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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Francesca Cosentino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 8522/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 08/07/1958 (c.f. Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
02/10/1957 (c.f. ), entrambi residenti a [...]C.F._2
VIA CLEMENTE III N. 22, rappresentati e difesi dall'avv. ZAZZARA
RE e domiciliata presso il suo studio in Roma, ROMA (RM), giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
) e residente a [...], VIA GIOVANNI C.F._3
ARTIERI N. 20 2
ADOTTANDO
Con l'intervento del PM presso il Tribunale
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che e Parte_1 Parte_2 hanno proposto istanza di adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di nata a [...] il [...], avendo CP_1
instaurato con lo stesso da decenni un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intendono dare una veste giuridica e precisando che l'adottando è stato dato loro in affidamento con decreto del tribunale per i Minorenni di Roma del 12/06/2001, in atti;
acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso degli adottanti e dell'adottando, nonché l'assenso del figlio naturale degli adottanti, sig. Persona_1 rilevato che i genitori biologici dell'adottando, raggiunti da regolare notifica, non sono comparsi dinanzi al Presidente all'udienza del
21/01/2025; rilevato che gli adottanti hanno dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottando; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
3
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e Parte_1
e diretta all'adozione di , Parte_2 CP_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, quanto al cognome e in deroga all'art. 299 c.c., che l'adottando, assuma quello dell'adottante “ Pt_1 aggiungendolo al proprio di origine “ ”. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 14/05/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Francesca Cosentino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 8522/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 08/07/1958 (c.f. Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
02/10/1957 (c.f. ), entrambi residenti a [...]C.F._2
VIA CLEMENTE III N. 22, rappresentati e difesi dall'avv. ZAZZARA
RE e domiciliata presso il suo studio in Roma, ROMA (RM), giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
) e residente a [...], VIA GIOVANNI C.F._3
ARTIERI N. 20 2
ADOTTANDO
Con l'intervento del PM presso il Tribunale
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che e Parte_1 Parte_2 hanno proposto istanza di adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di nata a [...] il [...], avendo CP_1
instaurato con lo stesso da decenni un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intendono dare una veste giuridica e precisando che l'adottando è stato dato loro in affidamento con decreto del tribunale per i Minorenni di Roma del 12/06/2001, in atti;
acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso degli adottanti e dell'adottando, nonché l'assenso del figlio naturale degli adottanti, sig. Persona_1 rilevato che i genitori biologici dell'adottando, raggiunti da regolare notifica, non sono comparsi dinanzi al Presidente all'udienza del
21/01/2025; rilevato che gli adottanti hanno dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottando; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
3
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e Parte_1
e diretta all'adozione di , Parte_2 CP_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, quanto al cognome e in deroga all'art. 299 c.c., che l'adottando, assuma quello dell'adottante “ Pt_1 aggiungendolo al proprio di origine “ ”. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 14/05/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)