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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/11/2024, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO - Presidente;
▪ dott.ssa Marta Diamante - Giudice;
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2000/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 25.7.2024
DA
(Cod. Fisc. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. dom. Roberta Isernia, giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2 dom. Fabia Novajolli, come da procura unita al fascicolo telematico;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto necessario -
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: 1) riconoscimento alla ricorrente di un assegno di mantenimento Parte_1 pagina 1 di 6 quantificato in € 1.500,00 a decorrere da luglio 2024; 2) deduzione dalla rata relativa agli arretrati dell'importo già pagato a titolo di mantenimento per € 600,00 e di quanto versato a saldo del finanziamento dell'auto, pari ad € 268,36; 3) versamento alla ricorrente degli arretrati da luglio a novembre così quantificati, in cinque rate mensili unitamente all'importo dell'assegno; 4) impegno della medesima ricorrente a trasferire la proprietà dell'auto Citroen C3 TG GD241VS entro il mese di novembre
2024 alla figlia , senza corrispettivo e con accollo da Parte_2 parte della figlia delle rate di finanziamento del mezzo a partire da dicembre 2024; 5) spese di lite compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, ha premesso in Parte_1 fatto: a) di essersi unita in matrimonio concordatario con
[...]
il 19.6.1993 presso il Comune di PALERMO, optando per il CP_1 regime patrimoniale della separazione dei beni;
b) che l'atto di matrimonio era stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune nell'anno 1993, parte II, serie A, volume 2043, nr. 85;
c) che da quell'unione erano nati due figli, , nel 1994, e , nel Per_1 Pt_2
1999, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
d) che, dopo più di 30 anni di matrimonio, a gennaio del 2024, il sig.
decideva, ex abrupto, di abbandonare la casa familiare;
CP_1
e) che la propria posizione economica risultava critica, non percependo più ella stessa alcun reddito da attività lavorativa o pensionistica, dopo essere stata congedata, nel giugno 2023, dal Comune di TRIESTE per motivi di anzianità e consistendo la sua unica entrata nel canone di locazione pari ad € 650,00 mensili, derivante dalla messa a reddito di un piccolo immobile di sua proprietà, sito a TRIESTE;
f) che ella ricorrente si trovava, inoltre, a dover far fronte ad una serie di spese, tra cui il pagamento di una rata mensile di € 268,00 per l'acquisto di un'autovettura Citroen C3, la quale, sempre a dire della sig.ra Pt_1 pagina 2 di 6 doveva essere pagata dal marito, trattandosi di un regalo fatto da quest'ultimo alla moglie, oltre ad essere sempre utilizzata dalla figlia
; g) che il sig. -onerato mensilmente del pagamento Pt_2 CP_1 di € 1.100,00 a titolo di mutuo per un immobile sito in TARVISIO- svolgeva la professione di medico-chirurgo d'urgenza e percepiva, per tale attività, un reddito complessivo lordo pari ad € 140.000,00 all'anno;
h) che ella stessa aveva sempre assecondato le ambizioni di carriera del marito, addirittura rinunciando a prendere servizio in Prefettura ad
AGRIGENTO per trasferirsi con controparte a TRIESTE, in modo che quest'ultimo potesse reperire più facilmente un'attività lavorativa e che i coniugi avevano deciso di comune accordo, dopo la nascita dei figli, di sacrificare la di lei carriera per le esigenze familiari;
i) che il figlio Per_1 viveva a MILANO, mentre la figlia , pur essendo economicamente Pt_2 autosufficiente, abitava ancora con ella ricorrente, senza però contribuire alle spese domestiche;
j) che l'abbandono del tetto coniugale ad opera di controparte giustificava l'addebito della separazione al medesimo.
Nel chiedere, quindi, che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito, la ricorrente
[...]
ha concluso come da ricorso, insistendo, in estrema Parte_1 sintesi, per la condanna del resistente a corrisponderle mensilmente la somma di € 2.500,00 mensili a titolo di mantenimento, a decorrere da gennaio 2024, rivalutabile in base agli indici ISTAT, nonché € 500,00 mensili più rivalutazione -sempre a partire da gennaio 2024- per la permanenza della figlia in casa propria e sino al trasferimento della stessa in altra abitazione, più rifusione delle spese di lite. Pt_2
Costituitosi in giudizio, , pur aderendo alla Controparte_1
domanda principale di separazione personale avanzata da controparte, ne ha contestato le allegazioni attoree ed ha eccepito, in sostanza: 1) che la sig.ra non aveva assecondato la carriera lavorativa del marito Pt_1
e, soprattutto, non aveva rinunciato per quest'ultimo al posto di lavoro nella Prefettura di AGRIGENTO, sacrificando la propria posizione pagina 3 di 6 professionale per occuparsi della famiglia, avendo, per contro, ella sempre gestito in totale autonomia le scelte riguardanti la propria carriera, senza condividerne i dettagli con il marito;
2) che era stata proprio la ricorrente a decidere di non lavorare più in modo continuativo dopo la nascita della secondogenita, pur avendola, egli stesso, spronata a realizzarsi professionalmente;
3) che la crisi coniugale risaliva, in realtà, al 2017, anno in cui i coniugi decidevano di vivere da separati nella casa familiare, non riuscendo, tuttavia, a recuperare effettivamente l'affectio coniugalis;
4) che, dunque, il suo allontanamento dalla casa familiare rappresentava l'inevitabile esito di una crisi in atto da tempo;
5) che l'autovettura
Citroen C3 non era stata da lui regalata alla moglie, avendo, peraltro, egli sottoscritto soltanto formalmente il contratto di finanziamento, senza alcuna intenzione di estinguere lui stesso il debito de quo; 6) che, tuttavia, a partire da aprile 2024, la si rifiutava di pagare la Pt_1 rata in questione e che, per questo motivo, a ciò provvedeva il sig.
, con riserva di ripetizione;
7) che, sempre dal mese di CP_1 aprile, egli contribuiva al mantenimento della moglie, con un assegno mensile di € 600,00. Nell'esporre i fatti come dianzi rammentato, il resistente, pur aderendo alla domanda di separazione, si opponeva alla richiesta di addebito in quanto infondata, domandava di quantificare l'assegno di mantenimento in favore della moglie in € 1.000,00 mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT, e richiedeva, comunque, di rigettare ogni richiesta di contribuzione riferita alla convivenza con la figlia , Pt_2 essendo quest'ultima economicamente autosufficiente.
All'udienza del 12.11.2024, davanti al G.I., le parti hanno riferito di aver infine definitivamente raggiunto un globale accordo in ordine alle varie questioni controversie, concludendo per la pronuncia della sentenza di separazione, alle condizioni concordate dalle parti medesime. Il giudice, preso atto di ciò, autorizzava i coniugi a vivere separati, recepiva l'accordo di conciliazione agli effetti dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.21 cod. proc. civ. e rimetteva la causa in decisione pagina 4 di 6 al Collegio. Fermo quanto precede, va quindi effettivamente dichiarata la separazione tra e , Parte_1 Controparte_1 essendosi constatato l'irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi (v., al riguardo, Cass civ. - Sez. 1,
Sentenza n. 1164 del 21/01/2014, secondo cui, appunto, “in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, […], dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale”).
La separazione, alla quale nulla ha opposto il Pubblico Ministero, sarà regolata dalle condizioni concordate dalle parti e riprodotte nel sottostante dispositivo.
Le spese di lite, come da richiesta, trovano compensazione tra le parti predette.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo:
▪ DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio in data
[...] Controparte_1
19.6.1993 presso il Comune di PALERMO;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO di procedere alla annotazione della sentenza (matrimonio trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune nell'anno 1993,
Parte 2, Serie A, Volume 2043, nr. 85);
▪ DÀ ATTO che la separazione di cui trattasi è regolata dalle seguenti condizioni: 1) riconoscimento alla ricorrente Parte_1 pagina 5 di 6 di un assegno di mantenimento quantificato in € 1.500,00 a decorrere da luglio 2024; 2) deduzione dalla rata relativa agli arretrati dell'importo già pagato a titolo di mantenimento per € 600,00 e di quanto versato a saldo del finanziamento dell'auto, pari ad € 268,36;
3) versamento alla ricorrente degli arretrati da luglio a novembre così quantificati, in cinque rate mensili unitamente all'importo dell'assegno;
4) impegno della medesima ricorrente a trasferire la proprietà dell'auto
Citroen C3 TG GD241VS entro il mese di novembre 2024 alla figlia
, senza corrispettivo e con accollo da parte della Parte_2 figlia delle rate di finanziamento del mezzo a partire da dicembre 2024;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 26.11.2024.
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO - Presidente;
▪ dott.ssa Marta Diamante - Giudice;
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2000/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 25.7.2024
DA
(Cod. Fisc. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. dom. Roberta Isernia, giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2 dom. Fabia Novajolli, come da procura unita al fascicolo telematico;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto necessario -
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: 1) riconoscimento alla ricorrente di un assegno di mantenimento Parte_1 pagina 1 di 6 quantificato in € 1.500,00 a decorrere da luglio 2024; 2) deduzione dalla rata relativa agli arretrati dell'importo già pagato a titolo di mantenimento per € 600,00 e di quanto versato a saldo del finanziamento dell'auto, pari ad € 268,36; 3) versamento alla ricorrente degli arretrati da luglio a novembre così quantificati, in cinque rate mensili unitamente all'importo dell'assegno; 4) impegno della medesima ricorrente a trasferire la proprietà dell'auto Citroen C3 TG GD241VS entro il mese di novembre
2024 alla figlia , senza corrispettivo e con accollo da Parte_2 parte della figlia delle rate di finanziamento del mezzo a partire da dicembre 2024; 5) spese di lite compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, ha premesso in Parte_1 fatto: a) di essersi unita in matrimonio concordatario con
[...]
il 19.6.1993 presso il Comune di PALERMO, optando per il CP_1 regime patrimoniale della separazione dei beni;
b) che l'atto di matrimonio era stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune nell'anno 1993, parte II, serie A, volume 2043, nr. 85;
c) che da quell'unione erano nati due figli, , nel 1994, e , nel Per_1 Pt_2
1999, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
d) che, dopo più di 30 anni di matrimonio, a gennaio del 2024, il sig.
decideva, ex abrupto, di abbandonare la casa familiare;
CP_1
e) che la propria posizione economica risultava critica, non percependo più ella stessa alcun reddito da attività lavorativa o pensionistica, dopo essere stata congedata, nel giugno 2023, dal Comune di TRIESTE per motivi di anzianità e consistendo la sua unica entrata nel canone di locazione pari ad € 650,00 mensili, derivante dalla messa a reddito di un piccolo immobile di sua proprietà, sito a TRIESTE;
f) che ella ricorrente si trovava, inoltre, a dover far fronte ad una serie di spese, tra cui il pagamento di una rata mensile di € 268,00 per l'acquisto di un'autovettura Citroen C3, la quale, sempre a dire della sig.ra Pt_1 pagina 2 di 6 doveva essere pagata dal marito, trattandosi di un regalo fatto da quest'ultimo alla moglie, oltre ad essere sempre utilizzata dalla figlia
; g) che il sig. -onerato mensilmente del pagamento Pt_2 CP_1 di € 1.100,00 a titolo di mutuo per un immobile sito in TARVISIO- svolgeva la professione di medico-chirurgo d'urgenza e percepiva, per tale attività, un reddito complessivo lordo pari ad € 140.000,00 all'anno;
h) che ella stessa aveva sempre assecondato le ambizioni di carriera del marito, addirittura rinunciando a prendere servizio in Prefettura ad
AGRIGENTO per trasferirsi con controparte a TRIESTE, in modo che quest'ultimo potesse reperire più facilmente un'attività lavorativa e che i coniugi avevano deciso di comune accordo, dopo la nascita dei figli, di sacrificare la di lei carriera per le esigenze familiari;
i) che il figlio Per_1 viveva a MILANO, mentre la figlia , pur essendo economicamente Pt_2 autosufficiente, abitava ancora con ella ricorrente, senza però contribuire alle spese domestiche;
j) che l'abbandono del tetto coniugale ad opera di controparte giustificava l'addebito della separazione al medesimo.
Nel chiedere, quindi, che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito, la ricorrente
[...]
ha concluso come da ricorso, insistendo, in estrema Parte_1 sintesi, per la condanna del resistente a corrisponderle mensilmente la somma di € 2.500,00 mensili a titolo di mantenimento, a decorrere da gennaio 2024, rivalutabile in base agli indici ISTAT, nonché € 500,00 mensili più rivalutazione -sempre a partire da gennaio 2024- per la permanenza della figlia in casa propria e sino al trasferimento della stessa in altra abitazione, più rifusione delle spese di lite. Pt_2
Costituitosi in giudizio, , pur aderendo alla Controparte_1
domanda principale di separazione personale avanzata da controparte, ne ha contestato le allegazioni attoree ed ha eccepito, in sostanza: 1) che la sig.ra non aveva assecondato la carriera lavorativa del marito Pt_1
e, soprattutto, non aveva rinunciato per quest'ultimo al posto di lavoro nella Prefettura di AGRIGENTO, sacrificando la propria posizione pagina 3 di 6 professionale per occuparsi della famiglia, avendo, per contro, ella sempre gestito in totale autonomia le scelte riguardanti la propria carriera, senza condividerne i dettagli con il marito;
2) che era stata proprio la ricorrente a decidere di non lavorare più in modo continuativo dopo la nascita della secondogenita, pur avendola, egli stesso, spronata a realizzarsi professionalmente;
3) che la crisi coniugale risaliva, in realtà, al 2017, anno in cui i coniugi decidevano di vivere da separati nella casa familiare, non riuscendo, tuttavia, a recuperare effettivamente l'affectio coniugalis;
4) che, dunque, il suo allontanamento dalla casa familiare rappresentava l'inevitabile esito di una crisi in atto da tempo;
5) che l'autovettura
Citroen C3 non era stata da lui regalata alla moglie, avendo, peraltro, egli sottoscritto soltanto formalmente il contratto di finanziamento, senza alcuna intenzione di estinguere lui stesso il debito de quo; 6) che, tuttavia, a partire da aprile 2024, la si rifiutava di pagare la Pt_1 rata in questione e che, per questo motivo, a ciò provvedeva il sig.
, con riserva di ripetizione;
7) che, sempre dal mese di CP_1 aprile, egli contribuiva al mantenimento della moglie, con un assegno mensile di € 600,00. Nell'esporre i fatti come dianzi rammentato, il resistente, pur aderendo alla domanda di separazione, si opponeva alla richiesta di addebito in quanto infondata, domandava di quantificare l'assegno di mantenimento in favore della moglie in € 1.000,00 mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT, e richiedeva, comunque, di rigettare ogni richiesta di contribuzione riferita alla convivenza con la figlia , Pt_2 essendo quest'ultima economicamente autosufficiente.
All'udienza del 12.11.2024, davanti al G.I., le parti hanno riferito di aver infine definitivamente raggiunto un globale accordo in ordine alle varie questioni controversie, concludendo per la pronuncia della sentenza di separazione, alle condizioni concordate dalle parti medesime. Il giudice, preso atto di ciò, autorizzava i coniugi a vivere separati, recepiva l'accordo di conciliazione agli effetti dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.21 cod. proc. civ. e rimetteva la causa in decisione pagina 4 di 6 al Collegio. Fermo quanto precede, va quindi effettivamente dichiarata la separazione tra e , Parte_1 Controparte_1 essendosi constatato l'irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi (v., al riguardo, Cass civ. - Sez. 1,
Sentenza n. 1164 del 21/01/2014, secondo cui, appunto, “in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, […], dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale”).
La separazione, alla quale nulla ha opposto il Pubblico Ministero, sarà regolata dalle condizioni concordate dalle parti e riprodotte nel sottostante dispositivo.
Le spese di lite, come da richiesta, trovano compensazione tra le parti predette.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo:
▪ DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio in data
[...] Controparte_1
19.6.1993 presso il Comune di PALERMO;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO di procedere alla annotazione della sentenza (matrimonio trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune nell'anno 1993,
Parte 2, Serie A, Volume 2043, nr. 85);
▪ DÀ ATTO che la separazione di cui trattasi è regolata dalle seguenti condizioni: 1) riconoscimento alla ricorrente Parte_1 pagina 5 di 6 di un assegno di mantenimento quantificato in € 1.500,00 a decorrere da luglio 2024; 2) deduzione dalla rata relativa agli arretrati dell'importo già pagato a titolo di mantenimento per € 600,00 e di quanto versato a saldo del finanziamento dell'auto, pari ad € 268,36;
3) versamento alla ricorrente degli arretrati da luglio a novembre così quantificati, in cinque rate mensili unitamente all'importo dell'assegno;
4) impegno della medesima ricorrente a trasferire la proprietà dell'auto
Citroen C3 TG GD241VS entro il mese di novembre 2024 alla figlia
, senza corrispettivo e con accollo da parte della Parte_2 figlia delle rate di finanziamento del mezzo a partire da dicembre 2024;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 26.11.2024.
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
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