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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1451/24 Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 25.6.2025 e vertente tra
corrente in Alessandria (AL), in persona della legale rappr.te Parte_1
, elett.te dom.ta presso lo studio dell' Avvocato Massimo Grattarola del Foro di Parte_2
Alessandria, che la rappresenta e difende per mandato allegato telematicamente all'atto di citazione
Attrice
Contro
res. in BasIGnana (AL), rappresentata e difesa dall' Avv.to Patrizia Doro Controparte_1
del Foro di Alessandria, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
1 OGGETTO: Contratto d'appalto – Pagamento del saldo del prezzo. Eccezione di garanzia per vizi e difetti delle opere appaltate
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: vedi note depositate rispettivamente il 15 e il 22 aprile
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
In questo giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c, parte attrice, l'impresa edile Par
ha agito per vedersi pagare il saldo del prezzo di contratto di Parte_1
appalto stipulato il 23 marzo 2021 con la IG.ra , avente ad oggetto un Controparte_1
immobile unifamiliare sito in BasIGnana (AL) via Mugarone n.
8. La domanda si riferisce specificamente al contratto che le parti denominarono “ Bonus ristrutturazioni”, anche se nella stessa data ( vedi doc.ti 1 e 2) stipularono anche un contratto che fu denominato “Superbonus
110 %” nel quale confluirono poi le opere di riqualificazione energetica e sismica che in tale tipo di contratto potevano rientrare. Queste ultime opere sono già state integralmente pagate all'impresa tramite la cessione del relativo credito di imposta che la IG.ra ha maturato CP_1
nei confronti dello Stato italiano, mentre il prezzo delle opere di ristrutturazione rientranti nell'altro Bonus, quello per ristrutturazioni al 50%, è stato pagato solo in parte.
In particolare, l'impresa assume di aver diritto quale compenso per questo contratto, Iva compresa, a complessivi € 215.236,93 (arrotondati a € 215.000) di cui € 179.364,11 per lavori e spese tecniche, Iva compresa e già sottratta la prima fattura pagata in acconto di € 12.100 , ed €
35.872,2 per oneri Finanziari che l'impresa deve affrontare a causa della cessione del bonus del
50%. Di questi l'impresa ha già incassato € 48.000 - a mezzo della cessione del credito d'imposta
(massimo previsto dalla legge pari a € 96.000/2) – oltre a € 77.250 già pacificamente pagati dalla IG.ra . Residuerebbero a consuntivo, al netto degli importi già pagati, € 89.750,00 ma CP_1
al totale di tale importo l'impresa ha in atto di citazione in parte rinunciato, tenendo conto dei vizi e difetti delle opere eseguite accertati dal CTU nel corso dell'accertamento tecnico preventivo n.
881/23 che si è svolto tra le parti nell'autunno 2023, e chiedendo in questa causa di merito il pagamento di € 75.835,29. In ricorso introduttivo è stato ulteriormente specificato – con tesi assai singolare - che il CTU aveva erroneamente tenuto conto anche di vizi e difetti delle opere rientranti nel contratto Superbonus 110%, mentre nessuna doglianza in merito a tale contratto la committente avrebbe potuto sollevare posto che per tali opere l'impresa sarebbe già
2 integralmente pagata dallo Stato avendo ricevuto la cessione del credito d'imposta da parte della la quale era dunque divenuta estranea al rapporto e non aveva diritto a nulla pena un CP_1
“suo indebito arricchimento”. Pertanto, nello stabilire il suo credito e chiedere la condanna di controparte al pagamento dello stesso non aveva tenuto conto dei vizi e difetti Parte_1
riguardanti le opere del Superbonus oltre ad altri più piccoli errori di calcolo effettuati dal CTU a danno dell'impresa.
Si è costituita in giudizio la committente la quale: 1) ha contestato l'infondata tesi di CP_1
controparte e sostenuto di aver diritto alla garanzia ex art. 1667 c.c. anche per le opere rientranti nel Bonus 110%, anche se riguardo a ciò ha precisato che la ditta WA, fornitrice dell'impianto fotovoltaico, aveva sostituito le batterie, già difettose, dello stesso, sicché ogni domanda relativa a questo specifico vizio doveva ritenersi superata;
2) ha contestato che l'impresa abbia eseguito delle opere extra contratto, ad eccezione di quelle relative alla centrale termica, e alla pensilina esterna per cui le parti avevano concordato un prezzo di € 12.400; 3) ha contestato i conteggi a consuntivo della controparte, fornendo i propri ( doc. 7); 4 ) ha richiamato le risultanze della relazione del CTU svoltasi in ATP per quanto riguardava i vizi e difetti delle opere eseguite nel contratto Bonus Ristrutturazioni e nel contratto Superbonus 110%; 5 ) ha infine allegato nuovi vizi e difetti di tali opere ( mancanza di certificazione degli impianti, mancanza zoccolino lato nord e nuove infiltrazioni dal tetto in corrispondenza del camino), emersi dopo la conclusione dell'ATP e ne ha chiesto l'accertamento a mezzo un supplemento di CTU.
Nelle conclusioni, dopo aver effettuato una proposta conciliativa ( prevedente il pagamento da parte sua di € 18.537,31) ha chiesto che il Tribunale rigettasse la richiesta attorea, accertando il minor importo da essa dovuto.
La causa è stata istruita a mezzo supplemento di CTU dopodiché è stata avviata alla fase decisoria.
All'esito del giudizio il Tribunale pronuncia come segue.
La domanda di parte attrice è fondata, ma solo in parte.
Si premette che tutti gli importi di seguito esposti sono sempre al lordo dell'IVA.
Inoltre va evidenziato che, come già il CTU in sede di ATP aveva rilevato, tutti i calcoli delle parti e dei loro tecnici, come emergenti dai consuntivi prodotti da entrambe, sono infarciti di errori
3 contabili fiscali, in quanto applicano detrazioni fiscali non consentite o consentite in misura minore.
Ciò premesso occorre rilevare che, a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, non è affatto vero che il consuntivo dalla stessa prodotto sub doc. 7 stabilisce come dovuti soli €
102.209, essendo tale consuntivo palesemente errato in quanto detrae dal dovuto dalla committente grazie al bonus 50% ben € 89.720, mentre l'impresa, per legge, ha potuto ottenere la cessione di un credito di soli di € 48.000 (la metà del massimo pari a € 96.000). Peraltro anche tale consuntivo errato prodotto da parte convenuta riconosce come eseguite opere per €
149.533,65 oltre a € 12.400 per la pensilina così giungendosi a € 161.933,65. Se a tale importo si aggiungono € 6.320,60 per le opere extra relative alla centrale termica, anche queste riconosciute dalla ed accertate e valorizzate dal CTU in ATP, si arriva ad € 168.254,25, importo che CP_1
differisce di poco più di € 11.000 dagli € 179.364,11 richiesti dall'impresa.
Sul punto va anche evidenziato che il CTU ha affermato che, in sede di ATP, il consuntivo dell'impresa non è stato contestato da parte convenuta.
In ogni caso non si dispongono di elementi diversi per stabilire quali opere sono state effettivamente previste originariamente in contratto e quali no, e quali tra le prime sono state eseguite e quali no, e tantomeno i prezzi di ciascuna in quanto non vi sono agli atti computi metrici firmati da entrambe le parti e certamente riferibili agli accordi.
Per cui, in mancanza di elementi più precisi si decide di tener conto di un importo mediano tra quelli, assai vicini, proposti dalle parti a consuntivo, la cui media è pari ad € 173.809,19.
Ciò premesso va però evidenziato che il CTU in ATP ha accertato e dettagliatamente descritto nelle pagine da 15 a 29 della sua relazione tutti i gravi e numerosi vizi e difetti delle opere eseguite dall'impresa nel contratto bonus 50%, per un controvalore di ben € 32.599,42 (vedi computo metrico allegato alla relazione di CTU). Tale importo va detratto dal dovuto all'impresa, così giungendosi ad € 141.209,76.
Per quanto riguarda i vizi relativi alle opere rientranti nel Superbonus 110 % è evidente che la tesi attorea è del tutto infondata, in quanto equivale a sostenere che per le opere del Superbonus
l'impresa non è tenuta alla garanzia, il che sarebbe un'evidente violazione di legge. La committente ha infatti diritto ad opere realizzate a regola d'arte, avendo tra l'altro pagato
4 all'impresa tutto il prezzo da questa richiesto, sia pure non mediante pagamento diretto, ma con cessione di credito fiscale.
Tuttavia la questione, a seguito della risoluzione del problema delle batterie difettose dell'impianto fotovoltaico che sono state integralmente sostituite in garanzia dalla ditta fornitrice, si è svuotata di gran parte del suo contenuto (le batteria valevano oltre 11.000 Euro), perché, tra i vizi e difetti delle opere Superbonus 110% residuano solo quelli relativi al boiler danneggiato e all'impianto VMC che non è stato completato, per un controvalore, stimato dal CTU, pari a €
2.713.88., da sottrarsi dal dovuto all'impresa. Si giunge dunque ad € 138.495,89.
Infine occorre sottrarre dal dovuto all'impresa quanto valorizzato dal CTU in sede di supplemento di consulenza effettuata nel corso di questa causa di merito, pari in tutto a € 2.181,27, (di cui €
600 per dichiarazioni di conformità mancanti, € 255,27 per zoccolino lato nord mancante, ed €
1.326,00 per riparazione del tetto e del comignolo). Si giunge così ad € 136.314,62.
A tale importo vanno però aggiunti gli oneri finanziari cui l'impresa è andata incontro per avere accettato come pagamento, invece che un incasso in un'unica soluzione, la cessione del credito Par d'imposta. Si tratta di una voce richiesta da in consuntivo e mai Parte_1
contestata dalla controparte, la quale anzi ha prodotto il consuntivo sub doc.
7 - già commentato sopra - che tali oneri anch'esso prevede, a conferma della circostanza che le parti si erano accordati per accreditarli all'impresa.
Come emerge dai consuntivi in questione gli oneri finanziari sono stati calcolati dai tecnici in base al 20% del prezzo delle opere eseguite.
Tuttavia, come ben evidenziato dal CTU, gli oneri finanziari della cessione del credito non possono prescindere dal valore del credito ceduto che, come abbiamo visto - a differenza di quanto ritenuto dalle parti che nei consuntivi hanno indicato entrambe ed erroneamente importi ben maggiori - è pari a soli € 48.000. Per cui, essendo il 20% di € 48.000 pari a € 9.600 è questo l'importo che si può accreditare all'impresa attrice, la quale dunque poteva chiedere a controparte come prezzo € 136.314,62 + € 9.600 = € 145.914,62.
A tale importo vanno ora detratti € 48.000 pagati dalla con la cessione del credito verso CP_1
il fisco ed € 77.250 già pacificamente pagati direttamente dalla IG.ra , così giungendosi CP_1
ad un dovuto pari a € 20.664,62.
5 Ed è questo l'importo che la convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice.
Le spese, sia della causa di merito che di ATP vengono poste a carico della convenuta soccombente ma nella misura di un solo terzo, considerato che la condanna è circa un terzo dell'importo richiesto da e compensate per il resto. Parte_1
La liquidazione delle spese avviene in base al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, tabella
9 per il procedimento di ATP e tabella 2 per la causa di merito, causa di valore compreso fra €
5.200 ed € 26.000, valori medi.
Anche la spesa della CTU viene posta a carico della IG.ra nella misura di un terzo, CP_1
restando i due terzi residui a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:
1) Condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
20.664,62 Iva compresa, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284 comma I
c.c. dalla data di messa in mora alla data di deposito del ricorso per ATP, e ex art. 1284 comma V c.c., per il periodo successivo fino al saldo.
2) Pone le spese di CTU in ATP definitivamente a carico di per un terzo, e Controparte_1
a carico di per i restanti due terzi. Parte_1
3) Condanna a rifondere a un terzo delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite in ATP, frazione che liquida in € 85 per esborsi ed € 779 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, Iva e CPNA come per legge;
e un terzo delle spese di lite nella causa di merito, frazione che liquida in € 253 per esborsi ed € 1.692,33 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, Iva e CPNA come per legge
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 2 luglio 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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