TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 6178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6178 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 7020 / 2022
All'udienza del 23/12/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 23/12/2025
Il G.I.
Dott.ssa AD IA Patanè
1
N. R.G. 7020/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AD IA Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7020/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA TEOCRITO, 48 CATANIA, C.F._1
presso lo studio dell' Avv. LICCIARDELLO NICOLO' che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I contro
Controparte_1
in persona del Leg. Rapp.te, PRO-TEMPORE, con sede legale in Catania, via
[...]
Santa Sofia n. 78, p. iva , elettivamente domiciliato in Catania, Via P.IVA_1
Umberto n. 297 presso lo studio dell'Avv. Carmela Allegra che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I 2 e nei confronti di
, , nata a [...] il [...] e ivi residente CP_2 C.F._2
in via Gallo n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina D'Ambra, presso il cui studio in Acireale, piazza Cappuccini n. 8-10 è elettivamente domiciliata;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.12.2025, le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via Pec in data 19.05.2022, parte attrice ha convenuto in giudizio l'azienda ospedaliera al fine di ottenere la declaratoria Controparte_3
di usucapione dell'immobile sito in Catania, via Gallo n° 4, piano secondo, censito in catasto urbano del Comune di Catania al Foglio 69, particella 4187, sub 9, categoria
A/3, classe 5, vani 8, con una rendita catastale di €.743,70.
In particolare parte attrice espone di avere posseduto ininterrottamente dal 1991
l'immobile oggetto di causa, avendolo abitato e avendo provveduto alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto chiedeva il rigetto della domanda producendo documentazione a sostegno delle sue difese.
In data 30.11.2022, spiegava atto di intervento volontario , chiedendo il CP_2
rigetto della domanda spiegata da parte attrice, eccependo che dal 2009 l'appartamento oggetto di causa era stato abitato da lei e dalla figlia, e precisando che l'attrice CP_2
3 aveva abitato l'appartamento sito al piano terra di via Gallo. Pt_1
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Infatti, come si evince dalla documentazione versata in atti, e precisamente sia dalla sentenza emessa dal Tribunale di Catania che dalla Corte di Appello, emergono dei fatti accertati, ormai coperti da cosa giudicata, che contrastano con quanto prospettato in atto di citazione da parte attrice e precisamente: che l'immobile oggetto di causa fosse abitato da e che la stessa abbia effettuato opere di Parte_1
manutenzione ordinaria o straordinaria sull'immobile oggetto di causa.
Inoltre l'affermazione proveniente dalla stessa parte attrice, Parte_1
rilasciata al CTU durante lo svolgimento delle operazioni peritali, secondo la quale la stessa avrebbe abitato l'immobile oggetto di causa, non può avere alcun valore probatorio, trattandosi di dichiarazione proveniente dalla stessa parte interessata.
Inoltre anche nella relazione dei servizi sociali, si attesta che l'attrice Parte_1
abita al piano terra di via Gallo n° 6 e non al secondo piano.
Pertanto tutte queste prove documentali delineano un quadro completamente differente da quello prospettato in atto di citazione, considerato che emerge che la Pt_1
ha abitato il piano terra dell'immobile di via Gallo e che le opere di
[...]
manutenzione indicate in atto di citazione sono state imputate ad altri soggetti.
Inoltre tale quadro si chiarisce ulteriormente con la produzione, da parte dell'ente convenuto, del contratto di locazione, avente ad oggetto l'immobile de quo, intercorso tra l'ente Ospedaliero e l'interveniente , a riprova che la parte attrice CP_2
non ha abitato l'immobile.
4 Pertanto si conferma il rigetto della prova per testi articolata da parte attrice negli atti di causa, in quanto ha ad oggetto circostanze contrastanti con quelle acclarate in sentenze coperte dal giudicato, nonché con un contratto di locazione, regolarmente registrato.
E' importante evidenziare che ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'usucapione, è necessario che sussistano i suoi elementi costitutivi, cioè l'esistenza di un “corpus”, inteso come disponibilità materiale ed esclusiva del bene, accompagnata dall' “animus possidendi”, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n.
975). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un' attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L' “animus possidendi” può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal “corpus possessionis”, se lo svolgimento di attività corrispondenti all' esercizio del diritto dominicale, è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass.
6944/1999)
Orbene, nella fattispecie in esame, come detto sopra, la prospettazione dei fatti così come effettuata da parte attrice in citazione risulta contrastante con gli accertamenti
5 contenuti in altri documenti, con la conseguenza che la domanda così spiegata va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto parte attrice va condannata a rifondere a parte convenuta ed a parte interveniente, diventata parte del giudizio ( Cass.
11202/2003; 20659/2024) le spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 8.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Condanna parte attrice a rimborsare le spese di lite nei confronti dell'interveniente volontario, che si liquidano in € 7.000,00, oltre iva, cpa e spese CP_2
generali al 15%, tenuto conto dell'attività svolta e della circostanza che si è costituita in data 30.11.2022, da versare a favore dell'Erario in quanto l'interveniente CP_2
è ammessa al patrocinio gratuito, con delibera del Consiglio dell'ordine degli
[...]
avvocati di Catania del 20.12.2022.
Così deciso in Catania, il 23/12/2025
Il GIUDICE
dott.ssa AD IA Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6