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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 05/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 68/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Raffaele Costanzo
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato dall'avv. Ilardo Giantony
- resistente -
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore
- contumace -
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 19.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 18.1.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, anche solo “ ”) e Controparte_1 CP_3
l' spiegando opposizione avverso l'avviso Controparte_4
di addebito n. 59620210003379959000, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di € 2.666,95 a titolo di contributi e sanzioni dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 31, L.
92/2012 per il licenziamento dei lavoratori e . Persona_1 Persona_2
La ricorrente, per quanto è qui di interesse, ha dedotto: che i due lavoratori, licenziati il
5.4.2019, avevano svolto attività lavorativa nell'unico cantiere, sito in via Bandiera n.2, in cui avevano effettuato la manutenzione degli impianti idrici;
che il suddetto cantiere veniva chiuso in data 17.5.2019 e che dal 18.5.2019 non venivano aperti ulteriori cantieri.
Ciò premesso in fatto, deducendo la sussistenza delle condizioni per godere della esenzione dal pagamento del c.d. ticket di licenziamento, a norma dell'art. 2 comma 34, legge 92/2012 CP_ ha chiesto accertarsi al non debenza delle somme richieste e l'annullamento dell'avviso di addebito.
si è costituito in giudizio deducendo la mancata prova circa il fatto che i dipendenti CP_3 licenziati potessero essere utilizzati nell'ambito dell'organizzazione aziendale o su posizioni di lavoro alternative presso altri cantieri (c.d. obbligo di repechage), come previsto dalla
CP_ circolare n. 40/2020.
L , sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio Controparte_5
e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 30.1.2023.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione deve essere accolta e per l'effetto l'avviso di addebito oggetto del giudizio va annullato.
***
Giova premettere che la l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl) - oggi sostituita dalla
NASpI per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015- è stata introdotta dall'art. 2 L. 92/2012.
Destinatari di essa sono “tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (art.2, comma 2, L. 92/2012)”.
L'art. 2, comma 31, L. 92/2012 dispone che: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito
Pag. 2 di 5 contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Il successivo comma 34 ha previsto casi di esonero dal suddetto contributo nei casi di:
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
Le ipotesi di esenzione di cui all'art. 2, comma 34, della L.92/2012 rappresentano una eccezione al generale obbligo della contribuzione, sicché, in base ai principi generali in materia di riparto dell'onere della prova (2697 c.c.), nell'odierno giudizio spetta alla società opponente fornire la prova dei fatti costituivi della suddetta ipotesi eccettuativa dell'obbligo.
Sebbene infatti la odierna fattispecie non possa qualificarsi in senso tecnico-giuridico come un vero e proprio sgravio contributivo, deve trovare applicazione la stessa distribuzione dei carichi probatori per le controversie aventi ad oggetto agevolazioni e sgravi contributivi, secondo cui grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata, (cfr. da ultimo Cass. Ordinanza 06 novembre 2019, n. 2851416; Cass. n. 1157 del
18/01/2018 e Cass. n. 18160 del 10/07/2018).
Pag. 3 di 5 Ebbene, nel caso di specie, la società ha fornito positivo riscontro degli elementi costituivi della fattispecie invocata di cui alla lett. B) del comma 34, trattandosi pacificamente di personale impiegato nel settore delle costruzioni edili, assunto a tempo indeterminato (cfr. doc.3-4, fascicolo di parte ricorrente, deposito dell'8.6.2022). Deve inoltre ritenersi raggiunta la prova dell'elemento controverso e contestato da , cioè che il licenziamento dei due CP_3
lavoratori sia derivato dal completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Deve in particolare ritenersi dimostrato l'assunto della società opponente secondo cui il licenziamento dei due lavoratori, avvenuto 5 aprile 2019 (cfr. doc. 3, 4 fascicolo di parte ricorrente, deposito dell'8.6.2022 - modelli UNILAV entrambi trasmessi l'8 aprile 2019) sia dipeso dal completamento delle attività e della chiusura del cantiere sito in via Bandiera n. 2, chiuso il 17.5.2019.
La società opponente ha infatti depositato presso il Comune di Palermo la comunicazione di fine lavori relativi al detto cantiere, comunicazione regolarmente protocollata il 17.5.2019.
Il modello UNILAV del lavoratore riportava quale sede di lavoro il Cantiere di Via Per_2
Bandiera n. 2 (cfr. doc. 11 deposito 8 giugno 2022).
Per quanto riguarda invece il lavoratore , se è vero (come dedotto da ) che lo stesso Per_1 CP_3
dal modello UNILAV risultava assunto presso il Cantiere di Villa Ciambra, è altrettanto vero che le lavorazioni presso tale cantiere risultano ultimate il 10.1.2019 (cfr. doc. 9 e 10), ragion per cui appare del tutto plausibile che il lavoratore in esame sia stato successivamente impiegato presso il cantiere di via Bandiera n. 2 sino al completamento delle relative attività.
Infondate appaiono le ulteriori difese di secondo cui la società ricorrente avrebbe potuto CP_3
impiegare i due lavoratori presso altro cantiere, sito in via delle Palme n.
6. dove risultava un terzo lavoratore, circostanza che dimostrerebbe il mancato rispetto Persona_3 dell'obbligo di repechage da parte della società in relazione alla posizione dei due lavoratori.
È infatti lo stesso che nell'omologo procedimento riguardante il lavoratore Modica, CP_1
riconosce che questi alla data del licenziamento operasse presso il cantiere di via Bandiera n.
2 (cfr. doc. 2 deposito 8 giugno 2022), quindi non presso il cantiere di Via delle Palme come sostenuto in memoria, circostanza peraltro coerente con le ulteriori acquisizioni documentali
Pag. 4 di 5 (cfr. verbale di sopralluogo del 15.3.2018) deponenti per l'avvenuta chiusura del cantiere di
Via delle Palme.
Allo stato degli atti non vi è pertanto alcuna evidenza processuale che depone per la possibilità di riutilizzo dei lavoratori licenziati in altri cantieri, essendo risultato smentito l'assunto di circa la coeva operatività di altri cantieri rispetto alla data del licenziamento CP_3
dei dipendenti e . Per_1 Per_2
Alla luce delle argomentazioni fin qui riportate, l'opposizione deve essere accolta e per l'effetto l'avviso di addebito oggetto del giudizio va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di , non avendo ina CP_3
alcun modo contribuito a dare origine alla odierna controversia, liquidate come in CP_6
dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale svolta, distratte in favore dell'avv. Raffaele
Costanzo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, azione o eccezione, dichiara non dovute le somme contenute nell'avviso di addebito n. 59620210003379959000 che per l'effetto annulla; condanna alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in € 1.700,00 oltre rimborso spese generali
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Costanzo dichiaratosi antistatario.
Sciacca, 5.4.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Raffaele Costanzo
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato dall'avv. Ilardo Giantony
- resistente -
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore
- contumace -
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 19.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 18.1.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, anche solo “ ”) e Controparte_1 CP_3
l' spiegando opposizione avverso l'avviso Controparte_4
di addebito n. 59620210003379959000, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di € 2.666,95 a titolo di contributi e sanzioni dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 31, L.
92/2012 per il licenziamento dei lavoratori e . Persona_1 Persona_2
La ricorrente, per quanto è qui di interesse, ha dedotto: che i due lavoratori, licenziati il
5.4.2019, avevano svolto attività lavorativa nell'unico cantiere, sito in via Bandiera n.2, in cui avevano effettuato la manutenzione degli impianti idrici;
che il suddetto cantiere veniva chiuso in data 17.5.2019 e che dal 18.5.2019 non venivano aperti ulteriori cantieri.
Ciò premesso in fatto, deducendo la sussistenza delle condizioni per godere della esenzione dal pagamento del c.d. ticket di licenziamento, a norma dell'art. 2 comma 34, legge 92/2012 CP_ ha chiesto accertarsi al non debenza delle somme richieste e l'annullamento dell'avviso di addebito.
si è costituito in giudizio deducendo la mancata prova circa il fatto che i dipendenti CP_3 licenziati potessero essere utilizzati nell'ambito dell'organizzazione aziendale o su posizioni di lavoro alternative presso altri cantieri (c.d. obbligo di repechage), come previsto dalla
CP_ circolare n. 40/2020.
L , sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio Controparte_5
e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 30.1.2023.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione deve essere accolta e per l'effetto l'avviso di addebito oggetto del giudizio va annullato.
***
Giova premettere che la l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl) - oggi sostituita dalla
NASpI per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015- è stata introdotta dall'art. 2 L. 92/2012.
Destinatari di essa sono “tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (art.2, comma 2, L. 92/2012)”.
L'art. 2, comma 31, L. 92/2012 dispone che: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito
Pag. 2 di 5 contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Il successivo comma 34 ha previsto casi di esonero dal suddetto contributo nei casi di:
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
Le ipotesi di esenzione di cui all'art. 2, comma 34, della L.92/2012 rappresentano una eccezione al generale obbligo della contribuzione, sicché, in base ai principi generali in materia di riparto dell'onere della prova (2697 c.c.), nell'odierno giudizio spetta alla società opponente fornire la prova dei fatti costituivi della suddetta ipotesi eccettuativa dell'obbligo.
Sebbene infatti la odierna fattispecie non possa qualificarsi in senso tecnico-giuridico come un vero e proprio sgravio contributivo, deve trovare applicazione la stessa distribuzione dei carichi probatori per le controversie aventi ad oggetto agevolazioni e sgravi contributivi, secondo cui grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata, (cfr. da ultimo Cass. Ordinanza 06 novembre 2019, n. 2851416; Cass. n. 1157 del
18/01/2018 e Cass. n. 18160 del 10/07/2018).
Pag. 3 di 5 Ebbene, nel caso di specie, la società ha fornito positivo riscontro degli elementi costituivi della fattispecie invocata di cui alla lett. B) del comma 34, trattandosi pacificamente di personale impiegato nel settore delle costruzioni edili, assunto a tempo indeterminato (cfr. doc.3-4, fascicolo di parte ricorrente, deposito dell'8.6.2022). Deve inoltre ritenersi raggiunta la prova dell'elemento controverso e contestato da , cioè che il licenziamento dei due CP_3
lavoratori sia derivato dal completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Deve in particolare ritenersi dimostrato l'assunto della società opponente secondo cui il licenziamento dei due lavoratori, avvenuto 5 aprile 2019 (cfr. doc. 3, 4 fascicolo di parte ricorrente, deposito dell'8.6.2022 - modelli UNILAV entrambi trasmessi l'8 aprile 2019) sia dipeso dal completamento delle attività e della chiusura del cantiere sito in via Bandiera n. 2, chiuso il 17.5.2019.
La società opponente ha infatti depositato presso il Comune di Palermo la comunicazione di fine lavori relativi al detto cantiere, comunicazione regolarmente protocollata il 17.5.2019.
Il modello UNILAV del lavoratore riportava quale sede di lavoro il Cantiere di Via Per_2
Bandiera n. 2 (cfr. doc. 11 deposito 8 giugno 2022).
Per quanto riguarda invece il lavoratore , se è vero (come dedotto da ) che lo stesso Per_1 CP_3
dal modello UNILAV risultava assunto presso il Cantiere di Villa Ciambra, è altrettanto vero che le lavorazioni presso tale cantiere risultano ultimate il 10.1.2019 (cfr. doc. 9 e 10), ragion per cui appare del tutto plausibile che il lavoratore in esame sia stato successivamente impiegato presso il cantiere di via Bandiera n. 2 sino al completamento delle relative attività.
Infondate appaiono le ulteriori difese di secondo cui la società ricorrente avrebbe potuto CP_3
impiegare i due lavoratori presso altro cantiere, sito in via delle Palme n.
6. dove risultava un terzo lavoratore, circostanza che dimostrerebbe il mancato rispetto Persona_3 dell'obbligo di repechage da parte della società in relazione alla posizione dei due lavoratori.
È infatti lo stesso che nell'omologo procedimento riguardante il lavoratore Modica, CP_1
riconosce che questi alla data del licenziamento operasse presso il cantiere di via Bandiera n.
2 (cfr. doc. 2 deposito 8 giugno 2022), quindi non presso il cantiere di Via delle Palme come sostenuto in memoria, circostanza peraltro coerente con le ulteriori acquisizioni documentali
Pag. 4 di 5 (cfr. verbale di sopralluogo del 15.3.2018) deponenti per l'avvenuta chiusura del cantiere di
Via delle Palme.
Allo stato degli atti non vi è pertanto alcuna evidenza processuale che depone per la possibilità di riutilizzo dei lavoratori licenziati in altri cantieri, essendo risultato smentito l'assunto di circa la coeva operatività di altri cantieri rispetto alla data del licenziamento CP_3
dei dipendenti e . Per_1 Per_2
Alla luce delle argomentazioni fin qui riportate, l'opposizione deve essere accolta e per l'effetto l'avviso di addebito oggetto del giudizio va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di , non avendo ina CP_3
alcun modo contribuito a dare origine alla odierna controversia, liquidate come in CP_6
dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale svolta, distratte in favore dell'avv. Raffaele
Costanzo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, azione o eccezione, dichiara non dovute le somme contenute nell'avviso di addebito n. 59620210003379959000 che per l'effetto annulla; condanna alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in € 1.700,00 oltre rimborso spese generali
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Costanzo dichiaratosi antistatario.
Sciacca, 5.4.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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