Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 19/06/2025, n. 4616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4616 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 04616/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 103 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
HE SI e GI SI, rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) dell’ordinanza di demolizione n. 39/21 del 20.10.2021, notificata a SI HE in data 22.10.2021, a firma del Dirigente dell'Area Urbanistica, con la quale si è ingiunta la demolizione di opere ritenute abusive;
B) dell’ordinanza di demolizione n. 40/21 del 20.10.2021, notificata a SI GI in data 22.10.2021, con la quale si è ingiunta la demolizione di opere ritenute abusive;
C) dei verbali di accertamento con prot. nn. 38-21098 e 39-21099 del 29.07.2021, da parte del Comando di Polizia Municipale di Marano di Napoli;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29/03/2022:
A) dell’accertamento di inottemperanza e contestuale acquisizione al patrimonio comunale, n. 04 del 28.01.2022, notificato a SI HE in data 1/02/2022, a firma del Responsabile ad Interim dell'Area Urbanistica del Comune di Marano di Napoli;
B) dell’accertamento di inottemperanza e contestuale acquisizione al patrimonio comunale, n. 05 del 28.01.2022, notificato a SI GI in data 1/02/2022, a firma del Responsabile ad Interim dell'Area Urbanistica del Comune di Marano di Napoli;
C) della determinazione prot. n.2845 del 28.01.22, notificata a SI HE in data 1/02/2022, a firma del Responsabile ad Interim dell'Area Urbanistica del Comune di Marano di Napoli, con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/01, per la mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 39 del 20/10/2021;
D) della determinazione prot. n. 2848 del 28.01.2022, notificata a SI GI in data 1/02/2022, a firma del Responsabile ad Interim dell'Area Urbanistica del Comune di Marano di Napoli, con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/01, per la mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 40 del 20/10/2021;
E) di tutti gli atti ad essi preordinati, connessi e conseguenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
I ricorrenti, premesso, in fatto, che a seguito di sopralluogo, effettuato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Marano, era stata segnalata “la presunta realizzazione di opere abusive” in via Castel Belvedere n. 160, presso i terreni censiti al catasto dell’ente al foglio 3, particelle 1489 e 1490; che si trattava “di un unico corpo di fabbrica con due speculari ed adiacenti immobili, di proprietà dei due germani SI”, e che l’attività edilizia abusiva, loro ascritta, consisteva “nella realizzazione di strutture in ferro e legno con copertura in lamiere, adiacenti agli stabili, e nella realizzazione, da parte di SI GI, del completamento di un’abitazione posta al primo piano”; tanto premesso, avverso le ordinanze di demolizione specificate in epigrafe, adottate sulla scorta di tale sopralluogo, articolavano le seguenti censure in diritto:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SEGG. DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO: nel caso di specie, “l’Amministrazione, non osservando le garanzie partecipative imposte per legge, nonostante non vi fossero particolari ragioni di urgenza che ne potessero giustificare l’inosservanza, ha impedito ai ricorrenti di apportare un
contributo fattivo alle determinazioni che dovevano essere assunte, non avendo mai comunicato agli stessi l’avvio del procedimento preordinato alla demolizione delle opere de quibus”; né poteva sostenersi “che la partecipazione non avrebbe potuto determinare un contenuto diverso del dispositivo provvedimentale (…), potendo i ricorrenti dimostrare la propria oggettiva estraneità al commesso abuso e di conseguenza, previo ravvedimento della P.A. procedente, evitare un pregiudizio tanto invasivo della propria sfera giuridica”;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL’ART. 31 DEL D.P.R. N.380/2001 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – SVIAMENTO: l’Amministrazione “ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate, senza specificare le ragioni del contestato abuso”; “l’ente, in un obiter, menziona un verbale di accertamento, privo di alcun riferimento a qualsivoglia istruttoria vistata dal responsabile del settore dell’Area Urbanistica, e, comunque, senza disvelarne, così come avrebbe dovuto, il contenuto”; “la determinazione impugnata è, pertanto, palesemente illegittima per assoluto difetto di motivazione e di istruttoria”.
Seguiva il deposito di un atto di motivi aggiunti, in cui i ricorrenti, premesso che “nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha indebitamente ed illegittimamente proseguito l’iter sanzionatorio avviato (…), disponendo, previo accertamento di inottemperanza ai predetti ordini di demolizione, l’acquisizione dei beni al patrimonio comunale” e “l’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/01, per euro 20.000,00, nei loro confronti”, sollevavano censure di illegittimità derivata dalle doglianze, articolate nell’atto introduttivo del giudizio, come sopra riportate.
Si costituiva in giudizio il Comune di Marano di Napoli, con memoria difensiva, in cui controdeduceva alle superiori censure.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 giugno 2024, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso ed i motivi aggiunti erano trattenuti in decisione.
DIRITTO
Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Nella propria memoria difensiva, il Comune di Marano di Napoli evidenziava, sotto il profilo fattuale, che “dalla documentazione in atti, risulta che i lavori oggetto dei provvedimenti impugnati sono stati realizzati, in assenza di qualsivoglia provvedimento autorizzatorio”; in particolare che l’ente, “a seguito di sopralluoghi effettuati dal competente Comando di Polizia Municipale, n. 38-21098 del 29.07.2021 e n. 39-21099 del 29.07.2021, avendo riscontrato, rispettivamente: ”un ampliamento con struttura in ferro e copertura in lamiere e teli di dimensioni 13,40 per 10,00 ed altezza media (…) una struttura in legno con copertura in lamiera e chiusura perimetrale in muratura di dimensione 12,50 (…) posta in aderenza al fabbricato principale (…) un locale garage (…) una tettoia aperta in continuità (…) tettoia in legno con copertura in tegole (ordinanza n. 39)”; e “un ampliamento in legno con copertura in lamiera e chiusura perimetrale in teli rigidi (…) una struttura in legno con copertura in teloni (…) una struttura in legno con copertura in lamiere (…) una tettoia con copertura in tegola (…) il completamento dell’abitazione posta al primo piano (...) già oggetto di accertamento di inottemperanza n. 11/98 e provvedimenti precedenti (ordinanza n. 40)”, con i provvedimenti impugnati, n. 39/2021 e n. 40/2021, notificati entrambi in data 22.10.2021, ne ordinava la demolizione”; e che il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale evidenziava che “gli abusi commessi (sono stati) realizzati in violazione delle norme urbanistiche vigenti, e, pertanto, le opere tutte come realizzate sono da considerarsi prive di titolo e, per l’effetto, abusive”.
Ciò posto, e passando ad analizzare le doglianze di parte ricorrente, come riferite in narrativa, si rileva, quanto alla prima, in cui s’è denunziata la violazione, da parte del Comune resistente, delle garanzie partecipative, apprestate dall’art. 7 della l. 241/90 (che in tesi, se rispettate, avrebbero consentito ai ricorrenti di dimostrare la propria estraneità agli abusi contestati), come, in contrario, la giurisprudenza assolutamente prevalente escluda che, nel caso delle ordinanze di demolizione, occorra comunicare, ai destinatari, l’avvio del procedimento, finalizzato alla loro adozione: “L'attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso” (Consiglio di Stato, Sez. III, 21/03/2025, n. 2335).
Del resto, i ricorrenti non hanno neppure spiegato a che titolo gli stessi sarebbero stati, come genericamente dedotto, “estranei” agli abusi in questione, a loro ascritti – nelle ordinanze di demolizione in epigrafe – in qualità di “committenti e proprietari”, ed in assenza, per di più – circostanza, dagli stessi neppure contestata – di qualsivoglia titolo abilitativo.
Quanto, poi, al difetto di motivazione, che del pari, secondo la loro prospettazione, inficerebbe – secondo la successiva doglianza – le predette ordinanze di demolizione (nonché, per illegittimità derivata, gli atti gravati in sede di motivi aggiunti), valgano, in senso dirimente e contrario, gli esiti di un altrettanto consolidato indirizzo pretorio, a tenore del quale: “In caso di opere edilizie abusive, l'ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14/11/2023, n. 9756).
Lo stesso dicasi per l’altrettanto genericamente dedotto difetto d’istruttoria (non essendo richiesta da alcuna norma, a fronte degli accertamenti, anch’essi incontestati, eseguiti dalla Polizia Municipale, circa la consistenza degli abusi, indi sanzionati dal Comune, un’istruttoria “vistata dal responsabile dell’Area Urbanistica”): “La motivazione dell'ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi è in re ipsa, stante l'esigenza di ripristino della legalità violata della quale non occorre né la valutazione di un interesse pubblico ulteriore né alcuna comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, il richiamo alle risultanze dell'istruttoria formulato nel provvedimento demolitorio gravato costituisce idonea e sufficiente motivazione, in quanto esso non è affermazione isolata, ma si accompagna alla descrizione dell'abuso formulata nei verbali di ispezione e sequestro alla base della misura demolitoria” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 2/05/2018, n. 2930).
Quanto infine agli atti, gravati in sede di motivi aggiunti, si ribadisce che nessun autonomo profilo di censura è stato in essi sollevato, laddove i ricorrenti non possono evidentemente giovarsi della dedotta illegittimità derivata dalle doglianze, sollevate nel ricorso introduttivo avverso le ordinanze di demolizione, stante l’inconsistenza delle stesse, come testé argomentato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, li respinge.
Condanna HE SI e GI SI al pagamento, in favore del Comune di Marano di Napoli, delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) ciascuno, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO