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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 873/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RANIERI RAFFAELE e dall'avv. VOLPE GIOVANNA ( ) C.F._2
C/O AVV. SPONZILLI VIA RIALTO 7/2 BOLOGNA;
Parte_2
( MERO DOMICILIATARIO, VIA RIALTO 7/2 BOLOGNA;
C.F._3
con domicilio eletto in C/O AVV , VIA RIALTO, 7/2 Parte_2
BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LOLLI Controparte_1 P.IVA_1
ELENA e dall'avv. CERUTTI ENRICO ( ) VIA VICOLO C.F._4
FORNI 6 41121 MODENA;
con domicilio eletto in C/O AVV. CERUTTI VICOLO
FORNI 6 41121 MODENA appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- A seguito di procedimento per ATP presso il tribunale di Modena ex artt. 696 e 696 bis,
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1 lamentando l'illegittima installazione di un impianto fotovoltaico da parte della
[...]
condomina chiedendo l'accertamento della lesione degli spazi condominiali ed il ridimensionamento dell'impianto fotovoltaico sulla base delle conclusioni di cui all'elaborato peritale reso nel procedimento di ATP RG 9188/2016, con conseguente condanna della all'esecuzione di tutte le opere così come prospettate nel predetto Pt_1 elaborato, oltre la redazione di un progetto esecutivo per l'installazione in copertura del numero di impianti fotovoltaici necessari a garantire a tutti i condomini il medesimo diritto,
con la consegna all'amministratore di documentazione asseverata da un tecnico abilitato secondo i dettami normativi e con il rimborso di tutte le spese sostenute dal CP_1
anche nel precedente ricorso per ATP.
All'esito del mutamento di rito da sommario ad ordinario, con sentenza n. 522/2023, pubbl. il 24/03/2023, in questa sede appellata, il Tribunale di Modena accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, accertata l'esistenza di una effettiva lesione degli spazi condominiali ad opera della convenuta, condannava quest'ultima ad eseguire tutte le opere prospettate nella CTU depositata in sede di ATP, con spese a suo carico e con condanna al rimborso delle spese tecniche e legali del predetto procedimento e del procedimento di mediazione ed ulteriore condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali.
2.- Con appello ritualmente notificato impugnava detta sentenza. Parte_1
Con il primo motivo deduceva l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione.
Con il secondo motivo lamentava presunta illogicità e/o contraddittorietà della sentenza nella parte relativa al rigetto delle istanze istruttorie con istanza di rimessione in istruttoria e richiesta di nuovi accertamenti peritali.
pag. 2/7 Con il terzo motivo lamentava presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 1122 bis c.c. in combinato disposto con l'art. 1102 c.c., non ritenendo provata la modifica delle parti comuni e la lesione dei diritti degli altri condomini ad un pari uso della cosa comune.
Con il quarto motivo lamentava presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 1122 bis c.c. nel punto in cui il giudice ha condannato a redigere a proprie cure e spese un progetto esecutivo per l'intero condominio, ritenendone l'illegittimità poiché trattasi di progettazione di interesse del . CP_1
Con il quinto motivo lamentava error in iudicando con riferimento alla ritenuta pericolosità
per le opere di manutenzione ritenuta non provata.
Con il sesto motivo impugnava il capo relativo alla condanna alle spese.
3.-Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello per sua CP_1 infondatezza, con condanna di controparte alle spese legali e per lite temeraria.
In ordine al primo motivo ribadiva il corretto preventivo esperimento della procedura di mediazione.
In ordine al secondo e terzo motivo ribadiva la correttezza dell'indagine peritale svolta, con chiaro accertamento della lesione del diritto degli altri condomini al pari uso della cosa comune.
Ribadiva inoltre la piena aderenza ai risultati peritali anche in relazione alla ritenuta pericolosità delle opere realizzate e alla necessità di un progetto esecutivo conforme a quanto indicato dal consulente in linea con la normativa di settore.
Riteneva infine legittima la condanna alle spese di lite con il principio della soccombenza e chiedeva la condanna di controparte per lite temeraria.
4.- L'appello va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'improcedibilità dell'azione per difetto di esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Dagli atti risulta tuttavia che la procedura in parola è stata regolarmente esperita, giacchè in data 15/02/2016 risulta depositata richiesta di mediazione, con convocazione fissata per il giorno 18/03/2016, e risulta anche che nessuno è comparso per la parte chiamata Pt_1
“senza motivazione alcuna, nonostante la chiamata in mediazione a mezzo
[...] raccomandata fosse andata a buon fine in data 9 marzo 2016”, tanto che il mediatore avv.
Mattia Fornero redigeva verbale negativo (cfr. doc.ti n. 16, 17 e 18 fascicolo primo grado parte appellata). Peraltro, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal pag. 3/7 comma 1 bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 deve pur sempre essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza o rilevato d'ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza di comparizione e non risulta che ciò sia avvenuto in primo grado.
Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante si duole della mancata risposta del consulente a una serie di rilievi tecnici che, invece, da un'attenta lettura dell'elaborato risultano affrontati dal perito, con compiute risposte alle osservazioni dei CTP di entrambe le parti. Anche a parere della Corte la CTu
risulta esaustiva e ulteriori approfondimenti sono superflui, come pure le ulteriori prove orali richieste. La consulenza inoltre è correttamente partita da un'attenta analisi dello stato dei luoghi e non vi sono incompletezze di indagini necessitanti di ulteriori approfondimenti.
Il CTU nominato in sede di Atp ha concluso nel seguente modo: “ omissis..Si conferma che sono stati lesi gli spazi condominiali;
lo spazio occupato dall'impianto della sig.ra Pt_1
è maggiore della quota di superficie utile di copertura del fabbricato a sua disposizione….è possibile un ripristino della parte del tetto ove sono ubicati i pannelli.. l'attuale installazione dell'impianto rende più complicate e pericolose per gli operatori le opere di manutenzione in quella parte di grondaia, se eseguita dalla copertura del fabbricato.. per il ridimensionamento dell'impianto valuto un costo di circa euro 1800,00.. valuto in due giorni di lavoro per due persone, dotate di necessaria attrezzatura, la tempistica necessaria per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.. non sono state eseguite tutte le procedure previste dalle normative citate;
non posso che concordare con quanto indicato nelle precisazioni del CTP Geom. del 06/11/2015 …deve essere la a dover Per_1 Pt_1 eseguire tutte le disposizioni indicate..”, come da perizia 29/12/17 ed allegate osservazioni dei CCTTPP prodotti in primo grado di giudizio, cui si rinvia integralmente (cfr. doc. 21
fascicolo primo grado).
In particolare, il consulente ha quindi chiaramente accertato che la realizzazione dell'impianto da parte della ha leso la possibilità di installare pari impianti da parte Pt_1
degli altri condomini, avendo correttamente calcolato come la stessa abbia utilizzato uno spazio maggiore rispetto a quello che avrebbe potuto utilizzare della superficie complessiva, ove per superficie complessiva deve correttamente intendersi quella in grado di consentire l'installazione di impianti parimenti potenti, escludendo quindi le zone di fatto inutilizzabili o con un orientamento di falda poco utile ai fini propri dell'impianto. Sulla necessità di pag. 4/7 considerare le superfici non solo per la loro mera estensione geometrica, ma in rapporto alla parte concretamente e utilmente fruibile, aveva concordato anche il CTP.
Il perito ha quindi concluso per l'impossibilità di un corretto uso delle parti comuni da parte di tutti i condomini, proprio in ragione del fatto che la ha utilizzato una superficie Pt_1 maggiore rispetto a quella consentita, pregiudicando un pari utilizzo da parte degli altri condomini in linea con le norme in materia di condominio.
L'art. 1102 c.c. statuisce infatti che ogni condomino può utilizzare la cosa comune senza alterare la destinazione e senza impedire agli altri di fare parimenti uso e il successivo art. 1122 bis c.c., dettato specificamente per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, prevede che il condòmino non possa eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza od al decoro architettonico dell'edificio.
Alla luce di quanto sopra esposto è evidente come, nel caso di specie, la abbia Pt_1 commissionato l'esecuzione dei lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico in contrasto con dette norme, impedendo l'esercizio del medesimo diritto agli altri condomini,
precludendo una corretta pulizia delle grondaie condominiali ed impedendo la corretta messa in sicurezza dell'operatore addetto alle pulizie.
Con il quarto motivo l'appellante si duole del riconoscimento da parte del Giudice, in aderenza ai risultati della consulenza, della necessità che le opere siano eseguite sulla base di un progetto esecutivo secondo le prescrizioni di legge e della relazione di un tecnico abilitato consegnata all'amministratore.
Anche sul punto, tuttavia, i risultati peritali sono chiari, lì dove hanno accertato che “non sono state eseguite tutte le procedure previste dalle normative citate”, aderendo poi alle conclusioni del CTP del laddove prevedeva la redazione di Controparte_2
“un progetto esecutivo che prevedeva l'installazione in copertura del numero di impianti fotovoltaici necessari a garantire a tutti il medesimo diritto”, il tutto, legittimamente, a carico della non avendo quest'ultima provveduto correttamente ad eseguire le Pt_1
procedure richieste dalla normativa in materia come sopra più volte ribadito.
Con il quinto motivo l'appellante ritiene, infondatamente, che il Giudice del primo grado abbia erroneamente giudicato laddove ha ritenuto che “l'attuale installazione dell'impianto rende più complicate e pericolose per gli operatori le opere di manutenzione in quella parte di grondaia, se eseguita dalla copertura del fabbricato”, ritenendo tale circostanza pag. 5/7 superabile con l'ascolto dei testimoni non ammessi. Anche detto motivo appare infondato proprio alla luce del chiaro accertamento peritale in punto di pericolosità oggettiva della situazione attuale, in relazione alle operazioni necessarie per la tenuta delle grondaie, lì dove i pannelli montati dalla giungono sino al filo della grondaia perimetrale. Pt_1
In ordine al sesto motivo di appello si rileva che le spese sono state giustamente regolate con il principio della soccombenza.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione della condanna per lite temeraria non essendo provato ad avviso della Corte una condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU
4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , costituito, avverso la sentenza
[...] Controparte_1
del Tribunale di Modena n. 522/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta,
disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 1.860,00 per compensi oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di
Bologna il 18.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 6/7 Annarita Donofrio
Giuseppe De Rosa
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 873/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RANIERI RAFFAELE e dall'avv. VOLPE GIOVANNA ( ) C.F._2
C/O AVV. SPONZILLI VIA RIALTO 7/2 BOLOGNA;
Parte_2
( MERO DOMICILIATARIO, VIA RIALTO 7/2 BOLOGNA;
C.F._3
con domicilio eletto in C/O AVV , VIA RIALTO, 7/2 Parte_2
BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LOLLI Controparte_1 P.IVA_1
ELENA e dall'avv. CERUTTI ENRICO ( ) VIA VICOLO C.F._4
FORNI 6 41121 MODENA;
con domicilio eletto in C/O AVV. CERUTTI VICOLO
FORNI 6 41121 MODENA appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- A seguito di procedimento per ATP presso il tribunale di Modena ex artt. 696 e 696 bis,
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1 lamentando l'illegittima installazione di un impianto fotovoltaico da parte della
[...]
condomina chiedendo l'accertamento della lesione degli spazi condominiali ed il ridimensionamento dell'impianto fotovoltaico sulla base delle conclusioni di cui all'elaborato peritale reso nel procedimento di ATP RG 9188/2016, con conseguente condanna della all'esecuzione di tutte le opere così come prospettate nel predetto Pt_1 elaborato, oltre la redazione di un progetto esecutivo per l'installazione in copertura del numero di impianti fotovoltaici necessari a garantire a tutti i condomini il medesimo diritto,
con la consegna all'amministratore di documentazione asseverata da un tecnico abilitato secondo i dettami normativi e con il rimborso di tutte le spese sostenute dal CP_1
anche nel precedente ricorso per ATP.
All'esito del mutamento di rito da sommario ad ordinario, con sentenza n. 522/2023, pubbl. il 24/03/2023, in questa sede appellata, il Tribunale di Modena accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, accertata l'esistenza di una effettiva lesione degli spazi condominiali ad opera della convenuta, condannava quest'ultima ad eseguire tutte le opere prospettate nella CTU depositata in sede di ATP, con spese a suo carico e con condanna al rimborso delle spese tecniche e legali del predetto procedimento e del procedimento di mediazione ed ulteriore condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali.
2.- Con appello ritualmente notificato impugnava detta sentenza. Parte_1
Con il primo motivo deduceva l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione.
Con il secondo motivo lamentava presunta illogicità e/o contraddittorietà della sentenza nella parte relativa al rigetto delle istanze istruttorie con istanza di rimessione in istruttoria e richiesta di nuovi accertamenti peritali.
pag. 2/7 Con il terzo motivo lamentava presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 1122 bis c.c. in combinato disposto con l'art. 1102 c.c., non ritenendo provata la modifica delle parti comuni e la lesione dei diritti degli altri condomini ad un pari uso della cosa comune.
Con il quarto motivo lamentava presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 1122 bis c.c. nel punto in cui il giudice ha condannato a redigere a proprie cure e spese un progetto esecutivo per l'intero condominio, ritenendone l'illegittimità poiché trattasi di progettazione di interesse del . CP_1
Con il quinto motivo lamentava error in iudicando con riferimento alla ritenuta pericolosità
per le opere di manutenzione ritenuta non provata.
Con il sesto motivo impugnava il capo relativo alla condanna alle spese.
3.-Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello per sua CP_1 infondatezza, con condanna di controparte alle spese legali e per lite temeraria.
In ordine al primo motivo ribadiva il corretto preventivo esperimento della procedura di mediazione.
In ordine al secondo e terzo motivo ribadiva la correttezza dell'indagine peritale svolta, con chiaro accertamento della lesione del diritto degli altri condomini al pari uso della cosa comune.
Ribadiva inoltre la piena aderenza ai risultati peritali anche in relazione alla ritenuta pericolosità delle opere realizzate e alla necessità di un progetto esecutivo conforme a quanto indicato dal consulente in linea con la normativa di settore.
Riteneva infine legittima la condanna alle spese di lite con il principio della soccombenza e chiedeva la condanna di controparte per lite temeraria.
4.- L'appello va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'improcedibilità dell'azione per difetto di esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Dagli atti risulta tuttavia che la procedura in parola è stata regolarmente esperita, giacchè in data 15/02/2016 risulta depositata richiesta di mediazione, con convocazione fissata per il giorno 18/03/2016, e risulta anche che nessuno è comparso per la parte chiamata Pt_1
“senza motivazione alcuna, nonostante la chiamata in mediazione a mezzo
[...] raccomandata fosse andata a buon fine in data 9 marzo 2016”, tanto che il mediatore avv.
Mattia Fornero redigeva verbale negativo (cfr. doc.ti n. 16, 17 e 18 fascicolo primo grado parte appellata). Peraltro, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal pag. 3/7 comma 1 bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 deve pur sempre essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza o rilevato d'ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza di comparizione e non risulta che ciò sia avvenuto in primo grado.
Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante si duole della mancata risposta del consulente a una serie di rilievi tecnici che, invece, da un'attenta lettura dell'elaborato risultano affrontati dal perito, con compiute risposte alle osservazioni dei CTP di entrambe le parti. Anche a parere della Corte la CTu
risulta esaustiva e ulteriori approfondimenti sono superflui, come pure le ulteriori prove orali richieste. La consulenza inoltre è correttamente partita da un'attenta analisi dello stato dei luoghi e non vi sono incompletezze di indagini necessitanti di ulteriori approfondimenti.
Il CTU nominato in sede di Atp ha concluso nel seguente modo: “ omissis..Si conferma che sono stati lesi gli spazi condominiali;
lo spazio occupato dall'impianto della sig.ra Pt_1
è maggiore della quota di superficie utile di copertura del fabbricato a sua disposizione….è possibile un ripristino della parte del tetto ove sono ubicati i pannelli.. l'attuale installazione dell'impianto rende più complicate e pericolose per gli operatori le opere di manutenzione in quella parte di grondaia, se eseguita dalla copertura del fabbricato.. per il ridimensionamento dell'impianto valuto un costo di circa euro 1800,00.. valuto in due giorni di lavoro per due persone, dotate di necessaria attrezzatura, la tempistica necessaria per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.. non sono state eseguite tutte le procedure previste dalle normative citate;
non posso che concordare con quanto indicato nelle precisazioni del CTP Geom. del 06/11/2015 …deve essere la a dover Per_1 Pt_1 eseguire tutte le disposizioni indicate..”, come da perizia 29/12/17 ed allegate osservazioni dei CCTTPP prodotti in primo grado di giudizio, cui si rinvia integralmente (cfr. doc. 21
fascicolo primo grado).
In particolare, il consulente ha quindi chiaramente accertato che la realizzazione dell'impianto da parte della ha leso la possibilità di installare pari impianti da parte Pt_1
degli altri condomini, avendo correttamente calcolato come la stessa abbia utilizzato uno spazio maggiore rispetto a quello che avrebbe potuto utilizzare della superficie complessiva, ove per superficie complessiva deve correttamente intendersi quella in grado di consentire l'installazione di impianti parimenti potenti, escludendo quindi le zone di fatto inutilizzabili o con un orientamento di falda poco utile ai fini propri dell'impianto. Sulla necessità di pag. 4/7 considerare le superfici non solo per la loro mera estensione geometrica, ma in rapporto alla parte concretamente e utilmente fruibile, aveva concordato anche il CTP.
Il perito ha quindi concluso per l'impossibilità di un corretto uso delle parti comuni da parte di tutti i condomini, proprio in ragione del fatto che la ha utilizzato una superficie Pt_1 maggiore rispetto a quella consentita, pregiudicando un pari utilizzo da parte degli altri condomini in linea con le norme in materia di condominio.
L'art. 1102 c.c. statuisce infatti che ogni condomino può utilizzare la cosa comune senza alterare la destinazione e senza impedire agli altri di fare parimenti uso e il successivo art. 1122 bis c.c., dettato specificamente per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, prevede che il condòmino non possa eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza od al decoro architettonico dell'edificio.
Alla luce di quanto sopra esposto è evidente come, nel caso di specie, la abbia Pt_1 commissionato l'esecuzione dei lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico in contrasto con dette norme, impedendo l'esercizio del medesimo diritto agli altri condomini,
precludendo una corretta pulizia delle grondaie condominiali ed impedendo la corretta messa in sicurezza dell'operatore addetto alle pulizie.
Con il quarto motivo l'appellante si duole del riconoscimento da parte del Giudice, in aderenza ai risultati della consulenza, della necessità che le opere siano eseguite sulla base di un progetto esecutivo secondo le prescrizioni di legge e della relazione di un tecnico abilitato consegnata all'amministratore.
Anche sul punto, tuttavia, i risultati peritali sono chiari, lì dove hanno accertato che “non sono state eseguite tutte le procedure previste dalle normative citate”, aderendo poi alle conclusioni del CTP del laddove prevedeva la redazione di Controparte_2
“un progetto esecutivo che prevedeva l'installazione in copertura del numero di impianti fotovoltaici necessari a garantire a tutti il medesimo diritto”, il tutto, legittimamente, a carico della non avendo quest'ultima provveduto correttamente ad eseguire le Pt_1
procedure richieste dalla normativa in materia come sopra più volte ribadito.
Con il quinto motivo l'appellante ritiene, infondatamente, che il Giudice del primo grado abbia erroneamente giudicato laddove ha ritenuto che “l'attuale installazione dell'impianto rende più complicate e pericolose per gli operatori le opere di manutenzione in quella parte di grondaia, se eseguita dalla copertura del fabbricato”, ritenendo tale circostanza pag. 5/7 superabile con l'ascolto dei testimoni non ammessi. Anche detto motivo appare infondato proprio alla luce del chiaro accertamento peritale in punto di pericolosità oggettiva della situazione attuale, in relazione alle operazioni necessarie per la tenuta delle grondaie, lì dove i pannelli montati dalla giungono sino al filo della grondaia perimetrale. Pt_1
In ordine al sesto motivo di appello si rileva che le spese sono state giustamente regolate con il principio della soccombenza.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione della condanna per lite temeraria non essendo provato ad avviso della Corte una condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU
4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , costituito, avverso la sentenza
[...] Controparte_1
del Tribunale di Modena n. 522/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta,
disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 1.860,00 per compensi oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di
Bologna il 18.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 6/7 Annarita Donofrio
Giuseppe De Rosa
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