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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Reg. Gen. n. 1895/2024
TRIBUNALE DI BOLZANO
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dd. 31.03.2025,
letta la segnalazione urgente dei Servizi Sociali relativa ai minori e Persona_1 [...]
, depositata il 26.03.2025, Per_2
lette le deduzioni a verbale delle parti all'udienza del 31.03.2025 nonché le note di replica depositate il 07.04.2025,
rilevato che i Servizi Sociali nella detta relazione evidenziano che durante i colloqui dagli stessi tenuti con le parti, le figlie, con la psicopedagogista della scuola frequentata dai minori e con la psicologa che sta seguendo le minori, è emerso che quest'ultime, dopo che le visite padre-figlie erano state dapprima sospese con provvedimento urgente di questo giudice dd. 20.01.2025 e quindi riammesse con successivo provvedimento urgente del 03.02.2025, non sarebbero stati “a loro agio nel riprendere i contatti con il signore (padre, n.d.r.), sottolineando il loro timore nei confronti di una possibile reazione o di domande da parte dello stesso alle quali loro non si sentivano di rispondere”;
evidenziato, in particolare, che dalle risultanze acquisite dai Servizi Sociali emerge che le minori si trovano in soggezione al padre e si sentirebbero intimidite e spesso preoccupate per quello che possono dire o meno al padre circa quanto da loro riferito alle assistenti sociali ed alla psicopedagogista, al fine di non suscitare in lui una reazione di rabbia;
ritenuto che - in base agli elementi descritti e con una valutazione necessariamente sommaria in questa fase processuale - il padre non solo non riesce a garantire alle due bambine la stabilità e la sicurezza necessaria in questa difficilissima fase di separazione dei genitori, ma piuttosto che i comportamenti impulsivi e l'incapacità dello stesso di tenere le due bambine fuori dal conflitto di separazione causano alle minori disagio, ansia e preoccupazione, laddove il padre non è certamente cosciente della gravità delle sue azioni e del dolore che provocano alle bambine;
ritenuto necessario, per i motivi esposti, stabilire che i contatti tra il padre e le due bambine avvengano per il momento solo in forma protetta, con l'intervento dei servizi sociali;
considerato l'elevato livello di conflittualità tra i genitori e la situazione di insanabile contrasto tra gli stessi nella lettura della realtà dei fatti e ritenuto, per tale motivo, opportuno nominare alle figlie un curatore speciale, ai sensi dell'art. 473-bis.8 comma 2 c.p.c., con potere di rappresentanza processuale dei minori;
ritenuto di poter individuare la figura del curatore speciale nella persona dell'avv. Obojes Manuela di Bolzano;
ritenuto altresì opportuno dare incarico ai servizi sociali di avviare una valutazione sulle figlie da parte del Servizio di Psichiatria infantile dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
dato atto che il procuratore di parte ricorrente ha segnalato che il resistente ha già preso contatti per un percorso di sostegno alla genitorialità con la Caritas Männerberatung a Bolzano, con primo appuntamento proprio in data odierna e ritenuto quindi opportuno, prima di ogni altra statuizione, attendere l'esito dei vari percorsi di sostegno intrapresi dalle parti (Männerberatung, percorso psicologico per le bambine e la ricorrente;
valutazione da parte del Servizio di Psichiatria infantile), anche per l'eventuale audizione delle figlie e;
Per_1 Per_2
ritenuto che, in conseguenza della previsione della permanenza costante delle figlie presso la madre e del fatto che il mantenimento diretto delle stesse grava quindi in via esclusiva sulla medesima, sia giustificato l'aumento del contributo al mantenimento dovuto dal padre per le figlie ad Euro 200,00 per ciascuna;
ritenuto di poter emettere quindi provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c. come segue, a definizione del presente sub-procedimento;
dato atto che l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito è previsto per il 05.05.2025 e ritenuto opportuno differire tale udienza a data successiva, onde permettere di avviare quanto sopra disposto;
così provvede:
1.) dispone che i contatti tra il padre e le figlie e Persona_3 Persona_1 [...] abbiano luogo soltanto in forma protetta, tramite i servizi sociali;
Per_2
2.) nomina a curatore speciale dei predetti minori, ai sensi dell'art. 473-bis.8 comma 2 c.p.c., con potere di rappresentanza processuale, l'avv. Manuela Obojes, con studio in Bolzano,
Via Perathoner, 31, con incarico di rappresentanza processuale e, tal fine, di audizione delle minori;
3.) conferisce incarico ai servizi sociali di avviare una valutazione sulle figlie da parte del
Servizio di Psichiatria infantile dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
4.) fa carico ai servizi sociali di relazionare a questo giudice sull'attuazione di quanto sopra disposto entro il 26.05.2025;
5.) aumenta l'importo dovuto da a a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento delle figlie minori e con decorrenza da maggio 2025 ad Euro Per_1 Per_2
200,00 per ciascuna figlia e quindi ad Euro 400,00 complessivamente, pagabile entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo l'indice ASTAT (prima rivalutazione in maggio 2026);
6.) differisce l'udienza già fissata nel procedimento principale per il 05.05.2025 al 29.05.2025, ore 10.15 (senza parti);
7.) dispone la chiusura del presente subprocedimento.
Si comunichi con urgenza alle parti ed ai Servizi Sociali.
Bolzano, lì 15/04/2025
IL GIUDICE
JULIA DORFMANN
TRIBUNALE DI BOLZANO
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dd. 31.03.2025,
letta la segnalazione urgente dei Servizi Sociali relativa ai minori e Persona_1 [...]
, depositata il 26.03.2025, Per_2
lette le deduzioni a verbale delle parti all'udienza del 31.03.2025 nonché le note di replica depositate il 07.04.2025,
rilevato che i Servizi Sociali nella detta relazione evidenziano che durante i colloqui dagli stessi tenuti con le parti, le figlie, con la psicopedagogista della scuola frequentata dai minori e con la psicologa che sta seguendo le minori, è emerso che quest'ultime, dopo che le visite padre-figlie erano state dapprima sospese con provvedimento urgente di questo giudice dd. 20.01.2025 e quindi riammesse con successivo provvedimento urgente del 03.02.2025, non sarebbero stati “a loro agio nel riprendere i contatti con il signore (padre, n.d.r.), sottolineando il loro timore nei confronti di una possibile reazione o di domande da parte dello stesso alle quali loro non si sentivano di rispondere”;
evidenziato, in particolare, che dalle risultanze acquisite dai Servizi Sociali emerge che le minori si trovano in soggezione al padre e si sentirebbero intimidite e spesso preoccupate per quello che possono dire o meno al padre circa quanto da loro riferito alle assistenti sociali ed alla psicopedagogista, al fine di non suscitare in lui una reazione di rabbia;
ritenuto che - in base agli elementi descritti e con una valutazione necessariamente sommaria in questa fase processuale - il padre non solo non riesce a garantire alle due bambine la stabilità e la sicurezza necessaria in questa difficilissima fase di separazione dei genitori, ma piuttosto che i comportamenti impulsivi e l'incapacità dello stesso di tenere le due bambine fuori dal conflitto di separazione causano alle minori disagio, ansia e preoccupazione, laddove il padre non è certamente cosciente della gravità delle sue azioni e del dolore che provocano alle bambine;
ritenuto necessario, per i motivi esposti, stabilire che i contatti tra il padre e le due bambine avvengano per il momento solo in forma protetta, con l'intervento dei servizi sociali;
considerato l'elevato livello di conflittualità tra i genitori e la situazione di insanabile contrasto tra gli stessi nella lettura della realtà dei fatti e ritenuto, per tale motivo, opportuno nominare alle figlie un curatore speciale, ai sensi dell'art. 473-bis.8 comma 2 c.p.c., con potere di rappresentanza processuale dei minori;
ritenuto di poter individuare la figura del curatore speciale nella persona dell'avv. Obojes Manuela di Bolzano;
ritenuto altresì opportuno dare incarico ai servizi sociali di avviare una valutazione sulle figlie da parte del Servizio di Psichiatria infantile dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
dato atto che il procuratore di parte ricorrente ha segnalato che il resistente ha già preso contatti per un percorso di sostegno alla genitorialità con la Caritas Männerberatung a Bolzano, con primo appuntamento proprio in data odierna e ritenuto quindi opportuno, prima di ogni altra statuizione, attendere l'esito dei vari percorsi di sostegno intrapresi dalle parti (Männerberatung, percorso psicologico per le bambine e la ricorrente;
valutazione da parte del Servizio di Psichiatria infantile), anche per l'eventuale audizione delle figlie e;
Per_1 Per_2
ritenuto che, in conseguenza della previsione della permanenza costante delle figlie presso la madre e del fatto che il mantenimento diretto delle stesse grava quindi in via esclusiva sulla medesima, sia giustificato l'aumento del contributo al mantenimento dovuto dal padre per le figlie ad Euro 200,00 per ciascuna;
ritenuto di poter emettere quindi provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c. come segue, a definizione del presente sub-procedimento;
dato atto che l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito è previsto per il 05.05.2025 e ritenuto opportuno differire tale udienza a data successiva, onde permettere di avviare quanto sopra disposto;
così provvede:
1.) dispone che i contatti tra il padre e le figlie e Persona_3 Persona_1 [...] abbiano luogo soltanto in forma protetta, tramite i servizi sociali;
Per_2
2.) nomina a curatore speciale dei predetti minori, ai sensi dell'art. 473-bis.8 comma 2 c.p.c., con potere di rappresentanza processuale, l'avv. Manuela Obojes, con studio in Bolzano,
Via Perathoner, 31, con incarico di rappresentanza processuale e, tal fine, di audizione delle minori;
3.) conferisce incarico ai servizi sociali di avviare una valutazione sulle figlie da parte del
Servizio di Psichiatria infantile dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
4.) fa carico ai servizi sociali di relazionare a questo giudice sull'attuazione di quanto sopra disposto entro il 26.05.2025;
5.) aumenta l'importo dovuto da a a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento delle figlie minori e con decorrenza da maggio 2025 ad Euro Per_1 Per_2
200,00 per ciascuna figlia e quindi ad Euro 400,00 complessivamente, pagabile entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo l'indice ASTAT (prima rivalutazione in maggio 2026);
6.) differisce l'udienza già fissata nel procedimento principale per il 05.05.2025 al 29.05.2025, ore 10.15 (senza parti);
7.) dispone la chiusura del presente subprocedimento.
Si comunichi con urgenza alle parti ed ai Servizi Sociali.
Bolzano, lì 15/04/2025
IL GIUDICE
JULIA DORFMANN