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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16893 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3585 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Loredana Brizio, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] CP_1
Resistente non costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2025 il ricorrente.
Nessuno per la resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da , Parte_1
che, premesso di aver contratto matrimonio in data 24.10.1988 con CP_1
; che dall'unione coniugale erano nati due figli da tempo autonomi;
[...]
che con decreto del 9.5.2013 il Tribunale di Roma omologava la separazione alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
rilevato che la resistente non si costituiva, sebbene ritualmente citata;
letti gli atti ed i documenti allegati;
letto il verbale di udienza del 18.11.2025 ove il ricorrente chiedeva decidersi il giudizio senza alcuna condizione;
ritenuto che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale omologata (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al comportamento processuale ed extraprocessuale della resistente;
che alcun altro pronunciamento debba farsi, in difetto di domanda;
che le spese di lite possono dichiararsi irripetibili attesa la mancata costituzione del resistente e la natura necessaria della pronuncia;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3585/2025 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio di , nato a Parte_1
DI (NU) il 14/07/1964 e , nata a [...] il [...]; CP_1
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988, parte I, serie 01, n. 02506);
C) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 20.11.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3585 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Loredana Brizio, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] CP_1
Resistente non costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2025 il ricorrente.
Nessuno per la resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da , Parte_1
che, premesso di aver contratto matrimonio in data 24.10.1988 con CP_1
; che dall'unione coniugale erano nati due figli da tempo autonomi;
[...]
che con decreto del 9.5.2013 il Tribunale di Roma omologava la separazione alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
rilevato che la resistente non si costituiva, sebbene ritualmente citata;
letti gli atti ed i documenti allegati;
letto il verbale di udienza del 18.11.2025 ove il ricorrente chiedeva decidersi il giudizio senza alcuna condizione;
ritenuto che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale omologata (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al comportamento processuale ed extraprocessuale della resistente;
che alcun altro pronunciamento debba farsi, in difetto di domanda;
che le spese di lite possono dichiararsi irripetibili attesa la mancata costituzione del resistente e la natura necessaria della pronuncia;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3585/2025 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio di , nato a Parte_1
DI (NU) il 14/07/1964 e , nata a [...] il [...]; CP_1
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988, parte I, serie 01, n. 02506);
C) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 20.11.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi