Art. 1.
I beni immobili gia' in dotazione della Corona, elencati nella tabella A annessa alla presente legge, sono assegnati in uso gratuito, per fini istituzionali, agli organi ed enti in essa indicati.
La consegna degli immobili viene effettuata con la compilazione dei testimoniali di stato da redigersi con l'intervento delle amministrazioni interessate. Tali beni sono amministrati dagli organi ed enti usuari ai sensi della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e delle altre disposizioni vigenti in materia.
I beni immobili gia' in dotazione della Corona, elencati nella tabella A annessa alla presente legge, sono assegnati in uso gratuito, per fini istituzionali, agli organi ed enti in essa indicati.
La consegna degli immobili viene effettuata con la compilazione dei testimoniali di stato da redigersi con l'intervento delle amministrazioni interessate. Tali beni sono amministrati dagli organi ed enti usuari ai sensi della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e delle altre disposizioni vigenti in materia.