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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/03/2024, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
d'appello
nella causa civile iscritta al n. 2879/2022 RG
TRA
elett.te dom.to in Roma via dei Savorelli n. 120 presso lo studio dell'avv. Tatiana Parte_1
Della Marra che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale apposta in calce all'atto di citazione in appello
1 APPELLANTE
E
e , elett.te dom.te in Castellammare di Stabia (NA) al viale Europa n. 165, Controparte_1 CP_2
presso lo studio dell'avv. che rappresenta e difende sé stessa e in virtù di Controparte_1 CP_2
procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATE e APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata n. 425/2022 depositata il
31.01.2022
Conclusioni: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 22.11.2023.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , premesso di aver viaggiato, Controparte_1 CP_2
in data 07.08.2019, sul volo SU264 Roma Fiumicino-Narita (Giappone), previo scalo a Mosca, imbarcando due bagagli, evocavano in giudizio la Compagnia di bandiera della Controparte_3
lamentando un ritardo nella riconsegna di tali bagagli - avvenuta soltanto il 10.08.2019, e dunque
[...]
con due giorni di ritardo – e chiedevano, pertanto, un ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
in particolare, esse istanti invocavano il risarcimento, a titolo di danno patrimoniale, della somma di euro 172,46 - pari all'importo da esse speso per recarsi all'aeroporto di Narita al fine di ottenere informazioni sui bagagli non consegnati-, di euro 203,49 – pari alla somma spesa per l'acquisto di beni di prima necessità, stante la mancata consegna dei bagagli-, di euro 400,00 – pari alla somma asseritamente spesa per l'acquisto di ulteriori beni di prima necessità-, nonchè di euro 2.251,14 – pari alla somma versata per l'acquisto dei biglietti di ritorno ben 10 giorni prima della data originariamente fissata -; chiedevano,
2 ancora, il risarcimento del danno non patrimoniale alle stesse occorso in ragione della ritardata consegna dei cennati bagagli.
Nel costituirsi in giudizio la contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. Parte_1
Con la sentenza n. 425/2022 il giudice di pace di Torre Annunziata accoglieva la domanda e condannava la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalle attrici quantificati in euro 2.572,46 ( di cui euro 1.000,00
cadauno a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, e di euro 572,46 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale), oltre interessi e spese legali.
Avverso la indicata sentenza la Compagnia aerea, con atto ritualmente notificato, ha proposto appello deducendone l'erroneità nella motivazione e chiedendo il rigetto della domanda con esonero di responsabilità della convenuta;
in particolare, essa appellante deduceva, quanto al danno patrimoniale, la risarcibilità dello stesso nei limiti di euro 203,49, mentre, quanto al danno non patrimoniale, l'assenza dei presupposti per la risarcibilità dello stesso.
e hanno resistito alla domanda, chiedendo la declaratoria di Controparte_1 CP_2
inammissibilità dell'appello e, nel merito, chiedendone il rigetto con vittoria di spese;
preponevano,
peraltro, appello incidentale al fine di ottenere la condanna dell'appellante al pagamento di euro 172,46 -
pari all'importo da esse speso per recarsi all'aeroporto di Narita al fine di ottenere informazioni sui bagagli non consegnati-, di euro 400,00 – pari alla somma spesa per l'acquisto di ulteriori beni di prima necessità-,
di euro 2.251,14 – pari alla somma versata per l'acquisto dei biglietti di ritorno ben 10 giorni prima della data originariamente fissata-, nonchè di euro 1.100,00 ai sensi dell'art. 22 della convenzione di Montreal.
L'appello principale è fondato e va accolto, nei limiti e per i motivi di seguito precisati.
In via preliminare, non merita pregio l'eccezione di inammissibilità della proposta impugnazione dedotta dalla difesa di parte appellata.
In proposito, rileva questo Giudice che l'art. 342 c.p.c., comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice
3 di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tale disposizione trova applicazione per i giudizi di appello introdotti con citazione notificata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, anche al caso de quo.
Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata,
avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.p.c. del gravame in oggetto.
Nel merito si osserva quanto segue.
Per quel che concerne la normativa applicabile al caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che all non è applicabile né la Convenzione di Montreal del 1999 -in quanto non Parte_1
ratificata dalla Federazione Russa-, né il Regolamento CE n. 261/04, non facendo la Federazione Russa parte dell'UE, occorrendo fare viceversa applicazione della Convenzione di Varsavia del 1929, che all'art. 19
prevede la responsabilità del vettore per il ritardo nel trasporto, dettando un limite massimo del danno risarcibile (art. 22) senza determinare tuttavia i criteri utili per la relativa liquidazione, rinviando a tal fine alla legge nazionale del vettore (cfr. Cass. Civ. sez. III, 12/12/2023, n. 34776; Cass. Civ. n. 10178 del
17/04/2023).
Orbene, alla luce della indicata normativa, il vettore (la compagnia aerea) è responsabile del danno derivante non solo dallo smarrimento del bagaglio, ma anche dalla ritardata consegna dello stesso,
intendendosi con l'espressione “trasporto aereo” tutto il lasso temporale durante il quale i bagagli si trovano in custodia del vettore;
in tale ipotesi, il passeggero ha inoltre diritto a un rimborso delle spese per l'acquisto dei beni di prima necessità comprati in attesa della riconsegna del bagaglio.
Tutto ciò premesso, deve dirsi che, nel caso che ci occupa, le istanti hanno dimostrato il fatto,
rappresentato dal contratto di viaggio con il vettore (ricevuta biglietto aereo), dalla mancata consegna del bagaglio all'aeroporto di destinazione e il reclamo proposto all'arrivo a Narita (Giappone): trattasi di circostanze, peraltro, mai contestate dalla controparte;
le stesse hanno, poi, invocato la responsabilità del vettore per la mancata consegna del bagaglio all'arrivo e hanno quantificato il danno patito in conseguenza
4 della condotta descritta, nell'importo di euro 2.823,60 a titolo di danni patrimoniali, oltre ad invocare il ristoro del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, da determinarsi in via equitativa.
Il giudice di pace ha ritenuto di liquidare il minore importo di euro 572,46 a titolo di danno patrimoniale,
escludendo tra le spese risarcibili il rimborso di quanto speso per l'anticipazione del rientro, ed euro
1.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per ciascun passeggero, per la somma complessiva di euro
2.572,46.
Nell'assunto dell'appellante principale, la sentenza di primo grado è da censurare nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 572,46, pur in assenza di una rigorosa prova degli esborsi effettivamente sostenuti dalle istanti in ragione, asseritamente, della ritardata consegna dei bagagli;
più precisamente, secondo la Compagnia appellante, risulterebbe in atti prova solo di un esborso pari, a tale titolo, alla minor somma di euro 203,49.
Detto assunto merita pregio e va accolto.
Invero, è noto, sul punto, che il passeggero può ottenere il risarcimento del danno patrimoniale conseguente al ritardo nella consegna del bagaglio, soltanto laddove alleghi e dimostri di aver dovuto affrontare un esborso patrimoniale necessario in conseguenza della mancata consegna del bagaglio.
Orbene, nel caso di specie, le appellate hanno dedotto di aver dovuto effettuare degli acquisti relativi a beni di prima necessità al fine di sopperire al disagio causato dalla ritardata consegna dei bagagli,
limitandosi a produrre, nell'ambito del giudizio di primo grado, copie fotostatiche di scontrini nei quali non era riportata la tipologia della merce acquistata asseritamente sostitutiva dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio, sicché, tenuto conto di quanto dedotto nell'atto di citazione, le spese risarcibili risultano essere esclusivamente le spese relative a vestiario e capi intimi ammontati ad euro 203,49, così
come, oggettivamente, riconosciuto dalla stessa Compagnia appellante principale.
A tale titolo, peraltro, va precisato che, in accoglimento dello specifico motivo di appello incidentale, va risarcito anche l'ulteriore danno patrimoniale pari ad euro 172,46, e cioè pari all'importo pagato dalle istanti per l'acquisto dei biglietti per il trasporto dall'hotel sino all'aeroporto di Narita, al fine di ivi ottenere notizie sui bagagli non consegnati il giorno precedente.
5 Non sono risarcibili, di contro, ad avviso di chi scrive, in assenza di un adeguato sostegno probatorio, gli ulteriori esborsi asseritamente effettuati dalle istanti e connessi ad assunte spese di prima necessità, in assenza, peraltro, di qualsiasi specificazione al riguardo;
ne discende, allora, che va rigettato lo specifico motivo di appello incidentale spiegato dalle odierne appellate.
Allo stesso modo, quanto alle spese inerenti alla scelta di interrompere la vacanza con dieci giorni di anticipo, si condivide, in questo grado di appello, la conclusione cui è giunto il giudice di pace, atteso che tale scelta non appare eziologicamente riconducibile alla ritardata consegna dei bagagli, ma rientra nell'ambito delle scelte discrezionali delle parti ed appare, a parere dello scrivente, giustificata da ulteriori fattori personali.
L'ulteriore istanza risarcitoria di cui allo spiegato appello incidentale ( e volta all'ottenimento del risarcimento ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di Montreal) deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva, poiché invocata solo in sede d'appello e non in primo grado giusta atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace.
In ragione di quanto detto, dunque, in parziale accoglimento dello spiegato appello principale, nonchè
dell'appello incidentale, l'appellante principale va condannata al pagamento, in favore delle istanti in primo grado, a titolo di danno patrimoniale, della minor somma di euro 375,95, oltre interessi legali codicistici decorrenti dalla data di ricezione della messa in mora ( 27.8.2019) sino al soddisfo.
Per quel che concerne il risarcimento del danno non patrimoniale, è noto che il danno da “vacanza rovinata” rinviene la propria copertura normativa ex art. 2059 c.c. nell'art. 2 Cost., trattandosi di pregiudizio cagionato in violazione del diritto costituzionalmente garantito all'esplicazione della propria personalità
anche in vacanza, intesa quale luogo di ricreazione e rigenerazione della persona e di manifestazione delle sue attività realizzatrici, le quali certamente comprendono anche lo svago, gli hobby e il tempo libero in generale.
In merito alle conseguenze dannose derivanti dall'inadempimento contrattuale, va detto che colui che invoca la condanna della Compagnia al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata ha l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, ma è pur vero
6 che, nella materia de quo, è ammissibile il ricorso a criteri presuntivi per la prova del danno morale subìto,
rappresentato, in tal caso, dall'ansia e dalla frustrazione di ritrovarsi dall'altra parte del mondo senza poter usufruire dei propri indumenti e dei propri effetti personali.
Ciò premesso, ritiene, tuttavia, chi scrive che, in parziale accoglimento dell'appello principale, quanto alla quantificazione del danno risarcibile, da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.,
considerato che, nel caso di specie, i bagagli sono stati restituiti dopo due soli giorni, a fronte di una vacanza programmata per un più lungo lasso di tempo, e che le appellate non hanno lamentato lo smarrimento di alcun bene personale, si ritiene equo, a parziale modifica della sentenza di primo grado,
liquidare detta voce di danno nella minor somma di euro 600,00 ( pari ad euro 300,00 per ciascun passeggero); trattandosi di debito di valore, decorreranno gli interessi legali codicistici su detta somma,
devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del fatto
(8.8.2019) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto pari ad euro 740,38 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 740,38.
Quanto ai compensi relativi al primo grado di giudizio, va detto che essi, in ragione dell'attività difensiva svolta, nonché della materia trattata, oltre che dell'importo effettivamente liquidato a titolo risarcitorio (
assai prossimo al valore minimo di cui allo scaglione di riferimento), in applicazione del criterio del decisum,
ai sensi del DM 55/2014 ( valevole ratione temporis), vanno liquidati in ragione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00).
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse, tenuto conto del solo parziale accoglimento dell'appello incidentale, nonché del solo parziale accoglimento dell'appello incidentale, il che integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
7 1) Accoglie in parte l'appello principale, nonché l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata n. 425/2022 depositata il
31.01.2022, condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento, in favore e , unitariamente, a titolo di danno Controparte_1 CP_2
patrimoniale, della minor somma di euro 375,95, oltre interessi legali codicistici decorrenti dal
27.8.2019 sino al soddisfo;
2) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1
favore e , unitariamente, a titolo di danno non patrimoniale, della Controparte_1 CP_2
minor somma di euro 600,00, oltre interessi legali codicistici su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del fatto (8.8.2019) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto pari ad euro 740,38 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 740,38;
3) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1
favore e , dei compensi del primo grado di giudizio, che si Controparte_1 CP_2
liquidano, unitariamente, nella minor somma di euro 671,00, oltre iva e cpa, oltre rimb. forf. del 15
% sui compensi, con attribuzione;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, 8.3.2024
Il Giudice
Dr. Angelo Scarpati
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