, a tal fine sopra appositamente riportato in grassetto.
A conferma di tale impostazione, si rileva che il comma 8 dell'art. 10, lett. c, prevede la possibilità di cumulare l'aspettativa ivi prevista, per gravi e documentati motivi di famiglia, con l'aspettativa di cui al comma 1 richiesta allo stesso titolo. Il cumulo dei due istituti si spiega poiché la aspettativa del comma 8 lettera c, di durata fino a due anni, costituisce un diritto del dipendente, svincolato dalla discrezionalità della azienda.
Né a diversa lettura può pervenirsi sulla scorta delle ragioni espresse nella sentenza della
Corte di Cassazione n. 4878/15, unico arresto assimilabile per quel che consta. Si rileva in proposito, innanzitutto, che tale sentenza esaminava il testo vigente del CCNL in materia di aspettativa ovvero l'art. 12 dell'Accordo 20 settembre 2001, integrativo del
C.C.N.L. del personale relativo al comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999. La norma in esame riguarda invece l'applicazione del medesimo istituto relativamente ai rapporti dei dirigenti del servizio sanitario ed il riferimento è dunque al CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato il 10.2.2004, integrativo di quello stipulato l'8 giugno 2000.
La sentenza sopra ricordata richiamava in particolare l'art. 31 dell'Accordo del 20 settembre 2001, inserito nel Capo 1^, intitolato "Rapporti a termine" e sotto la rubrica
"Assunzioni a tempo determinato", con una formulazione letterale che ricalca in modo pressoché testuale l'art. 27, co. 5, del CCNL 1995, come integrato dal C.C.N.L. 22 maggio
1997, al comma 15. Tale norma prevede quanto segue: "Al dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso dall'azienda o ente di provenienza un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art.
12, comma 8, lett. b) del presente contratto, per la durata del contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente stipulato con la stessa o altra azienda o ente del medesimo o di altro comparto".
Ebbene analoga norma non si rinviene nel CCNL relativo ai dirigenti medici.
Per contro, il CCNL 8 giugno 2000, Area Dirigenza, prevedeva che:
ART. 19: Aspettativa
Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un periodo massimo di dodici mesi nel triennio.
(omissis)
L'aspettativa è concessa per un periodo massimo di sei mesi, a richiesta, anche al dirigente assunto presso la stessa o altra azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 e segg. del dlgs 502/1992. In deroga a quanto previsto dai comma 1 e 6, al dirigente già a tempo indeterminato, assunto presso la stessa o altra azienda ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, l'aspettativa è concessa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine anche nell'ipotesi di cui all'art. 18, commi 4 e 5.(...)
Come detto, tale CCNL del 2000 è stato integrato dal CCNL del febbraio 2004 con l'obiettivo di modificare e integrare la normativa contrattuale vigente relativa ai dirigenti medici. Nello specifico, l'articolo 19 è stato sostituito dall'art. 10 del CCNL 2004 e ciò, espressamente, ai sensi del co. 10 di tale ultima disciplina collettiva (“Il presente articolo sostituisce l'art. 19 del CCNL 8 giugno 2000 dalla data di entrata in vigore del presente contratto
...”).
L'art. 10 detta dunque una nuova disciplina specifica in tema di aspettativa che è autonoma e indipendente rispetto a quella dell'intero comparto sanità: la citata (e peraltro isolata) sentenza della S.C. deve dunque ritenersi relativa a fattispecie differente.
In particolare, l'art. 10 co. 8 utilizza una chiara espressione letterale (“è altresì concessa”) che vale a distinguere l'ipotesi di cui al co.
1 - ove, l'aspettativa richiesta per mere esigenze personali o di famiglia deve contemperarsi con l'esigenza di carattere generale volta ad assicurare il buon andamento della P.A. e dunque sottostare alla compatibilità “con le esigenze di servizio” - da quella in cui ricorra uno dei tre casi, preventivamente contemplati, che valgono a qualificare in modo peculiare, rafforzandole, quelle mere esigenze personali o di famiglia di cui al co. 1.
Non a caso si tratta dell'esigenza, ritenuta meritevole di peculiare tutela, di assicurare la possibilità di svolgere attività lavorative, valorizzando dunque il profilo del posto di lavoro o dell'esperienza lavorativa più generale (e sempre non a caso, nell'ipotesi del contratto a tempo determinato, di cui all'art. 10 co. 8 sub B, la platea degli incarichi da svolgere è più ampia rispetto all'ipotesi sub A, contemplando anche incarichi presso “altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della Unione Europea”). E non è neppure per un caso – a parere di questo Tribunale – che l'art. 10, co. 8, disciplina
(sub c) un'ipotesi affatto specifica, prevedendo il diritto all'aspettativa per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia e stabilendo che tale aspettativa può̀ essere fruita anche frazionatamente e che può̀ essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo.
Tale ultima previsione di cumulatività, in particolare, avrebbe ben poco senso se non si riconoscesse, a monte, una differenza di fondo tra l'aspettativa generica (per esigenze personali o motivi di famiglia) e l'aspettativa qualificata dai gravi motivi di famiglia individuati dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278 recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e concernente congedi per eventi e cause particolari.
Inoltre, anche l'art. 11, in tema di altre aspettative previste da disposizioni di legge (es. per ricongiungimento con il coniuge che lavora all'estero o per ammissioni a corsi di dottorato), stabilisce ulteriori ipotesi di aspettativa sganciata da condizioni diverse dalla mera ricorrenza dei presupposti in fatto e in particolare sganciate dal presupposto della compatibilità con esigenze di servizio di carattere generale del comparto di appartenenza.
Il che sconfessa, per altro verso, la tesi secondo cui l'aspettativa è sempre subordinata alla valutazione discrezionale di compatibilità da parte del datore di lavoro.
Quindi ritiene il Tribunale che l'orientamento qui condiviso sia l'unico in grado di ricondurre a ratio la normativa, subordinando a nulla osta l'aspettativa motivata da generiche, e quanto mai variabili, esigenze personali o di famiglia e rendendola invece automatica in presenza di specifiche circostanze. Si tratta di un orientamento più volte ribadito da questo Tribunale nei precedenti richiamati da parte ricorrente, confermati nei gradi successivi, che trova riscontro in varie pronunce di merito di altri Tribunali, pure in atti richiamate.
Si osserva infine che l'art. 23 bis, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 prevede che “In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale”.
Ebbene la differenziazione di trattamento previsto dalla contrattazione collettiva ex art. 10 cit. appare evidentemente volta ad agevolare la mobilità tra amministrazioni statali, superando i limiti altrimenti previsti dall'art. 23 bis cit. Dalla lettura della disposizione contrattual collettiva si evince infatti che, nel caso in cui il dirigente medico chieda l'aspettativa per un incarico a tempo determinato presso la medesima o altra azienda o ente del comparto, la stessa non possa non essere concessa.
Depone a favore di siffatta interpretazione anche un parere reso dall' , che, nel CP_2
rispondere a un quesito specifico, ha escluso la natura discrezionale dell'aspettativa prevista dall'articolo 10 comma 8 (confermando che “al verificarsi delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) deve essere concessa. La ragione di questa particolare tutela si rinviene nei principi generali dei contratti in esame ispirati alla più ampia mobilità e flessibilità del personale dirigente. D'altra parte l'azienda – a sua volta – può scegliere se coprire il posto con un'assunzione
a tempo determinato”).
6. Ciò detto, non si condivide la tesi di parte resistente secondo la quale il vincolo di permanenza quinquennale, richiamato dall'art. 5 del contratto individuale nella declinazione del generale principio espresso dall'art. 35 co. 5 bis del D.lgs. 165/2001, non potrebbe incontrare deroghe.
Si tratta invero di istituti affatto assimilabili.
Il vincolo di permanenza, in specie per i neo assunti, ha la sola funzione di vincolare il lavoratore a una specifica sede o ruolo per un periodo minimo. L'aspettativa comporta invece la sospensione dell'obbligo della prestazione lavorativa e, di regola, anche la sospensione dell'obbligo retributivo gravante sul datore di lavoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa non si computa ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera. È quindi ragionevole affermare che essa non dovrebbe essere neppure conteggiata nel periodo di permanenza, con la conseguenza che, in forza della predetta sospensione, il periodo (così come non si computa ai fini dell'anzianità di servizio) non varrebbe neppure ai fini del rispetto del termine minimo di permanenza, che dovrebbe quindi riprendere a decorrere dal momento in cui cessa l'aspettativa stessa. Il che consentirebbe di salvare la non derogabilità a opera dei contratti collettivi della previsione di cui all'art. 35, co. 5 bis, del D.lgs. 165/2001 mirante a garantire la stabilità del personale nelle pubbliche amministrazioni.
Il carattere eccezionale e derogatorio delle declinazioni del diritto all'aspettativa come obbligatorio piuttosto che discrezionale, insieme alla circostanza che essa è temporalmente limitata, consente al contempo al datore di lavoro di valutare se coprire o no temporaneamente quel determinato posto con altro personale onde far fronte alle proprie esigenze organizzative, nel rispetto così della ratio della previsione limitativa del T.U. affidata all'art. 35, co. 5 bis. (si veda, in senso analogo, Trib. Torino ord. del 13.2.2025, RG
10790/2024).
Del resto - come si è visto, ad esempio, proprio in tema di contratti di ricerca e di ricercatore - non è raro che il periodo di aspettativa non venga espressamente computato a vari fini di legge allorché viene in rilievo il rispetto del decorso di un termine minimo in ragione, appunto, del fatto che l'aspettativa comporta la sospensione del rapporto.
7. Sul periculum in mora.
Deve altresì ritenersi sussistente il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile per il diritto vantato nel caso in cui non si riconoscesse l'invocata tutela in via d'urgenza.
La circostanza che l'istante dovrà effettuare dichiarazione di accettazione dell'incarico a tempo determinato presso altra struttura del comparto sanitario, pena la perdita dello stesso, impone l'immediata adozione di misure volte ad anticipare gli effetti del provvedimento di merito. Si profila dunque l'esistenza di un concreto pericolo di lesione di un diritto non pienamente risarcibile per equivalente.
8. In ragione, da un lato, della sussistenza di precedenti ormai consolidati di quest'ufficio, confermati nelle successive sedi, sul principio di diritto relativo all'interpretazione della norma collettiva richiamata in motivazione e dall'altro della complessità della vicenda e della novità della questione interpretativa relativa al rapporto tra la previsione del vincolo di permanenza e il diritto all'aspettativa, le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà; la rimanente parte segue il generale principio della soccombenza e si liquida in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014
n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, tenendo conto del valore indeterminabile della causa.
P . Q . M .
il Tribunale, in accoglimento del ricorso d'urgenza proposto da , così Parte_1
provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente, ai sensi dell'art. 10, co. 8 lett. b), del CCNL
2004 integrativo del CCNL 8.6.2000 area dirigenza medico-veterinaria, a essere collocata in aspettativa da parte dell'amministrazione convenuta per il periodo necessario per assolvere l'incarico oggetto del decreto n. 355/2024 dell'Istituto Superiore di Sanità;
- ordina, per l'effetto, all' in persona del Direttore Generale Controparte_1
pro tempore, di provvedere nel senso predetto, adottando ogni necessaria determinazione;
- condanna l' in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1
alla rifusione in favore della parte ricorrente della metà delle spese di lite, che liquida per tale frazione in Euro 800, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, ove dovute, come per legge.
Manda alla Cancelleria di dare comunicazione alle parti.
Grosseto, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso