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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3607/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.03.2025 da
1) Parte_1 nato Legnano (MI), il 23.12.1983 cittadino: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avv.ti GIUSEPPE BRAVIN (C.F. ) e CAROLINA BRUNO (C.F. C.F._2
), con studio in 21052 Busto Arsizio (VA), via San Gregorio n. 4 C.F._3 presso i quali ha eletto domicilio telematico: – Email_1
Email_2
e
2) Parte_3 nata a [...], il [...] cittadina: ITALIANA
Cod. Fisc. C.F._4 residente in [...] con gli avv.ti GIUSEPPE BRAVIN (C.F. ) e CAROLINA BRUNO (C.F. C.F._2
), con studio in 21052 Busto Arsizio (VA), via San Gregorio n. 4 C.F._3 presso i quali ha eletto domicilio telematico: – Email_1
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vanzago (MI), in data 05.09.2015 (anno 2015 atto n. 7 reg. parte I serie )
X separati consensualmente con verbale in data 13.03.2023 omologato con decreto del 15.03.2023
con i seguenti figli: nato a [...], il [...], C.F. Parte_4
, cittadinanza Italiana C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Vanzago (MI), via Umberto I n. 9, resterà assegnata in uso gratuito alla moglie con tutto l'arredo in essa contenuto fino al momento in cui dovesse essere richiesta in restituzione dalla proprietaria;
3) il figlio minore resterà affidato congiuntamente ai coniugi con collocazione paritaria;
Pt_4
4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la Pt_4 madre e compatibilmente con gli impegni e le eSIenze del figlio stesso, e comunque:
- a week-end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- due/tre sere a settimana anche a dormire, previo accordo con la moglie sui giorni;
- durante le vacanze Natalizie, alternativamente con la moglie di anno in anno, o dal 23.12 al 31.12 o dal 1.1 al 6.1;
- durante le festività pasquali alternativamente con la moglie di anno in anno;
- durante il periodo estivo per 15 giorni anche consecutivi da concordare con la moglie entro il 30 giugno di ciascun anno.
5) il SI. si impegna a versare, quale contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 Pt_4
l'importo mensile di € 100,00, entro il giorno 10 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 1.3.2023;
6) il SI. inoltre, si obbliga a corrispondere alla SI.ra , oltre all'assegno di Parte_1 Pt_3 cui al punto precedente, il 50% delle spese che si rendessero necessarie per il figlio secondo la seguente elencazione:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal pediatra o medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.
Con riguardo alle spese straordinarie che richiedono un preventivo accordo tra i genitori, fatti salvi accordi verbali tra gli stessi, a fronte di una eventuale richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro potrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 10 giorni;
in difetto, il suo silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore che dovesse aver anticipato per intero le spese, potrà inviare all'altro genitore entro 30 giorni (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi;
7) la SI.ra si impegna a pagare tutte le spese relative alle utenze della casa coniugale Pt_3
(quali energia elettrica, acqua, gas) e le spese condominiali;
8) i SI.ri e rilasciano il proprio assenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi Parte_1 Pt_3 documenti di identità validi per l'espatrio, nonché all'iscrizione sugli stessi del figlio minore Pt_4 ed al rilascio di documenti propri del minore validi anche per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Le parti, inoltre, hanno dichiarato di esonerarsi reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'art. 473 bis 12 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Vanzago (MI), in data 05.09.2015 tra e Parte_3 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti (SE PREVISTE)
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vanzago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Vanzago dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG