TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 01/07/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1618/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso da:
C.F. , , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 Parte_2
17/03/1971, residente a [...], interno 3 elettivamente domiciliata in Cuorgné (TO), Via Giacosa n. ro 5, presso e nello studio dell'Avv. Anna
Ronchetto che la rappresenta e la difende, giusta procura alle liti in atti;
avverso nato a [...] il [...], C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_2
cittadino italiano, residente in [...], elettivamente domiciliato in Oglianico (TO), Via Roma n. 22 presso lo studio dell'Avv. Daniela
DEMATTEIS per delega in atti;
pagina 1 di 7 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Voglia l'Ill. mo Tribunale di Ivrea
1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato
a AL (TO) in data 14/10/2007, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune medesimo Atto N. 1 parte 2 serie A - anno 2007 - Comune di BORGIALLO,
2) Assegna la casa coniugale di AL Via Santa Elisabetta n. ro 10, con i relativi arredi, alla
madre;
le parti danno atto che il padre si è già allontanato dalla casa coniugale;
il convenuto ha già ritirato gli animali ma restano alcuni beni personali quali vestiario e
documenti e un garage in lamiera che ritirerà al massimo entro il 30.9.2025 (data dopo la quale
la moglie sarà altrimenti autorizzata a smaltirle).
Per_ 3) Dispone che la figlia sia affidata in via esclusiva rafforzata ex art. 337 c.c. alla madre,
con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la medesima.
Per_ Il calendario di visite del padre alla figlia sarà stabilito tenuto conto della volontà della
minore ed assumendo gli opportuni provvedimenti per le dette visite, anche tramite i Servizi
sociali, a tutela della minore.
Per_ 4) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento ordinario della figlia nella misura di
euro 300,00 al mese, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito su c/c intestato
alla madre, somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT con prima variazione dal
mese di novembre 2025;
- Dispone che il padre concorra nella misura del 50%, alle spese scolastiche e mediche non
coperte dal S.S.N. relative alla figlia nonché alle spese sportive, ludiche e straordinarie, il tutto
secondo le regole del Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Ivrea del
24.6.2016 sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316
c.c.;
pagina 2 di 7 - Dispone che l'assegno unico universale per la figlia sia percepito dalla madre al 100%.
5) Dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che nulla è dovuto a titolo di reciproco
mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Per_ 6) Dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo e della minore da parte dei
Servizi Sociali e per la minore da parte del Servizio di Psicologia Età Evolutiva/NPI, fintanto sia
ritenuto utile o necessario;
i Servizi dovranno inoltre segnalare, nell'ambito del compito di
monitoraggio loro pure assegnato, eventuali condotte dei genitori di gravissimo pregiudizio per
la figlia al P.M. presso il Tribunale per i Minori;
- dispone che la madre, come da sua dichiarata disponibilità, prosegua nel percorso di sostegno
alla genitorialità e che il padre venga preso in carico per un sostegno alla genitorialità come da
sua dichiarata disponibilità.
7) spese compensate.”
Il P.M. ha concluso: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle
parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 5.6.2024,
evocava in giudizio innanzi l'intestato Tribunale il marito Parte_1 Pt_3
affinché pronunciasse, la separazione tra i coniugi e - verificatisi i relativi
[...]
presupposti - anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario a AL (TO) il 14.10.2007, atto n
1 P.II S.A
- dall'unione nasceva la figlia a Cuorgné (TO) il 22/12/2008 Per_1
- fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale.
Nell'ambito del presente procedimento, introdotto con ricorsoi ex art. 473 bis.49 c.p.c., è
stata resa sentenza di separazione n. n. 1235/2024 pubblicata il 18.11.2024 e passata in giudicato il 14.3.2025 (come da attestazione di cancelleria del 18.3.2025). Con tale sentenza, su conclusioni congiunte delle parti, è stato disposto l'affido esclusivo pagina 3 di 7 rafforzato della figlia alla madre, assegnata alla stessa la casa coniugale, a carico del padre e per il mantenimento della figlia € 300 mensili oltre al 50% spese extra e AU
interamente all'affidataria e mantenute tutte le prese in carico da parte dei Servizi
Specialistici.
All'udienza del 24 giugno 2025 – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione – le parti hanno insistito nella domanda di “divorzio”. Dopo costruttivo confronto le parti hanno raggiunto l'accordo e, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, agli articolati mezzi istruttori ed ai termini per gli scritti finali,
hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 26.6.2025), il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dagli atti risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 5 novembre 2024 e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. sentenza di separazione n. n.
1235/2024 pubblicata il 18.11.2024 e passata in giudicato il 14.3.2025 (come da attestazione di cancelleria del 18.3.2025). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
pagina 4 di 7 La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per regolare le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 26.6.2025), così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e a AL (TO) il 14.10.2007, atto trascritto nei Parte_1 Parte_3
Registri dello Stato civile il 17.10.2007 n 1 P.II S.A;
ordinando all'ufficiale di Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396;
2) assegna la casa coniugale di AL Via Santa Elisabetta n. ro 10, con i relativi arredi, alla madre;
le parti hanno concordato e dichiarato il padre si è già allontanato dalla casa coniugale;
pagina 5 di 7 il convenuto ha già ritirato gli animali ma restano alcuni beni personali quali vestiario e documenti e un garage in lamiera che ritirerà al massimo entro il 30.9.2025 (data dopo la quale la moglie sarà altrimenti autorizzata a smaltirle);
3) dispone che la figlia sia affidata in via esclusiva rafforzata ex art. 337 c.c. alla Per_1
madre, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la medesima.
Il calendario di visite del padre alla figlia sarà stabilito tenuto conto della volontà Per_1
della minore ed assumendo gli opportuni provvedimenti per le dette visite, anche tramite i Servizi sociali, a tutela della minore;
4) dispone che il padre contribuisca al mantenimento ordinario della figlia nella Per_1
misura di euro 300,00 al mese, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito su c/c intestato alla madre, somma annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT con prima variazione dal mese di novembre 2025;
- dispone che il padre concorra nella misura del 50%, alle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. relative alla figlia nonché alle spese sportive, ludiche e straordinarie, il tutto secondo le regole del Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016 sulle spese per i figli in materia di separazione,
divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.;
- dispone che l'assegno unico universale per la figlia sia percepito dalla madre al 100%;
5) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che nulla è dovuto a titolo di reciproco mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
6) dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo e della minore da parte Per_1
dei Servizi Sociali e per la minore da parte del Servizio di Psicologia Età Evolutiva/NPI,
fintanto sia ritenuto utile o necessario;
i Servizi dovranno inoltre segnalare, nell'ambito del compito di monitoraggio loro pure assegnato, eventuali condotte dei genitori di gravissimo pregiudizio per la figlia al P.M. presso il Tribunale per i Minori;
- dispone che la madre, come da sua dichiarata disponibilità, prosegua nel percorso di sostegno alla genitorialità e che il padre venga preso in carico per un sostegno alla genitorialità come da sua dichiarata disponibilità;
pagina 6 di 7 7) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 30 giugno 2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 7 di 7