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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4963/2024 promosso da:
, nata il [...] ad [...]; Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Simona Mengarelli, giusta delega in atti;
e
, nato il [...] ad [...]; Controparte_1 rappresentato, difeso e domiciliato da/preso avv. Irene Francescon, giusta delega in atti;
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI:
“- Disporsi che i figli minori e restino affidati ai genitori con modalità Per_1 Per_2 paritetica e paritaria, ferma la za a, via Raffaello Sanzio, n. 33. I bambini staranno con ciascun genitore, presso le rispettive residenze, a settimane alternate, da intendersi dal lunedì all'uscita dalla scuola, sino al lunedì mattina successivo all'inizio dell'orario scolastico, salvo che i bambini non facciano espressa richiesta di voler vedere l'altro genitore.
- Nel corso della settimana di propria competenza, ciascun genitore organizzerà e gestirà ogni aspetto della vita dei figli, eventualmente anche coadiuvandosi con l'aiuto di persone di propria fiducia, facendo quindi riferimento alla propria rete familiare o all'ausilio di una babysitter.
- 1 - - Per quanto riguarda il periodo estivo (dalla fine della scuola a metà giugno circa fino all'inizio del successivo anno scolastico, quindi fino a metà settembre circa), l'alternanza sarà bisettimanale, fermi restando i periodi di vacanza dei figli con ciascun genitore (almeno due settimane anche non consecutive da comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno).
- Tutto il periodo di vacanze natalizie (dall'inizio delle vacanze scolastiche sino all'epifania) sarà alternato di anno in anno tra i genitori, salvo che i bambini non esprimano una diversa volontà.
- Per le ulteriori festività si procederà sempre in alternanza annuale tra i genitori. Nelle ipotesi in cui i bambini dovessero andare in vacanza/viaggio con un genitore, questo dovrà comunicare per iscritto il luogo all'altro genitore;
- Disporsi che ciascuno genitore provveda al mantenimento diretto di e ferma Per_1 Per_2 una partecipazione paritaria alle spese straordinarie relative ad e sulla base Per_1 Per_2 del Protocollo del Tribunale di Ancona, con la precisazione che a ddivise, in fattura, al 50% a ciascun genitore, che provvederà così al pagamento della quota di propria spettanza;
- assegno unico familiare e detrazioni scolastiche, sanitarie e sportive saranno poste a carico nella misura del 50% ciascuno.
- Ogni modifica alla predetta regolamentazione, che si rendesse necessaria per esigenze lavorative o personali dei figli o dei genitori, sarà concordata tra le parti di volta in volta.
- I genitori dovranno aver cura che i figli abbiano sempre, nei loro confronti, un sicuro e preciso riferimento, così da impegnarsi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali, quali ad esempio l'istruzione e la salute.
- Le decisioni di maggiore interesse saranno prese congiuntamente, tenuto conto delle inclinazioni ed aspirazioni dei figli.
- I genitori si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto
o di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
- Spese e compensi di lite refusi.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati i figli Per_3
(Ancona, 03/09/2010) e (Ancona, 02/12/2011) e che tale
[...] Persona_4 relazione si è interrotta in seguito al venir meno dell'affetto tra le parti, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale, in data 10/12/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, entrambi minorenni, in favore dei quali le parti hanno
- 2 - previsto un contributo al mantenimento in via diretta, in ragione dei paritari tempi di permanenza con ciascun genitore.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4963/2024 promosso da:
, nata il [...] ad [...]; Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Simona Mengarelli, giusta delega in atti;
e
, nato il [...] ad [...]; Controparte_1 rappresentato, difeso e domiciliato da/preso avv. Irene Francescon, giusta delega in atti;
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI:
“- Disporsi che i figli minori e restino affidati ai genitori con modalità Per_1 Per_2 paritetica e paritaria, ferma la za a, via Raffaello Sanzio, n. 33. I bambini staranno con ciascun genitore, presso le rispettive residenze, a settimane alternate, da intendersi dal lunedì all'uscita dalla scuola, sino al lunedì mattina successivo all'inizio dell'orario scolastico, salvo che i bambini non facciano espressa richiesta di voler vedere l'altro genitore.
- Nel corso della settimana di propria competenza, ciascun genitore organizzerà e gestirà ogni aspetto della vita dei figli, eventualmente anche coadiuvandosi con l'aiuto di persone di propria fiducia, facendo quindi riferimento alla propria rete familiare o all'ausilio di una babysitter.
- 1 - - Per quanto riguarda il periodo estivo (dalla fine della scuola a metà giugno circa fino all'inizio del successivo anno scolastico, quindi fino a metà settembre circa), l'alternanza sarà bisettimanale, fermi restando i periodi di vacanza dei figli con ciascun genitore (almeno due settimane anche non consecutive da comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno).
- Tutto il periodo di vacanze natalizie (dall'inizio delle vacanze scolastiche sino all'epifania) sarà alternato di anno in anno tra i genitori, salvo che i bambini non esprimano una diversa volontà.
- Per le ulteriori festività si procederà sempre in alternanza annuale tra i genitori. Nelle ipotesi in cui i bambini dovessero andare in vacanza/viaggio con un genitore, questo dovrà comunicare per iscritto il luogo all'altro genitore;
- Disporsi che ciascuno genitore provveda al mantenimento diretto di e ferma Per_1 Per_2 una partecipazione paritaria alle spese straordinarie relative ad e sulla base Per_1 Per_2 del Protocollo del Tribunale di Ancona, con la precisazione che a ddivise, in fattura, al 50% a ciascun genitore, che provvederà così al pagamento della quota di propria spettanza;
- assegno unico familiare e detrazioni scolastiche, sanitarie e sportive saranno poste a carico nella misura del 50% ciascuno.
- Ogni modifica alla predetta regolamentazione, che si rendesse necessaria per esigenze lavorative o personali dei figli o dei genitori, sarà concordata tra le parti di volta in volta.
- I genitori dovranno aver cura che i figli abbiano sempre, nei loro confronti, un sicuro e preciso riferimento, così da impegnarsi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali, quali ad esempio l'istruzione e la salute.
- Le decisioni di maggiore interesse saranno prese congiuntamente, tenuto conto delle inclinazioni ed aspirazioni dei figli.
- I genitori si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto
o di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
- Spese e compensi di lite refusi.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati i figli Per_3
(Ancona, 03/09/2010) e (Ancona, 02/12/2011) e che tale
[...] Persona_4 relazione si è interrotta in seguito al venir meno dell'affetto tra le parti, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale, in data 10/12/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, entrambi minorenni, in favore dei quali le parti hanno
- 2 - previsto un contributo al mantenimento in via diretta, in ragione dei paritari tempi di permanenza con ciascun genitore.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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