Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 248 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
28 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 28/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 248/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:Altre ipotesi;
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Annunziato Antonino Denisi, in virtù di procura in atti;
(c.f.: ), rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_2 C.F._2
Annunziato Antonino Denisi, in virtù di procura in atti;
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, da avv. in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.1.2023 e iscritto all'R.G. 248/2023 ha Parte_1
formulato opposizione avverso quattro ordinanze di ingiunzione, notificate in qualità di amministratore giudiziario della società Villa Speranza – Società cooperativa sociale: 1) n. 700/22 datata 21 dicembre 2022, con la quale l' di ha ingiunto di Controparte_1 Controparte_1 pagare la somma di € 1.685,45 per le seguenti violazioni: a) violazione articolo 1 L. 5/1/53 n. 4: mancata consegna buste paga mesi gennaio e febbraio 2014 alla dipendente Controparte_2
b) violazione art. 9 comma 1 D. Lgs. 8/4/03 n. 66: mancata concessione del prescritto
[...]
riposo settimanale ai dipendenti , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
; Controparte_5
2) ordinanza-ingiunzione n. 707/22 datata 21 dicembre 2022, contenente l'ingiunzione di pagamento della somma di € 335,45 per le seguenti violazioni: a) violazione articolo 1 L. 5/1/53
n. 4; mancata consegna buste paga mesi gennaio e febbraio 2014 alla dipendente CP_6
[...]
3) ordinanza-ingiunzione n. 704/22 datata 21 dicembre 2022, con la quale l' Controparte_1 di ha ingiunto il pagamento della somma di € 335,45 per le seguenti violazioni: Controparte_1
a) violazione articolo 1 L. 5/1/53 n. 4; mancata consegna buste paga mesi gennaio e febbraio 2014 alla dipendente;
Parte_3
4) ordinanza-ingiunzione n. 702/22 datata 21 dicembre 2022, avente ad oggetto la somma di €
335,45 per le seguenti violazioni: a) violazione articolo 1 L. 5/1/53 n. 4; mancata consegna buste paga mesi gennaio e febbraio 2014 alla dipendente . Controparte_7
Avverso altrettante ordinanze ingiunzione, recanti un distinto numero, ma aventi il medesimo oggetto di quelle opposte, ovvero per sanzioni comminate sempre nella qualità di coamministratore giudiziario della medesima società, ha proposto opposizione - con ricorso iscritto al R.G. 384/2023 - Parte_2
Specificamente quest'ultimo ha opposto le ordinanze-ingiunzione 1) n. 701/22 datata 21 dicembre 2022, con la quale l' di ha ingiunto di pagare la Controparte_1 Controparte_1 somma di € 1.685,45 per le seguenti violazioni: a) violazione articolo 1 L. 5/1/53 n. 4; mancata consegna buste paga mesi gennaio e febbraio 2014 alla dipendente;
Controparte_2
b) violazione art. 9 comma 1 D. Lgs. 8/4/03 n. 66; mancata concessione del prescritto riposo settimanale ai dipendenti , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
; Controparte_5
2) ordinanza-ingiunzione n. 706/22 datata 21 dicembre 2022, avente ad oggetto la somma di €
335,45 per le seguenti violazioni: a) violazione articolo 1 L. 5/1/53 n. 4; mancata consegna buste paga mesi gennaio e febbraio 2014 alla dipendente;
Parte_3
3) ordinanza-ingiunzione n. 705/22 datata 21 dicembre 2022, relativa al pagamento della somma di € 335,45 per le seguenti violazioni: a) violazione articolo 1 L. 5/1/53 n. 4; mancata consegna buste paga mesi gennaio e febbraio 2014 alla dipendente;
Parte_3
4) ordinanza-ingiunzione n. 703/22 datata 21 dicembre 2022, con la quale l' Controparte_1 di ha ingiunto di pagare la somma di € 335,45 per le seguenti violazioni: a) Controparte_1
violazione articolo 1 L. 5/1/53 n. 4; mancata consegna buste paga mesi gennaio e febbraio 2014
alla dipendente . Controparte_7
Per ragioni di connessione oggettiva, giusta ordinanza del 15 novembre 2024, quest'ultimo procedimento è stato riunito al presente di più antica iscrizione.
Entrambi i ricorrenti hanno eccepito in via preliminare la decadenza del potere di irrogare la sanzione, risultando spirato il termine di 90 giorni per l'adozione delle ordinanze ingiunzione, decorrente dalla notifica dei verbali di accertamento.
Hanno ancora sostenuto l'illegittimità degli atti opposti per violazione del contraddittorio nella fase dell'accertamento e per carenza di motivazione.
Nel merito hanno contestato la fondatezza delle stesse atteso che le violazioni contestate non erano state commesse dai due amministratori giudiziari, oltre a mancare - in ogni caso -
l'elemento soggettivo.
Infine hanno censurato la duplicazione delle sanzioni per effetto della mancata applicazione del principio solidaristico tra i due co-amministratori giudiziari a fronte della medesima condotta contestata.
Pertanto, rassegnando le conclusioni, hanno chiesto l'annullamento delle 4 ordinanze ingiunzione irrogate a ciascuno di essi o, in subordine, la riduzione delle stesse per i motivi suesposti.
Si è costituito in giudizio l' che ha Controparte_1 contestato la fondatezza dell'eccezione di decadenza, giacché per giurisprudenza pacifica l'ordinanza ingiunzione è soggetta al solo termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 28 della citata legge 689/81, termine, peraltro, interrotto dal verbale unico di accertamento, notificato il 19 settembre 2018, da cui è decorso nuovamente il termine quinquennale per l'emanazione delle relative ordinanze, tutte emesse il 21.12.2022 e, di conseguenza, tutte tempestive.
Ha, ancora, contestato l'asserita illegittimità delle ordinanze ingiunzioni per “carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito”, sottolineando che le ordinanze impugnate contenevano tutti gli elementi formali e sostanziali tali da garantirne la legittimità. Erano infatti riportati riportati gli illeciti sanzionati, le circostanze di tempo e di luogo,
la valutazione degli scritti difensivi prodotti ex art. 18 L. 689/81 dal datore di lavoro, nonché gli esiti della relativa audizione, dalla quale – secondo l' – non erano emersi Controparte_1
elementi idonei a scriminare i ricorrenti dalle sanzioni comminate alla luce della documentazione agli atti dell'accertamento.
Nel merito ha rivendicato la fondatezza delle sanzioni irrogate in ragione dell'accertamento delle violazioni e dell'applicazione della sanzione prevista dalla norma per ciascuna singola violazione.
Infine, trattandosi di illecito amministrativo, ha eccepito come non possa trovare applicazione il principio solidaristico, essendo la responsabilità personale e dovendo - secondo espressa disposizione normativa - ciascuno rispondere per l'intera sanzione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto il rigetto delle opposizioni in quanto infondate in fatto e diritto.
****
1. Osserva preliminarmente il decidente che vanno rigettate le eccezioni di decadenza formulate da parte ricorrente, essendo - per giurisprudenza pacifica - il termine di 90 giorni applicabile unicamente alla conclusione dell'accertamento ispettivo, ai sensi dell'art. 14 della legge 689 del 1981.
In tal senso risulta documentalmente che quest'ultimo sia conciso con la data del 29 giugno 2018 e il verbale unico di accertamento sia stato notificato il 19.9.2018, ovvero nei 90
giorni per la contestazione degli estremi delle violazioni. Peraltro, i1 dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 20, 1. n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi della violazione,
non coincide con quello in cui viene acquisito il «fatto» nella sua materialità da parte dell'autorità, bensì con il momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata (Cass. civ. n. 3043/2009). Per completezza si evidenzia che il termine prescrizionale di cinque anni dell'illecito amministrativo, previsto dell'art. 28 della legge 689 citata, e decorrente dall'omissione contestata, risalente al mese di gennaio e febbraio 2014, non era ancora spirato al momento della notifica del verbale di accertamento (19.9.2018).
Inoltre alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa né tantomeno dell'obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio è rilevabile.
Le ordinanze ingiunzione, diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, descrivono in maniera puntuale tanto gli illeciti quanto le relative sanzioni, oltre a richiamare l'iter procedimentale che le hanno precedute, tanto da garantire il diritto di difesa e il contraddittorio.
In tema di motivazione delle ordinanze ingiunzione, la Corte di Cassazione ha statuito che
"Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, 2° 1. 24 novembre 1981 n, 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in finzione dello scopo della
motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante
l'opposizione; pertanto, il suddetto obbligo dove considerarsi soddisfatto quando
dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valersi le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile
la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri arti del procedimento amministrativo
e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. sez. lav., 20189/2008)”.
2. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
Le condotte omissive contestate, che hanno dato vita alle sanzioni amministrative, condensate nelle ordinanze ingiunzioni opposte, sono riconducibili a due categorie: l'omessa consegna delle buste paga e la mancata concessione del riposo settimanale.
Quanto alla prima, ai due co-amministratori viene rimproverato di non aver consegnato le buste paga riferite ai mesi di gennaio e febbraio 2014 a diversi lavoratori, integrandosi così la disposizione normativa di cui all'art. 1 della legge 4 del 1953.
La norma stabilisce che “È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un
prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi
che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci”. La violazione di tale obbligo è sanzionata dall'art. 5 della medesima fonte normativa secondo cui “Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto
prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a
900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a
sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi in
cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano
le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi
dell'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni”.
Seppure costituisca dato storico, ammesso anche da parte opponente, e quindi processualmente provato, che le buste paga non siano state consegnate, nondimeno ritiene questo decidente che, nel caso in esame, non possa dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 1 della legge n. 4 richiamata.
La norma stabilisce, infatti, che l'obbligo di consegna delle buste paga sorge all'atto della corresponsione della retribuzione, sicché in mancanza di corresponsione non può dirsi sussistente tale obbligo, né – com'è intuibile – la sua violazione.
Premesso che, nella specie, tale corresponsione non è avvenuta ad opera dei due amministratori giudiziari, secondo un orientamento giurisprudenziale di merito l'obbligo di consegnare la busta paga sorge quale semplice conseguenza dell'obbligo di corrispondere la retribuzione, ma non è estensibile acriticamente ad ipotesi come quella in esame in cui si controverte di sanzioni amministrative, cui si applicano per espressa previsione di legge tutti i principi in materia penale, in specie di legalità nella forma della tipicità, richiamati espressamente dall'art. 1 della legge 689 del 1981, rubricato Principio di legalità (“Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”) .
La locuzione “all'atto della corresponsione della retribuzione”, utilizzata dal legislatore, pertanto, non lascia spazio a interpretazioni diverse da quella letterale, né può ammettersi un'interpretazione analogica (in malam partem), che individui “nell'atto di corresponsione della retribuzione” il “sorgere dell'obbligazione di consegna della busta paga” se non violando il principio di tipicità o tassatività della fattispecie che descrive la condotta illecita. D'altro canto, anche un'interpretazione logico sistematica consiglia di attenersi alla lettera della norma: l'obbligo di consegnare la busta paga, nel disegno del legislatore del 1953, è correlato alla corresponsione della busta paga al fine di consentire allo stesso lavoratore di controllare che quanto viene corrisposto corrisponda effettivamente a quanto dovuto, così tale obbligo perdendo il proprio significato allorchè l'erogazione della retribuzione non avvenga.
Conseguentemente vanno annullate le ordinanze ingiunzioni aventi ad oggetto la violazione dell'obbligo di consegna della busta paga e, segnatamente, per quanto riguarda il ricorrente le ordinanze ingiunzioni nn. 702/2022; 704/2022; 707/2022 e 700/2022, Pt_1 quest'ultima limitatamente al n. 1) “violazione articolo 1, L. 5/1/53 n. 4: mancata consegna buste paga mesi gennaio e febbraio 2014 alla dipendente ”; allo stesso modo Controparte_2
per quanto riguarda il ricorrente vanno annullate le ordinanze ingiunzioni nn. 706/2022; Pt_2
705/2022; 703/2022 e 701/2022, quest'ultima limitatamente al n. 1) “violazione articolo 1, L.
5/1/53 n. 4; mancata consegna buste paga mesi gennaio e febbraio 2014 alla dipendente
[...]
”; Controparte_2
3. Di contro, per quanto attiene alla sanzione amministrativa comminata a entrambi gli amministratori giudiziari e “per violazione art. 9 comma 1 D. Lgs. 8/4/03 n. 66: Pt_1 Pt_2
mancata concessione del prescritto riposo settimanale ai dipendenti , Controparte_2
, ”, di cui alla lettera b) delle ordinanze CP_3 Controparte_4 Controparte_5
ingiunzioni rispettivamente n. 700/2022 (per e 701/2022 (per , dai documenti Pt_1 Pt_2
allegati in atti emerge tale infrazione.
Sebbene possa darsi rilievo probatorio alla dichiarazione sostitutiva del consulente dottor secondo cui “per un mero errore materiale nella sezione prevista del LUL di febbraio Per_1
2014 ho omesso di indicare i giorni di riposo 3/02 e 14/02 per la dipendente e 05/02 CP_3
e 17/02 per la dipendente , come si evince dal foglio presenze allegato”, pur Controparte_2 depurando le giornate di presenza da quelle conteggiate per errore, l'infrazione risulta comunque integrata, come si evince dalla scheda presenze in calce alle busta paga delle quattro dipendenti.
Queste ultime, secondo quanto riportato nel foglio firme (cfr. allegato 17 memoria di
Con costituzione ), risultano aver lavorato interrottamente in lassi temporali superiori ai 7 giorni della settimana, senza godere dell'obbligatorio riposo prescritto dall'art. 9 del Dlgs citato, che dispone: “1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”. Né può ritenersi che la busta paga, da cui risultano 26 giorni di lavoro a gennaio e febbraio
2014, possa smentire – diversamente da quanto sostiene parte ricorrente – l'attendibilità dei fogli firma.
Al contrario la circostanza secondo cui a Febbraio 2014 (di 28 giorni) siano stati calcolati e dunque retribuiti 26 giorni certifica l'efficacia probatoria dei fogli firma, confermando la violazione della normativa.
Il trattamento sanzionatorio è disciplinato dall'art. 18 bis, comma 3, del medesimo d.lgs.
66 citato, a mente del quale: “In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a
750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno
tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400
a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno
cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da
1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta”.
Nel caso in esame l'infrazione ha riguardato meno di 5 lavoratori ma ha avuto ad oggetto Con più periodi sicché l' ha determinato la sanzione di euro 1.350,00, in virtù del raddoppio della sanzione imposta dall'art. 14, comma 1, lett. c), d.l. n. 145 del 2013.
La misura della sanzione appare congrua, così come appare soddisfatto sul punto l'obbligo di motivazione che “non si estende alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è
espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge
(Cass. civ. sez. lav., 20189/2008)".
Infine, l'omissione contestata deve ritenersi assistita dall'elemento soggettivo, declinato quantomeno in termini di colpa, comunque rilevante e sufficiente a integrare la fattispecie ai sensi dell'art. 3, l. 689 del 1981, in forza del quale “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Pertanto la contestazione mossa ai due amministratori, in qualità di datori di lavoro e di legali rappresentanti della società, ancorchè non possa coincidere con l'imposizione di turni di lavoro escludenti il riposo settimanale, è rappresentata dall'omessa vigilanza sul punto.
Va infine rigettata l'eccezione di parte ricorrente secondo cui i due co-amministratori sarebbero dovuti essere - al più - condannati in solido alla medesima sanzione. Trattandosi di illecito amministrativo, trova applicazione, infatti, il principio di personalità della responsabilità, ribadito nell'art. 6, l. 689 del 1981 sul concorso di persone secondo cui
“Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.
Conclusivamente vanno annullate le ordinanze ingiunzioni nn. 702/2022; 704/2022;
707/2022 e 700 /2002 (quest'ultima limitatamente al n. 1)) notificate ad e nn. 706/2022, Pt_1
705/2022, 703/2022 e 701 (quest'ultima limitatamente al n. 1)), notificate a Pt_2
L'opposizione, invece, non può trovare accoglimento in riferimento alla sanzione
(quantificata in euro 1.350,00) applicata per la violazione di cui alla lettera b) delle ordinanze n.
700/2022, notificata ad e n. 701/2022, notificata a Pt_1 Pt_2
3. In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese, l'epilogo del giudizio importa la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali per compensi al
Difensore, che andranno liquidati in dispositivo ex art. 4 comma 1 Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (fino a euro 5.200,00 prima della riunione - e tra euro 5.200,00 e 26.000,00 per il giudizio riunito) e della decurtazione del 50% dei valori medi (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio;
tenendo altresì conto del fatto che, essendo due giudizi riuniti trova applicazione il principio secondo cui: “In tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per
ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. Cass. 3 settembre 2013, n. 20147; Cass. 22 luglio 2009, n. 17095, Cass. 10 novembre 2015, n.22883) e l'art. 4, comma 2 del D.M. 55 del 2014 secondo cui “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni
soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del
10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento
dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Va disposta la compensazione per 1/2 delle spese di lite, considerato che il ricorso è stato accolto parzialmente.
Le spese di lite così liquidate vanno distratte a favore dell'avvocato Denisi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla le ingiunzioni nn. 702/2022;
704/2022; 707/2022 e 700/2022 (quest'ultima limitatamente al n. 1) notificate ad e le Pt_1 ordinanze ingiunzioni nn. 706/2022; 705/2022; 703/2022 e 701/2022 (quest'ultima limitatamente al n.1)), notificate a Pt_2
Rigetta nel resto.
Condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 delle parti ricorrenti della somma complessiva di € 1.345,00, (euro 941,00 per fase studio, introduttiva e trattazione, da moltiplicare per 2 giudizi, più euro 809,00 per fase decisoria di un solo giudizio (nessun aumento facoltativo ex art 4, co. 2 Dm 55/2024), meno ½ per la compensazione), oltre accessori come per legge e spese documentate (tenendo conto della compensazione per 1/2), con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 28/03/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo