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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RG nr. 719/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 26 settembre
2022, da
, rappresentato e difeso da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso di primo grado nel presente giudizio dagli Avvocati Michele
Tiengo e Lara Martini (pec , Email_1 appellante contro
(c.f. ) e (c.f. ), rappresentati e CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 difesi in forza di procura ad lites del Presidente dell' rilasciata con il CP_1 ministero del Notaio in Fiumicino, rep. n. 37590, racc. n. 7131, del Persona_1
23.01.2023 dall'avv. Filippo Doni (pec: t), Email_2 appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso n. 158/2022 d.d. 24.03.2022, non notificata.-
In punto: opposizione avviso addebito;
maggiori redditi impresa IVS accertamento tributario.-
CONCLUSIONI 1 : Parte_1
“In via preliminare: sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della sentenza relativa al presupposto avviso di accertamento o, in ogni caso, ai sensi dell'art. 337, comma 2, del c.p.c.;
In via principale: in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza impugnata, accertarsi che nulla è dovuto all' e per l'effetto annullare CP_1
l'avviso di addebito oggetto della presente opposizione, respingendo ogni pretesa avanzata dall' . CP_3
In via subordinata: in riforma della sentenza impugnata, annullare le sanzioni irrogate
o comunque dichiarare dovute le sanzioni nella misura del 30%.
Con ogni riserva istruttoria. Spese rifuse”
, CP_1 CP_2
“previo eventuale rinvio in attesa dell'esito del giudizio tributario d'appello, salvo che non si ritenga di sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c.,
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, in ogni caso, rigettarsi l'avverso ricorso di primo grado;
IN OGNI CASO, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo grado, e CP_1 precisamente:
“PRELIMINARMENTE: dichiararsi parte ricorrente decaduta dal diritto di far valere ogni doglianza relativa alla regolarità formale degli avvisi di addebito e dei relativi presupposti procedurali per il decorso di oltre 20 gg. tra la notifica dell'avviso di addebito ed il deposito del ricorso che ha dato avvio al presente giudizio;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: Condannarsi parte ricorrente al pagamento della somma indicata nell'opposto avviso di addebito a titolo di contributi e sanzioni maturate, oltre alle sanzioni e interessi maturati e maturandi sino al saldo. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione proposta in data 23 dicembre 2019 da avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 41320190002652080000 (maggior reddito accertato in sede fiscale nell'anno 2018) dell'importo di € 17.012,11 relativo alla gestione commercianti IVS per l'anno 2013, notificato in data 28.11.2019.
In particolare, all'esito di un accertamento dell'Agenzia delle AT di Treviso, era stata rilevata una discrasia fra l'importo delle fatture d'acquisto di materie
2 prime e le vendite ovvero le rimanenze di prodotti finiti che andavano allora ad aumentare il reddito di impresa.
Il giudice trevigiano, in via pregiudiziale rigettava:
a) l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. siccome fra giudizio previdenziale e tributario sussiste un rapporto di mera pregiudizialità logica ma non necessaria;
b) l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo del credito previdenziale per violazione del termine di cui all'art. 24 comma 3° del Dlgs. n. 46/1999 siccome sollevata non in limine litis ma nel corso del processo è inammissibile, laddove comunque anche l'eventuale fondatezza del rilievo non preclude all'Istituto di chiedere la condanna in via ordinaria – come nel caso di specie accaduto - con conseguente dovere di procedere al relativo accertamento.
Nel merito riteneva non solo provati documentalmente i fatti posti a fondamento della pretesa contributiva di cui all'accertamento fiscale, ma anche che l'assicurato non aveva indicato nessun dato concreto per neutralizzare le prove presuntive fondanti il maggior reddito.
In particolare, rilevava che:
a) i fatti specificamente allegati dall' e fatti oggetto di richiesta di prova orale CP_1 da parte dell' per l'ipotesi in cui gli stessi non si ritenessero già CP_3 documentalmente provati, risultano dall'avviso di accertamento agli atti;
b) da tale avviso di accertamento risulta che la segnalazione nei confronti di di era scaturita dal questionario inviato a – CP_4 Pt_1 Parte_2 esercente attività di “fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche”
– nel 2017 rimasto inevaso e ad esito del quale era stata contestata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti anche nei confronti di con CP_4 accertamento che , il cui titolare era altresì Pt_3 Persona_2 irreperibile, non aveva impugnato;
c) risulta, poi, che le tre fatture emesse da nei confronti di Pt_3 CP_4
(e da questa prodotte all'ufficio insieme ai documenti di trasporto nei vari contraddittori cartolari in cui l'indagine si è sostanziata senza ispezioni locali) erano relative a “filati per tessiture idrorepellenti”, “filati misti, cottone e anime” e “prodotto idrorepellente, anime per imbottitura profilato stock misto”
3 per l'importo complessivo di €200.910,00 oltre iva, ma che né la ditta Pt_3
il cui oggetto era, come detto, “fabbricazione di strutture e parti
[...] assemblate metalliche”, risultava avere mai acquistato filati e materiali analoghi né la stessa era titolare di mezzi di trasporto atti al recapito di tonnellate di filati, pure avvenuto a cura di stando alle dichiarazioni Pt_3 dello stesso ( era proprietaria di due vetture Volkswagen e Pt_1 Pt_3 tra i costi imputabili alla stessa non vi erano fatture da autotrasportatori, cfr. pagg 5-7 avviso accertamento);
d) inoltre, la era risultata avere sempre effettuato acquisti per importi Pt_3 estremamente modesti (€900,00 nel 2013), del tutto incompatibili con quanto fatturato a (pag.13); Pt_1
e) quanto alle fatture emesse da (due fatture datate 26/9/13 Parte_4
e 6/11/13 aventi ad oggetto “filato poliestere testurizzato per corde e spaghi titoli mosti” e “filo per anime tramato idro poly colori misti” per un importo totale di €99.000,00 oltre iva), risulta che tale ditta, oggetto di verifica conclusasi con la contestazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di varie ditte tra le quali quella di , ha ad oggetto “lavori Pt_1 di meccanica generale”, e non ha negli anni 2012-2015 effettuato alcun acquisto di merci da soggetti che operano nel settore tessile e/o filati (pagg 7
e segg); altresì, la aveva emesso una pluralità di fatture Parte_4 per vendite di prodotti di filatura nonostante l'assenza di qualsiasi fattura di Part acquisto, la mancanza di locali atti allo stoccaggio ed altre attrezzature e interpellato sul punto dall'Ufficio, aveva dichiarato la volontà di non rispondere
(pagina 14);
f) quanto, infine, alla fattura del 16/10/2013 emessa da AR TE RL per
l'importo di €61.400,00 oltre iva, nell'avviso di accertamento si legge che il legale rappresentante della opportunamente interpellata Persona_3 aveva dichiarato di non conoscere la e di non avere mai avuto CP_4 rapporti con la stessa;
inoltre nei registri Iva 2013 e 2014 della AR non risultavano fatture a carico di le vendite registrate dalla AR CP_4 negli stessi anni avevano un imponibile medio inferiore ad€4000,00 e nessuna di esse superava €5000,00, le fatture emesse da AR presentavano formato, logo ed indirizzo mail completamente diversi da quelli riscontrati sulla fattura prodotta da;
Pt_1
4 g) infine, le fatture di e di AR erano state, da , pagate su un Pt_3 Pt_1 medesimo conto in Croazia e su conti accesi in Croazia avevano effettuato Part versamenti anche altri clienti di conti su taluni dei quali potevano operare Part Par sia che titolare della metal Quanto sopra riassunto Persona_2 depone in termini univoci per l'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture in oggetto, laddove il collegamento tra e , Pt_3 Parte_4 determinato dall'uso di stessi conti correnti esteri, depone per l'esistenza di una unitaria struttura finalizzata all'emissione di fatture al solo scopo di esporre costi fittizi a favore dei destinatari delle stesse onde abbattere il reddito imponibile”.
2. Impugna la sentenza svolgendo cinque (5) motivi di Parte_1 gravame.
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. in quanto la sentenza non ha disposto la sospensione del processo pur richiesta da entrambe le parti sino al passaggio in giudicato della sentenza presupposta relativa all'accertamento tributario.
2.2. Con il secondo motivo fa valere la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al difetto di prova dell'addebito, laddove l'onere probatorio a carico dell' non CP_1 può considerarsi assolto con la mera produzione di un avviso di accertamento dell'Agenzia AT (presuntivo e non definitivo) impugnato presso il giudice competente per materia ed ancora sub iudice.
Inoltre, evidenzia l'accertamento e di riflesso la pretesa dell' è infondata: CP_3
a) per violazione del contraddittorio e segnatamente dell'art. 12, comma 7 della l. n. 212/2000 nonché dell'art. 24 della l. n. 4/1929, perché l'avviso di accertamento non era stato preceduto dalla redazione di un Processo
Verbale di Constatazione nel quale fossero formalizzate le valutazioni e conclusioni dell'Ufficio, né era stato rispettato il termine di 60 giorni prima dell'emissione dell'accertamento affinché il contribuente potesse svolgere osservazioni e richieste sull'attività di verifica;
b) infondatezza dei recuperi, data la buona fede ed estraneità del cessionario a presunte condotte illecite dei fornitori, come confermato da consulenza tecnica (Ing. ) a dimostrazione della effettività di tutte le Testimone_1 forniture in contestazione;
5 c) difetto di motivazione e prova quanto all'inesistenza delle operazioni fatturate;
d) violazione dell'art. 109 del TUIR e dell'art. 19 del DPR 633/72 in quanto i costi di acquisto effettivamente sostenuti e pagati dal ricorrente non possono essere disconosciuti nella determinazione del reddito conseguente alla vendita dei prodotti realizzati con la merce acquistata.
2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 12 ultimo comma della l. n. 212/2000 per violazione del contraddittorio tra l'Agenzia
AT ed il contribuente.
2.4. Con il quarto motivo insiste nella violazione e falsa applicazione dell'art. 24 comma 3° del Dlgs. n. 46/1999 con conseguente vizio dell'avviso di addebito formato nonostante fosse pendente il ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Treviso avverso l'avviso di accertamento presupposto.
2.5. Con il quinto motivo si duole dell'omessa pronuncia ex art. 112 del c.p.c. sul motivo relativo all'illegittimità delle sanzioni da applicare al più per omissione e non per evasione.
3. Radicatosi il contradditorio l' difende la sentenza chiedendone l'integrale CP_1 conferma essendo corretto il ragionamento induttivo relativo all'accertamento del maggior reddito di impresa.
Rileva l'infondatezza delle eccezioni formali e comunque la loro irrilevanza a fronte del dovere del giudice di esaminare comunque il merito dell'obbligazione contributiva
In via subordinata, qualora la documentazione prodotta (accertamento fiscale, sentenza della Commissione Tributaria di primo rado) non sia ritenuta dalla Corte insiste sull'ammissione della prova testimoniale sui fatti riportati nell'accertamento tributario.
4. Dopo tre (3) rinvii d'ufficio per riequilibrio del ruolo, la causa è stata discussa all'udienza del 20 febbraio 2025, nel corso della quale veniva prodotta ed acquista la sentenza (non irrevocabile) della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto sez. I n. 1165/2023 d.d. 27.12.2023 ed il ricorso per
Cassazione d.d. 25 giugno 2024 del contribuente – e decisa come da separato dispositivo.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
5.1. Il primo motivo è infondato sussistendo fra causa tributaria e causa previdenziale solo un rapporto di pregiudizialità logica e non necessaria essendo peraltro dal punto di vista soggettivo parzialmente diverse le parti in giudizio (cfr. ex multis
Cass. n. 13333/2024)
5.2. Tutti i motivi di gravame formali sono privi di pregio laddove il giudizio previdenziale ha ad oggetto diritti ed obblighi ed è insensibile a qualsivoglia vizio del procedimento amministrativo di accertamento fiscale o di iscrizione del credito contributivo ed essendo le norme ritenute violate esclusive del processo tributario che ha invece carattere tipicamente di impugnazione di atti dell'amministrazione
5.2.1. In particolare, a differenza del processo tributario, quello relativo alla contribuzione obbligatoria non ha carattere impugnatorio ma verte sul rapporto obbligatorio che sussiste, ex lege, tra istituto di previdenza e contribuente.
Gli asseriti vizi dedotti non determinano affatto l'illegittimità della cartella e dell'iscrizione a ruolo e tantomeno cancellano crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva.
In sintesi, in ambito previdenziale il fatto costitutivo del diritto è e resta il fatto sostanziale dal quale deriva l'obbligo di contribuire e non gli atti di accertamento, che possono anche mancare, come quelli del procedimento di riscossione, il cui annullamento non inficia la pretesa creditoria (cfr. Cass. n. 14149/2012, Cass.
n. 11671/2022).
5.2.2. L'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per violazione del termine per l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 25 del Dlgs. n. 46/1999 è tardiva e quindi inammissibile, in quanto doveva essere proposta nei termini e nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art 617 c.p.c. e, quindi, entro 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Va anche rilevato che l'eccezione di decadenza ex art. 25 del Dlgs. n 46/1999 è comunque inammissibile (sempre per difetto di interesse) non potendo trarne l'assicurato dal suo accoglimento alcun vantaggio siccome la ritenuta illegittimità
7 del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligazione contributiva (cfr. Cass. n. 1558/2020).
5.3. Nel merito il gravame è infondato.
Il maggior reddito è dimostrato con ragionamento induttivo non neutralizzato dall'assicurato laddove la relazione peritale del consulente di parte ing. Tes_1 non solo non è stata prodotta come documento ma nemmeno è stata illustrata nel ricorso ex art. 442 c.p.c.
Va poi rimarcato che le sorti le sorti del giudizio previdenziale sono dettate dall'assolvimento delle regole relative alla ripartizione degli oneri probatori, nel senso che l'atto di accertamento fiscale del maggior reddito (anche se sub iudice) costituisce pur sempre elemento presuntivo a favore dell' (a seguito CP_1 dell'accertamento comune), che il contribuente è tenuto a smentire con prove di segno contrario (cfr. Cass. 950/2021, che ha statuito che l'accertamento disposto e compiuto dall' estende i suoi effetti - a pieno titolo - anche CP_5 sul rapporto giuridico previdenziale, con l'effetto che l' può invocarlo a CP_1 sostegno della propria pretesa, fermo restando la prova contraria, il cui onere ricade sul contribuente).
Peraltro, anche solo l'inesistenza della fornitura di MARINI TESSUTI s.r.l. (€
64.000,00), disconosciuta anche dall'impresa fornitrice, è sufficiente a portare il reddito di parte ricorrente ai fini contributivi da € 32.389,00 ad € 96,389,00, già superiore al massimale contributivo per l'anno 2013 (€ 75.883,00), e pertanto a far ritenere fondata la pretesa contributiva di . CP_1
Per il resto la sentenza impugnata non è minimamente scalfita dal gravame laddove la bontà dell'avviso di accertamento posto a fondamento della pretesa dell' è stata confermata anche dalla sentenza della Corte di Giustizia CP_1
Tributaria di secondo grado del Veneto sez. I n. 1165/2023 d.d. 27.12.2023
5.4. Osserva la Corte che le sanzioni civili sono state rettamente calcolate dall'Istituto secondo il regime della morosità, previsto dall'art. 116 comma 8 lett. b) della l n.
388/2000 trattandosi di evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce omesse o non conformi al vero e comunque non veritiere per il cui accertamento
è stato necessario un accertamento ispettivo (cfr. Cass. n. 8115/2023).
8 Tale conclusione risulta in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cass. n. 28226/2022 secondo cui “cui l'omessa o infedele denuncia agli enti previdenziali fa senz'altro presumere l'esistenza della volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, gravando sull'obbligato inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento
(Cass. n. 28966 del 2011 e succ. conf.);.
Conseguentemente, grava sull'assicurato inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, e proprio il rilievo da annettere all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce infedeli o comunque non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione, con onere probatorio a carico dell'inadempiente, esclusivamente attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento nella fattispecie del tutto assenti.
6. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento (valore di causa € 17.012,11 senza fase istruttoria), avuto riguardo ai valori medi previsti dal d.m. 55/2014 senza spese di fase istruttoria ed alle tariffe professionali vigenti.
7. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore degli appellato, che liquida in € 3.966,00 per compensi oltre spese generali ex lege;
3) ai sensi dell'art. 13 , comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.02.2025
9 Il Consigliere estensore
PUCCETTI Lorenzo
Il Presidente
TALAMO Paolo
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