Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al primo comma, dopo le parole: "chilogrammo intero", e' aggiunta la frase: "In ogni caso la tassa non dovra' essere inferiore a lire 100";
e dopo le parole: "che puo' rivalersene sullo speditore", sono aggiunte le seguenti: "o sul destinatario".
All'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La richiesta di rimborso delle tasse e dei diritti di cui all' articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24 , e all' articolo 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , che non avrebbero potuto essere riscossi per incompatibilita' con il trattato o con i regolamenti della CEE, salvo che non si sia verificata prescrizione ai sensi dell' articolo 2946 del codice civile , deve essere presentata alla intendenza di finanza competente".
All'articolo 6, al secondo comma, le parole: "articolo 1", sono sostituite con le seguenti: "articolo 36";
e dopo le parole: "del presente decreto", sono inserite le seguenti: "per l'accertamento e".
All'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli ultimi commi degli articoli 33 , 34 e 35 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , sono abrogati. Il punto 9 dell' articolo 4 della legge 1 marzo 1968, n. 173 , e' abrogato a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma del precedente articolo 2".
E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al primo comma, dopo le parole: "chilogrammo intero", e' aggiunta la frase: "In ogni caso la tassa non dovra' essere inferiore a lire 100";
e dopo le parole: "che puo' rivalersene sullo speditore", sono aggiunte le seguenti: "o sul destinatario".
All'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La richiesta di rimborso delle tasse e dei diritti di cui all' articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24 , e all' articolo 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , che non avrebbero potuto essere riscossi per incompatibilita' con il trattato o con i regolamenti della CEE, salvo che non si sia verificata prescrizione ai sensi dell' articolo 2946 del codice civile , deve essere presentata alla intendenza di finanza competente".
All'articolo 6, al secondo comma, le parole: "articolo 1", sono sostituite con le seguenti: "articolo 36";
e dopo le parole: "del presente decreto", sono inserite le seguenti: "per l'accertamento e".
All'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli ultimi commi degli articoli 33 , 34 e 35 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , sono abrogati. Il punto 9 dell' articolo 4 della legge 1 marzo 1968, n. 173 , e' abrogato a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma del precedente articolo 2".