Articolo 6 della Legge 19 maggio 1975, n. 169
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 giugno 1975
Art. 6.
Le societa' di navigazione a carattere regionale sono tenute a rilevare il naviglio che il Ministero della marina mercantile reputa necessario per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo 1, appartenente alle societa' che gestiscono i servizi marittimi postali e commerciali sovvenzionati di carattere locale, in base alle convenzioni stipulate in applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 826 .
Il prezzo del rilievo e' determinato da un collegio peritale, con funzione di arbitro inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle due parti interessate e il quinto, in mancanza di accordo tra le parti, dal presidente del tribunale di Roma.
Entrata in vigore il 24 giugno 1975
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